Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12326/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINIS LORENZO Pt_8
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE CP_1
MOSE'
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno convenuto
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro CP_2
, chiedendo:
[...]
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a CP_1 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2021 al
31.12.2023: pagina 1 di 7
euro 2.144,06 Parte_2
euro 609,50 Parte_3
euro 1.854,08 Parte_4
euro 3.171,12 Parte_5
euro 1.999,06 Parte_6
euro 2.528,14 Parte_7
euro 1.595,31 Parte_8
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle domande svolte, le parti ricorrenti hanno esposto di lavorare tutti alle dipendenze di con mansioni di CP_1 macchinista (con eccezione dei ricorrenti , e Pt_3 Pt_5 Pt_8 per i quali il rapporto di lavoro è cessato rispettivamente al
31.3.2021, al 31.7.2022 e al 31.8.2022.
Con precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, veniva accertato il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie, della media dei compensi percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché a titolo di
“Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL applicato, con condanna di al pagamento delle somme maturate a tale titolo. CP_1
La società convenuta, pur avendo corrisposto le somme riportate in sentenza, aveva continuato a retribuire le ferie successive come se tale statuizione non fosse stata resa, con la conseguenza che sarebbero maturati altri crediti dei lavoratori, per il medesimo titolo, per tutte le giornate di ferie maturate successivamente.
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza dell'11.2.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 36345 del 2023 (resa nei confronti delle stesse parti), alle cui motivazioni si fa espresso richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc.
La Suprema Corte ha infatti statuito: < Come questa Corte ha già affermato (Cass. ord. n. 19663/2023), la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_2 altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_3 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del pagina 3 di 7 legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
In applicazione di tali principi, questa Corte in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore
(Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale (Cass. n.
20216/2022), sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes pagina 4 di 7 nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata
Cass. n. 22577 del 2012).
Dunque, nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, Trattato FUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 CP_3 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 CP_4
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella eurounitaria.
A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di pagina 5 di 7 macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
Questa interpretazione delle clausole collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Con riguardo, infine, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto è riservata al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata.>> deve dunque essere condannata al pagamento delle CP_1 differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2021 al
31.12.2023, così quantificate:
euro 2.596,70 Parte_1
euro 2.144,06 Parte_2
euro 609,50 Parte_3
euro 1.854,08 Parte_4
euro 3.171,12 Parte_5
euro 1.999,06 Parte_6
euro 2.528,14 Parte_7
euro 1.595,31 Parte_8
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2021 al 31.12.2023:
euro 2.596,70 Parte_1
euro 2.144,06 Parte_2
euro 609,50 Parte_3 euro 1.854,08 Parte_4
euro 3.171,12 Parte_5
euro 1.999,06 Parte_6
euro 2.528,14 Parte_7
euro 1.595,31, Parte_8 il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna infine alla rifusione delle spese processuali CP_1 sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in complessivi €
2500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 11.02.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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