CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 26/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4114/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro N. 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 09720220055739505000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 720/2025 depositato il
30/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Ancona, assistita e difesa nel presente giudizio ex lege, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate e riscossione di
Roma ai fini del recupero delle maggiori dei tributi e sanzioni per l'anno 2016.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato evidenziando i rilievi contestati dall'Ente creditore consistenti in numerosi elementi emersi in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del d.p.r. 600/1973. In particolare è emerso che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona, aveva disconosciuto talune voci di spesa sostenute nell'anno 2016 dall'assistito del Resistente_1 sig. Nominativo_1.
Sulla base dell'assunto dell'infedeltà del visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate formava il ruolo nei confronti dello Nominativo_1 oltre che del C.A.F. CI (soggetto solidalmente obbligato ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 39, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), e, di conseguenza, l'agente della riscossione notificava la cartella di pagamento oggi impugnata, con cui viene operato il recupero a tassazione dell'imposta riferibile al cliente del C.A.F. e vengono, inoltre, irrogate le sanzioni.
3. Ha poi sommariamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
Ha precisato le norme applicabili in diritto, accogliendo il motivo preliminare riguardo la competenza della direzione regionale del Lazio ad emettere l'atto..
4. Ha compensato le spese del giudizio.
5. Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della previsione recata dall'art. 39, comma 2, del d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241. Erroneità della sentenza che ha ritenuto competente ad operare la contestazione nei confronti del R.A.F., in conseguenza della ravvisata infedeltà nel rilascio del visto di conformità su modello
730, la D.P. cui è demandato lo svolgimento del controllo formale della dichiarazione del contribuente dichiarante riguardo al visto rilasciato dal Resistente_1. 7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio
8. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni il Caf convenuto il quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata.
9. Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi dell'atto impugnato.
9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
13. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
2. Trattasi di pretesa tributaria nei confronti dei soggetti che svolgono attività di visto di conformità o di asseverazione della dichiarazione presentata per il contribuente, a seguito di verifica della regolarità delle dichiarazioni stesse e quindi della veridicità o meno del visto e della asseverazione da parte di tali soggetti. Nel caso di specie, quindi, la cartella impugnata è stata emessa per “visto infedele” da parte del
Resistente_1 allora ricorrente.
3. La norma applicata è quella dell'art. 39, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n. 241 del 1997, nella sua antecedente formulazione pro tempore applicabile al caso in esame, che di seguito si riporta: “Ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”. È di tutta evidenza che il primo periodo della norma ha carattere generale e parla espressamente di “sanzione amministrativa”, mentre la norma di cui al periodo successivo ha carattere “speciale” perché riguarda specificamente le dichiarazioni di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999 e i relativi controlli di cui all'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973. A favore della natura risarcitoria militerebbe anche lo stesso tenore letterale della disposizione in esame laddove, si ribadisce, al secondo periodo dispone dell'obbligo di pagare “una somma pari all'imposta, alle sanzioni e agli interessi che sarebbero richieste al contribuente” in caso di visto infedele, risultando evidente la netta divaricazione tra la somma espressamente richiesta a titolo sanzionatorio dalla prima parte dell'art. 39 e quella, viceversa, avente natura meramente risarcitoria, definita dal legislatore giustappunto “somma” e non “sanzione”. In buona sostanza, il pagamento richiesto deriva dal fatto che il professionista o il Caf sono venuti meno al legittimo affidamento riposto dal Fisco e dal contribuente nei loro controlli circa la corrispondenza dei dati trasmessi alla relativa documentazione. Ed è per questo che la norma fa salva l'ipotesi di induzione dolosa o gravemente colposa da parte del contribuente. In pratica, il professionista e il Caf pagano imposta, sanzioni e interessi in luogo del contribuente in buona fede per essere venuti meno al loro obbligo di controllo. Ne deriva che la competenza funzionale e territoriale dell'Ufficio nell'emettere la comunicazione rettificativa si determina sulla base del domicilio fiscale “del soggetto obbligato alla dichiarazione” e cioè del contribuente (e non come erroneamente disposto nella sentenza impugnata del trasgressore R.A.F. o del Caf), a norma dell'art. 31 del DPR n. 600/1973, dovendo poi trasmettere il ruolo,
a norma dell'art. 24 c.1 del DPR n. 602/1973, all'agente per la riscossione nel cui “ambito territoriale” si trova il domicilio del destinatario, per l'emissione e la notifica della cartella. Nel caso di specie, il ruolo da cui è derivata la cartella di pagamento impugnata fa riferimento, al controllo formale, ex art. 36 ter, sulla dichiarazione mod. 730/2017, redditi 2016, del contribuente Nominativo_1, con domicilio fiscale ad Ancona, la cui competenza circoscrizionale spetta, quindi, come disposto dall'art. 31 del DPR
600/1973, all' Agenzia delle Entrate DP di Ancona. Soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione resta, infatti, il sig. Nominativo_1 e non il Caaf il quale, in virtù della normativa sopra citata, diviene responsabile dei dati inseriti in dichiarazione, oggetto di visto infedele.
4. Quanto sopra esposto è stato confermato di recente da parte della sezione 2 di questa CGT di secondo grado adita, con sentenza n. 1125 del 11 marzo 2022 che, pronunciandosi per una fattispecie identica a quella in esame, sul punto ha così disposto: Deve pertanto essere rilevato che la competenza per l'effettuazione del controllo nei confronti dei Caf e dei professionisti è individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, nell'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Detto indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione (cfr sent.
n. 11660 del 30.4.2024) ove si è affermato che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
5. Va, conclusivamente, affermata la competenza della direzione regionale del Lazio dichiarando, altresì, assorbite le altre questioni dedotte.
6. La particolarità e novità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 26/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4114/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro N. 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 09720220055739505000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 720/2025 depositato il
30/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Ancona, assistita e difesa nel presente giudizio ex lege, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate e riscossione di
Roma ai fini del recupero delle maggiori dei tributi e sanzioni per l'anno 2016.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato evidenziando i rilievi contestati dall'Ente creditore consistenti in numerosi elementi emersi in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del d.p.r. 600/1973. In particolare è emerso che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona, aveva disconosciuto talune voci di spesa sostenute nell'anno 2016 dall'assistito del Resistente_1 sig. Nominativo_1.
Sulla base dell'assunto dell'infedeltà del visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate formava il ruolo nei confronti dello Nominativo_1 oltre che del C.A.F. CI (soggetto solidalmente obbligato ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 39, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), e, di conseguenza, l'agente della riscossione notificava la cartella di pagamento oggi impugnata, con cui viene operato il recupero a tassazione dell'imposta riferibile al cliente del C.A.F. e vengono, inoltre, irrogate le sanzioni.
3. Ha poi sommariamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
Ha precisato le norme applicabili in diritto, accogliendo il motivo preliminare riguardo la competenza della direzione regionale del Lazio ad emettere l'atto..
4. Ha compensato le spese del giudizio.
5. Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della previsione recata dall'art. 39, comma 2, del d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241. Erroneità della sentenza che ha ritenuto competente ad operare la contestazione nei confronti del R.A.F., in conseguenza della ravvisata infedeltà nel rilascio del visto di conformità su modello
730, la D.P. cui è demandato lo svolgimento del controllo formale della dichiarazione del contribuente dichiarante riguardo al visto rilasciato dal Resistente_1. 7. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore.
Con vittoria delle spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio
8. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni il Caf convenuto il quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata.
9. Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi dell'atto impugnato.
9. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
13. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
2. Trattasi di pretesa tributaria nei confronti dei soggetti che svolgono attività di visto di conformità o di asseverazione della dichiarazione presentata per il contribuente, a seguito di verifica della regolarità delle dichiarazioni stesse e quindi della veridicità o meno del visto e della asseverazione da parte di tali soggetti. Nel caso di specie, quindi, la cartella impugnata è stata emessa per “visto infedele” da parte del
Resistente_1 allora ricorrente.
3. La norma applicata è quella dell'art. 39, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n. 241 del 1997, nella sua antecedente formulazione pro tempore applicabile al caso in esame, che di seguito si riporta: “Ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”. È di tutta evidenza che il primo periodo della norma ha carattere generale e parla espressamente di “sanzione amministrativa”, mentre la norma di cui al periodo successivo ha carattere “speciale” perché riguarda specificamente le dichiarazioni di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999 e i relativi controlli di cui all'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973. A favore della natura risarcitoria militerebbe anche lo stesso tenore letterale della disposizione in esame laddove, si ribadisce, al secondo periodo dispone dell'obbligo di pagare “una somma pari all'imposta, alle sanzioni e agli interessi che sarebbero richieste al contribuente” in caso di visto infedele, risultando evidente la netta divaricazione tra la somma espressamente richiesta a titolo sanzionatorio dalla prima parte dell'art. 39 e quella, viceversa, avente natura meramente risarcitoria, definita dal legislatore giustappunto “somma” e non “sanzione”. In buona sostanza, il pagamento richiesto deriva dal fatto che il professionista o il Caf sono venuti meno al legittimo affidamento riposto dal Fisco e dal contribuente nei loro controlli circa la corrispondenza dei dati trasmessi alla relativa documentazione. Ed è per questo che la norma fa salva l'ipotesi di induzione dolosa o gravemente colposa da parte del contribuente. In pratica, il professionista e il Caf pagano imposta, sanzioni e interessi in luogo del contribuente in buona fede per essere venuti meno al loro obbligo di controllo. Ne deriva che la competenza funzionale e territoriale dell'Ufficio nell'emettere la comunicazione rettificativa si determina sulla base del domicilio fiscale “del soggetto obbligato alla dichiarazione” e cioè del contribuente (e non come erroneamente disposto nella sentenza impugnata del trasgressore R.A.F. o del Caf), a norma dell'art. 31 del DPR n. 600/1973, dovendo poi trasmettere il ruolo,
a norma dell'art. 24 c.1 del DPR n. 602/1973, all'agente per la riscossione nel cui “ambito territoriale” si trova il domicilio del destinatario, per l'emissione e la notifica della cartella. Nel caso di specie, il ruolo da cui è derivata la cartella di pagamento impugnata fa riferimento, al controllo formale, ex art. 36 ter, sulla dichiarazione mod. 730/2017, redditi 2016, del contribuente Nominativo_1, con domicilio fiscale ad Ancona, la cui competenza circoscrizionale spetta, quindi, come disposto dall'art. 31 del DPR
600/1973, all' Agenzia delle Entrate DP di Ancona. Soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione resta, infatti, il sig. Nominativo_1 e non il Caaf il quale, in virtù della normativa sopra citata, diviene responsabile dei dati inseriti in dichiarazione, oggetto di visto infedele.
4. Quanto sopra esposto è stato confermato di recente da parte della sezione 2 di questa CGT di secondo grado adita, con sentenza n. 1125 del 11 marzo 2022 che, pronunciandosi per una fattispecie identica a quella in esame, sul punto ha così disposto: Deve pertanto essere rilevato che la competenza per l'effettuazione del controllo nei confronti dei Caf e dei professionisti è individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, nell'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Detto indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione (cfr sent.
n. 11660 del 30.4.2024) ove si è affermato che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
5. Va, conclusivamente, affermata la competenza della direzione regionale del Lazio dichiarando, altresì, assorbite le altre questioni dedotte.
6. La particolarità e novità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.