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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura Parte_1 generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. Persona_1
7313), dall'avvocata Clotilde Mazza, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell
[...]
[...]
[...
, rappresentata e difesa, per procura speciale Controparte_1 alle liti depositata telematicamente unitamente alla memoria di costituzione in appello, dall'avvocata Paola Pezzali, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4371/2024, pronunciata dal Tribunale di Roma, I sezione lavoro e pubblicata in data 11.4.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 25.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata - con la quale il Pt_1
Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla cooperativa, ha CP_1 dichiarato, sul solo presupposto della sua omessa notifica, la nullità dell'avviso di addebito n. 39720180001339016000 - e ne chiede l'integrale riforma nel senso di «confermare la
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legittimità ed esecutività dell'ava n. 397 2018 00013390 16 impugnato presso la Sez. Lav., nonché del Verbale Ispettivo n. 2016017885, notificato il 26/9/2017 quale atto presupposto dell'avviso di addebito in argomento e, per l'effetto condannare i Sig. Parte_2 ed quali legali rappresentanti pro tempore della GSD Società Cooperativa Parte_3 al pagamento della somma di € 276.453,99 oltre interessi e sanzioni maturati e/o maturandi fino all'effettivo soddisfo ovvero alla maggiore e/o minore somma che dovesse risultare nel corso di causa ed alle spese di entrambi i gradi di giudizio».
resiste all'impugnazione, eccependo il passaggio in giudicato Controparte_1 della sentenza civile che aveva accolto la querela di falso proposta contro la ricevuta di ritorno della notifica dell'avviso di addebito, l'infondatezza della dedotta tardività dell'opposizione e la sussistenza di altre irregolarità formali dell'avviso di addebito. Reiterate le difese di primo grado, chiede la conferma della decisione gravata dall' . Pt_1
Ricostituito il contraddittorio ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 27.3.2025 la Corte sottoponeva alla parti la questione dell'ammissibilità o meno dell'appello, osservando che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l'azione proposta dalla come Controparte_1 opposizione agli atti esecutivi ed assegnava alle parti stesse termine per note deduttive.
Adempiuto all'incombente, alla successiva udienza del 25.9.2025, l'appello era discusso come da vernale e deciso come da dispositivo.
2. La sentenza impugnata ha chiaramente qualificato come opposizione agli atti esecutivi l'intera domanda proposta in primo grado da , poiché Controparte_1 essa, da un lato, ha testualmente affermato che «l'opposizione avverso l'avviso di addebito
n. 397 2018 0001339016000, in quanto proposta nel termine di 20 giorni, integra un'opposizione agli atti esecutivi con possibilità, alla luce di quanto sopra argomentato, di sollevare vizi formali tra i quali rientra, come pacifico, l'omessa notifica dell'avviso impugnato» e, dall'altro, si è fermata al mero accertamento della nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica, senza pronunciarsi sulle ulteriori questioni devolute dall'originaria ricorrente.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta, secondo il predetto criterio)
e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione (ex multis Cass. 12.10.2022 n. 29763; Cass. Cass. 20.1.2003 n. 1289; Cass.
8.3.2001 n. 3400).
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Ne consegue, dunque, che l'espressa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi operata dalla sentenza gravata, quand'anche in ipotesi erronea, imponeva all' di censurare detta decisione tramite il ricorso per cassazione, atteso che l'art. 618 Pt_1
c.p.c. espressamente qualifica come non impugnabili le sentenze che pronunciano sull'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.
La questione dell'inammissibilità dell'appello per detta ragione è stata sottoposta alle parti, che tuttavia sono rimaste silenti rispetto ai rilievi della Corte, sia alle udienze di discussione del 27.3.2025 e del 25.9.2025 e sia nelle note appositamente concesse dal
Collegio, nelle quali (diversamente da quanto richiesto) si sono limitate ad un riassunto della posizioni difensive già illustrate negli scritti introduttivi del giudizio di impugnazione.
3. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La natura processuale della decisione ed il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità giustificano la compensazione integrale delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, deve darsi atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 25.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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