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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4921/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici;
[...]
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Toti;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Guidonia NT (RM) in data 15.09.2007con
, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Guidonia Controparte_1
NT (RM) alla parte II, serie A, n. 35, anno 2007 e che dal matrimonio è nato il figlio (Tivoli, 08.07.2008), che con sentenza n. 369/2020 del 27.02.2020 Persona_1
(R.G. n. 1159/2018) – attestazione del passaggio in giudicato in atti del 17.03.2021 – il
Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale alle condizioni concordate tra le parti, ha dedotto che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
La sentenza di separazione da disposto in conformità all'accordo raggiunto medio tempore dalle parti e in particolare, ha stabilito: l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio; la previsione di un contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del minore di euro 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
coniugi economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 19.10.2024, si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2024 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
All'udienza del 22.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe le parti, riportandosi alle condizioni raggiunte, che prevedono quanto segue:
1. “La casa coniugale sita in Guidonia NT (Rm) alla Via della Salitella, 2 sarà assegnata alla Signora che vi rimarrà a vivere unitamente al figlio minore;
Parte_1 2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3. Il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il figlio medesimo, ormai diciassettenne;
4. Il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento del figlio, su un conto corrente intestato alla Signora le cui coordinate sono già note, entro il cinque di ogni Parte_1 mese, la somma di € 200,00 mensili;
nonché tutte le spese straordinarie, mediche e scolastiche, nella misura del 50%, come da protocollo d'intesa per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Tivoli;
i predetti assegni verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo dotata di mezzi propri.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 15.09.2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4921/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , contratto in data 15.09.2007 in Guidonia NT (RM) e trascritto Controparte_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Guidonia NT (RM) alla parte II, serie
A, n. 35, anno 2007;
- Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4921/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici;
[...]
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Toti;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Guidonia NT (RM) in data 15.09.2007con
, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Guidonia Controparte_1
NT (RM) alla parte II, serie A, n. 35, anno 2007 e che dal matrimonio è nato il figlio (Tivoli, 08.07.2008), che con sentenza n. 369/2020 del 27.02.2020 Persona_1
(R.G. n. 1159/2018) – attestazione del passaggio in giudicato in atti del 17.03.2021 – il
Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale alle condizioni concordate tra le parti, ha dedotto che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
La sentenza di separazione da disposto in conformità all'accordo raggiunto medio tempore dalle parti e in particolare, ha stabilito: l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio; la previsione di un contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del minore di euro 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
coniugi economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 19.10.2024, si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2024 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed il Giudice ha rinviato la causa con termine alle parti per il deposito dell'accordo sottoscritto.
All'udienza del 22.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto da entrambe le parti, riportandosi alle condizioni raggiunte, che prevedono quanto segue:
1. “La casa coniugale sita in Guidonia NT (Rm) alla Via della Salitella, 2 sarà assegnata alla Signora che vi rimarrà a vivere unitamente al figlio minore;
Parte_1 2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3. Il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il figlio medesimo, ormai diciassettenne;
4. Il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento del figlio, su un conto corrente intestato alla Signora le cui coordinate sono già note, entro il cinque di ogni Parte_1 mese, la somma di € 200,00 mensili;
nonché tutte le spese straordinarie, mediche e scolastiche, nella misura del 50%, come da protocollo d'intesa per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Tivoli;
i predetti assegni verranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo dotata di mezzi propri.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 15.09.2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4921/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , contratto in data 15.09.2007 in Guidonia NT (RM) e trascritto Controparte_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Guidonia NT (RM) alla parte II, serie
A, n. 35, anno 2007;
- Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia