Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6476/2018 di R.G. avente ad oggetto “obbligo di fare”.
tra
- quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(rappresentate e difese dall'avv. Luigi E. Colosimo, come da mandato in calce al ricorso in riassunzione del 21.6.2021)
ATTRICI
e
Controparte_1
(rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Cascardi, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione del 22.11.2018)
CONVENUTI
* * * * * * *
All'udienza del 25.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
* * * * * * *
1
, proprietario di un'unità immobiliare sita nello stabile condominiale di via Persona_1
F.lli Vivaldi n. 4 in località HI , ha convenuto in giudizio i coniugi per Controparte_1
sentirli condannare alla rimozione dei cancelli da loro installati nel 2012 sull'area scoperta pertinenziale ubicata a mò di corridoio a nord del fabbricato, prospiciente la linea ferroviaria.
L'attore deduce di aver sempre fruito liberamente dell'area quale proprietario/condomino e lamenta che l'arbitraria sua chiusura gli preclude il passaggio e la sosta.
I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione di parte attrice, non avente titolo per rivendicare alcunché su quel cortiletto, porzione di loro proprietà - come si evinceva anche dalla planimetria catastale allegata all'atto di acquisto della loro unità abitativa – ed utilizzata in via esclusiva dagli stessi.
Intervenuto in corso di causa il decesso dell'attore il processo è stato interrotto e riassunto dai suoi eredi legittimi.
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La domanda attrice va disattesa.
Il e quindi i suoi successori, sostengono di avere un titolo di legittimo godimento Per_1
sull'area scoperta che in realtà non risulta sussistere.
Parte attrice sostiene, sin dall'atto introduttivo, che il cortile utilizzato è pertinenza dello stabile,
funzionale alle esigenze dei singoli condomini ma l'assunto contrasta con il titolo dominicale.
Risulta per tabulas che l'area cortilizia è rimasta in proprietà esclusiva del costruttore
[...]
il quale l'ha riservata a sé in sede di prima vendita, risalente al 1972 (cfr. atto per CP_2
AR ); nel prosieguo la tal porzione non è stata oggetto di autonomi atti di cessione o di Per_2
asservimento in favore dei proprietari delle unità abitative componenti lo stabile condominiale.
Ne discende che parte attrice, pur avendo fruito (di fatto) dello spazio in questione, non ha titolo per rivendicare il legittimo esercizio di facoltà dominicali e per rientrare nella piena disponibilità dell'area interdetta.
2 Del resto, lo stesso nella memoria ex art. 183/6 n. 1, c.p.c., ha ribadito l'altruità del Per_1
bene e quindi l'assenza di uno ius (com)possidendi che, nella specie, è requisito costitutivo per rivendicare pretese sull'area cortilizia e il ripristino dello status quo ante.
Si rammenta che la legittimazione ad agire va esclusa laddove è la stessa parte attrice ad ammettere di non avere alcun diritto dominicale sul bene oggetto del contendere (Cass.
24/27766).
In definitiva, l'assenza dello status proprietario, che è condizione dell'azione giudiziale, comporta il rigetto della domanda di facere.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri del d.m. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta dalle Per_1
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 2.575,03 (€ 35,03 per spese;
€ 2.540,00 per compensi), oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 23.4.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Attanasio)
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