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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35207 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 04/06/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avvrola Tornatore in sostituzione dell'avv. DI GIROLAMO Parte_1
DAVIDE per l'avv. ANTONIO Controparte_1
SODO
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa. Le parti si ripotano a quanto già dedotto in atti.
All'esito della discussione ad ore 14 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata.
N. RG 35207 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del OT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35207 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. DI GIROLAMO DAVIDE, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. MILIA MARIO FRANCESCO SODO ( VIA Controparte_2 C.F._1
SAN GREGORIO, 11 20124 MILANO;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30/09/2024, (MG o Opponente) conveniva in Parte_1 giudizio (H&D o l'Opposta), proponendo opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 10078/2023 emesso in data 19/07/2024, per il pagamento della somma di €.
14.734,32, oltre interessi moratori, costi di recupero, spese, CPA e IVA, quale corrispettivo per l'attività di consulenza e supporto alla cessione del credito d'imposta tramite l'utilizzo delle piattaforme HD Platform e Credit Swap, con riferimento alla pratica riguardante lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto.
Esponeva l'Opponente che la richiesta era infondata, non avendo l'Opposta adempiuto alle proprie obbligazioni in tempi utili per poter beneficiare per intero del contributo a fondo perduto previsto dalla normativa del superbonus del 110%
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e, previo accertamento dell'inesatto adempimento di H&D derivanti dal Contratto di Adesione al Progetto & DC Business Partner (il Contratto), la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Opposta, contestando i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo l'Opposta, invero, non vi sarebbe stato alcun inadempimento da parte di H&D, bensì da Part parte di che avrebbe omesso di pagare nei termini pattuiti quanto previsto in Contratto.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Successivamente, non avendo le parti articolato mezzi istruttori, la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione, fra le parti, in data 3.2.2022, di un contratto denominato “Contratto di adesione al Progetto H&DC Business Partner”, che prevedeva un'attività di consulenza tecnico-finanziaria e di supporto nella preparazione dei dossier documentali e l'istruttoria della pratica di intervento sugli immobili interessati con cessione del relativo credito d'imposta o tramite il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta, nonché una serie di servizi funzionali ed operativi connessi alla Piattaforma da svolgersi, a
Part cura di H&D in favore di A fronte dell'attività di consulenza svolta da H&D, il corrispettivo per l'attività di consulenza veniva pattuito in un importo pari al 10,8% sul valore dell'importo definitivo dei lavori IVA esclusa da versare ad H&D secondo scadenze prestabilite (v. Contratto
3.2.2022, doc. 3 fascicolo monitorio). In particolare, il primo pagamento, nella misura dell'1% del Part valore di cui sopra, avrebbe dovuto essere corrisposta da “dopo 30 giorni dalla data di delibera positiva del Condominio con cessione del credito di imposta”.
Del pari, risulta provato e non contestato che il abbia deliberato la realizzazione dei CP_3
lavori oggetto del superbonus (v. Delibera Condominio 8.6.2022, all. a) fascicolo opposta) né che lo
Part stesso, in data 1.1.2023, abbia concluso con un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica del fabbricato con superbonus del 110%, così realizzandosi le condizioni contrattualmente previste per il pagamento della prima tranche dell'importo convenuto.
Risulta, invece, contestata la tardività del parere reso da H&D circa la “verifica di commissioning/fattibilità tecnica definitiva degli interventi da realizzare”, e dell'atto di cessione del credito, inviato da H&D in data 11.5.2023.
A tale proposito, deve rilevarsi che la fattura azionata monitoriamente attiene alla prima fase del rapporto, ossia l'approvazione del per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione CP_3
energetica e la cessione del credito e che i successivi servizi da parte di H&D sarebbero stati eseguiti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Quanto verificatosi successivamente, non rileva nella presente causa, essendo stato richiesto unicamente il pagamento della prima fattura, come contrattualmente previsto, a seguito della delibera del Condominio con cessione del credito d'imposta.
Deve pertanto ritenersi l'infondatezza dell'opposizione, che deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 10078/2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 19.07.2024;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 5.077, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il OT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 04/06/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avvrola Tornatore in sostituzione dell'avv. DI GIROLAMO Parte_1
DAVIDE per l'avv. ANTONIO Controparte_1
SODO
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa. Le parti si ripotano a quanto già dedotto in atti.
All'esito della discussione ad ore 14 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata.
N. RG 35207 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del OT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35207 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. DI GIROLAMO DAVIDE, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. MILIA MARIO FRANCESCO SODO ( VIA Controparte_2 C.F._1
SAN GREGORIO, 11 20124 MILANO;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30/09/2024, (MG o Opponente) conveniva in Parte_1 giudizio (H&D o l'Opposta), proponendo opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 10078/2023 emesso in data 19/07/2024, per il pagamento della somma di €.
14.734,32, oltre interessi moratori, costi di recupero, spese, CPA e IVA, quale corrispettivo per l'attività di consulenza e supporto alla cessione del credito d'imposta tramite l'utilizzo delle piattaforme HD Platform e Credit Swap, con riferimento alla pratica riguardante lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto.
Esponeva l'Opponente che la richiesta era infondata, non avendo l'Opposta adempiuto alle proprie obbligazioni in tempi utili per poter beneficiare per intero del contributo a fondo perduto previsto dalla normativa del superbonus del 110%
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e, previo accertamento dell'inesatto adempimento di H&D derivanti dal Contratto di Adesione al Progetto & DC Business Partner (il Contratto), la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Opposta, contestando i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo l'Opposta, invero, non vi sarebbe stato alcun inadempimento da parte di H&D, bensì da Part parte di che avrebbe omesso di pagare nei termini pattuiti quanto previsto in Contratto.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Successivamente, non avendo le parti articolato mezzi istruttori, la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione, fra le parti, in data 3.2.2022, di un contratto denominato “Contratto di adesione al Progetto H&DC Business Partner”, che prevedeva un'attività di consulenza tecnico-finanziaria e di supporto nella preparazione dei dossier documentali e l'istruttoria della pratica di intervento sugli immobili interessati con cessione del relativo credito d'imposta o tramite il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta, nonché una serie di servizi funzionali ed operativi connessi alla Piattaforma da svolgersi, a
Part cura di H&D in favore di A fronte dell'attività di consulenza svolta da H&D, il corrispettivo per l'attività di consulenza veniva pattuito in un importo pari al 10,8% sul valore dell'importo definitivo dei lavori IVA esclusa da versare ad H&D secondo scadenze prestabilite (v. Contratto
3.2.2022, doc. 3 fascicolo monitorio). In particolare, il primo pagamento, nella misura dell'1% del Part valore di cui sopra, avrebbe dovuto essere corrisposta da “dopo 30 giorni dalla data di delibera positiva del Condominio con cessione del credito di imposta”.
Del pari, risulta provato e non contestato che il abbia deliberato la realizzazione dei CP_3
lavori oggetto del superbonus (v. Delibera Condominio 8.6.2022, all. a) fascicolo opposta) né che lo
Part stesso, in data 1.1.2023, abbia concluso con un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica del fabbricato con superbonus del 110%, così realizzandosi le condizioni contrattualmente previste per il pagamento della prima tranche dell'importo convenuto.
Risulta, invece, contestata la tardività del parere reso da H&D circa la “verifica di commissioning/fattibilità tecnica definitiva degli interventi da realizzare”, e dell'atto di cessione del credito, inviato da H&D in data 11.5.2023.
A tale proposito, deve rilevarsi che la fattura azionata monitoriamente attiene alla prima fase del rapporto, ossia l'approvazione del per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione CP_3
energetica e la cessione del credito e che i successivi servizi da parte di H&D sarebbero stati eseguiti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Quanto verificatosi successivamente, non rileva nella presente causa, essendo stato richiesto unicamente il pagamento della prima fattura, come contrattualmente previsto, a seguito della delibera del Condominio con cessione del credito d'imposta.
Deve pertanto ritenersi l'infondatezza dell'opposizione, che deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 10078/2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 19.07.2024;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 5.077, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il OT
(Micaela Magri)