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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. ON AP Consigliere rel. est. dott. Simona Lo Iacono Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034/2024 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Baruta, Venezuela, il 24.6.1976, res.te in Augusta, Via Marzabotto n. 7,
elettivamente domiciliata in Augusta, Via Epicarmo n. 161, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Coronella, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E , (C.F. ), nato a [...], Venezuela, il CP_1 C.F._2
26.4.1974, res.te in Belgio, elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva,
Via Francesco Crispi n. 74, presso lo studio dell'Avv.to Filippo Brianni, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza definitiva di divorzio del Tribunale
di Siracusa n. 1550/2024, emessa in data 27/6/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 25/7/2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 1550/2024
[...]
pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 27/6/2024, con la quale, - dopo l'emissione della sentenza non definitiva n. 898/2022 dell'11/5/2022 con cui e' stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divorzio proposta dalla posto che, con sentenza emessa il 5/3/2019, Parte_1
passata in giudicato nelle more del procedimento di divorzio in Italia, il
Tribunale di Prima Istanza Francofono di Bruxelles aveva già pronunziato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data Parte_2
21/10/2006, - e' stata: 1) dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
2) confermato l'obbligo della di corrispondere al un Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento per la figlia di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie previsto in sede di separazione inter partes;
3) rigettata la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla 4) condannata la Parte_1
al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una somma pari Parte_1
alla metà delle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
L'appellante censura: 1) la dichiarazione di cessazione del contendere sulla domanda relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, sostenendo che i provvedimenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni di Bruxelles posti a base della decisione dal Tribunale di Siracusa
non avevano efficacia inter partes;
2) la ritenuta insussistenza della giurisdizione italiana sulle domande di regolamentazione della responsabilità
genitoriale e sulla domanda di divorzio;
3) l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese di lite;
4) il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Chiede, - testualmente, - che, in riforma dell'impugnata sentenza, “ venga pronunziato il divorzio con addebito al marito, l'affidamento condiviso della minore con collocamento di quest'ultima presso la madre, con previsione di visite protette padre figlia, e posto a carico del marito l'obbligo di versare in favore della moglie un assegno di mantenimento per la figlia e per la moglie di euro 1000,00 per ciascuna, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
“.
Si è costituito in questa grado del giudizio il quale, CP_1
preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, e, nel merito, ha dedotto che la responsabilità genitoriale sulla figlia e' stata regolata con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bruxelles
in data 17/12/2018, che ha affidato in via esclusiva la minore al padre,
prevedendo visite protette madre figlia, su espressa richiesta ed accettazione della giurisdizione belga da parte delle due parti e sul presupposto che la figlia ha la sua residenza abituale in Belgio da epoca anteriore alla proposizione della domanda di divorzio da parte della con conseguente difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice Italiano;
ha accettato la giurisdizione italiana sulla domanda di divorzio ed ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in via principale, con il favore delle spese del giudizio di entrambi i gradi e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
All'udienza del 10.4.2025, trattata in presenza, e' stato acquisito il parere del
P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, le parti hanno insistito nelle loro richieste e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che la richiesta di divorzio “ con addebito
“ al marito, su cui l'appellante ha continuato ad insistere nelle conclusioni del ricorso in appello, e' del tutto inammissibile ed inconducente, atteso che la sentenza definitiva appellata non ha ad oggetto una pronunzia sullo status e che la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Siracusa, con cui e' stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di divorzio tenuto conto che il Tribunale belga lo aveva gia' pronunziato inter partes, e' passata in giudicato non essendo mai stata impugnata dalla Parte_1 Preliminarmente, va osservato, in rito, che nel procedimento camerale che e'
quello del procedimento di divorzio in appello, le parti non subiscono le preclusioni istruttorie previste nel rito ordinario, e possono produrre documenti nuovi, purche', com'e' avvenuto nella fattispecie in esame, si sia formato il contraddittorio su tali nuove produzioni, che possono, quindi, considerarsi ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione ( Cass. 2012/5876; Cass.
2014/6562).
La produzione del provvedimento emesso inter partes, da ultimo, dal
Tribunale di Primo Grado del Brabante in data 8/10/2024 effettuata in Pt_3
questa grado del giudizio, con cui il Giudice Belga, nella costituzione di entrambe le parti, ha provvisoriamente recepito l'accordo intercorso tra la ed il , affidando in via esclusiva la figlia minore al padre Parte_1 CP_1 Per_1
ed ha previsto che gli assegni familiari saranno percepiti esclusivamente dal padre, ( cfr. provvedimento in atti tradotto in lingua italiana), - deve, quindi,
ritenersi pienamente ammissibile.
Cio' premesso, i motivi d'appello proposti in via principale, ad avviso della
Corte, sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati.
Infondato e', innanzitutto, ad avviso della Corte, il primo motivo d'appello,
con cui l'appellante si duole della declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunziata dal Tribunale sulle domande proposte dalla Parte_1
in primo grado relative alla responsabilità genitoriale sulla figlia minore. E cio', pur dovendosi soltanto rettificare la pronunzia di “ cessazione della materia del contendere” adottata dal Tribunale, in quella, corretta, di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del giudice belga.
Va, invero, osservato che, in punto di fatto, e' documentalmente provato, alla luce di tutti i provvedimenti adottati dal Giudice belga prodotti in atti, che, al momento dell'instaurazione del presente procedimento di divorzio in primo grado innanzi al Giudice italiano, - avvenuta con ricorso depositato in data
9/3/2018, - la figlia minore della coppia, , risiedeva stabilmente in Per_1
Belgio presso il padre da molti anni, ed era stata affidata in via esclusiva al padre dal Tribunale per i Minorenni belga.
Di tali circostanze ha tenuto conto il Tribunale nella motivazione della sentenza definitiva appellata, - rilevando che le domande inerenti la responsabilità genitoriale sulla minore erano state decise dal Giudice belga, -
che ha, però, erroneamente dichiarato la “cessazione della materia del contendere “, anziche' il proprio difetto di giurisdizione, come correttamente avrebbe dovuto fare, con statuizione semplicemente emendabile in questa sede.
Invero, a fronte della pacifica residenza abituale della minore in Belgio al momento dell'instaurazione del giudizio di divorzio tra i genitori, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e quelle, conseguenti, relative al mantenimento della figlia,
appartengono alla giurisdizione belga e deve esser dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e non già la cessazione della materia del contendere.
Com'e' noto, invero, secondo la giurisprudenza consolidata del S.C.,
allorquando nel giudizio di separazione o divorzio introdotti innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori non residenti attualmente in Italia ma in altro
Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta rispettivamente, ai sensi degli artt. 8 par. 1 del Regolamento CE n. 2201 del
2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'autorità giudiziaria di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente degli stessi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal Giudice piu' vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonche' realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità
genitoriale ( Cass. S.U. n. 30657/2018; Cass. S.U. n. 24608/2019; Cass. S.U. n.
28329/2018; Cass. n. 29171/2020; Cass. S.U. n. 16288/2023 e Corte di
Giustizia UE sentenza del 16/7/2015 in C 184/14 ).
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, posta la residenza abituale della minore in Belgio al momento della proposizione del giudizio e la pendenza di procedimenti de potestate sulla stessa in Belgio sia in epoca anteriore rispetto all'instaurazione del presente giudizio, sia a tuttt'oggi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano sulle domande inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti e sul mantenimento come pronunzia conseguenziale.
E cio' con l'opportuna precisazione che la statuizione, contenuta nella sentenza appellata, di conferma dei provvedimenti economici adottati in favore della figlia nella sentenza di separazione resa inter partes, - nel giudizio di separazione svoltosi in Italia in cui sussisteva, all'epoca, la giurisdizione del
Giudice Italiano, - e' appunto una statuizione di mera conferma dell'assegno di mantenimento posto a carico della madre, che e' destinato a restare valido ed efficace inter partes, sino ad eventuali provvedimenti modificativi, che potranno esser adottati dal Giudice belga cui si appartiene la giurisdizione anche sui profili del mantenimento della figlia.
La sentenza impugnata va, pertanto, soltanto emendata nella statuizione adottata in dispositivo che va corretta in quella di difetto di giurisdizione sulle questioni de potestate e su quelle economiche conseguenziali relative alla figlia minore.
Manifestamente inammissibile e' il secondo motivo d'appello proposto dalla nella parte in cui l'appellante lamenta il ritenuto difetto di Parte_1
giurisdizione sulla domanda di divorzio.
Invero, contrariamente a quanto affermato dalla nel caso in esame, Parte_1
e' evidente dalla mera lettura della sentenza impugnata che il Tribunale ha accertato la propria giurisdizione sulla domanda di divorzio, - che peraltro e' stata espressamente accettata dal anche in questo grado del giudizio, - CP_1
ed, in applicazione della legge italiana, ha rigettato la domanda nel merito.
Ne deriva la manifesta inammissibilità del predetto motivo che non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza appellata.
Manifestamente infondato nel merito e' il motivo d'appello con cui la si duole del rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento “ Parte_1
rectius “ di assegno divorzile.
A prescindere, invero, dalla evidente confusione tra l'assegno di mantenimento e quello divorzile in cui incorre l'appellante, che li accomuna in modo del tutto erroneo a fronte della notoria diversità di presupposti dei due assegni, osserva la Corte che, nel caso in esame, del tutto correttamente il
Tribunale ha rilevato che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno di divorzio in favore della moglie
' noto, il presupposto per l'assegno divorzile, e' stato per lungo tempo CP_2
individuato, ai sensi dell'art. 5 legge 898/1970, nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale e nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità
di cui il soggetto possa disporre (Cass. 26941/2013).
In particolare, sin dalle sentenze delle S.U. nn. 11490 e 11492 del 1990,
secondo un costante trentennale orientamento del S.C., l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si riteneva dovesse articolarsi in due fasi: la prima, volta a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'adeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, da parametrarsi al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso;
la seconda, volta alla determinazione in concreto dell'assegno, in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'art. 5 L. Div., che potevano condurre in alcune ipotesi anche all'azzeramento dell'assegno.
E' altrettanto noto che tale tradizionale orientamento e' stato rivisto da un recente orientamento fatto proprio dalla sentenza del S.C. n. 11504 del
10/5/2017, con cui la Prima Sezione della S.C., ha operato una profonda e significativa rilettura dell'art. 5 L. div., che ha costituito un vero e proprio revirement nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale pronunzia, invero, il giudice del divorzio, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dall'art. 5 l. Div. : A) Deve verificare nella fase dell'an debeatur,
- informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole ed il cui oggetto e' costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente, - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge ( mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con esclusivo riferimento all'indipendenza o all'autosufficienza economica dello stesso desunta dai principali indici, - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie, - del possesso di redditi di qualunque specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari ( tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale ( in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato di lavoro dipendente o autonomo ) della stabile disponibilità della casa di abitazione;
cio' sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) Deve “
tener conto “ nella fase del quantum debeatur, - informata al principio della solidarietà economica “ dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto “ persona “ economicamente piu' debole ( artt.
2 e 23 Cost. ) il cui oggetto e' costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno ed alla quale puo' accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase conclusasi con il riconoscimento del diritto, - di tutti gli elementi indicati dalla norma ( condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi
) e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
cio' sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ( art. 2696 c.c.
).
E', infine, noto che il contrasto tra tali diversi esiti interpretativi dell'art. 5 L.
Div. e' stato risolto dalla recente sentenza resa a S.U. dal S.C., - la n.
18327/2018 dell' 11/7/2018, che, in estrema sintesi, alla luce di interpretazione costituzionalmente orientata coerente con gli articoli 2, 3 e 29 Cost., hanno ritenuto di superare la rigida distribuzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorziale, rilevando che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, con la conseguenza che, in ipotesi di squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio, il soggetto debole ha diritto all'assegno ove tale squilibrio derivi dal sacrificio di aspettative reddituali e professionali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, avendo il detto coniuge diritto ad un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendosi conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate.
Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione deve tenersi conto sia dell'esigenza riequilibratrice posta a base dell'orientamento proposto dalle sezioni unite nella sentenza n. 11490 del 1990, sia della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standard europei, valorizzando il principio di auto responsabilità, ribadendosi,
da un lato, che il tenore di vita matrimoniale non è più il criterio al quale fare riferimento, e dall'altro confermandosi la rilevanza del principio di solidarietà,
posto a base del riconoscimento del diritto, il quale impone, tuttavia, che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Da ciò consegue che rilevanza sempre maggiore ha la durata del matrimonio e l'età del richiedente assegno: la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone oggi di un forte contenuto perequativo-compensativo e il giudizio di adeguatezza deve aver anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso ( cfr. sentenza citata alla cui ampia motivazione integralmente si rinvia). Così brevemente riassunta la recente e complessa evoluzione giurisprudenziale registratasi in ordine all'interpretazione dell'art. 5 L. Div.,
osserva la Corte che la sentenza impugnata, nella quale il Tribunale non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio in favore dell' appellante, va integralmente confermata.
In particolare, osserva la Corte che, nel caso in esame, manca del tutto la prova, il cui onere incombeva sull'appellante, dell'esistenza di una situazione di sperequazione economica tra i due coniugi, posto che e' incontestato che la moglie e' ingegnere e lavora alle dipendenze di una società di telefonia in
Belgio, e che non vi e' nessuna allegazione in atti circa il reddito o l'attività
svolta del marito;
inoltre, non e' stata neppure allegata una mancanza di autosufficienza economica derivante da eventuali rinunzie legate a scelte di vita matrimoniale.
Non sussistono, quindi, all'evidenza, i presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in favore dell'appellante.
Da ultimo, manifestamente infondato e' anche il motivo con cui l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite avendo il Tribunale
correttamente applicato il principio di soccombenza.
Fondata e' la richiesta avanzata dal anche in questo grado del giudizio, CP_1
di condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., attesa la Parte_1
malafede dell' appellante che anche in questo grado del giudizio ha continuato a tacere l'esistenza di provvedimenti de potestate adottati dal Giudice belga peraltro su accordo congiunto delle parti ( cfr. provvedimento dell'8/10/2024
in atti).
L'appellante va condannata ex art. 96 c.p.c. a corrispondere al una CP_1
somma pari alla metà dele spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese di questo grado del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive mod ed integr. senza liquidazione della fase istruttoria non espletata.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
In parziale rettifica del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle domande relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della figlia minore in favore del Giudice belga;
Rigetta tutti i motivi d'appello proposto da Parte_1
nei confronti di;
CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 6946,00, oltre accessori di legge;
Condanna l'appellante a corrispondere all'appellato ex art. 96 c.p.c. una somma pari al 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
Da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 17 aprile
2025. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Massimo Escher Dott. ON AP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. ON AP Consigliere rel. est. dott. Simona Lo Iacono Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034/2024 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Baruta, Venezuela, il 24.6.1976, res.te in Augusta, Via Marzabotto n. 7,
elettivamente domiciliata in Augusta, Via Epicarmo n. 161, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Coronella, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E , (C.F. ), nato a [...], Venezuela, il CP_1 C.F._2
26.4.1974, res.te in Belgio, elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva,
Via Francesco Crispi n. 74, presso lo studio dell'Avv.to Filippo Brianni, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza definitiva di divorzio del Tribunale
di Siracusa n. 1550/2024, emessa in data 27/6/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 25/7/2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 1550/2024
[...]
pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 27/6/2024, con la quale, - dopo l'emissione della sentenza non definitiva n. 898/2022 dell'11/5/2022 con cui e' stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divorzio proposta dalla posto che, con sentenza emessa il 5/3/2019, Parte_1
passata in giudicato nelle more del procedimento di divorzio in Italia, il
Tribunale di Prima Istanza Francofono di Bruxelles aveva già pronunziato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data Parte_2
21/10/2006, - e' stata: 1) dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
2) confermato l'obbligo della di corrispondere al un Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento per la figlia di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie previsto in sede di separazione inter partes;
3) rigettata la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla 4) condannata la Parte_1
al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una somma pari Parte_1
alla metà delle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
L'appellante censura: 1) la dichiarazione di cessazione del contendere sulla domanda relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, sostenendo che i provvedimenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni di Bruxelles posti a base della decisione dal Tribunale di Siracusa
non avevano efficacia inter partes;
2) la ritenuta insussistenza della giurisdizione italiana sulle domande di regolamentazione della responsabilità
genitoriale e sulla domanda di divorzio;
3) l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese di lite;
4) il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Chiede, - testualmente, - che, in riforma dell'impugnata sentenza, “ venga pronunziato il divorzio con addebito al marito, l'affidamento condiviso della minore con collocamento di quest'ultima presso la madre, con previsione di visite protette padre figlia, e posto a carico del marito l'obbligo di versare in favore della moglie un assegno di mantenimento per la figlia e per la moglie di euro 1000,00 per ciascuna, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
“.
Si è costituito in questa grado del giudizio il quale, CP_1
preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, e, nel merito, ha dedotto che la responsabilità genitoriale sulla figlia e' stata regolata con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bruxelles
in data 17/12/2018, che ha affidato in via esclusiva la minore al padre,
prevedendo visite protette madre figlia, su espressa richiesta ed accettazione della giurisdizione belga da parte delle due parti e sul presupposto che la figlia ha la sua residenza abituale in Belgio da epoca anteriore alla proposizione della domanda di divorzio da parte della con conseguente difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice Italiano;
ha accettato la giurisdizione italiana sulla domanda di divorzio ed ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in via principale, con il favore delle spese del giudizio di entrambi i gradi e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
All'udienza del 10.4.2025, trattata in presenza, e' stato acquisito il parere del
P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, le parti hanno insistito nelle loro richieste e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che la richiesta di divorzio “ con addebito
“ al marito, su cui l'appellante ha continuato ad insistere nelle conclusioni del ricorso in appello, e' del tutto inammissibile ed inconducente, atteso che la sentenza definitiva appellata non ha ad oggetto una pronunzia sullo status e che la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Siracusa, con cui e' stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di divorzio tenuto conto che il Tribunale belga lo aveva gia' pronunziato inter partes, e' passata in giudicato non essendo mai stata impugnata dalla Parte_1 Preliminarmente, va osservato, in rito, che nel procedimento camerale che e'
quello del procedimento di divorzio in appello, le parti non subiscono le preclusioni istruttorie previste nel rito ordinario, e possono produrre documenti nuovi, purche', com'e' avvenuto nella fattispecie in esame, si sia formato il contraddittorio su tali nuove produzioni, che possono, quindi, considerarsi ammissibili ed utilizzabili ai fini della decisione ( Cass. 2012/5876; Cass.
2014/6562).
La produzione del provvedimento emesso inter partes, da ultimo, dal
Tribunale di Primo Grado del Brabante in data 8/10/2024 effettuata in Pt_3
questa grado del giudizio, con cui il Giudice Belga, nella costituzione di entrambe le parti, ha provvisoriamente recepito l'accordo intercorso tra la ed il , affidando in via esclusiva la figlia minore al padre Parte_1 CP_1 Per_1
ed ha previsto che gli assegni familiari saranno percepiti esclusivamente dal padre, ( cfr. provvedimento in atti tradotto in lingua italiana), - deve, quindi,
ritenersi pienamente ammissibile.
Cio' premesso, i motivi d'appello proposti in via principale, ad avviso della
Corte, sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati.
Infondato e', innanzitutto, ad avviso della Corte, il primo motivo d'appello,
con cui l'appellante si duole della declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunziata dal Tribunale sulle domande proposte dalla Parte_1
in primo grado relative alla responsabilità genitoriale sulla figlia minore. E cio', pur dovendosi soltanto rettificare la pronunzia di “ cessazione della materia del contendere” adottata dal Tribunale, in quella, corretta, di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del giudice belga.
Va, invero, osservato che, in punto di fatto, e' documentalmente provato, alla luce di tutti i provvedimenti adottati dal Giudice belga prodotti in atti, che, al momento dell'instaurazione del presente procedimento di divorzio in primo grado innanzi al Giudice italiano, - avvenuta con ricorso depositato in data
9/3/2018, - la figlia minore della coppia, , risiedeva stabilmente in Per_1
Belgio presso il padre da molti anni, ed era stata affidata in via esclusiva al padre dal Tribunale per i Minorenni belga.
Di tali circostanze ha tenuto conto il Tribunale nella motivazione della sentenza definitiva appellata, - rilevando che le domande inerenti la responsabilità genitoriale sulla minore erano state decise dal Giudice belga, -
che ha, però, erroneamente dichiarato la “cessazione della materia del contendere “, anziche' il proprio difetto di giurisdizione, come correttamente avrebbe dovuto fare, con statuizione semplicemente emendabile in questa sede.
Invero, a fronte della pacifica residenza abituale della minore in Belgio al momento dell'instaurazione del giudizio di divorzio tra i genitori, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e quelle, conseguenti, relative al mantenimento della figlia,
appartengono alla giurisdizione belga e deve esser dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e non già la cessazione della materia del contendere.
Com'e' noto, invero, secondo la giurisprudenza consolidata del S.C.,
allorquando nel giudizio di separazione o divorzio introdotti innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori non residenti attualmente in Italia ma in altro
Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta rispettivamente, ai sensi degli artt. 8 par. 1 del Regolamento CE n. 2201 del
2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'autorità giudiziaria di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente degli stessi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal Giudice piu' vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonche' realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità
genitoriale ( Cass. S.U. n. 30657/2018; Cass. S.U. n. 24608/2019; Cass. S.U. n.
28329/2018; Cass. n. 29171/2020; Cass. S.U. n. 16288/2023 e Corte di
Giustizia UE sentenza del 16/7/2015 in C 184/14 ).
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, posta la residenza abituale della minore in Belgio al momento della proposizione del giudizio e la pendenza di procedimenti de potestate sulla stessa in Belgio sia in epoca anteriore rispetto all'instaurazione del presente giudizio, sia a tuttt'oggi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano sulle domande inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti e sul mantenimento come pronunzia conseguenziale.
E cio' con l'opportuna precisazione che la statuizione, contenuta nella sentenza appellata, di conferma dei provvedimenti economici adottati in favore della figlia nella sentenza di separazione resa inter partes, - nel giudizio di separazione svoltosi in Italia in cui sussisteva, all'epoca, la giurisdizione del
Giudice Italiano, - e' appunto una statuizione di mera conferma dell'assegno di mantenimento posto a carico della madre, che e' destinato a restare valido ed efficace inter partes, sino ad eventuali provvedimenti modificativi, che potranno esser adottati dal Giudice belga cui si appartiene la giurisdizione anche sui profili del mantenimento della figlia.
La sentenza impugnata va, pertanto, soltanto emendata nella statuizione adottata in dispositivo che va corretta in quella di difetto di giurisdizione sulle questioni de potestate e su quelle economiche conseguenziali relative alla figlia minore.
Manifestamente inammissibile e' il secondo motivo d'appello proposto dalla nella parte in cui l'appellante lamenta il ritenuto difetto di Parte_1
giurisdizione sulla domanda di divorzio.
Invero, contrariamente a quanto affermato dalla nel caso in esame, Parte_1
e' evidente dalla mera lettura della sentenza impugnata che il Tribunale ha accertato la propria giurisdizione sulla domanda di divorzio, - che peraltro e' stata espressamente accettata dal anche in questo grado del giudizio, - CP_1
ed, in applicazione della legge italiana, ha rigettato la domanda nel merito.
Ne deriva la manifesta inammissibilità del predetto motivo che non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza appellata.
Manifestamente infondato nel merito e' il motivo d'appello con cui la si duole del rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento “ Parte_1
rectius “ di assegno divorzile.
A prescindere, invero, dalla evidente confusione tra l'assegno di mantenimento e quello divorzile in cui incorre l'appellante, che li accomuna in modo del tutto erroneo a fronte della notoria diversità di presupposti dei due assegni, osserva la Corte che, nel caso in esame, del tutto correttamente il
Tribunale ha rilevato che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno di divorzio in favore della moglie
' noto, il presupposto per l'assegno divorzile, e' stato per lungo tempo CP_2
individuato, ai sensi dell'art. 5 legge 898/1970, nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale e nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità
di cui il soggetto possa disporre (Cass. 26941/2013).
In particolare, sin dalle sentenze delle S.U. nn. 11490 e 11492 del 1990,
secondo un costante trentennale orientamento del S.C., l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si riteneva dovesse articolarsi in due fasi: la prima, volta a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'adeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, da parametrarsi al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso;
la seconda, volta alla determinazione in concreto dell'assegno, in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'art. 5 L. Div., che potevano condurre in alcune ipotesi anche all'azzeramento dell'assegno.
E' altrettanto noto che tale tradizionale orientamento e' stato rivisto da un recente orientamento fatto proprio dalla sentenza del S.C. n. 11504 del
10/5/2017, con cui la Prima Sezione della S.C., ha operato una profonda e significativa rilettura dell'art. 5 L. div., che ha costituito un vero e proprio revirement nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale pronunzia, invero, il giudice del divorzio, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dall'art. 5 l. Div. : A) Deve verificare nella fase dell'an debeatur,
- informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole ed il cui oggetto e' costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente, - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge ( mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con esclusivo riferimento all'indipendenza o all'autosufficienza economica dello stesso desunta dai principali indici, - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie, - del possesso di redditi di qualunque specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari ( tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale ( in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato di lavoro dipendente o autonomo ) della stabile disponibilità della casa di abitazione;
cio' sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) Deve “
tener conto “ nella fase del quantum debeatur, - informata al principio della solidarietà economica “ dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto “ persona “ economicamente piu' debole ( artt.
2 e 23 Cost. ) il cui oggetto e' costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno ed alla quale puo' accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase conclusasi con il riconoscimento del diritto, - di tutti gli elementi indicati dalla norma ( condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi
) e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
cio' sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ( art. 2696 c.c.
).
E', infine, noto che il contrasto tra tali diversi esiti interpretativi dell'art. 5 L.
Div. e' stato risolto dalla recente sentenza resa a S.U. dal S.C., - la n.
18327/2018 dell' 11/7/2018, che, in estrema sintesi, alla luce di interpretazione costituzionalmente orientata coerente con gli articoli 2, 3 e 29 Cost., hanno ritenuto di superare la rigida distribuzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorziale, rilevando che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, con la conseguenza che, in ipotesi di squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio, il soggetto debole ha diritto all'assegno ove tale squilibrio derivi dal sacrificio di aspettative reddituali e professionali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, avendo il detto coniuge diritto ad un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendosi conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate.
Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione deve tenersi conto sia dell'esigenza riequilibratrice posta a base dell'orientamento proposto dalle sezioni unite nella sentenza n. 11490 del 1990, sia della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standard europei, valorizzando il principio di auto responsabilità, ribadendosi,
da un lato, che il tenore di vita matrimoniale non è più il criterio al quale fare riferimento, e dall'altro confermandosi la rilevanza del principio di solidarietà,
posto a base del riconoscimento del diritto, il quale impone, tuttavia, che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Da ciò consegue che rilevanza sempre maggiore ha la durata del matrimonio e l'età del richiedente assegno: la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone oggi di un forte contenuto perequativo-compensativo e il giudizio di adeguatezza deve aver anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso ( cfr. sentenza citata alla cui ampia motivazione integralmente si rinvia). Così brevemente riassunta la recente e complessa evoluzione giurisprudenziale registratasi in ordine all'interpretazione dell'art. 5 L. Div.,
osserva la Corte che la sentenza impugnata, nella quale il Tribunale non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio in favore dell' appellante, va integralmente confermata.
In particolare, osserva la Corte che, nel caso in esame, manca del tutto la prova, il cui onere incombeva sull'appellante, dell'esistenza di una situazione di sperequazione economica tra i due coniugi, posto che e' incontestato che la moglie e' ingegnere e lavora alle dipendenze di una società di telefonia in
Belgio, e che non vi e' nessuna allegazione in atti circa il reddito o l'attività
svolta del marito;
inoltre, non e' stata neppure allegata una mancanza di autosufficienza economica derivante da eventuali rinunzie legate a scelte di vita matrimoniale.
Non sussistono, quindi, all'evidenza, i presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in favore dell'appellante.
Da ultimo, manifestamente infondato e' anche il motivo con cui l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite avendo il Tribunale
correttamente applicato il principio di soccombenza.
Fondata e' la richiesta avanzata dal anche in questo grado del giudizio, CP_1
di condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., attesa la Parte_1
malafede dell' appellante che anche in questo grado del giudizio ha continuato a tacere l'esistenza di provvedimenti de potestate adottati dal Giudice belga peraltro su accordo congiunto delle parti ( cfr. provvedimento dell'8/10/2024
in atti).
L'appellante va condannata ex art. 96 c.p.c. a corrispondere al una CP_1
somma pari alla metà dele spese di lite liquidate come in dispositivo.
Le spese di questo grado del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive mod ed integr. senza liquidazione della fase istruttoria non espletata.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
In parziale rettifica del dispositivo contenuto nella sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sulle domande relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della figlia minore in favore del Giudice belga;
Rigetta tutti i motivi d'appello proposto da Parte_1
nei confronti di;
CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 6946,00, oltre accessori di legge;
Condanna l'appellante a corrispondere all'appellato ex art. 96 c.p.c. una somma pari al 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
Da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 17 aprile
2025. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Massimo Escher Dott. ON AP