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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17237 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
GENNARO CARUSO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENNARO Controparte_1
CARUSO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/10/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 31/05/2013 e che dall'unione erano nati il 14.4.14 e il 29.9.17, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 In sede di decreto di fissazione udienzale parti venivano invitate a rivedere il contributo al mantenimento per i minori.
Per l'udienza del 23.1.25 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dai ricorrenti, i quali si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare e riportavano accordi di separazione modificati. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, di cui alle note sottoscritte per l'udienza del 23.1.25:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via Carlo Carrà n.3, int. 7, è stata già rilasciata avendo essi coniugi deciso, di comune accordo, di trasferirsi in Pozzuoli (NA) alla Via
Massimo Campigli n.22 presso la residenza dei genitori della Sig.ra dove i minori hanno CP_1
sempre convissuto;
3) i figli e saranno affidati ad entrambi i genitori i quali assumeranno di Per_1 Per_2 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Fermo restando che il padre potrà tenere con sé i figli tutte le volte che lo vorrà, previo appuntamento telefonico e tenendo conto delle esigenze scolastiche dei piccoli, visiterà e terrà con sé i figli e due volte durante il corso della settimana, ossia il lunedì e il Per_1 Per_2
martedì, dalle ore 9.00 del lunedì alle ore 20.00 del martedì.
Inoltre, nel weekend, a settimane alterne, visiterà e terrà con sé i figli, con pernottamento, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica.
2 I figli e resteranno, alternativamente dal 21 al 28 dicembre o dal 29 dicembre Per_1 Per_2
al 6 gennaio di ogni anno, nonché ad anni alterni nella settimana di Pasqua, dal giovedì Santo sino al martedì successivo, ora con l'uno, ora con l'altro genitore.
Anche le festività inerenti ai compleanni e agli onomastici saranno trascorse alternativamente ora con l'uno, ora con l'altro genitore.
Per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, tenendo conto delle esigenze di lavoro di entrambi i coniugi. Il calendario sarà concordato tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. La località turistica prescelta andrà comunicata da entrambi i genitori all'altro, almeno sette giorni prima del soggiorno.
Le altre festività (quali ad esempio 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e il giorno di carnevale) rientreranno nella normale alternanza;
4) il Sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà alla Sig.ra Parte_1
, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di €.500,00 (Euro Controparte_1
CINQUECENTO/00). L'importo dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno.
Inoltre il Sig. si obbliga ad emettere n.2 buoni postali ordinari dell'importo Parte_1 di €.10.000,00 cadauno a favore di ciascun figlio.
Inoltre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie per i figli, secondo le previsioni del Protocollo d'intesa tra i Magistrati del Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli del 7 marzo 2018 che qui si ha per richiamato;
5) i Sig.ri e , dichiarano di essere entrambi Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
6) i coniugi dichiarano che tutti gli altri rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei
3 figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi ed in ragione dell'età degli stessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 62, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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