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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza del
20.3.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Sulmona, alla Via A. Gramsci n.29;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata ad Atessa (CH) in [...] Controparte_1 C.F._2
04/12/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20.3.2025: “L'Avv. Fusco si riporta al ricorso chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 29.11.2024, l'Avv. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di €. 4.296,03, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte nell'interesse di , nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di detta somma. Con Controparte_1 vittoria di spese.
All'udienza del 20.3.2025, accertata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta la Controparte_1 causa matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di non Controparte_1 costituitasi in giudizio, pur essendo stata raggiunta da rituale e tempestiva notifica eseguita in data
10.12.2024, documentata in atti. Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera prestata dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita la prova:
1. dell'avvenuta nomina, ricavabile dal verbale di udienza preliminare del 14.7.2022, quale difensore d'ufficio dell'odierna resistente nell'ambito del procedimento penale n. 938/2019 RGNR e n. 259/2022 RG Trib pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona a carico di;
di aver presenziato in ossequio all'incarico Controparte_1 ricevuto per tutta la durata del processo de quo, dall'udienza del 13 aprile 2023 per la comparizione dell'imputata sino alla sentenza pronunciata in data 16 gennaio 2024, con motivazione depositata il successivo 28 febbraio 2024 dal Tribunale di Sulmona.
Il difensore d'ufficio ha altresì dedotto di aver ritualmente notificato, con raccomandata A/R del 19 gennaio 2024, la nota spese in riferimento all'attività svolta, corredata da diffida ad adempiere, rimanendo, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro.
Diversamente, non sono stati dedotti, allegati né provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di controparte, avendo la stessa deciso di restare contumace nel presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta del ricorrente appare fondata.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M.
55/2014, deve trovare applicazione la relativa normativa ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 12 e ss;
inoltre, le fasi del giudizio di primo grado appaiono correttamente individuate e l'importo richiesto sono congrui, attenendosi ai valori tariffari medi.
Deve pertanto concludersi che sono dovuti in favore dell'Avv. gli importi indicati a titolo di Pt_1 competenze, pari ad € 3.592,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Per l'effetto, va condannata a pagare alla ricorrente detta somma, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale a decorrere dal 26.1.2024 (data di ricevimento della diffida di pagamento, in atti) e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo – avuto riguardo alla nota spese depositata in data 29.11.2024 - ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per cause dal valore compreso tra € 1.101 ed
€ 5.200 con esclusione della fase istruttoria in quanto causa documentale, con una sensibile riduzione della fase decisoria alla luce della discussione orale della causa e con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di questioni in fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza o eccezione:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 titolo di onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio; - condanna al pagamento in favore dell'Avv. l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 3.592,00 per competenze, oltre a spese generali e accessori di legge, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 26.1.2024 e sino al soddisfo;
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida nella somma di € 800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza del
20.3.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Sulmona, alla Via A. Gramsci n.29;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata ad Atessa (CH) in [...] Controparte_1 C.F._2
04/12/1989;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20.3.2025: “L'Avv. Fusco si riporta al ricorso chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 29.11.2024, l'Avv. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di €. 4.296,03, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte nell'interesse di , nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di detta somma. Con Controparte_1 vittoria di spese.
All'udienza del 20.3.2025, accertata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta la Controparte_1 causa matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di non Controparte_1 costituitasi in giudizio, pur essendo stata raggiunta da rituale e tempestiva notifica eseguita in data
10.12.2024, documentata in atti. Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera prestata dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita la prova:
1. dell'avvenuta nomina, ricavabile dal verbale di udienza preliminare del 14.7.2022, quale difensore d'ufficio dell'odierna resistente nell'ambito del procedimento penale n. 938/2019 RGNR e n. 259/2022 RG Trib pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona a carico di;
di aver presenziato in ossequio all'incarico Controparte_1 ricevuto per tutta la durata del processo de quo, dall'udienza del 13 aprile 2023 per la comparizione dell'imputata sino alla sentenza pronunciata in data 16 gennaio 2024, con motivazione depositata il successivo 28 febbraio 2024 dal Tribunale di Sulmona.
Il difensore d'ufficio ha altresì dedotto di aver ritualmente notificato, con raccomandata A/R del 19 gennaio 2024, la nota spese in riferimento all'attività svolta, corredata da diffida ad adempiere, rimanendo, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro.
Diversamente, non sono stati dedotti, allegati né provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di controparte, avendo la stessa deciso di restare contumace nel presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta del ricorrente appare fondata.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M.
55/2014, deve trovare applicazione la relativa normativa ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 12 e ss;
inoltre, le fasi del giudizio di primo grado appaiono correttamente individuate e l'importo richiesto sono congrui, attenendosi ai valori tariffari medi.
Deve pertanto concludersi che sono dovuti in favore dell'Avv. gli importi indicati a titolo di Pt_1 competenze, pari ad € 3.592,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Per l'effetto, va condannata a pagare alla ricorrente detta somma, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale a decorrere dal 26.1.2024 (data di ricevimento della diffida di pagamento, in atti) e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo – avuto riguardo alla nota spese depositata in data 29.11.2024 - ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per cause dal valore compreso tra € 1.101 ed
€ 5.200 con esclusione della fase istruttoria in quanto causa documentale, con una sensibile riduzione della fase decisoria alla luce della discussione orale della causa e con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di questioni in fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza o eccezione:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 titolo di onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio; - condanna al pagamento in favore dell'Avv. l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 3.592,00 per competenze, oltre a spese generali e accessori di legge, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 26.1.2024 e sino al soddisfo;
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida nella somma di € 800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani