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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6199 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2082/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA BLANDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Filocomo n. 14,
Catania;
ATTRICE
contro
, società di diritto francese, con sede secondaria in Italia a Milano, via Tiziano CP_1
n. 32, - con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso codice fiscale Controparte_2
e partita IVA n. , con sede legale a 20132 Milano (MI) in Tiziano n. 32 - in persona P.IVA_1 del procuratore ad litem Dott. (C.F. , con Controparte_3 CodiceFiscale_2 il patrocinio degli Avv.ti ERIKA VILLANOVA del Foro di Milano e del Parte_2
Foro di Trento e in qualità di socie dello con sede in Trento, via Controparte_4 degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio DELL'AVV. SANTO
SPAGNOLO, in Corso Italia n. 244, Catania;
CONVENUTA
E contro pagina 1 di 21 (P. IVA: ) in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in viale Luca Gaurico n. 187, Roma;
CONVENUTA CONTUMACE
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'01/02/2015, notificato a mezzo pec in data 04/02/2022, Parte_1
conveniva la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_5 tempore e la , in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Catania, per ivi sentire ritenere e dichiarare:
“che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autocarro furgonato Fiat, targato FP143ED, per la dinamica meglio descritta in narrativa e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della residua somma di € 23.297,47, in favore dell'odierna attrice, quale risarcimento residuo di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali subiti dalla stessa a causa del sinistro de quo, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che verrà quantificata nel corso del presente giudizio. Con le spese, i compensi ed il rimborso del giudizio ivi compresa le spese di eventuale CTU”.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice adduceva che:
- In data 15/11/2018 alle ore 13.45 circa, la stessa attrice, mentre era alla guida del suo motociclo
Kimco targato DS 66446, con a bordo la passeggera e percorreva la corsia Controparte_7 destra del viale Andrea Doria di Catania (Circonvallazione), in direzione Misterbianco, veniva investita dall'autocarro furgonato Fiat targato FP 143 ED, di proprietà della Controparte_5
e condotto dal Sig. , il quale percorrendo V.le A. Doria nella
[...] Persona_1
Contr medesima direzione, giunto all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio repentinamente invadeva la corsia di destra, (occupata dal motociclo dell'attrice) allo scopo di entrare nell'area di servizio, e con manovra azzardata, andava ad impattare violentemente il motoveicolo provocandone la rovinosa caduta sull'asfalto del medesimo e delle persone trasportate;
- Prontamente intervenivano per prestare soccorso le persone ivi presenti e subito dopo intervenivano l'autoambulanza del 118 e gli agenti di Polizia municipale per i necessari accertamenti (doc. n. 1);
pagina 2 di 21 L'attrice veniva trasportava al P.S. del Presidio ospedaliero “Cannizzaro”, ove venivano riscontrate lesioni personali da “trauma cranico e facciale, con escoriazioni plurime al viso, trauma contusivo con frattura mano sinistra, trauma contusivo spalla dx, ginocchio e caviglia dx, ematomi sparsi agli arti inferiori. Con prognosi di giorni 30 s.c.” (come da diagnosi del P.S. dell'ospedale Cannizzaro di cui allegava relativo verbale del 15/11/2018 (doc. 2).
-Inoltre, sempre a causa del sinistro, l'attrice riportava la rottura degli occhiali da vista, e del suo telefonino, che al momento del sinistro custodiva all'interno della tasca della sua giacca;
- Anche il motoveicolo riportava danni materiali alla carrozzeria ed alle parti meccaniche;
- Poiché la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva al conducente dell'autocarro furgonato Fiat targato FP 143 ED di proprietà della , Controparte_5
l'attrice, a mezzo del suo patrocinatore, avanzava in data 15/02/2019 formale richiesta di integrale risarcimento dei danni patiti alla Compagnia assicurativa che garantiva CP_1 per la RCA l'autocarro responsabile (doc. 17);
- La Compagnia pertanto, dava incarico ad un perito di accertare i danni riportati CP_1 dal motoveicolo che provvedeva poi a risarcire in toto. Successivamente tale perito visionava gli occhiali da vista ed il telefonino danneggiati nell'impatto, ma nessuna offerta la compagnia assicurativa formulava a titolo di risarcimento, sebbene l'attrice avesse fornito al perito la copia della fattura per l'acquisto degli occhiali da vista di € 340,00 (doc. 37) ed il preventivo di spesa di € 80,00 per la sostituzione delle parti danneggiate del telefonino;
Con riferimento ai danni fisici patiti dall'attrice, la Compagnia inviava, quale CP_1 offerta risarcitoria, la complessiva somma di € 7.450,00 (doc. 18) che l'attrice accettava a titolo di acconto sul maggiore avere ( doc. 19) stante che l'offerta veniva ritenuta non congrua rispetto ai danni complessivamente riportati per le gravi lesioni subite ed evidenziate nella relazione elaborata dal proprio medico legale, Dott. (doc. 16); Persona_2
Era provato documentalmente che l'attrice riportava a seguito del sinistro occorso, lesioni da:
“trauma cranico e facciale, con escoriazioni plurime al viso, trauma contusivo con frattura mano sinistra, trauma contusivo spalla dx, ginocchio e caviglia dx, ematomi sparsi agli arti inferiori. Con prognosi di giorni 30 s.c.”.;
Nello specifico, e con riferimento alla frattura della mano sinistra, essa rendeva necessario dapprima un intervento di manovra di riduzione e poi la confezione di una tutela gessata che veniva rimossa dopo 30 giorni.;
pagina 3 di 21 Invece con riferimento al trauma facciale, l'attrice a causa del violento impatto riportava, oltre al trauma contusivo, danni irreversibili ai quattro incisivi superiori che subivano la “necrosi pulpare” tanto da rendersi necessaria la terapia canalare dei medesimi (doc. 13 -15 comprensivi di referti fotografici);
- L'attrice, anche nelle settimane successive al sinistro accusava persistenti dolori alla spalla destra, al bacino e soprattutto all'arto inferiore destro tali da rendere difficoltosa la deambulazione, e pertanto, si sottoponeva ad esami clinici accertativi dello stato di salute e visite specialistiche a seguito delle quali venivano prescritti cicli di FKT riabilitativi presso un centro convenzionato per il recupero della funzionalità della mano sinistra e dell'arto inferiore destro ( doc. 10- 11-12-14);
- In data 02/07/2019, l'attrice si sottoponeva a visita ortopedica presso lo studio di ortopedia del dott. che riscontrava “…sussistenza di sintomatologia stabilizzata in esito ai traumi Per_2 subiti con postumi invalidanti da valutare nella opportuna sede medico legale”. Più precisamente il dott. formulava giudizio medico legale evidenziando che a seguito del Per_2 sinistro la paziente aveva riportato: “ - trauma cranico facciale con traumatismo dentale arcata superiore;
- trauma contusivo mano sinistra con frattura pluriframmentaria scomposta base 5° metacarpo;
- trauma contusivo-distorsivo ginocchio e caviglia dx;
- vasti ematomi sparsi agli arti inferiori”. Affermava che allo stato erano presenti : “ - residuo edema regione dorsale mano sinistra con dolenzia alla pressione sulla regione del 4° e 5° raggio metacarpale dalla base alle interfalngee prossimali;
- tendinopatia del flessore del 4° e 5° dito che producono scatto articolare tra le intefalangee del 5° dito flesso estensione e sovrapposizione del 4° e 5° dito in estensione;
- dolore articolare ad alla mano ai cambiamenti climatici ed alla perfrigerazione; riduzione della potenza muscolare ed articolare delle ultime tre dita della mano sinistra;
- a livello facciale, persistente anestesia con totale insensibilità alla regione mascellare sui 4 incisivi superiori, che presenta otturazione nei singoli alveoli dentali, per pregresse cure canalicolari;
- in sede di caviglia destra lamenta instabilità articolare sul compartimento interno con manovra di stress in varo valgo del piede che produce dolore in sede sub malleolare interna e in sede posteriore al malleolo esterno. Frequente artralgia alla deambulazione prolungata, su terreno irregolare ed alla postura eretta prolungata con segni di cedimento e gonfiore articolare;
riferisce episodi di linfedema frequente su tutta la regione dorsale del piede destro”. Concludeva che tali postumi erano da ritenere permanenti e avevano determinato un periodo di invalidità totale al 100% di giorni 45; un periodo di invalidità parziale pagina 4 di 21 al 50% di giorni 45; un periodo di invalidità parziale al 25% di giorni 45; una I.P. residua del
10% ( doc. 16).
Pertanto, alla luce delle risultanze medico legale riscontrate dal dott. i danni fisici Per_2 riportati dall'attrice potevano così quantificarsi: - Danno biologico risarcibile per IP residua
10% (punto base danno non patrimoniale € 2.793,43) =€ 20.532,00 - Danno biologico per ITT al 100% (gg. 45 * € 98,00) = € 4.410,00; - Danno biologico per ITP al 50% (gg. 45 * €49,00)
- € 2.205,00; - Danno biologico per ITP al 25% (gg. 45 * € 24,50) = € 1.102,50; spese mediche sostenute = € 2.037,97. Per un totale complessivo di € 30.287,47, per danni fisici, ai quali andavano aggiunti € 460.00, per danni materiali subiti ( escluso quelli al motociclo, già risarciti per intero);
Avendo la Compagnia versato all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni fisici, CP_1 la somma di € 7.450,00, la somma residua ancora dovuta era pari ad € 23.297,47.
i rivelavano i numerosi tentativi di bonario componimento e da ultimo, anche l'invito alla Pt_3 negoziazione assistita notificato a mezzo pec in data 18/09/2020 (doc.23 e 23/A), che veniva denegato con lettera di riscontro del 25/09/2020 (doc. 24);
Pertanto, stante il suddetto diniego, l'attrice provvedeva a citare in giudizio i responsabili, iscrivendo la causa al n. 169/2021 del Ruolo Generale, presso il Tribunale di Catania (doc. 25) che veniva assegnata al G.I. Dott. Gaetano Cataldo della V Sezione. Nel giudizio si costituiva la , mentre la , Controparte_6 Controparte_5 proprietaria del veicolo e litisconsorte necessaria, restava contumace.
All'udienza del 05/05/2021 il G.I. disponeva la rinnovazione della citazione, ritenendo che l'atto di citazione fosse nullo ai sensi dell'art. 163, co. 2 n. 4, non avendo parte attrice indicato un elemento essenziale della domanda, e, in segnatamente, chi fosse il titolare del contratto di assicurazione (se il proprietario, ovvero il detto , in qualità di CP_5 Per_1 locatario, ovvero altro soggetto. All'uopo fissava la comparizione delle parti dinanzi a sé all'udienza del 12 gennaio 2022. L'attrice provvedeva a rinnovare tempestivamente la citazione
(doc. 26 e 27), ma non avendo ottemperato a depositare la copia notificata nel fascicolo telematico, all'udienza del 12/01/2022 il G.U. dichiarava l'estinzione del giudizio (doc. 28).
Poiché era interesse dell'attrice procedere nell'azione per il recupero delle somme residue dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, come sopra quantificati, la sig.ra incoava il presente giudizio. Parte_1
pagina 5 di 21 La sebbene regolarmente citata, non si costituiva per tutto il corso Controparte_5 del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/05/2022, si costituiva in giudizio la convenuta
, la quale chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda attorea, perchè infondata CP_1 in fatto ed in diritto e chiedeva quindi accogliere le seguenti: “conclusioni nel merito principale, accertare e dichiarare che l'offerta ante causam di nella somma di Euro 7.450,00, CP_1 non contestata, è integralmente satisfattiva di ogni lesione, danno o pretesa vantata dalla sig.ra per il sinistro di cui è causa, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda Parte_1 attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
In via subordinata, contenere il risarcimento integrativo eventualmente dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale, e rigorosamente provate in corso di causa, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni, decurtando la somma di Euro 7.450,00 liquidata da MSA per
in sede stragiudiziale e decurtando altresì tutte le somme eventualmente erogate CP_1 da INAIL ed INPS alla sig.ra da accertarsi in corso di causa Controparte_9 Pt_1 anche per tramite di un ordine di esibizione ex art. 210-211 cpc;
Si chiede, comunque, solo nella denegata ipotesi di liquidazione a favore dell'Attore di una somma che dovrà essere comunque minima e fondata sulle risultanze della CTU e dell'espletanda istruttoria, di parametrare la refusione delle spese legali giudiziali a favore di parte attrice in base al decisum, ed a favore di parte convenuta in proporzione alla quota di soccombenza, considerato il valore della causa in base al quale parte attrice ha promosso le proprie richieste. E ciò in quanto l'Ill.mo Giudice non potrà non considerare che una eventuale condanna di CP_1 per somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle azionate dovrà comportare una soccombenza sostanziale dell'Attore, con conseguente sua condanna parziale alla spese di lite.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse ANCHE CON RIERIMENTO
AL GIUDIZIO ESTINTO, ove l'odierna deducente si era costituita correttamente e cancellata per ERRORE della sola parte attrice.
Allo scopo, la eccepiva che: CP_1
La convenuta non intendeva contestare la dinamica del sinistro così come rappresentata dal
Verbale delle Forze dell'Ordine intervenute. Ciò che fermamente contestava era:
1. una eventuale concorsualità ex art. 1227 cc della sig.ra per non aver adoperato al momento Pt_1 del sinistro i presidi di sicurezza adeguati.
2. l'eccessività delle pretese attoree tutte, per cui chiedeva il rigetto di ogni pretesa attorea già integralmente risarcita. pagina 6 di 21 Ciò che veniva fermamente contestato era il quantum: Invero, correttamente CP_10
aveva liquidato al medesimo la somma di Euro 7.450,00 in sorte, riconoscendo CP_1 quanto indicato dal fiduciario medico legale nella propria perizia. L'impossibilità, a fronte di richieste eccessive e non suffragate da adeguata documentazione, di raggiungere un accordo conciliativo era dipesa proprio dalla discrepanza tra quantificazione basata sulla perizia del proprio medico e la richiesta attorea, di molto superiore e sproporzionata.
Doveva essere considerata satisfattiva l'offerta di MSA che correttamente aveva liquidato tutti i danni dalla sig.ra sofferti per cui ogni richiesta doveva essere necessariamente Pt_1 rigettata.
Quanto alle spese mediche che: l'attrice chiedeva, erano somme non di poco conto, sia per visite specialistiche (Euro 2.037,97) oltre ad Euro 460,00 per danni materiali non ben identificati.
Ovviamente, trattandosi di danno patrimoniale, gravava su parte attrice l'onere di dimostrare il Cont nesso causale, la necessità e l'impossibilità di ottenere le medesime prestazioni in seno al .
La dr.ssa , nella propria relazione, aveva precisato in ordine alle spese mediche che Per_3 solo la somma di Euro 995,97 appariva congrua e causalmente connessa con il sinistro. Ciò in quanto, la Fattura di Euro 842,00 relativa a cure canalari non risultava correlabile alle lesioni conseguenti il sinistro né, tantomeno, spese passate o future di natura odontoiatrica poiché le lesioni all'arcata dentaria non erano dipese dalla caduta dal motorino.
La terapia canalare, infatti, sarebbe derivata da una necrosi pulpare non documentata a fronte di un accesso al PS che documentava solamente un generico trauma facciale in assenza di lesività all'arcata dentaria.
Era stato certificato solo dopo 8 mesi un imprecisato trattamento di devitalizzazione dei 4 elementi: nesso causale assente sia per le lesioni sia per le relative spese. Non vi erano reperti obiettivi a carico del volto che consentissero di confermare un trauma dentario: una valutazione specialistica sarebbe stata, quindi, utile al fine di escludere tale danno ed il rapporto di causalità con il sinistro di cui è causa.
Chiedeva pertanto il rigetto di ogni pretesa attorea proprio in quanto le spese mediche ritenute congrue erano già state oggetto di offerta satisfattiva da parte di MSA per ed ogni CP_1 pretesa ultronea appare priva di fondamento e di prova in ordine alla causalità.
Quanto al danno biologico permanente e temporaneo: la dr.ssa aveva visitato la sig.ra Per_3
ritenendo le pretese lesioni all'arcata dentaria non in nesso causale con il sinistro, e Pt_1
pagina 7 di 21 ciò in quanto nulla diceva il reperto del PS se non in merito ad un generico trauma facciale
Considerando la relazione della fiduciaria, emergeva quanto segue: i.
[...]
ii. Data certificato pronto soccorso: 15 11 2018 Parte_4
iii. Certificazione clinica Copia: 'Frattura mano sx' iv. Prognosi: 30 gg v. Diagnosi Medico –
Legale: 'Frattura Base V metacarpo;
Contusione ginocchio destro e caviglia destra;
contusione della faccia'. vi. Valutazione medico legale a. ITP 30 giorni al 75% b. ITP 20 giorni al 50% c.
ITP 10 giorni al 25% d. Danno permanente biologico IP: 4,5% e.
In ordine alle spese mediche esibite, la dr.ssa ne riteneva congrue per la somma di Per_3
Euro 995,97. Da qui la correttezza e congruità dell'offerta di Euro 7.450,00 offerta da MSA per
. CP_1
Per quanto riguardava gli aspetti odontoiatrici in sede di prime cure non vi erano reperti obiettivi a carico del volto che consentissero di confermare un trauma dentario. Si escludeva, soprattutto a fronte di cure avvenute solo dopo molti mesi dall'incidente, che ci fosse un nesso causale tra caduta e trauma dentario, pertanto simili lesioni non potevano di certo essere oggetto di valutazione in questa sede. Anche volendo ritenere sussistente una causalità (circostanza, questa, fermamente esclusa) ciò non poteva portare se non ad un IP del 1,5%, e, non di certo, ad arrivare sino alla richiesta del 10% così come formulata e richiesta in questa sede dall'attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, emergeva non solo l'assenza di causalità tra sinistro e lesioni all'apparato dentario, ma anche che simili lesioni non incidevano sull'inabilità permanente e temporanea da liquidare alla sig.ra se non, in parte. Confermava, quindi, Pt_1 la dr.ssa non dopo aver richiesto specifici accertamenti, la propria valutazione del Per_3
4,5% di IP e delle spese congrue per solo Euro 995,00, arrotondati in sede di offerta in Euro
1.000,00.
Appariva evidente come una lesione ad un apparato dentario già compromesso, apparsa dopo mesi dal sinistro, difficilmente potesse essere al medesimo ricollegabile, ma sarebbe stata oggetto di specifica domanda in sede di CTU medico legale che chiedeva.
Contestava, altresì, la richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione così come formulata da parte attrice, in quanto anche tale voce di danno richiedeva una puntuale prova rispetto al pregiudizio subito che, nel caso di specie è totalmente mancata.
Venivano quindi concessi dal precedente Giudice i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
e scambiate le relative memorie.
pagina 8 di 21 Successivamente, il precedente Giudice Onorario, Dott.ssa Alessia Trovato, con ordinanza del 28/12/2024, riteneva irrilevante la prova per testi richiesta dall'attrice e disponeva invece una c.t.u. medico legale al fine di “accertare a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa, escludendo patologie pregresse, anche di natura odontoiatrica e dentistica, e non in nesso causale con il sinistro di cui e' causa, soprattutto stabilendo se compatibili con l'uso dei presidi di sicurezza (cintura); b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), con espresso riferimento all'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa del periziando;
nell'ipotesi di non cogente applicazione della "tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 codice delle assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);d) l'entità e la congruità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni accertate”.
Nominava all'uopo quale C.T.U. il Dott. ed a seguito di rinuncia di Persona_4 quest'ultimo, nominava il Dott. Persona_5
Il Dott. provvedeva a redigere la propria relazione di consulenza tecnica ed a Per_5 depositarla in data 28/08/2024;
All'udienza del 09/12/2024, il precedente Giudice Istruttore, svanita ogni possibilità di soluzione transattiva della causa, riservava ordinanza sulla richiesta di ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Con ordinanza del 09/12/2024, il precedente Giudice Istruttore riteneva la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori, che, alla luce della CTU apparivano non più rilevati ai fini della decisione, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025. Alla detta udienza la causa veniva introitata in decisione dalla Dott.ssa Trovato, tuttavia, essendo stata frattanto assegnata al sottoscritto
Giudice Onorario, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 27/06/2025.
All'udienza del 23/09/2025, innanzi a questo Decidente, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei temini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
In data 21/11/2025, l'attrice depositava comparsa conclusionale insistendo per una liquidazione del danno sensibilmente superiore rispetto a quanto accertato dal consulente d'ufficio, chiedendo il riconoscimento di un'invalidità permanente del 10%, di una pagina 9 di 21 personalizzazione del danno non patrimoniale, del danno dentario come postumo permanente, nonché del ristoro di ulteriori voci di danno patrimoniale e materiale.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta Controparte_5
la quale sebbene regolarmente citata, non si è costituta per tutto il corso del
[...] giudizio.
Nel merito: La domanda attorea è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
Quanto alla responsabilità per il sinistro, questa deve ritenersi accertata in capo al veicolo assicurato.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
prova che nel caso di specie non è stata fornita.
La dinamica del sinistro, come emergente dalle risultanze istruttorie, non è stata peraltro oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta la quale ha CP_1 affermato espressamente, come visto, che non intendeva contestare la dinamica del sinistro così come rappresentata dal Verbale delle Forze dell'Ordine intervenute. Si è quindi limitata a dedurre in via generica un concorso di colpa dell'attrice, senza allegare né provare concrete violazioni di norme di condotta o comportamenti causalmente rilevanti a carico della stessa.
Orbene, in tema di sinistri stradali, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione meramente sussidiaria, operando esclusivamente quando non sia possibile accertare in concreto la misura delle rispettive colpe dei conducenti coinvolti. Ove risulti accertata l'esclusiva responsabilità di uno di essi, l'altro è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a fornire la prova liberatoria (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29883; Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2015, n. 18631).
Con sentenza 22381del 10/12/2012, il giudice di legittimità ha richiamato e confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presunzione di corresponsabilità in capo ai conducenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054, “ha funzione meramente sussidiaria”, posto che viene in rilievo solo nelle ipotesi in cui il giudice non sia in grado di individuare, in concreto, la percentuale delle rispettive responsabilità (Cass.
Civ., sentenza 15 gennaio 2003, n. 477; sentenza 16 maggio 2008, n. 12444; sentenza 12 pagina 10 di 21 giugno 2012, n. 9528). Al contrario, quando il giudice ha accertato che la colpa dell'evento dannoso è da attribuirsi esclusivamente ad uno dei conducenti, non può invocarsi l'applicazione di tale presunzione né tantomeno esigere la prova liberatoria da parte dell'altro conducente, il quale è esonerato da qualsiasi onere probatorio.
Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato constata dalle Forze dell'Ordine per come documentato in atti, consente di escludere l'applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Quanto alla legittimazione passiva, trova applicazione l'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private, che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, ossia, nella fattispecie, la Nel CP_1 caso di specie, l'attrice ha quindi validamente esercitato l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, oltre che nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, Controparte_5
Nell'azione diretta ex art. 144 Cod. Ass., invero, il danneggiato non è tenuto a fornire la prova del contratto di assicurazione, gravando sull'impresa assicuratrice l'onere di eccepire e dimostrare l'eventuale difetto di copertura. Nel caso di specie, la compagnia convenuta, costituitasi in giudizio, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla propria legittimazione passiva né alla copertura assicurativa del veicolo coinvolto, limitando le proprie difese al solo quantum debeatur, con conseguente delimitazione del thema decidendum.
Quanto alla posizione della convenuta la riferibilità del Controparte_5 veicolo coinvolto nel sinistro alla predetta società risulta desumibile dalle risultanze documentali ritualmente acquisite agli atti e, in particolare, dal verbale redatto dalle autorità intervenute, nel quale il mezzo è indicato come intestato alla suddetta società. Tale elemento, pur non integrando una prova legale della proprietà, costituisce un valido elemento presuntivo, idoneo a fondare l'accertamento richiesto in difetto di elementi contrari.
La contumacia della convenuta non comporta ammissione dei fatti allegati, ma neppure impedisce al giudice di valorizzare le risultanze istruttorie disponibili, dovendosi escludere che l'assenza di contestazioni possa tradursi in una posizione di maggior favore rispetto a quella delle parti costituite.
pagina 11 di 21 Nel caso di specie, non sono emersi in atti elementi idonei a infirmare la riferibilità del veicolo alla convenuta sicché deve ritenersi integrato il presupposto della Controparte_5 responsabilità solidale del proprietario ex art. 2054 c.c.
Sussistono quindi i presupposti per la responsabilità solidale dei convenuti, ai sensi degli artt.
2054 c.c. e 144 Cod. Ass., dovendo il proprietario del veicolo rispondere in solido con l'assicuratore dei danni cagionati dalla circolazione del mezzo, ancorché rimasto contumace.
In materia di sinistri stradali, la disciplina primaria di riferimento per il danno biologico inferiore al 9% è l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, norma imperativa e vincolante che detta criteri e limiti per la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale di tale disciplina (Corte Cost., 16 ottobre 2014, n. 235).
La giurisprudenza di merito, richiamando l'interpretazione consolidata dell'art. 139 Cod. Ass., ritiene che, anche laddove si invochi un “danno morale” distinto, non sussiste automatismo nella sua liquidazione oltre i criteri tabellari: occorre allegare e provare l'incidenza delle lesioni sulla sofferenza soggettiva ai fini di una eventuale personalizzazione del danno biologico micropermanente ai sensi del comma 3 dell'art. 139 cit.
In tema di risarcimento del danno da micropermanente, l'art. 139 Cod. Ass. deve essere interpretato, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n. 124 del 2017 e della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2019, nel senso che l'accertamento dell'esistenza della lesione e dell'entità del postumo non è subordinato ad automatismi probatori, né richiede necessariamente il supporto esclusivo di referti strumentali, dovendo invece fondarsi su un corretto accertamento medico-legale, condotto secondo criteri scientificamente riconosciuti.
In tale prospettiva, è stato chiarito che l'art. 139 Cod. Ass. non introduce una prova legale del danno biologico, ma demanda al giudice la valutazione delle risultanze dell'indagine medico- legale, restando centrale il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio quale strumento di accertamento del nesso causale e della percentuale di invalidità permanente (Trib. Catania, 17 aprile 2023, n. 1669, Giudice dott.ssa Cristiana Cosentino;
in senso conforme Cass. civ., sez.
III, 26 marzo 2020, n. 7753; Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2019, n. 26249).
Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza del postumo mediante una valutazione medico-legale rigorosa e scientificamente fondata, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno biologico secondo i criteri legali di cui all'art. 139 Cod. Ass., restando preclusa ogni pagina 12 di 21 duplicazione risarcitoria mediante il riconoscimento di autonome voci di danno morale o esistenziale non sorrette da specifiche allegazioni e prove.
Quanto all'onere della prova.
Venendo alle prove offerte dall'attrice, la stessa ha fornito la prova dell'avvenuto incidente e dei danni riportati sia attraverso i documenti allegati (copia rilevamento del sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Catania;
verbale di Pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro e altra documentazione medica). In ogni caso, il sinistro, la sua dinamica e la responsabilità dell'autocarro furgonato targato FP143ED non sono stati contestati dalla convenuta CP_1
[...]
Venendo alle lesioni riportate dalla signora vanno considerate, oltre alla Pt_1 documentazione medica prodotta, anche le risultanze della consulenza medico legale espletata in corso di causa.
Ed invero:
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, determinando postumi permanenti complessivi pari al 5,5- 6% e un periodo di invalidità temporanea così articolato: 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
Il Tribunale ritiene di aderire, quanto ai postumi permanenti, al valore massimo del range indicato, pari al 6%, in considerazione della complessiva entità delle lesioni accertate e della loro incidenza funzionale.”
Si legge invero a pagina 6 della relazione del CTU: “Appare chiaro quindi il nesso di Causalità diretta esistente tra l'incidente e il trauma facciale che in maniera compatibile alla dinamica dello stesso ha determinato un trauma occlusale da contraccolpo, con conseguente necrosi pulpare degli elementi di cui sopra, conseguente necessità di terapia canalare, e successiva otturazione degli stessi”.
Con riferimento al danno dentario (necrosi pulpare degli incisivi superiori), il CTU ha escluso la sussistenza di postumi permanenti invalidanti, ritenendo il danno integralmente emendabile, pur riconoscendo la necessità di interventi protesici come voce di danno patrimoniale.
Si legge infatti nella detta relazione di c.t.u.: “Si può quindi concludere, tenuto conto della premessa di cui sopra, sulla scorta dei documenti a disposizione, dei rilievi effettuati e sulla
pagina 13 di 21 base dei quesiti posti dall'Illustrissimo Sig. Giudice Dr.ssa Alessia Trovato che: A)Le lesioni refertate in prima istanza dal Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di
Catania e successivamente dal Dr. ( Specialista in Ortopedia e Persona_2
),e dal Dr. (responsabile dello Studio di Radiologia omonimo) CP_12 Per_6 risultano causalmente riconducibili, secondo i criteri medico-legali di giudizio, al fatto lesivo come accertato agli atti. Le lesioni sono rappresentate dalla necrosi pulpare da trauma occlusale dei denti 11-12-21-22 ( Incisivi Laterali e Centrali Superiore di Sx e Dx) che sono stati giustamente trattati solo a distanza di qualche tempo per poter essere sicuri che la necrosi pulpare a seguito di trauma occlusale da contraccolpo conseguente all'incidente stradale, fosse irreversibile e per tale motivo in maniera diligente e perita il Dr. ha Per_7 proceduto al loro trattamento conservativo. Tali elementi dentali a distanza di 10 anni, potranno essere sottoposti a trattamento Protesico fisso a causa del progressivo scolorimento cui andranno in contro a causa della mancanza della polpa dentaria .Per quel che riguarda le lesioni in altri distetti, per come strumentalmente accertate, salvo che per le cicatrici oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazione si evidenziano: esiti di frattura pluriframmentaria scomposta base 5° metacarpo mano sx e successiva tendinopatia del flessore del 4° e 5° dito medesima mano. Esito cicatriziale in regione temporale sx di circa
1,5 cm. B) Stabilito il superiore nesso di causalità, si può affermare che secondo i più comuni
da tale evento traumatico, il danno a carico degli incisivi centrali e laterali Parte_5 superiori è totalmente emendabile per cui non residuerà alcun danno biologico nè una invalidità permanente , ( Danno Biologico, Le Tabelle di legge ( La Persona_8 valutazione del danno dentario, ( Danno biologico per perdite dentarie Persona_9 isolate, Integrazione estetica, . Tuttavia, bisogna stabilire l'ammontare del danno Per_10
Emergente nonché la necessità dei successivi rifacimenti che impatteranno secondo il seguente prospetto riassuntivo: ►4 Terapie Canalari a carico degli incisivi superiori: €
400,00 ► 4 Otturazioni in composito a carico degli incisivi superiori: € 400,00 ► 4 Capsule in Zirconia comprensivi di corone provvisorie: €2.800.00 Tali capsule, dovranno essere effettuate a distanza di circa 10 anni a causa del progressivo scolorimento degli elementi dentari conseguente alle terapie canalari. Non è previsto rifacimento, considerata l'età attuale dell'attrice, la vita media di una donna ( circa 78 anni) e la durata dei manufatti protesici ( circa 10 anni). Inabilità temporanea relativa al 75% di giorni30. Inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 30 Inabilità temporanea relativa al 25% di giorni 30. A siffatta valutazione si giunge metodologicamente sulla scorta dei barème di più corrente impiego nella stima del danno biologico alla persona:” “Linee guida per la valutazione pagina 14 di 21 medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA Ed. Giuffè 2016”. “ Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” , CP_13 Persona_11 [...]
Ed. Giuffrè 2015; Tabelle di legge di cui al D.M. 3 Luglio 2003 ( menomazioni Per_12 micro permanenti). C) Per quanto riguarda la valutazione dei postumi permanenti, si aggira fra il 5,5% e il 6% . Si giunge a tale valutazione considerando le seguenti voci tabellari: 1)
Esiti di frattura composta di tutti gli altri metacarpi (eccetto il primo) arto non dominante da
2 a 3% 2) Anchilosi di entrambe le interfalangee del mignolo di arto non dominante fino a 4( voce assunta per analogia). 3) Pregiuduzio estetico lieve da 1 a 5%. . D) Per quel che attiene
l'entità delle spese sanitarie documentate In atti dall'attrice, risultano Congrue e Pertinenti le Spese Odontoiatriche, Strumentali, Riabilitative e Specialistiche fin qui sostenute così come allegate”.
A seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il CTU ha precisato che, in considerazione della speranza di vita media femminile, potrà rendersi necessario un solo ulteriore rifacimento dei manufatti protesici in età avanzata, indicativamente intorno agli 80 anni, per un costo stimato in euro 2.800,00, oltre rivalutazione.
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha insistito per una liquidazione del danno sensibilmente superiore rispetto a quanto accertato in corso di causa, chiedendo il riconoscimento di un'invalidità permanente del 10%, una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 33,33%, nonché il ristoro di ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tali richieste non possono essere accolte.
In primo luogo, la percentuale di invalidità permanente invocata dall'attrice si fonda su una ricostruzione meramente aritmetica e non scientifica, in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha accertato postumi permanenti complessivi pari al 6%, escludendo che il danno dentario integri una menomazione permanente invalidante. Come già evidenziato, la CTU è immune da vizi logici e metodologici ed è pertanto integralmente recepita.
Parimenti infondata è la richiesta di riconoscimento di un autonomo danno morale o esistenziale ovvero di una personalizzazione automatica del danno biologico. In presenza di micropermanenti, la liquidazione del danno non patrimoniale è regolata dall'art. 139 Cod.
Ass., norma imperativa che consente incrementi risarcitori solo in presenza di specifiche e comprovate conseguenze ulteriori, che nel caso di specie non risultano né allegate né provate.
pagina 15 di 21 Quanto alle spese per futuri interventi odontoiatrici, la consulenza tecnica ha precisato che il danno dentario è integralmente emendabile e che potrà rendersi necessario un unico ulteriore intervento protesico in età avanzata, qualificabile come danno patrimoniale futuro. La richiesta di duplicazione dei costi prospettata dall'attrice non trova pertanto riscontro nelle risultanze peritali ed è priva di fondamento probatorio.
In conclusione: le contestazioni dell'attrice, volte a ricondurre la perdita di vitalità dentaria nell'alveo del danno biologico permanente e a ottenere una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, non possono essere accolte.
L'attrice, inoltre, in comparsa conclusionale, ha proceduto a una quantificazione complessiva delle spese mediche sostenute e sostenende, includendovi, oltre alle spese sanitarie documentate, anche i costi delle faccette dentali, delle terapie canalari, nonché le somme anticipate per compensi di CTU e CTP.
Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso la necessità delle faccette dentali richieste dall'attrice, individuando invece un diverso trattamento protesico, con esclusione di postumi permanenti invalidanti di natura odontoiatrica.
In secondo luogo, le spese per compensi del CTU e del CTP non costituiscono danno patrimoniale risarcibile, trattandosi di spese processuali, la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da spese mediche, possono essere riconosciute esclusivamente le somme effettivamente documentate e ritenute necessarie sulla base delle conclusioni del CTU.
Quanto alle spese asseritamente sostenute dall'attrice per consulenza tecnica di parte, deve rilevarsi che nel fascicolo di parte attrice non risultano depositati né l'elaborato peritale del
CTP né la relativa documentazione fiscale attestante l'effettivo esborso.
In difetto di prova sull'an e sul quantum, la richiesta di rimborso per spese di c.t.p. dell'attrice non può trovare accoglimento.
In definitiva: la relazione del CTU risulta completa, coerente e scientificamente fondata, richiamando i principali barème medico-legali ( Persona_8 Persona_9
, dai quali emerge che la perdita di vitalità dentaria, ove adeguatamente trattata, Per_10 non integra di per sé un postumo invalidante permanente. pagina 16 di 21 Le osservazioni del CTP dell'attrice si risolvono in una diversa valutazione tecnica, priva di elementi idonei a inficiare l'impostazione metodologica e le conclusioni del CTU.
In applicazione del principio del libero convincimento del giudice, le conclusioni del consulente d'ufficio possono essere disattese solo in presenza di manifeste illogicità o errori tecnici, che nel caso di specie non ricorrono.
La CTU va pertanto integralmente recepita.
Quanto al preteso concorso di colpa dell'attrice
È infondata l'eccezione di concorso di colpa sollevata dalla convenuta . CP_1
L'onere di provare la condotta colposa del danneggiato grava su chi la eccepisce e richiede la dimostrazione di una specifica violazione causalmente efficiente nella produzione o nell'aggravamento del danno.
Nel caso di specie, la convenuta non ha indicato quali presidi di sicurezza l'attrice avrebbe omesso di utilizzare (certamente non le cinture di sicurezza, non essendo l'attrice a bordo di un'automobile ma di un motorino). Deve inoltre rilevarsi che, nella circolazione a bordo di motociclo, l'unico presidio obbligatorio è il casco protettivo, il cui utilizzo da parte dell'attrice non è stato contestato.
Quanto agli altri danni materiali richiesti dall'attrice
La domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti dall'attrice per la rottura degli occhiali da vista e del telefono cellulare non può essere accolta per difetto di prova.
In particolare, sebbene l'attrice abbia dichiarato di produrre la documentazione giustificativa, agli atti risultano depositati esclusivamente i documenti contrassegnati dai numeri da 1 a 15 dell'elenco di parte attrice, mentre non risultano prodotti i documenti successivi, dal n. 16 al n. 27, ivi compresi quelli eventualmente relativi alle spese di riparazione o sostituzione degli occhiali da vista e del telefono cellulare.
Correttamente, inoltre, il precedente Giudice istruttore ha rigettato la prova testimoniale articolata dall'attrice, in quanto inidonea a dimostrare il quantum del danno patrimoniale lamentato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la prova per testi non è idonea a dimostrare l'entità economica di un danno suscettibile di precisa quantificazione, la quale richiede idonea documentazione contabile o fiscale.
pagina 17 di 21 La prova testimoniale, anche ove ammessa e confermata, avrebbe potuto al più dimostrare l'esistenza del bene e la sua perdita, ma non anche il valore economico del pregiudizio subito.
Ne consegue che l'attrice non ha fornito idonea prova né dell'effettivo danno subito per la rottura di occhiali e cellulare né della sua entità economica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
Poiché il danno alla persona deriva da sinistro stradale e l'invalidità permanente accertata è inferiore al 9%, trova applicazione la disciplina delle micropermanenti di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private, norma di carattere imperativo e vincolante (Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766; Corte cost., 16 ottobre
2014, n. 235).
In presenza di tale disciplina speciale, resta preclusa l'applicazione di criteri tabellari di fonte giurisprudenziale, quali le Tabelle del Tribunale di Milano.
La personalizzazione del danno biologico è consentita esclusivamente in presenza di specifiche conseguenze ulteriori, debitamente allegate e provate, che nel caso di specie non risultano dimostrate, non potendosi procedere a duplicazioni risarcitorie mediante il riconoscimento di autonome voci di danno morale o esistenziale (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2018, n. 26492).
Quanto alla Liquidazione del danno
Danno biologico permanente: Invalidità permanente: 6% Valore per punto (art. 139 Cod.
Ass., 2025): euro 963,40 (come aggiornato con decreto ministeriale in base alla variazione
ISTAT e vigente alla data della decisione) Totale: euro 5.780,40.
Danno biologico temporaneo:
L'attrice ha da ultimo quantificato, in comparsa conclusionale, il danno biologico temporaneo nei seguenti importi: – 30 giorni al 75%: euro 1.059,08; – 30 giorni al 50%: euro 706,05; –
30 giorni al 25%: euro 353,03.
Tali importi, complessivamente pari a euro 2.118,16, costituiscono il limite massimo liquidabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), ancorché i criteri legali di cui all'art. 139 Cod. Ass. consentirebbero una liquidazione superiore.
pagina 18 di 21 Spese mediche documentate: euro 2.037,97.
Danno patrimoniale futuro – interventi protesici dentari: In conformità alle conclusioni del
CTU, deve essere riconosciuto il costo dell'ulteriore rifacimento dei manufatti protesici stimato in euro 2.800,00, quale danno patrimoniale futuro certo nel suo an e determinabile nel suo quantum, suscettibile di rivalutazione monetaria.
Totale complessivo: euro 12.736,53
Detratto l'importo di euro 7.450,00 già corrisposto (pacificamente) in sede stragiudiziale:
Residuo dovuto: euro 5.286,53.
I valori applicati ai fini della liquidazione del danno biologico sono quelli previsti dall'art.
e del Made in Italy Controparte_13
16 luglio 2024, vigente alla data della presente decisione.
Posto che, nella fattispecie in esame, l'evento lesivo (del 15 novembre 2018) è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno biologico da invalidità permanente liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie (cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/1995) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, Tribunale di Catania sentenza n. 1669/2023). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
In ultimo: la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento CP_1 delle spese legali sostenute nel procedimento n. 169/2021 R.G., successivamente dichiarato estinto.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
pagina 19 di 21 Il giudizio richiamato risulta estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c. con provvedimento che non ha statuito sulle spese di lite. In tale ipotesi, l'eventuale richiesta di regolamentazione delle spese avrebbe dovuto essere proposta nel medesimo procedimento dinanzi al giudice che ne era titolare e, in caso di mancata pronuncia o di rigetto, fatta valere mediante i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento.
Non è consentito, invece, proporre in un diverso e autonomo giudizio una domanda volta a ottenere la rifusione delle spese di un procedimento ormai definito, trattandosi di pretesa estranea all'oggetto del presente giudizio.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
***
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, del significativo scostamento tra il petitum attoreo e l'importo effettivamente liquidato nonché del rigetto di autonome voci di danno, le spese di lite dell'attrice devono essere poste a carico delle convenute soccombenti, in solido, nella misura del 50%, compensandosi il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2082/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, e nella contumacia della convenuta Controparte_5
Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore CP_1 Controparte_5 dell'attrice la somma di euro 5.286,53, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data del sinistro alla data della presente decisione e interessi legali sulle somme via via rivalutate, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
Rigetta ogni ulteriore domanda;
Condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_5 favore di del 50% delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
Compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
Pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU come già liquidate in corso di causa, con decreto di liquidazione del 16/0/2024 del precedente GOT, in €
2.440,00.
pagina 20 di 21 Così deciso in Catania il 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2082/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA BLANDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Filocomo n. 14,
Catania;
ATTRICE
contro
, società di diritto francese, con sede secondaria in Italia a Milano, via Tiziano CP_1
n. 32, - con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso codice fiscale Controparte_2
e partita IVA n. , con sede legale a 20132 Milano (MI) in Tiziano n. 32 - in persona P.IVA_1 del procuratore ad litem Dott. (C.F. , con Controparte_3 CodiceFiscale_2 il patrocinio degli Avv.ti ERIKA VILLANOVA del Foro di Milano e del Parte_2
Foro di Trento e in qualità di socie dello con sede in Trento, via Controparte_4 degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio DELL'AVV. SANTO
SPAGNOLO, in Corso Italia n. 244, Catania;
CONVENUTA
E contro pagina 1 di 21 (P. IVA: ) in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in viale Luca Gaurico n. 187, Roma;
CONVENUTA CONTUMACE
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'01/02/2015, notificato a mezzo pec in data 04/02/2022, Parte_1
conveniva la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_5 tempore e la , in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Catania, per ivi sentire ritenere e dichiarare:
“che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autocarro furgonato Fiat, targato FP143ED, per la dinamica meglio descritta in narrativa e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della residua somma di € 23.297,47, in favore dell'odierna attrice, quale risarcimento residuo di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, fisici e morali subiti dalla stessa a causa del sinistro de quo, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che verrà quantificata nel corso del presente giudizio. Con le spese, i compensi ed il rimborso del giudizio ivi compresa le spese di eventuale CTU”.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice adduceva che:
- In data 15/11/2018 alle ore 13.45 circa, la stessa attrice, mentre era alla guida del suo motociclo
Kimco targato DS 66446, con a bordo la passeggera e percorreva la corsia Controparte_7 destra del viale Andrea Doria di Catania (Circonvallazione), in direzione Misterbianco, veniva investita dall'autocarro furgonato Fiat targato FP 143 ED, di proprietà della Controparte_5
e condotto dal Sig. , il quale percorrendo V.le A. Doria nella
[...] Persona_1
Contr medesima direzione, giunto all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio repentinamente invadeva la corsia di destra, (occupata dal motociclo dell'attrice) allo scopo di entrare nell'area di servizio, e con manovra azzardata, andava ad impattare violentemente il motoveicolo provocandone la rovinosa caduta sull'asfalto del medesimo e delle persone trasportate;
- Prontamente intervenivano per prestare soccorso le persone ivi presenti e subito dopo intervenivano l'autoambulanza del 118 e gli agenti di Polizia municipale per i necessari accertamenti (doc. n. 1);
pagina 2 di 21 L'attrice veniva trasportava al P.S. del Presidio ospedaliero “Cannizzaro”, ove venivano riscontrate lesioni personali da “trauma cranico e facciale, con escoriazioni plurime al viso, trauma contusivo con frattura mano sinistra, trauma contusivo spalla dx, ginocchio e caviglia dx, ematomi sparsi agli arti inferiori. Con prognosi di giorni 30 s.c.” (come da diagnosi del P.S. dell'ospedale Cannizzaro di cui allegava relativo verbale del 15/11/2018 (doc. 2).
-Inoltre, sempre a causa del sinistro, l'attrice riportava la rottura degli occhiali da vista, e del suo telefonino, che al momento del sinistro custodiva all'interno della tasca della sua giacca;
- Anche il motoveicolo riportava danni materiali alla carrozzeria ed alle parti meccaniche;
- Poiché la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva al conducente dell'autocarro furgonato Fiat targato FP 143 ED di proprietà della , Controparte_5
l'attrice, a mezzo del suo patrocinatore, avanzava in data 15/02/2019 formale richiesta di integrale risarcimento dei danni patiti alla Compagnia assicurativa che garantiva CP_1 per la RCA l'autocarro responsabile (doc. 17);
- La Compagnia pertanto, dava incarico ad un perito di accertare i danni riportati CP_1 dal motoveicolo che provvedeva poi a risarcire in toto. Successivamente tale perito visionava gli occhiali da vista ed il telefonino danneggiati nell'impatto, ma nessuna offerta la compagnia assicurativa formulava a titolo di risarcimento, sebbene l'attrice avesse fornito al perito la copia della fattura per l'acquisto degli occhiali da vista di € 340,00 (doc. 37) ed il preventivo di spesa di € 80,00 per la sostituzione delle parti danneggiate del telefonino;
Con riferimento ai danni fisici patiti dall'attrice, la Compagnia inviava, quale CP_1 offerta risarcitoria, la complessiva somma di € 7.450,00 (doc. 18) che l'attrice accettava a titolo di acconto sul maggiore avere ( doc. 19) stante che l'offerta veniva ritenuta non congrua rispetto ai danni complessivamente riportati per le gravi lesioni subite ed evidenziate nella relazione elaborata dal proprio medico legale, Dott. (doc. 16); Persona_2
Era provato documentalmente che l'attrice riportava a seguito del sinistro occorso, lesioni da:
“trauma cranico e facciale, con escoriazioni plurime al viso, trauma contusivo con frattura mano sinistra, trauma contusivo spalla dx, ginocchio e caviglia dx, ematomi sparsi agli arti inferiori. Con prognosi di giorni 30 s.c.”.;
Nello specifico, e con riferimento alla frattura della mano sinistra, essa rendeva necessario dapprima un intervento di manovra di riduzione e poi la confezione di una tutela gessata che veniva rimossa dopo 30 giorni.;
pagina 3 di 21 Invece con riferimento al trauma facciale, l'attrice a causa del violento impatto riportava, oltre al trauma contusivo, danni irreversibili ai quattro incisivi superiori che subivano la “necrosi pulpare” tanto da rendersi necessaria la terapia canalare dei medesimi (doc. 13 -15 comprensivi di referti fotografici);
- L'attrice, anche nelle settimane successive al sinistro accusava persistenti dolori alla spalla destra, al bacino e soprattutto all'arto inferiore destro tali da rendere difficoltosa la deambulazione, e pertanto, si sottoponeva ad esami clinici accertativi dello stato di salute e visite specialistiche a seguito delle quali venivano prescritti cicli di FKT riabilitativi presso un centro convenzionato per il recupero della funzionalità della mano sinistra e dell'arto inferiore destro ( doc. 10- 11-12-14);
- In data 02/07/2019, l'attrice si sottoponeva a visita ortopedica presso lo studio di ortopedia del dott. che riscontrava “…sussistenza di sintomatologia stabilizzata in esito ai traumi Per_2 subiti con postumi invalidanti da valutare nella opportuna sede medico legale”. Più precisamente il dott. formulava giudizio medico legale evidenziando che a seguito del Per_2 sinistro la paziente aveva riportato: “ - trauma cranico facciale con traumatismo dentale arcata superiore;
- trauma contusivo mano sinistra con frattura pluriframmentaria scomposta base 5° metacarpo;
- trauma contusivo-distorsivo ginocchio e caviglia dx;
- vasti ematomi sparsi agli arti inferiori”. Affermava che allo stato erano presenti : “ - residuo edema regione dorsale mano sinistra con dolenzia alla pressione sulla regione del 4° e 5° raggio metacarpale dalla base alle interfalngee prossimali;
- tendinopatia del flessore del 4° e 5° dito che producono scatto articolare tra le intefalangee del 5° dito flesso estensione e sovrapposizione del 4° e 5° dito in estensione;
- dolore articolare ad alla mano ai cambiamenti climatici ed alla perfrigerazione; riduzione della potenza muscolare ed articolare delle ultime tre dita della mano sinistra;
- a livello facciale, persistente anestesia con totale insensibilità alla regione mascellare sui 4 incisivi superiori, che presenta otturazione nei singoli alveoli dentali, per pregresse cure canalicolari;
- in sede di caviglia destra lamenta instabilità articolare sul compartimento interno con manovra di stress in varo valgo del piede che produce dolore in sede sub malleolare interna e in sede posteriore al malleolo esterno. Frequente artralgia alla deambulazione prolungata, su terreno irregolare ed alla postura eretta prolungata con segni di cedimento e gonfiore articolare;
riferisce episodi di linfedema frequente su tutta la regione dorsale del piede destro”. Concludeva che tali postumi erano da ritenere permanenti e avevano determinato un periodo di invalidità totale al 100% di giorni 45; un periodo di invalidità parziale pagina 4 di 21 al 50% di giorni 45; un periodo di invalidità parziale al 25% di giorni 45; una I.P. residua del
10% ( doc. 16).
Pertanto, alla luce delle risultanze medico legale riscontrate dal dott. i danni fisici Per_2 riportati dall'attrice potevano così quantificarsi: - Danno biologico risarcibile per IP residua
10% (punto base danno non patrimoniale € 2.793,43) =€ 20.532,00 - Danno biologico per ITT al 100% (gg. 45 * € 98,00) = € 4.410,00; - Danno biologico per ITP al 50% (gg. 45 * €49,00)
- € 2.205,00; - Danno biologico per ITP al 25% (gg. 45 * € 24,50) = € 1.102,50; spese mediche sostenute = € 2.037,97. Per un totale complessivo di € 30.287,47, per danni fisici, ai quali andavano aggiunti € 460.00, per danni materiali subiti ( escluso quelli al motociclo, già risarciti per intero);
Avendo la Compagnia versato all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni fisici, CP_1 la somma di € 7.450,00, la somma residua ancora dovuta era pari ad € 23.297,47.
i rivelavano i numerosi tentativi di bonario componimento e da ultimo, anche l'invito alla Pt_3 negoziazione assistita notificato a mezzo pec in data 18/09/2020 (doc.23 e 23/A), che veniva denegato con lettera di riscontro del 25/09/2020 (doc. 24);
Pertanto, stante il suddetto diniego, l'attrice provvedeva a citare in giudizio i responsabili, iscrivendo la causa al n. 169/2021 del Ruolo Generale, presso il Tribunale di Catania (doc. 25) che veniva assegnata al G.I. Dott. Gaetano Cataldo della V Sezione. Nel giudizio si costituiva la , mentre la , Controparte_6 Controparte_5 proprietaria del veicolo e litisconsorte necessaria, restava contumace.
All'udienza del 05/05/2021 il G.I. disponeva la rinnovazione della citazione, ritenendo che l'atto di citazione fosse nullo ai sensi dell'art. 163, co. 2 n. 4, non avendo parte attrice indicato un elemento essenziale della domanda, e, in segnatamente, chi fosse il titolare del contratto di assicurazione (se il proprietario, ovvero il detto , in qualità di CP_5 Per_1 locatario, ovvero altro soggetto. All'uopo fissava la comparizione delle parti dinanzi a sé all'udienza del 12 gennaio 2022. L'attrice provvedeva a rinnovare tempestivamente la citazione
(doc. 26 e 27), ma non avendo ottemperato a depositare la copia notificata nel fascicolo telematico, all'udienza del 12/01/2022 il G.U. dichiarava l'estinzione del giudizio (doc. 28).
Poiché era interesse dell'attrice procedere nell'azione per il recupero delle somme residue dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, come sopra quantificati, la sig.ra incoava il presente giudizio. Parte_1
pagina 5 di 21 La sebbene regolarmente citata, non si costituiva per tutto il corso Controparte_5 del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/05/2022, si costituiva in giudizio la convenuta
, la quale chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda attorea, perchè infondata CP_1 in fatto ed in diritto e chiedeva quindi accogliere le seguenti: “conclusioni nel merito principale, accertare e dichiarare che l'offerta ante causam di nella somma di Euro 7.450,00, CP_1 non contestata, è integralmente satisfattiva di ogni lesione, danno o pretesa vantata dalla sig.ra per il sinistro di cui è causa, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda Parte_1 attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa;
In via subordinata, contenere il risarcimento integrativo eventualmente dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale, e rigorosamente provate in corso di causa, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni, decurtando la somma di Euro 7.450,00 liquidata da MSA per
in sede stragiudiziale e decurtando altresì tutte le somme eventualmente erogate CP_1 da INAIL ed INPS alla sig.ra da accertarsi in corso di causa Controparte_9 Pt_1 anche per tramite di un ordine di esibizione ex art. 210-211 cpc;
Si chiede, comunque, solo nella denegata ipotesi di liquidazione a favore dell'Attore di una somma che dovrà essere comunque minima e fondata sulle risultanze della CTU e dell'espletanda istruttoria, di parametrare la refusione delle spese legali giudiziali a favore di parte attrice in base al decisum, ed a favore di parte convenuta in proporzione alla quota di soccombenza, considerato il valore della causa in base al quale parte attrice ha promosso le proprie richieste. E ciò in quanto l'Ill.mo Giudice non potrà non considerare che una eventuale condanna di CP_1 per somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle azionate dovrà comportare una soccombenza sostanziale dell'Attore, con conseguente sua condanna parziale alla spese di lite.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse ANCHE CON RIERIMENTO
AL GIUDIZIO ESTINTO, ove l'odierna deducente si era costituita correttamente e cancellata per ERRORE della sola parte attrice.
Allo scopo, la eccepiva che: CP_1
La convenuta non intendeva contestare la dinamica del sinistro così come rappresentata dal
Verbale delle Forze dell'Ordine intervenute. Ciò che fermamente contestava era:
1. una eventuale concorsualità ex art. 1227 cc della sig.ra per non aver adoperato al momento Pt_1 del sinistro i presidi di sicurezza adeguati.
2. l'eccessività delle pretese attoree tutte, per cui chiedeva il rigetto di ogni pretesa attorea già integralmente risarcita. pagina 6 di 21 Ciò che veniva fermamente contestato era il quantum: Invero, correttamente CP_10
aveva liquidato al medesimo la somma di Euro 7.450,00 in sorte, riconoscendo CP_1 quanto indicato dal fiduciario medico legale nella propria perizia. L'impossibilità, a fronte di richieste eccessive e non suffragate da adeguata documentazione, di raggiungere un accordo conciliativo era dipesa proprio dalla discrepanza tra quantificazione basata sulla perizia del proprio medico e la richiesta attorea, di molto superiore e sproporzionata.
Doveva essere considerata satisfattiva l'offerta di MSA che correttamente aveva liquidato tutti i danni dalla sig.ra sofferti per cui ogni richiesta doveva essere necessariamente Pt_1 rigettata.
Quanto alle spese mediche che: l'attrice chiedeva, erano somme non di poco conto, sia per visite specialistiche (Euro 2.037,97) oltre ad Euro 460,00 per danni materiali non ben identificati.
Ovviamente, trattandosi di danno patrimoniale, gravava su parte attrice l'onere di dimostrare il Cont nesso causale, la necessità e l'impossibilità di ottenere le medesime prestazioni in seno al .
La dr.ssa , nella propria relazione, aveva precisato in ordine alle spese mediche che Per_3 solo la somma di Euro 995,97 appariva congrua e causalmente connessa con il sinistro. Ciò in quanto, la Fattura di Euro 842,00 relativa a cure canalari non risultava correlabile alle lesioni conseguenti il sinistro né, tantomeno, spese passate o future di natura odontoiatrica poiché le lesioni all'arcata dentaria non erano dipese dalla caduta dal motorino.
La terapia canalare, infatti, sarebbe derivata da una necrosi pulpare non documentata a fronte di un accesso al PS che documentava solamente un generico trauma facciale in assenza di lesività all'arcata dentaria.
Era stato certificato solo dopo 8 mesi un imprecisato trattamento di devitalizzazione dei 4 elementi: nesso causale assente sia per le lesioni sia per le relative spese. Non vi erano reperti obiettivi a carico del volto che consentissero di confermare un trauma dentario: una valutazione specialistica sarebbe stata, quindi, utile al fine di escludere tale danno ed il rapporto di causalità con il sinistro di cui è causa.
Chiedeva pertanto il rigetto di ogni pretesa attorea proprio in quanto le spese mediche ritenute congrue erano già state oggetto di offerta satisfattiva da parte di MSA per ed ogni CP_1 pretesa ultronea appare priva di fondamento e di prova in ordine alla causalità.
Quanto al danno biologico permanente e temporaneo: la dr.ssa aveva visitato la sig.ra Per_3
ritenendo le pretese lesioni all'arcata dentaria non in nesso causale con il sinistro, e Pt_1
pagina 7 di 21 ciò in quanto nulla diceva il reperto del PS se non in merito ad un generico trauma facciale
Considerando la relazione della fiduciaria, emergeva quanto segue: i.
[...]
ii. Data certificato pronto soccorso: 15 11 2018 Parte_4
iii. Certificazione clinica Copia: 'Frattura mano sx' iv. Prognosi: 30 gg v. Diagnosi Medico –
Legale: 'Frattura Base V metacarpo;
Contusione ginocchio destro e caviglia destra;
contusione della faccia'. vi. Valutazione medico legale a. ITP 30 giorni al 75% b. ITP 20 giorni al 50% c.
ITP 10 giorni al 25% d. Danno permanente biologico IP: 4,5% e.
In ordine alle spese mediche esibite, la dr.ssa ne riteneva congrue per la somma di Per_3
Euro 995,97. Da qui la correttezza e congruità dell'offerta di Euro 7.450,00 offerta da MSA per
. CP_1
Per quanto riguardava gli aspetti odontoiatrici in sede di prime cure non vi erano reperti obiettivi a carico del volto che consentissero di confermare un trauma dentario. Si escludeva, soprattutto a fronte di cure avvenute solo dopo molti mesi dall'incidente, che ci fosse un nesso causale tra caduta e trauma dentario, pertanto simili lesioni non potevano di certo essere oggetto di valutazione in questa sede. Anche volendo ritenere sussistente una causalità (circostanza, questa, fermamente esclusa) ciò non poteva portare se non ad un IP del 1,5%, e, non di certo, ad arrivare sino alla richiesta del 10% così come formulata e richiesta in questa sede dall'attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, emergeva non solo l'assenza di causalità tra sinistro e lesioni all'apparato dentario, ma anche che simili lesioni non incidevano sull'inabilità permanente e temporanea da liquidare alla sig.ra se non, in parte. Confermava, quindi, Pt_1 la dr.ssa non dopo aver richiesto specifici accertamenti, la propria valutazione del Per_3
4,5% di IP e delle spese congrue per solo Euro 995,00, arrotondati in sede di offerta in Euro
1.000,00.
Appariva evidente come una lesione ad un apparato dentario già compromesso, apparsa dopo mesi dal sinistro, difficilmente potesse essere al medesimo ricollegabile, ma sarebbe stata oggetto di specifica domanda in sede di CTU medico legale che chiedeva.
Contestava, altresì, la richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione così come formulata da parte attrice, in quanto anche tale voce di danno richiedeva una puntuale prova rispetto al pregiudizio subito che, nel caso di specie è totalmente mancata.
Venivano quindi concessi dal precedente Giudice i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
e scambiate le relative memorie.
pagina 8 di 21 Successivamente, il precedente Giudice Onorario, Dott.ssa Alessia Trovato, con ordinanza del 28/12/2024, riteneva irrilevante la prova per testi richiesta dall'attrice e disponeva invece una c.t.u. medico legale al fine di “accertare a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa, escludendo patologie pregresse, anche di natura odontoiatrica e dentistica, e non in nesso causale con il sinistro di cui e' causa, soprattutto stabilendo se compatibili con l'uso dei presidi di sicurezza (cintura); b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), con espresso riferimento all'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa del periziando;
nell'ipotesi di non cogente applicazione della "tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 codice delle assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);d) l'entità e la congruità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni accertate”.
Nominava all'uopo quale C.T.U. il Dott. ed a seguito di rinuncia di Persona_4 quest'ultimo, nominava il Dott. Persona_5
Il Dott. provvedeva a redigere la propria relazione di consulenza tecnica ed a Per_5 depositarla in data 28/08/2024;
All'udienza del 09/12/2024, il precedente Giudice Istruttore, svanita ogni possibilità di soluzione transattiva della causa, riservava ordinanza sulla richiesta di ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Con ordinanza del 09/12/2024, il precedente Giudice Istruttore riteneva la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori, che, alla luce della CTU apparivano non più rilevati ai fini della decisione, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025. Alla detta udienza la causa veniva introitata in decisione dalla Dott.ssa Trovato, tuttavia, essendo stata frattanto assegnata al sottoscritto
Giudice Onorario, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 27/06/2025.
All'udienza del 23/09/2025, innanzi a questo Decidente, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei temini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
In data 21/11/2025, l'attrice depositava comparsa conclusionale insistendo per una liquidazione del danno sensibilmente superiore rispetto a quanto accertato dal consulente d'ufficio, chiedendo il riconoscimento di un'invalidità permanente del 10%, di una pagina 9 di 21 personalizzazione del danno non patrimoniale, del danno dentario come postumo permanente, nonché del ristoro di ulteriori voci di danno patrimoniale e materiale.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta Controparte_5
la quale sebbene regolarmente citata, non si è costituta per tutto il corso del
[...] giudizio.
Nel merito: La domanda attorea è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
Quanto alla responsabilità per il sinistro, questa deve ritenersi accertata in capo al veicolo assicurato.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
prova che nel caso di specie non è stata fornita.
La dinamica del sinistro, come emergente dalle risultanze istruttorie, non è stata peraltro oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta la quale ha CP_1 affermato espressamente, come visto, che non intendeva contestare la dinamica del sinistro così come rappresentata dal Verbale delle Forze dell'Ordine intervenute. Si è quindi limitata a dedurre in via generica un concorso di colpa dell'attrice, senza allegare né provare concrete violazioni di norme di condotta o comportamenti causalmente rilevanti a carico della stessa.
Orbene, in tema di sinistri stradali, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione meramente sussidiaria, operando esclusivamente quando non sia possibile accertare in concreto la misura delle rispettive colpe dei conducenti coinvolti. Ove risulti accertata l'esclusiva responsabilità di uno di essi, l'altro è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a fornire la prova liberatoria (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29883; Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2015, n. 18631).
Con sentenza 22381del 10/12/2012, il giudice di legittimità ha richiamato e confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presunzione di corresponsabilità in capo ai conducenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054, “ha funzione meramente sussidiaria”, posto che viene in rilievo solo nelle ipotesi in cui il giudice non sia in grado di individuare, in concreto, la percentuale delle rispettive responsabilità (Cass.
Civ., sentenza 15 gennaio 2003, n. 477; sentenza 16 maggio 2008, n. 12444; sentenza 12 pagina 10 di 21 giugno 2012, n. 9528). Al contrario, quando il giudice ha accertato che la colpa dell'evento dannoso è da attribuirsi esclusivamente ad uno dei conducenti, non può invocarsi l'applicazione di tale presunzione né tantomeno esigere la prova liberatoria da parte dell'altro conducente, il quale è esonerato da qualsiasi onere probatorio.
Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato constata dalle Forze dell'Ordine per come documentato in atti, consente di escludere l'applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Quanto alla legittimazione passiva, trova applicazione l'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private, che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, ossia, nella fattispecie, la Nel CP_1 caso di specie, l'attrice ha quindi validamente esercitato l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, oltre che nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, Controparte_5
Nell'azione diretta ex art. 144 Cod. Ass., invero, il danneggiato non è tenuto a fornire la prova del contratto di assicurazione, gravando sull'impresa assicuratrice l'onere di eccepire e dimostrare l'eventuale difetto di copertura. Nel caso di specie, la compagnia convenuta, costituitasi in giudizio, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla propria legittimazione passiva né alla copertura assicurativa del veicolo coinvolto, limitando le proprie difese al solo quantum debeatur, con conseguente delimitazione del thema decidendum.
Quanto alla posizione della convenuta la riferibilità del Controparte_5 veicolo coinvolto nel sinistro alla predetta società risulta desumibile dalle risultanze documentali ritualmente acquisite agli atti e, in particolare, dal verbale redatto dalle autorità intervenute, nel quale il mezzo è indicato come intestato alla suddetta società. Tale elemento, pur non integrando una prova legale della proprietà, costituisce un valido elemento presuntivo, idoneo a fondare l'accertamento richiesto in difetto di elementi contrari.
La contumacia della convenuta non comporta ammissione dei fatti allegati, ma neppure impedisce al giudice di valorizzare le risultanze istruttorie disponibili, dovendosi escludere che l'assenza di contestazioni possa tradursi in una posizione di maggior favore rispetto a quella delle parti costituite.
pagina 11 di 21 Nel caso di specie, non sono emersi in atti elementi idonei a infirmare la riferibilità del veicolo alla convenuta sicché deve ritenersi integrato il presupposto della Controparte_5 responsabilità solidale del proprietario ex art. 2054 c.c.
Sussistono quindi i presupposti per la responsabilità solidale dei convenuti, ai sensi degli artt.
2054 c.c. e 144 Cod. Ass., dovendo il proprietario del veicolo rispondere in solido con l'assicuratore dei danni cagionati dalla circolazione del mezzo, ancorché rimasto contumace.
In materia di sinistri stradali, la disciplina primaria di riferimento per il danno biologico inferiore al 9% è l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, norma imperativa e vincolante che detta criteri e limiti per la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale di tale disciplina (Corte Cost., 16 ottobre 2014, n. 235).
La giurisprudenza di merito, richiamando l'interpretazione consolidata dell'art. 139 Cod. Ass., ritiene che, anche laddove si invochi un “danno morale” distinto, non sussiste automatismo nella sua liquidazione oltre i criteri tabellari: occorre allegare e provare l'incidenza delle lesioni sulla sofferenza soggettiva ai fini di una eventuale personalizzazione del danno biologico micropermanente ai sensi del comma 3 dell'art. 139 cit.
In tema di risarcimento del danno da micropermanente, l'art. 139 Cod. Ass. deve essere interpretato, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n. 124 del 2017 e della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2019, nel senso che l'accertamento dell'esistenza della lesione e dell'entità del postumo non è subordinato ad automatismi probatori, né richiede necessariamente il supporto esclusivo di referti strumentali, dovendo invece fondarsi su un corretto accertamento medico-legale, condotto secondo criteri scientificamente riconosciuti.
In tale prospettiva, è stato chiarito che l'art. 139 Cod. Ass. non introduce una prova legale del danno biologico, ma demanda al giudice la valutazione delle risultanze dell'indagine medico- legale, restando centrale il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio quale strumento di accertamento del nesso causale e della percentuale di invalidità permanente (Trib. Catania, 17 aprile 2023, n. 1669, Giudice dott.ssa Cristiana Cosentino;
in senso conforme Cass. civ., sez.
III, 26 marzo 2020, n. 7753; Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2019, n. 26249).
Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza del postumo mediante una valutazione medico-legale rigorosa e scientificamente fondata, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno biologico secondo i criteri legali di cui all'art. 139 Cod. Ass., restando preclusa ogni pagina 12 di 21 duplicazione risarcitoria mediante il riconoscimento di autonome voci di danno morale o esistenziale non sorrette da specifiche allegazioni e prove.
Quanto all'onere della prova.
Venendo alle prove offerte dall'attrice, la stessa ha fornito la prova dell'avvenuto incidente e dei danni riportati sia attraverso i documenti allegati (copia rilevamento del sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Catania;
verbale di Pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro e altra documentazione medica). In ogni caso, il sinistro, la sua dinamica e la responsabilità dell'autocarro furgonato targato FP143ED non sono stati contestati dalla convenuta CP_1
[...]
Venendo alle lesioni riportate dalla signora vanno considerate, oltre alla Pt_1 documentazione medica prodotta, anche le risultanze della consulenza medico legale espletata in corso di causa.
Ed invero:
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, determinando postumi permanenti complessivi pari al 5,5- 6% e un periodo di invalidità temporanea così articolato: 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
Il Tribunale ritiene di aderire, quanto ai postumi permanenti, al valore massimo del range indicato, pari al 6%, in considerazione della complessiva entità delle lesioni accertate e della loro incidenza funzionale.”
Si legge invero a pagina 6 della relazione del CTU: “Appare chiaro quindi il nesso di Causalità diretta esistente tra l'incidente e il trauma facciale che in maniera compatibile alla dinamica dello stesso ha determinato un trauma occlusale da contraccolpo, con conseguente necrosi pulpare degli elementi di cui sopra, conseguente necessità di terapia canalare, e successiva otturazione degli stessi”.
Con riferimento al danno dentario (necrosi pulpare degli incisivi superiori), il CTU ha escluso la sussistenza di postumi permanenti invalidanti, ritenendo il danno integralmente emendabile, pur riconoscendo la necessità di interventi protesici come voce di danno patrimoniale.
Si legge infatti nella detta relazione di c.t.u.: “Si può quindi concludere, tenuto conto della premessa di cui sopra, sulla scorta dei documenti a disposizione, dei rilievi effettuati e sulla
pagina 13 di 21 base dei quesiti posti dall'Illustrissimo Sig. Giudice Dr.ssa Alessia Trovato che: A)Le lesioni refertate in prima istanza dal Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di
Catania e successivamente dal Dr. ( Specialista in Ortopedia e Persona_2
),e dal Dr. (responsabile dello Studio di Radiologia omonimo) CP_12 Per_6 risultano causalmente riconducibili, secondo i criteri medico-legali di giudizio, al fatto lesivo come accertato agli atti. Le lesioni sono rappresentate dalla necrosi pulpare da trauma occlusale dei denti 11-12-21-22 ( Incisivi Laterali e Centrali Superiore di Sx e Dx) che sono stati giustamente trattati solo a distanza di qualche tempo per poter essere sicuri che la necrosi pulpare a seguito di trauma occlusale da contraccolpo conseguente all'incidente stradale, fosse irreversibile e per tale motivo in maniera diligente e perita il Dr. ha Per_7 proceduto al loro trattamento conservativo. Tali elementi dentali a distanza di 10 anni, potranno essere sottoposti a trattamento Protesico fisso a causa del progressivo scolorimento cui andranno in contro a causa della mancanza della polpa dentaria .Per quel che riguarda le lesioni in altri distetti, per come strumentalmente accertate, salvo che per le cicatrici oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazione si evidenziano: esiti di frattura pluriframmentaria scomposta base 5° metacarpo mano sx e successiva tendinopatia del flessore del 4° e 5° dito medesima mano. Esito cicatriziale in regione temporale sx di circa
1,5 cm. B) Stabilito il superiore nesso di causalità, si può affermare che secondo i più comuni
da tale evento traumatico, il danno a carico degli incisivi centrali e laterali Parte_5 superiori è totalmente emendabile per cui non residuerà alcun danno biologico nè una invalidità permanente , ( Danno Biologico, Le Tabelle di legge ( La Persona_8 valutazione del danno dentario, ( Danno biologico per perdite dentarie Persona_9 isolate, Integrazione estetica, . Tuttavia, bisogna stabilire l'ammontare del danno Per_10
Emergente nonché la necessità dei successivi rifacimenti che impatteranno secondo il seguente prospetto riassuntivo: ►4 Terapie Canalari a carico degli incisivi superiori: €
400,00 ► 4 Otturazioni in composito a carico degli incisivi superiori: € 400,00 ► 4 Capsule in Zirconia comprensivi di corone provvisorie: €2.800.00 Tali capsule, dovranno essere effettuate a distanza di circa 10 anni a causa del progressivo scolorimento degli elementi dentari conseguente alle terapie canalari. Non è previsto rifacimento, considerata l'età attuale dell'attrice, la vita media di una donna ( circa 78 anni) e la durata dei manufatti protesici ( circa 10 anni). Inabilità temporanea relativa al 75% di giorni30. Inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 30 Inabilità temporanea relativa al 25% di giorni 30. A siffatta valutazione si giunge metodologicamente sulla scorta dei barème di più corrente impiego nella stima del danno biologico alla persona:” “Linee guida per la valutazione pagina 14 di 21 medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA Ed. Giuffè 2016”. “ Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” , CP_13 Persona_11 [...]
Ed. Giuffrè 2015; Tabelle di legge di cui al D.M. 3 Luglio 2003 ( menomazioni Per_12 micro permanenti). C) Per quanto riguarda la valutazione dei postumi permanenti, si aggira fra il 5,5% e il 6% . Si giunge a tale valutazione considerando le seguenti voci tabellari: 1)
Esiti di frattura composta di tutti gli altri metacarpi (eccetto il primo) arto non dominante da
2 a 3% 2) Anchilosi di entrambe le interfalangee del mignolo di arto non dominante fino a 4( voce assunta per analogia). 3) Pregiuduzio estetico lieve da 1 a 5%. . D) Per quel che attiene
l'entità delle spese sanitarie documentate In atti dall'attrice, risultano Congrue e Pertinenti le Spese Odontoiatriche, Strumentali, Riabilitative e Specialistiche fin qui sostenute così come allegate”.
A seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, il CTU ha precisato che, in considerazione della speranza di vita media femminile, potrà rendersi necessario un solo ulteriore rifacimento dei manufatti protesici in età avanzata, indicativamente intorno agli 80 anni, per un costo stimato in euro 2.800,00, oltre rivalutazione.
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha insistito per una liquidazione del danno sensibilmente superiore rispetto a quanto accertato in corso di causa, chiedendo il riconoscimento di un'invalidità permanente del 10%, una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 33,33%, nonché il ristoro di ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tali richieste non possono essere accolte.
In primo luogo, la percentuale di invalidità permanente invocata dall'attrice si fonda su una ricostruzione meramente aritmetica e non scientifica, in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha accertato postumi permanenti complessivi pari al 6%, escludendo che il danno dentario integri una menomazione permanente invalidante. Come già evidenziato, la CTU è immune da vizi logici e metodologici ed è pertanto integralmente recepita.
Parimenti infondata è la richiesta di riconoscimento di un autonomo danno morale o esistenziale ovvero di una personalizzazione automatica del danno biologico. In presenza di micropermanenti, la liquidazione del danno non patrimoniale è regolata dall'art. 139 Cod.
Ass., norma imperativa che consente incrementi risarcitori solo in presenza di specifiche e comprovate conseguenze ulteriori, che nel caso di specie non risultano né allegate né provate.
pagina 15 di 21 Quanto alle spese per futuri interventi odontoiatrici, la consulenza tecnica ha precisato che il danno dentario è integralmente emendabile e che potrà rendersi necessario un unico ulteriore intervento protesico in età avanzata, qualificabile come danno patrimoniale futuro. La richiesta di duplicazione dei costi prospettata dall'attrice non trova pertanto riscontro nelle risultanze peritali ed è priva di fondamento probatorio.
In conclusione: le contestazioni dell'attrice, volte a ricondurre la perdita di vitalità dentaria nell'alveo del danno biologico permanente e a ottenere una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, non possono essere accolte.
L'attrice, inoltre, in comparsa conclusionale, ha proceduto a una quantificazione complessiva delle spese mediche sostenute e sostenende, includendovi, oltre alle spese sanitarie documentate, anche i costi delle faccette dentali, delle terapie canalari, nonché le somme anticipate per compensi di CTU e CTP.
Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso la necessità delle faccette dentali richieste dall'attrice, individuando invece un diverso trattamento protesico, con esclusione di postumi permanenti invalidanti di natura odontoiatrica.
In secondo luogo, le spese per compensi del CTU e del CTP non costituiscono danno patrimoniale risarcibile, trattandosi di spese processuali, la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da spese mediche, possono essere riconosciute esclusivamente le somme effettivamente documentate e ritenute necessarie sulla base delle conclusioni del CTU.
Quanto alle spese asseritamente sostenute dall'attrice per consulenza tecnica di parte, deve rilevarsi che nel fascicolo di parte attrice non risultano depositati né l'elaborato peritale del
CTP né la relativa documentazione fiscale attestante l'effettivo esborso.
In difetto di prova sull'an e sul quantum, la richiesta di rimborso per spese di c.t.p. dell'attrice non può trovare accoglimento.
In definitiva: la relazione del CTU risulta completa, coerente e scientificamente fondata, richiamando i principali barème medico-legali ( Persona_8 Persona_9
, dai quali emerge che la perdita di vitalità dentaria, ove adeguatamente trattata, Per_10 non integra di per sé un postumo invalidante permanente. pagina 16 di 21 Le osservazioni del CTP dell'attrice si risolvono in una diversa valutazione tecnica, priva di elementi idonei a inficiare l'impostazione metodologica e le conclusioni del CTU.
In applicazione del principio del libero convincimento del giudice, le conclusioni del consulente d'ufficio possono essere disattese solo in presenza di manifeste illogicità o errori tecnici, che nel caso di specie non ricorrono.
La CTU va pertanto integralmente recepita.
Quanto al preteso concorso di colpa dell'attrice
È infondata l'eccezione di concorso di colpa sollevata dalla convenuta . CP_1
L'onere di provare la condotta colposa del danneggiato grava su chi la eccepisce e richiede la dimostrazione di una specifica violazione causalmente efficiente nella produzione o nell'aggravamento del danno.
Nel caso di specie, la convenuta non ha indicato quali presidi di sicurezza l'attrice avrebbe omesso di utilizzare (certamente non le cinture di sicurezza, non essendo l'attrice a bordo di un'automobile ma di un motorino). Deve inoltre rilevarsi che, nella circolazione a bordo di motociclo, l'unico presidio obbligatorio è il casco protettivo, il cui utilizzo da parte dell'attrice non è stato contestato.
Quanto agli altri danni materiali richiesti dall'attrice
La domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti dall'attrice per la rottura degli occhiali da vista e del telefono cellulare non può essere accolta per difetto di prova.
In particolare, sebbene l'attrice abbia dichiarato di produrre la documentazione giustificativa, agli atti risultano depositati esclusivamente i documenti contrassegnati dai numeri da 1 a 15 dell'elenco di parte attrice, mentre non risultano prodotti i documenti successivi, dal n. 16 al n. 27, ivi compresi quelli eventualmente relativi alle spese di riparazione o sostituzione degli occhiali da vista e del telefono cellulare.
Correttamente, inoltre, il precedente Giudice istruttore ha rigettato la prova testimoniale articolata dall'attrice, in quanto inidonea a dimostrare il quantum del danno patrimoniale lamentato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la prova per testi non è idonea a dimostrare l'entità economica di un danno suscettibile di precisa quantificazione, la quale richiede idonea documentazione contabile o fiscale.
pagina 17 di 21 La prova testimoniale, anche ove ammessa e confermata, avrebbe potuto al più dimostrare l'esistenza del bene e la sua perdita, ma non anche il valore economico del pregiudizio subito.
Ne consegue che l'attrice non ha fornito idonea prova né dell'effettivo danno subito per la rottura di occhiali e cellulare né della sua entità economica, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
Poiché il danno alla persona deriva da sinistro stradale e l'invalidità permanente accertata è inferiore al 9%, trova applicazione la disciplina delle micropermanenti di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private, norma di carattere imperativo e vincolante (Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766; Corte cost., 16 ottobre
2014, n. 235).
In presenza di tale disciplina speciale, resta preclusa l'applicazione di criteri tabellari di fonte giurisprudenziale, quali le Tabelle del Tribunale di Milano.
La personalizzazione del danno biologico è consentita esclusivamente in presenza di specifiche conseguenze ulteriori, debitamente allegate e provate, che nel caso di specie non risultano dimostrate, non potendosi procedere a duplicazioni risarcitorie mediante il riconoscimento di autonome voci di danno morale o esistenziale (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2018, n. 26492).
Quanto alla Liquidazione del danno
Danno biologico permanente: Invalidità permanente: 6% Valore per punto (art. 139 Cod.
Ass., 2025): euro 963,40 (come aggiornato con decreto ministeriale in base alla variazione
ISTAT e vigente alla data della decisione) Totale: euro 5.780,40.
Danno biologico temporaneo:
L'attrice ha da ultimo quantificato, in comparsa conclusionale, il danno biologico temporaneo nei seguenti importi: – 30 giorni al 75%: euro 1.059,08; – 30 giorni al 50%: euro 706,05; –
30 giorni al 25%: euro 353,03.
Tali importi, complessivamente pari a euro 2.118,16, costituiscono il limite massimo liquidabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), ancorché i criteri legali di cui all'art. 139 Cod. Ass. consentirebbero una liquidazione superiore.
pagina 18 di 21 Spese mediche documentate: euro 2.037,97.
Danno patrimoniale futuro – interventi protesici dentari: In conformità alle conclusioni del
CTU, deve essere riconosciuto il costo dell'ulteriore rifacimento dei manufatti protesici stimato in euro 2.800,00, quale danno patrimoniale futuro certo nel suo an e determinabile nel suo quantum, suscettibile di rivalutazione monetaria.
Totale complessivo: euro 12.736,53
Detratto l'importo di euro 7.450,00 già corrisposto (pacificamente) in sede stragiudiziale:
Residuo dovuto: euro 5.286,53.
I valori applicati ai fini della liquidazione del danno biologico sono quelli previsti dall'art.
e del Made in Italy Controparte_13
16 luglio 2024, vigente alla data della presente decisione.
Posto che, nella fattispecie in esame, l'evento lesivo (del 15 novembre 2018) è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno biologico da invalidità permanente liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie (cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/1995) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, Tribunale di Catania sentenza n. 1669/2023). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
In ultimo: la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento CP_1 delle spese legali sostenute nel procedimento n. 169/2021 R.G., successivamente dichiarato estinto.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
pagina 19 di 21 Il giudizio richiamato risulta estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c. con provvedimento che non ha statuito sulle spese di lite. In tale ipotesi, l'eventuale richiesta di regolamentazione delle spese avrebbe dovuto essere proposta nel medesimo procedimento dinanzi al giudice che ne era titolare e, in caso di mancata pronuncia o di rigetto, fatta valere mediante i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento.
Non è consentito, invece, proporre in un diverso e autonomo giudizio una domanda volta a ottenere la rifusione delle spese di un procedimento ormai definito, trattandosi di pretesa estranea all'oggetto del presente giudizio.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
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Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, del significativo scostamento tra il petitum attoreo e l'importo effettivamente liquidato nonché del rigetto di autonome voci di danno, le spese di lite dell'attrice devono essere poste a carico delle convenute soccombenti, in solido, nella misura del 50%, compensandosi il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2082/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, e nella contumacia della convenuta Controparte_5
Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore CP_1 Controparte_5 dell'attrice la somma di euro 5.286,53, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data del sinistro alla data della presente decisione e interessi legali sulle somme via via rivalutate, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
Rigetta ogni ulteriore domanda;
Condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_5 favore di del 50% delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
Compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
Pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU come già liquidate in corso di causa, con decreto di liquidazione del 16/0/2024 del precedente GOT, in €
2.440,00.
pagina 20 di 21 Così deciso in Catania il 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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