Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/05/2021, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00569/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. Maria Monica Bassan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del Decreto del Questore di -OMISSIS- n.-OMISSIS- del 18.09.2020, notificato al ricorrente il 31.01.2021 (“Provvedimento di rigetto del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno nr-OMISSIS-, rilasciato il 09.02.2018, dalla Questura di Venezia, per motivi umanitari, scaduto il 17.02.2020, per motivi di lavoro subordinato”;
- di ogni altro atto, precedente o seguente, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti eventuali ulteriori atti della procedura, allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 20.09.2019 la ricorrente ha presentato istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari nr-OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Venezia il 09.02.2018, scaduto il 17.02.2020, chiedendo il rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato.
In data 03.07.2020 la Questura di -OMISSIS- ha notificato alla ricorrente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza.
Non essendo stata inviata dalla ricorrente alcuna memoria di osservazioni e ritenendo la stessa un soggetto socialmente pericoloso, in quanto destinataria di una condanna ex art 444 c.p.p. emessa, in data 28.05.2019, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, commesso in data 30.11.2018, la Questura ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente, invitandola a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale secondo normativa vigente, previa valutazione dei necessari requisiti o, in alternativa, ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 1 aprile 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. la P.a,, in violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 2998, avrebbe non correttamente ritenuto la pericolosità sociale della ricorrente, esclusivamente fondandola sull’avvenuta commissione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, senza considerare che si è trattato di un caso isolato, nonché senza valutare positivamente il fatto che la stessa ha avuto, nel corso del procedimento penale un atteggiamento collaborativo anche con l’Autorità giudiziaria; inoltre, non si sarebbe tenuto conto della giovane età della ricorrente, del fatto che in Italia risiede il suo compagno, un richiedente asilo, con cui ha un preciso progetto di vita, del lasso di tempo trascorso dal reato commesso (tre anni), del fatto che l’episodio contestato sarebbe ascrivibile ad “intemperanze giovanili”;
2. il provvedimento si porrebbe in violazione dell’art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, in quanto il provvedimento determinerebbe l’espulsione della ricorrente quando la Questura avrebbe potuto considerare la ricorrente meritevole di ottenere un permesso per protezione speciale;
3. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove contiene l’invito ad abbandonare il territorio italiano entro il termine di 15 giorni lavorativi, in considerazione dell’evoluzione pandemica in-OMISSIS-
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020, sussistendone i presupposti.
Al riguardo, infatti, la c.d. riserva di motivi aggiunti contenuta nel ricorso e, parimenti, nella memoria depositata da parte ricorrente in data 27 aprile 2021, si risolve, nel caso di specie, in una mera clausola di stile, non essendo indicati né nella parte delle conclusioni, né nel corpo degli atti che precedono ulteriori specifici atti o provvedimenti o comunque elementi ulteriori rispetto a quelli indicati con il ricorso introduttivo che giustifichino in via anche solo potenziale l’esigenza di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti.
Al riguardo, si richiama l’insegnamento giurisprudenziale, da ritenersi valido tuttora anche nella vigenza del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo il quale <<la riserva di motivi aggiunti in calce al ricorso, senza alcuna indicazione sugli atti da impugnare e sulle ipotetiche ragioni di illegittimità degli stessi, costituisce una mera formula di stile, inidonea a precludere al Tar una definizione del giudizio in forma semplificata>> (C. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5915).
Peraltro, va considerato che l’atto processuale depositato in data 27 aprile 2021 da parte ricorrente e sopra citato non costituisce una mera “nota di udienza”, ma per forma e contenuto si sostanzia in una vera e propria memoria non autorizzata, tardiva e, quindi, inammissibile.
Orbene, se, da un lato, è vero che la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata rappresenta “ un’eccezione all’ordinario svolgimento del processo attraverso la celebrazione dell’udienza pubblica di discussione del merito. La natura eccezionale del rito che conduce a definire il merito all’esito della camera di consiglio “cautelare” (e la conseguente “contrazione” alla possibilità delle parti di esercitare pienamente il diritto di difesa) non consente una lettura restrittiva dei limiti che il legislatore ha previsto alla utilizzabilità dell’istituto, in quanto attraverso quei limiti si tutela e si riespande il fondamentale valore, protetto dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali a tutela dei diritti fondamentali, del diritto di difesa riconosciuto alle parti del processo ” (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2010, n. 178); dall’altro lato, d’altronde, la finalità della norma è quella di consentire la decisione definitiva della controversia solo quando sia realizzato il principio del contraddittorio e consentito alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa (Cons. St., sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2345).
Nel caso in cui, però, come nella specie, la riserva si risolva in una mera clausola di stile, in assenza anche solo della prospettazione di possibili elementi in divenire tali da far sorgere un interesse a proporre motivi aggiunti, e la fattispecie si presenti come compiuta e definita (come dimostrato anche dal fatto che la ricorrente nella memoria depositata in data 27 aprile 2021 si è limitata sostanzialmente a ribadire quanto indicato nel ricorso), non è dato rinvenire in alcun modo alcuna lesione del diritto di difesa e del pieno contraddittorio.
Non vi sono, pertanto, elementi ostativi alla definizione immediata con sentenza in forma semplificata della vertenza in considerazione, altresì, della manifesta infondatezza del ricorso.
1. Sul primo motivo di ricorso.
Occorre, in primo luogo, rilevare come non sia applicabile l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 invocato da parte ricorrente, e ciò in quanto, nel caso di specie, non si tratta della richiesta di rilascio di un permesso per stranieri “lungo soggiornanti”, ma, come accennato, di una richiesta di rilascio/conversione permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In questo senso, quindi, trovano puntuale applicazione gli artt. 4 e 5 del TU immigrazione, e, in particolare, l’art. 4, comma 3, per cui l’ingresso nel territorio italiano è consentito allo <<straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare -OMISSIS-….>>.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, parimenti, <<il rinnovo del permesso di soggiorno …. è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico>>
In particolare, ai sensi del comma 5 <<il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale>>.
Ai sensi del comma 5- bis , <<nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3>>.
Nel caso di specie, è pacifica e documentale la condanna della ricorrente, con sentenza di applicazione su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa in data 28.05.2019, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 commesso in data 30.11.2018.
Si tratta di un reato “ostativo” ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5bis che precedono: al riguardo, la giurisprudenza ha più volte sottolineato come <<le condanne in materia di stupefacenti sono "automaticamente" ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno all'extracomunitario, qualunque sia la pena detentiva riportata e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 4 comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4395; id., 26 febbraio 2016, n. 797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919). In altre parole, in presenza di siffatte condanne, anche solo una, non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all'Amministrazione, che deve dare immediata applicazione al disposto normativo (Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4087)>> (recentemente, C. Stato, sez. III, 02/02/2021, n.955).
Il provvedimento impugnato, è, peraltro, adeguatamente motivato anche con riguardo alla ponderazione e al bilanciamento degli altri elementi indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 che precede, avendo la P.a. ritenuto, non irragionevolmente, prevalente la gravità del reato commesso rispetto ai dati relativi all’ inserimento familiare, sociale e lavorativo della ricorrente.
Infatti, la Questura:
- da un lato, ha valorizzato la gravità dei fatti che ha visto coinvolta la ricorrente, desunta dall'ingente quantità e dalla qualità della-OMISSIS-trovata nella sua disponibilità nonché dalla modalità di occultamento della-OMISSIS-medesima, ovvero il cosiddetto "body package" , comportamento tale da ingenerare un notevole allarme sociale;
- dall’altro lato, pur tenuto conto dell'inserimento familiare, sociale e lavorativo della cittadina nigeriana, la Questura ha valorizzato il fatto che quest’ultima con il reato sopra ricordato ha dimostrato una particolare capacità a delinquere, desunta dall'ingente quantità e qualità della-OMISSIS-trovata nella sua disponibilità, dalla modalità di occultamento della-OMISSIS-medesima, ovvero il cosiddetto -OMISSIS-nonché dalla circostanza per cui, pur in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità, non ha desistito dal compimento di attività criminali al fine di procurarsi ulteriori ed illeciti mezzi di sostentamento.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo e terzo motivo di ricorso.
In primo luogo, occorre sottolineare che nel caso di specie il provvedimento di diniego della Questura non reca anche un ordine o comunque un provvedimento “espulsivo”, né alcuna imposizione in punto “rimpatrio”, sicché non trovano applicazione e non sono idonei a giustificare l’annullamento del diniego i richiami operati da parte ricorrente all’art. 15, par. 4, dir. 2008/115/CE, così come le problematiche connesse all’emergenza “Covid-19”.
Ciò vale, peraltro, anche con riferimento alla censurata violazione dell’art. 19 comma 1.1. nuova formulazione, non incidendo detta norma sulla validità del provvedimento di diniego in esame.
La mancata attivazione officiosa, da parte della Questura, del procedimento finalizzato a valutare la sussistenza dei presupposti, in capo alla ricorrente, per il riconoscimento di un permesso di c.d. “protezione speciale”, infatti, non rileva ai fini della legittimità del diniego relativo al diverso permesso specificamente richiesto, ma può, al più, o fondare un ricorso per far valere l’illegittimità del successivo provvedimento di espulsione eventualmente adottato senza prima aver valutato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso “speciale”, ovvero giustificare l’esperimento di un’azione avanti al giudice ordinario cui appartiene la giurisdizione in ordine all’accertamento dell’omessa o negativa adozione del provvedimento di soggiorno per motivi umanitari (T.A.R. Veneto, sez. III, 07/12/2020, n.1199).
Ciò fermo restando che il rilascio del predetto permesso può comunque essere richiesto autonomamente dalla ricorrente (così regolarizzando la propria posizione come indicato nel provvedimento impugnato).
Pertanto anche tali motivi devono essere respinti.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.