Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 21
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Competenza territoriale dell'ufficio emittente

    La Corte ha ritenuto che la competenza funzionale e territoriale dell'Ufficio nell'emettere la comunicazione rettificativa si determina sulla base del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, ovvero del contribuente. Nel caso specifico, il contribuente aveva domicilio fiscale ad Ancona, quindi la competenza spetta all'Agenzia delle Entrate DP di Ancona. La sentenza di primo grado, che aveva attribuito la competenza alla Direzione Regionale del Lazio, è stata confermata.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la competenza per il controllo formale della dichiarazione e per l'irrogazione delle sanzioni spetti all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente, e non del CAF o del professionista che ha rilasciato il visto infedele.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 21
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo