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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 62/2025 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Gabriele Grifasi
appellante contro
, in persona dell'Amministratore Controparte_1 Controparte_2
Unico e legale rappresentante Controparte_1 con l'avv. Barbara Cardinali
appellati/appellanti incidentali avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 482/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 8.1.2025 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con Decreto Ingiuntivo n. 243/2020, - agente della ditta individuale Parte_1 [...]
e poi della con amministratore unico e Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante - aveva ingiunto: Controparte_1
-a e alla in solido fra loro, il pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_2
44.055,43, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, per i crediti sorti sotto la ditta individuale e anteriori alla confluenza della ditta individuale nella srl (del febbraio 2019)
1 -a il pagamento di € 40.400,07, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino Controparte_2 al soddisfo, per i crediti successivi alla confluenza della ditta individuale nella srl.
Avverso tale decreto era stata proposta opposizione da parte degli odierni appellati i quali avevano chiesto preliminarmente di dichiararsi la sua nullità per improcedibilità della domanda o la sua annullabilità per mancanza dei relativi presupposti. Nel merito, di accertare che nulla era dovuto a saldo della fattura n. 10/2019 e/o per la non espletata attività di supervisione e di coordinamento di cui alle fatture n. 8/2018 del 30.4.2018, n. 13/2018 del 31.7.2018; n. 19/2018 del 31.10.2018, n. 2/2019 del 14.2.2019, n. 11/2019 del 30.4.2019 e/o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e indennità di fine rapporto;
di accertare l'inesistenza della giusta causa del recesso dell'agente, con condanna del al pagamento dell'indennità di mancato Pt_1 preavviso per l'importo di 23.440,63, oltre interessi e rivalutazione;
di condannare il Pt_1 al pagamento dell'importo di € 20.601,00, per risarcimento del danno da violazione del patto di non concorrenza nonché di un importo equitativamente determinato da responsabilità aggravata ex art 96, comma 1, cpc e di una ulteriore somma in via equitativa ex art 96, comma
3, cpc. In subordine, di compensare qualsiasi somma risultasse dovuta al con quanto Pt_1 dovuto agli opponenti, con condanna del medesimo al pagamento delle differenze. Pt_1
Si era costituito l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in Parte_1 reconventio reconventionis, - previo accertamento della giusta causa del recesso dell'agente - il pagamento di € 64.404,31, per indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione;
in tesi, di € 121.932,74 per indennità di fine rapporto ex art 1751 cc;
in ipotesi di
€ 25.871,18, per indennità suppletiva di clientela e di € 26.114,22, per indennità meritocratica.
Chiedeva altresì che, accertato, il diritto al compenso per l'incarico di supervisione e coordinamento, fosse condannata la controparte al pagamento dei seguenti importi: della somma pari al 2% del fatturato dell'azienda ex art. 10 del contratto di agenzia per il secondo terzo e quarto trimestre 2019, nella misura di € 37.800,00 oltre iva e accessori o nella diversa somma che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria; al pagamento delle ulteriori somme dovute a differenza pari al 2% del fatturato dei clienti e nelle seguenti misure: per CP_4 CP_5 il 2017, € 6.433,57, oltre iva e accessori;
per il 2018, € 7.011,48 ,oltre iva e accessori;
per il primo trimestre 2019 di € 1.316,56 oltre iva e accessori.
Con memoria in replica, gli odierni opponenti censuravano la proposizione delle domande in reconventio reconventionis, per essere inammissibili perché domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione nonché illegittime.
Il TRIBUNALE istruiva la causa con prova orale e documentale;
accoglieva il ricorso in opposizione, revocando il D.I. opposto;
condannava al pagamento nei confronti Parte_1
2 della della somma di € 23.440,63, a titolo di indennità sostitutiva del Controparte_2 preavviso, oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato preavviso;
condannava il al rimborso delle spese di lite per € 13.395,00, oltre accessori di legge. Pt_1
In estrema sintesi, il Tribunale - individuate sub A) e sub B), rispettivamente, le fatture per provvigioni e le fatture per l'attività di supervisione e coordinamento, e ribadito che l'onere probatorio delle pretese gravava sul richiedente anche in sede di opposizione a D.I. - Pt_1 riteneva che detto onere non fosse stato assolto per quanto emerso in sede istruttoria, non essendo stato dimostrato l'esercizio dell'attività di cui alle medesime fatture. Escludeva la sussistenza della giusta causa di recesso, ritenendo insussistente il notevole inadempimento come denunciato, e quindi riteneva dovuta dal la somma di € 26.440,63, a titolo di Pt_1 indennità di mancato preavviso. Respingeva la domanda di risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza, rimasta indimostrata. Quanto alle domande in reconventio reconventionis (da ritenersi ammissibili in quanto fondate sul medesimo interesse di cui alla originaria domanda e articolate compiutamente nella memoria difensiva), ne rilevava l'infondatezza per l'insussistenza dei relativi presupposti.
L'APPELLANTE impugna la sentenza con cinque motivi e chiede il rigetto dell'opposizione; in ogni caso, l'accoglimento delle domande di cui al Decreto Ingiuntivo;
in reconventio reconventionis, l'accertamento della giusta causa e la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché dell'indennità di fine rapporto o, in subordine, delle indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica;
in reconventio reconventionis, stante il diritto al compenso per l'incarico di supervisione, la condanna degli appellati in solido al pagamento delle seguenti somme: somma pari al 2% del fatturato dell'azienda ex art. 10 del contratto di agenzia per il secondo, terzo e quarto trimestre 2019, nella misura che si indica in
€ 37.800,00 oltre Iva accessori;
delle ulteriori somme dovute a differenza pari al 2% del fatturato dei clienti e nella misura che si indica: per il 2017 in € 6.433,57 CP_4 CP_5 oltre Iva e accessori;
per il 2018 di € 7.011,48 oltre Iva e accessori;
per il primo trimestre 2019 di € 1.316,56 oltre iva e accessori o nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria.
PARTE APPELLATA, oltre al rigetto dell'appello principale, propone appello incidentale
(regolarmente notificato) con due motivi e chiede che l'appellante sia tenuto alla restituzione delle somme corrisposte (€ 84.669,19, oggetto del D.I., e € 2.932,96 per relative spese), attesa la loro corresponsione nonché il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza.
*****
3 Preliminarmente, sono infondate le due eccezioni di inammissibilità sollevate da parte appellata.
La prima eccezione riguarda il fatto che con mail del 29.11.2025 il legale del aveva Pt_1 dichiarato la disponibilità del suo cliente ad adempiere spontaneamente al pagamento rateale degli importi disposti dal Tribunale con la sentenza, anche per le spese;
a ciò erano seguite trattative in cui le parti si accordavano in tal senso. Il aveva poi pagato in data Pt_1
30.12.2024 la prima rata di € 20.000,00, come da accordi;
aveva poi dichiarato che, rispetto agli importi ricevuti per effetto della provvisoria esecuzione del D.I. (e che doveva restituire), il primo capo della sentenza non era passibile di esecuzione per il suo tenore letterale.
Con tali comportamenti, secondo l'appellata, la parte avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza, compiendo atti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza.
L'eccezione è infondata, dal momento che nella stessa mail del 29.11.2025 (trascritta testualmente dall'appellato) il aveva specificato la volontà di adempiere Pt_1
“spontaneamente” alla pronuncia e di aspettare le sue motivazioni per quanto riguardava gli importi di cui al D.I..
Il tenore di tale precisazione esclude che si possa sostenere ricorrere una sorta di acquiescenza
(espressa o tacita), dal momento che l'intenzione di pagare quanto stabilito in sentenza era finalizzata esclusivamente a volere evitare una esecuzione forzata;
così come era chiara una sorta di riserva di impugnare la sentenza condizionata al tenore delle motivazioni ancora non note.
La seconda eccezione attiene alla violazione degli artt 342/434 cpc poiché l'appello non consentirebbe di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure avanzate e le argomentazioni a confutazione.
Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto eccepito, l'appello appare particolarmente analitico, laddove sono riportati anche i passi di sentenza oggetto di censura, le argomentazioni a contestazione delle motivazioni del Tribunale e la diversa ricostruzione dei fatti proposta anche in relazione alle emergenze istruttorie orali e documentali.
Di seguito, si esaminano i motivi di appello principale e incidentale nell'ordine logico.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Il motivo di appello riguarda le fatture relative a provvigioni non pagate per gli affari conclusi per complessivi € 27.548,25: fatture n. 29/2019, di € 7.754,11; n. 1/2020, di € 11.266,07; n.
4/2020 di € 8.528,07 (non vi è appello sulla fattura n. 10/2019); fatture indicate in sentenza come “gruppo B“.
4 Il TRIBUNALE aveva ritenuto che il si fosse limitato a censurare l'operato degli Pt_1 opponenti, evidenziando la mancata contestazione del quantum, mentre avrebbe dovuto dare la prova del suo diritto, prova che non poteva essere fornita soltanto con le fatture che potevano legittimare solo l'emissione del D.I.
L'APPELLANTE censura questa statuizione, affermando che il Tribunale non si era avveduto che gli stessi opponenti si erano limitati ad affermare che le provvigioni rivendicate avrebbero dovuto compensarsi con l'indennità di mancato preavviso richiesta, trattandosi in sostanza di provvigioni non contestate. Inoltre, erano stati depositati in atti anche gli estratti conto provvigionali inviati dal preponente (e non considerati dal Tribunale) che davano atto degli affari conclusi dall'agente e della relativa provvigione. Tali estratti conto non erano stati contestati sotto il profilo della provenienza dal preponente e/o della corrispondenza agli affari conclusi dall'agente. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto ammettere l'ordine di esibizione richiesto del libro giornale e dei libri registro 2013-2019 e 2020.
PARTE APPELLATA contesta la pretesa di provare il diritto con fatture ed estratti conto in merito a somme che avrebbero dovuto essere quantificate e inserite nel corpo del ricorso e della domanda in reconventio reconventionis da notificarsi agli opponenti.
Ad avviso della Corte, l'importo complessivo di dette fatture appare dovuto, in ragione della difesa di parte opponente in primo grado sulle tre fatture in questione.
Infatti, a pag 17 del ricorso in opposizione, si legge: “Sostiene il ricorrente di dover ricevere il pagamento delle fatture n. 29/19, n.1 e n.4 del 2020. Tali fatture vengono contestate nella loro debenza in quanto le somme ivi dedotte devono essere compensate, ex art 1241 c.c. e seg., con
i crediti vantati dagli odierni opponenti a fronte degli inadempimenti contrattuali del Pt_1 con la somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di cui è creditrice la Controparte_2
[... e, s' intende, con il maggior danno”.
L'opponente quindi non aveva messo in discussione la debenza degli importi né sotto il profilo che gli stessi non fossero dovuti per le attività svolte né sotto il profilo che le relative attività non fossero state poste in essere, ma semplicemente riteneva di non corrispondere nulla perché creditore di somme maggiori per cui quelle somme andavano portate in compensazione (la contestazione riguardava soltanto la non debenza in ragione del maggior credito vantati).
Del resto, le fatture in questione, oltre che dal (doc. 29), erano state prodotte Pt_1 dall'opponente (doc.17), unitamente al prospetto fatture e pagamento (doc. 16), in cui non erano ricomprese le tre fatture, salvo quella n. 29/2012, per cui risultava pagato un solo acconto
(infatti, la relativa fattura porta un importo maggiore di quello richiesto in causa).
Quindi la somma richiesta di € 27.548,25 è dovuta.
5 SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Il motivo attiene alle fatture di cui al “gruppo A” della sentenza, relative ad attività di supervisione e coordinamento che il asseriva avere svolto: Pt_1
-periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2019, fatture nn. 8/2018 del 30.4.2018 di € 12.015,48; n. 13/2018 del 31.7. 2018 di € 10.719,58; n. 19/2018 del 31.10.2018, di € 8.188,03; n. 2/2019 del 14.2.2019 per i crediti di competenza del quarto trimestre 2018, di € 13.132,34; 11/2019, per i crediti di competenza del primo trimestre 2019 di € 12.200,00; di € 551,82 quale saldo residuo fattura n.
10.2019 del 30.4.2019, come da distinta provvigioni mese marzo Controparte_2 integrazione importi per ricalcolo aliquote di due vendite e spese di trasferta
-periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019, richiesti in reconventio reconventionis, nella misura di €
37.800,00
-oltre, per il 2018, € 7.011,48 oltre iva e accessori per il primo trimestre 2019; € 1.316,56 oltre iva e accessori, per indennità per incarico supervisione e coordinamento pari al 2% del fatturato dei clienti e;
integrazione indennità per incarico supervisione e CP_4 CP_5 coordinamento pagati nell'anno 2017 pari al 2% del fatturato dei clienti e CP_4 CP_5 per € 6.433,57 oltre iva e accessori.
Il TRIBUNALE - richiamato l'art 10 del contratto tra le parti in merito al contenuto delle mansioni di coordinamento e di supervisione, consistenti in monitoraggio della rete vendita sul territorio italiano per controllare il rispetto delle disposizioni di vendita in materia di politiche commerciali nonché delle zone di pertinenza a ciascuno assegnate;
affiancamento dei colleghi con interventi presso la clientela;
con obbligo di riferire mensilmente al preponente - aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dell'agente che si era limitato ad affermare che dal 2018 la società aveva omesso di corrispondere gli importi senza mai contestare lo svolgimento delle attività, essendo onere della controparte di dimostrare l'inadempimento a fronte del pagamento delle somme relative, pagamento avvenuto per quattro anni.
Le mail prodotte dal (doc 4-20) erano comunicazioni di che condivideva i Pt_1 CP_1 risultati conseguiti, ma nulla dicevano sull'effettivo svolgimento di quella attività.
Ugualmente nulla avevano affermato in merito i testi escussi ( : che aveva confermato Tes_1 solo il ruolo di Capo area dell'appellante, senza spiegare tale attività ed escludendo certe attività); nessun apporto era stato dato dal teste sul ruolo di nella società; Tes_2 Pt_1 mentre non davano indicazioni di segno contrario i doc. nn 6,8,10 e 12 del monitorio, sull'invio dei dati da e che non era certo fossero stati inviati al per consentirgli di elaborare Per_1 Pt_1 le fatture.
6 Il appella, assumendo di avere sempre svolto tale incarico sin dal 2013; che il Pt_1 pagamento era cessato senza alcuna comunicazione in merito e senza che fosse sollevata eccezione di inadempimento, svolta per la prima volta nell'opposizione al monitorio: ragione per cui, quanto meno gli importi relativi alla fatturazione incontestata del periodo 1.1.2018-
31.3.2019 andavano corrisposti. Le mail intervenute con il (di condivisione delle CP_1 politiche commerciali) e i dati sulla fatturazione inviati dall' deponevano poi Per_1 sull'effettività del suo ruolo. Non era poi stato dato rilievo (o comunque rilievo insufficiente) alle deposizioni di , del e di;
né alla mail di del 12.3.2018, Per_1 Tes_3 Tes_4 CP_1 non considerandosi che il organizzava eventi (Congresso nazionale di categoria), si Pt_1 coordinava con i colleghi sulle dinamiche e strategie commerciali.
PARTE APPELLATA ha negato le relative attività non provate, contestando le fatture, negando lo svolgimento delle mansioni proprie dell'incarico rivendicato, con richiamo alle deposizioni di . Peraltro, lo stesso dopo la contestazione e fino alla cessazione Tes_5 Per_1 Pt_1 del rapporto, non aveva più emesso fatture per tale attività, riconoscendo così di non averla più svolta. Né poteva confondersi il ruolo di di Capo Area del Triveneto, con quello di Pt_1 supervisore e coordinatore “nazionale”.
Sul punto, si considera quanto segue.
Non vi è dubbio che l'art 10 del contratto individuale del 2013 prevedesse l'incarico di supervisione e di coordinamento della rete vendita sul territorio italiano e che il era stato Pt_1 compensato per la sua attività sino al 2018, quando le corresponsioni erano cessate nonostante che, a suo dire, lo stesso avesse continuato a svolgere la medesima attività.
Innanzitutto, non corrisponde a verità il fatto che solo con il ricorso in opposizione parte appellata avrebbe contestato l'inadempimento, dal momento che in atti vi è corrispondenza del
10.6.2019 e mail del 18.12.2019, nelle quali rispettivamente si contestava l'illegittimità delle relative fatture emesse nonché il fatto che il non avesse più svolto l'incarico in questione Pt_1 dal 2018, tanto che con la stessa mail 18.12.2019 tale incarico veniva revocato con effetto immediato.
L'incarico di supervisore e coordinatore a livello nazionale ex art 10 del contratto individuale presupponeva lo svolgimento di alcune mansioni precise sulla rete vendita di tutto il territorio, di controllo del rispetto da parte degli agenti delle politiche commerciali e delle zone di pertinenza, l'affiancamento agli agenti anche presso la clientela, il riporto mensile dell'attività al preponente.
Le singole attività, come previste dalla norma contrattuale, non sono state tuttavia dimostrate nella loro effettuazione.
7 Dall'istruttoria orale è infatti emerso che l'attività di supervisione e coordinamento era svolta da , come riferito dallo stesso teste nonché dal teste lo stesso teste Per_1 Per_1 Tes_6
(agente in Sardegna, dal settembre 2018, per dieci mesi) aveva riferito che gli Tes_3 Per_1 aveva fatto formazione in Sardegna ed era stato il suo riferimento per molto tempo. Poi, conosciuto il e compreso che lo stesso era un riferimento per l'azienda, aveva avuto Pt_1 contatti con lui, oltre a vederlo presentare prodotti in una riunione nella sede dell'azienda
(circostanza, quest'ultima, smentita da ). Per_1
Per contro, è emerso con certezza (testi , ) che il era Capo Area del Tes_1 Per_1 Pt_1
Triveneto, ma non in Sardegna (Allasia); mentre, l'intestazione delle mail provenienti da portano anche la dicitura “Responsabile Toscana-Emilia”. Pt_1
Pertanto, sicuramente l'agente aveva un ruolo di rilievo nella società, ma come Capo Area, non potendosi confondere tale ruolo con quello di supervisore a livello nazionale: l'esistenza comunque di una posizione di responsabilità giustifica pertanto il tenore della corrispondenza mail (doc. 4-20), tra , da un lato, e e dall'altro, con cui si comunicava CP_1 Per_1 Pt_1
a quest'ultimo e all' i sale reports, i listini e i cataloghi dei prodotti. Così come è Per_1 giustificato il fatto che il potesse ricoprire una posizione di referente (anche per chi, Pt_1 come , non rientrava nella sua zona) o potesse organizzare eventi: da tale Tes_3 corrispondenza non si evince tuttavia il compimento di alcuna delle attività tipiche del supervisore, in termini di controllo, affiancamento, riporto mensile a chi di dovere (il
) in merito alla situazione della rete agenti in ambito “nazionale”. CP_1
Ne consegue che non risultando provata l'attività in questione, non sono dovute le relative provvigioni né quanto oggetto di domanda in reconventio reconventionis, legato allo svolgimento di tali mansioni.
TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
L'appello attiene alla ritenuta insussistenza della giusta causa di recesso di cui alla lettera del
31.12.2019.
Il TRIBUNALE - premesso che nella lettera di recesso si individuava genericamente la giusta causa di recesso nel mancato pagamento di fatture da marzo ad aprile 2019, ritardo nel pagamento delle provvigioni, omesso pagamento dei compensi per il compito di supervisore e coordinatore, mancata trasmissione del valore annuo delle vendite per il calcolo per l'attività di cui all'art 10 - assumeva l'irrilevanza dell'asserito inadempimento per quanto dedotto in materia di supervisione e per la fattura 10/2019. La contestazione sui ritardi nei pagamenti era generica e comunque indimostrata, essendo i pagamenti medesimi intervenuti in tempi ragionevoli rispetto all'invio delle fatture e in modo coerente alle tempistiche contrattuali,
8 secondo cui (art 9) il pagamento doveva avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture. Mai, peraltro, il aveva effettuato sollecitazioni: Pt_1 pertanto, poteva escludersi un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza (Cass.
646888/2018). ppella rilevando che la sentenza era errata poiché era stato preso come punto di Pt_1 decorrenza per i pagamenti ex art 9 l'emissione della fattura da parte dell'agente e non la conclusione dell'affare e l'emissione della fattura di vendita;
e la fattura dell'agente veniva emessa quando possibile e comunque quando arrivavano gli estratti conto che ritardavano sempre rispetto alla conclusione dei contratti (secondo l'art 1749 cc sussiste un termine per l'invio degli estratti conto, ossia l'ultimo giorno successivo al trimestre, termine entro cui devono essere effettuati anche i pagamenti). L'appellante ha quindi dettagliato i ritardi nell'invio degli estratti conto provvigionali nonché i ritardi nei pagamenti delle fatture, oltre che i solleciti inviati. Infine, ha assunto che, pur non riconoscendo la giusta causa, quanto da lui dovuto a titolo di indennità sostitutiva andava compensato con quanto dovuto per provvigioni.
PARTE APPELLATA ha reiterato l'eccezione di inammissibilità delle domande in reconventio reconventionis;
dettagliando, a sua volta, la tempestività dei pagamenti per le singole fatture nel rispetto dei termini contrattuali;
rilevando che tra le parti era intervenuto un accordo per cui le fatture venivano emesse prima che divenissero definitivi gli estratti conto, con percezione della provvigione anticipatamente, salvo conguagli, prassi da sempre concordemente adottata.
In merito, le seguenti considerazioni.
La questione sulla asserita inammissibilità della riconventio reconventionis (respinta in primo grado) non sembra essere stata oggetto di appello da parte dell'appellata; in ogni caso, si evidenzia che la questione sulla giusta causa era stata dedotta dalla stessa opponente nel ricorso e che la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda
9 riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 cpc (Cass. n.
9633/2022; Cass. n. 32933/2023, Cass. n. 7592/2024). assume in appello che la giusta causa di recesso era integrata dal sistematico ritardo Pt_1 nell'invio dei conteggi provvigionali, del pagamento delle provvigioni ai sensi del comma 3 dell'art 9 del contratto individuale, secondo cui la provvigione deve essere liquidata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della “fattura di vendita”.
Entrambe le parti concordano sulle singole fatture in merito alle date del relativo pagamento, ma parte appellata ritiene che i pagamenti furono tempestivi rispetto al momento dell'invio da parte dell'agente delle fatture provvigionali per come documentato.
A fronte del fatto che l'art 9 richiede come termine di pagamento l'invio delle fatture di vendita delle operazioni concluse dall'agente, significando che entro un mese doveva essere effettuato il pagamento previo invio degli estratti conto, l'appellata assume che vi era una prassi di invio anticipato delle fatture in attesa che gli estratti conti fossero definitivi, sì che l'agente riscuoteva anticipatamente salvo conguagli successivi.
Tale prassi appare provata dai documenti in atti (da 21 a 61 di parte appellata): a titolo esemplificativo, il doc 33 attiene ad una mail in cui comunicava in data 28.7.2017 che Pt_1 in attesa dei conteggi predisponeva “in acconto” la fattura di giugno relativa alle provvigioni di maggio, perché fattura richiesta dal suo commercialista. Tale fattura (n. 15) del 30.6.2017 veniva inviata con la mail del 28.7.2017, con pagamento pacificamente intervenuto il
19.9.2017.
Da altre mail risulta che effettivamente venivano mandate le fatture delle provvigioni “in acconto”, anticipatamente, con pagamenti che avvenivano nel giro di un mese, come evincibili dai prospetti di entrambe le parti.
Peraltro, non appaiono documentati atti da parte del aventi un contenuto di vero e Pt_1 proprio sollecito: ad es. il doc. 27 attiene a mail in cui il comunicava di essere in attesa Pt_1 dei conteggi definitivi, ribadendo l'invio di fatture in acconto.
Pertanto, può dirsi sicuramente accertato un invio posticipato degli estratti conto;
mentre non sussiste (per la prassi accertata) un inadempimento di “non scarsa importanza”, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto ai fini della sussistenza della giusta causa (parimenti indimostrato il diritto al compenso per attività di supervisore e di coordinatore).
QUARTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Il motivo riguarda il diritto alle indennità di fine rapporto o, in subordine, l'indennità suppletiva e l'indennità meritocratica.
10 Il TRIBUNALE sull'indennità di cui all'art 13 del contratto (che richiamava la disciplina ex art
1751 cc) aveva affermato che il diritto all'indennità di scioglimento era escluso dal recesso esercitato dall'agente e non imputabile alla condotta del preponente. Infondate erano anche le altre indennità, dal momento che l'accordo collettivo prevedeva la loro corresponsione solo nel caso in cui il recesso fosse attribuibile al preponente.
L'APPELLANTE assume che la sussistenza della giusta causa impone la condanna al pagamento delle indennità di fin rapporto. Quanto all'indennità ex art 1751 cc, l'art 13 del contratto aveva previsto una deroga in favore dell'agente, per quanto riguardava i presupposti della norma civilistica. Comunque era dimostrato che l'agente avesse procurato nuovi clienti e che gli stessi fossero rimasti sicuramente a vantaggio della società (si reiterava comunque l'istanza di esibizione del libro giornale e del libro registri).
L'APPELLATO ribadisce la correttezza della sentenza che aveva escluso tutte le indennità, non essendoci un recesso imputabile al preponente.
In merito, questa Corte richiama, quanto all'indennità dell'art 1751 cc, l'art 13 del contratto individuale che prevede “In caso di scioglimento del rapporto l'Agente avrà diritto alle indennità previste dall'art 1751 del Codice civile. Al fine di procedere al computo di tale indennità all'atto di sottoscrizione del presente mandato il preponente dichiara che ad oggi non ha realizzato alcuna vendita nel territorio della Regione Toscana”. Se tale norma contiene deroghe migliorative in favore dell'Agente sui presupposti di applicabilità dell'art 1751 cc, la stessa non esclude quanto previsto dalla norma civilistica che prevede che l'indennità non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanza attribuibili al preponente: non ricorrendo una tale circostanza, nulla è dovuto a tale titolo.
Parimenti non dovute l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previsti dall'AEC: la prima, è dovuta solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all'agente; la seconda, agli stessi presupposti di cui all'art 1751 cc.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Il motivo attiene al rigetto della domanda di risarcimento danni per violazione del patto di concorrenza.
Il TRIBUNALE aveva respinto la domanda, non confermata in sede istruttoria;
anzi, per essere Contr la stessa domanda smentita dalla testimonianza del teste (amministratore . Né Tes_4 la condotta illecita poteva ritenersi provata per il fatto che, al recesso del la società Pt_1 aveva registrato una perdita di utile pari a € 20.6011,00 (somma che costituisce l'importo richiesto a titolo risarcitorio).
11 L'APPELLANTE sostiene che la condotta era da ritenersi provata sia per le produzioni documentali allegate dal in monitorio sia per le dichiarazioni dei testi , Pt_1 Tes_4
, L'agente aveva fornito e distribuito a clienti della CP_4 Tes_7 Tes_5
un prodotto di una ditta concorrente in corso di rapporto;
tanto che, dopo la Controparte_2 cessazione del rapporto, la subentrata al aveva ricevuto richieste di clienti Tes_7 Pt_1 su prodotti non commercializzati dall'appellante. Peraltro, diversamente da quanto dedotto da
, il era divenuto a conoscenza dei fatti solo dopo l'interruzione del rapporto Tes_4 CP_1 di agenzia.
Lo stesso aveva documentato fatture nei confronti della , Dentalcomm srl, Pt_1 CP_7
HDC srl, Prima Quanto al danno subito questo era documentato dalle perdite subite CP_8
(perdita fatturato 2020: sul punto reiterava l'ordine di esibizione al dei registri IVA dal Pt_1
2016 al 2019).
Sulla questione, la Corte richiama l'art 3 del contratto individuale che recita: “Sebbene il presente contratto sia conferito in qualità di plurimandatario, l'Agente è tenuto ad informare immediatamente il Preponente a mezzo di lettera raccomandata a.r. di tutti i successivi accordi in qualità di agente commissionario, rivenditore, concessionario, ecc che intenda concludere, restando inteso che tale attività non dovrà pregiudicare il puntuale adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto”.
In primo grado, il replicava che sugli ordini depositati, si era trattato di pochi Pt_1 CP_4 ordini effettuati su consiglio di per evitare di perdere il cliente che avrebbe potuto CP_1 rivolgersi altrove;
la fattura 9.2.2020 ( ) era successiva alla cessazione del rapporto e il CP_7 aveva iniziato il 10.1.2020 un nuovo rapporto di agenzia proprio con questa società. La Pt_1
Contr Dentalcomm vendeva prodotti non in concorrenza con quelli della appellante;
per la il era a conoscenza della relativa operazione. CP_1
Contr Si osserva che dalla deposizioni del teste (amministratore di è emerso che il Tes_4
Contr medesimo era stato agente di dal 2017 al 2019, che era agente per un prodotto Pt_1 specifico (vite spider crw) e che disse al teste che lui non aveva un prodotto simile, CP_1 ma siccome era un prodotto complementare non aveva interesse a vendere quel prodotto: pertanto, può affermarsi che non si trattava di un prodotto concorrenziale con quelli dell'appellante.
Quanto alla deposizione della teste la stessa ha fatto riferimento a prodotti Tes_7 CP_7
(disgiuntori) che non erano trattati dalla società appellante e dunque non erano in concorrenza.
Con riferimento ad altri prodotti, la medesima testimone ha dedotto l'esistenza di richieste da
12 parte di clienti della società di prodotti che non erano nella lista anagrafica di quest'ultima
(nello stesso senso il teste . Tes_5
Il teste , responsabile di una società napoletana, ha riferito che il era un loro CP_4 CP_1 partner commerciale e che prendeva cose dal loro deposito evidentemente di ditte Pt_1 diverse dalla che faceva ordini per materiali diversi da quelli trattati dalla Controparte_2
. Il teste aveva sempre pensato che ne fosse a conoscenza perché quei Controparte_2 CP_1 materiali venivano spediti presso di lui, fino a quando giunse una telefonata dello stesso che chiedeva non fosse più spedito il materiale in questione, essendo all'oscuro delle CP_1 operazioni.
Ad avviso della Corte, anche se per taluni prodotti potessero intravedersi delle condotte in violazione dell'obbligo di non concorrenza, parte appellante non ha dato puntuale dimostrazione del danno ricevuto, dal momento che non è provato il nesso causale tra il danno lamentato (le perdite subite nel fatturato nel 2020) e la condotta del circostanza solo Pt_1 genericamente dedotta, senza alcun argomentazione specifica a supporto che possa consentire di ricollegare la diminuzione del fatturato a quella specifica condotta.
La domanda va quindi respinta.
Quanto al PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE (attinente all'omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo per provvigioni e spese di lite) e al QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE (relativo all'erronea condanna al pagamento delle spese di lite basata su una errata ricostruzione dei fatti), tali motivi vanno valutati successivamente alla determinazione su quanto spettante effettivamente al su quanto da lui ricevuto e corrisposto alla società. Pt_1
In definitiva e ricapitolando.
Delle provvigioni, va riconosciuto solo l'importo di € 27.548,25 (nulla per provvigioni da supervisione e coordinamento); quindi il D.I. va revocato e dichiarato l'obbligo della sola società al pagamento della somma in questione (che riguarda il periodo post Controparte_2 febbraio 2019, quando l'impresa individuale confluì nella società).
Si osserva poi che aveva ricevuto in esecuzione del D.I. (come attestato dai bonifici in Pt_1 atti) € 84.669,19 per provvigioni e € 2.343,70 per spese, € 589,26 per spese, per un totale €
87.602,15
Pertanto dalla somma per provvigioni corrisposta in esecuzione del D.I. pari a € 84.669,19, oltre interessi dal suo pagamento va detratto l'importo di € 27.548,25, oltre interessi, con condanna dell'appellante alla restituzione nei confronti di , in proprio e Parte_1 Controparte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale nonché di in persona Controparte_2
13 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della differenza tra i Controparte_1 suddetti due importi (parimenti, le parti dovranno provvedere a regolamentare le spese).
Deve poi essere respinto l'appello principale e l'appello incidentale nelle rispettive parti, per come argomentato.
Quanto al pagamento delle somme della sentenza di primo grado, la società ha dato atto di accordi tra le parti per il pagamento rateale delle somme complessivamente determinate (€
23.440,63, per l'indennità suindicata: € 13.395,00, per spese di lite); che, in esecuzione di tale accordo era stata pagata in data 13.12.2024 la somma di € 20.000,00, circostanza confermata da parte in udienza. Quest'ultimo ha altresì dato atto in udienza di avere effettuato in Pt_1 data 24.3.2025 di un pagamento a mezzo bonifico di € 25.413,70, per la parte residua dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle spese;
circostanza che è stata confermata dalla società: ne consegue che è stato corrisposto quanto dovuto dal alla società a titolo di Pt_1 preavviso.
In merito alle spese del doppio grado di giudizio (compresa la fase inibitoria), la Corte ritiene che le stesse possano essere compensate integralmente tra le parti, in quanto valutando le rispettive domande, può ritenersi ricorrere una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento parziale dell'appello incidentale, revoca il D.I. n. 243/2020 e dichiara l'obbligo della al Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 27.548,25, oltre interessi legali a titolo Parte_1 di provvigioni come dedotto in parte motiva, importo da detrarsi dalla somma ricevuta da in esecuzione del D.I. per complessivi € 84.669,19, oltre interessi legali dal Parte_1 suo pagamento, e condanna l'appellante alla restituzione nei confronti di Parte_1 [...]
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale nonché di CP_1 Controparte_2
[... in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della Controparte_1 differenza tra i suddetti due importi;
-respinge l'appello principale e l'appello incidentale nelle residue parti;
-compensa integralmente le spese del doppio grado e della fase inibitoria.
Firenze, 23 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
14 15
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 62/2025 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Gabriele Grifasi
appellante contro
, in persona dell'Amministratore Controparte_1 Controparte_2
Unico e legale rappresentante Controparte_1 con l'avv. Barbara Cardinali
appellati/appellanti incidentali avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 482/2024 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 8.1.2025 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con Decreto Ingiuntivo n. 243/2020, - agente della ditta individuale Parte_1 [...]
e poi della con amministratore unico e Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante - aveva ingiunto: Controparte_1
-a e alla in solido fra loro, il pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_2
44.055,43, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, per i crediti sorti sotto la ditta individuale e anteriori alla confluenza della ditta individuale nella srl (del febbraio 2019)
1 -a il pagamento di € 40.400,07, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino Controparte_2 al soddisfo, per i crediti successivi alla confluenza della ditta individuale nella srl.
Avverso tale decreto era stata proposta opposizione da parte degli odierni appellati i quali avevano chiesto preliminarmente di dichiararsi la sua nullità per improcedibilità della domanda o la sua annullabilità per mancanza dei relativi presupposti. Nel merito, di accertare che nulla era dovuto a saldo della fattura n. 10/2019 e/o per la non espletata attività di supervisione e di coordinamento di cui alle fatture n. 8/2018 del 30.4.2018, n. 13/2018 del 31.7.2018; n. 19/2018 del 31.10.2018, n. 2/2019 del 14.2.2019, n. 11/2019 del 30.4.2019 e/o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e indennità di fine rapporto;
di accertare l'inesistenza della giusta causa del recesso dell'agente, con condanna del al pagamento dell'indennità di mancato Pt_1 preavviso per l'importo di 23.440,63, oltre interessi e rivalutazione;
di condannare il Pt_1 al pagamento dell'importo di € 20.601,00, per risarcimento del danno da violazione del patto di non concorrenza nonché di un importo equitativamente determinato da responsabilità aggravata ex art 96, comma 1, cpc e di una ulteriore somma in via equitativa ex art 96, comma
3, cpc. In subordine, di compensare qualsiasi somma risultasse dovuta al con quanto Pt_1 dovuto agli opponenti, con condanna del medesimo al pagamento delle differenze. Pt_1
Si era costituito l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in Parte_1 reconventio reconventionis, - previo accertamento della giusta causa del recesso dell'agente - il pagamento di € 64.404,31, per indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione;
in tesi, di € 121.932,74 per indennità di fine rapporto ex art 1751 cc;
in ipotesi di
€ 25.871,18, per indennità suppletiva di clientela e di € 26.114,22, per indennità meritocratica.
Chiedeva altresì che, accertato, il diritto al compenso per l'incarico di supervisione e coordinamento, fosse condannata la controparte al pagamento dei seguenti importi: della somma pari al 2% del fatturato dell'azienda ex art. 10 del contratto di agenzia per il secondo terzo e quarto trimestre 2019, nella misura di € 37.800,00 oltre iva e accessori o nella diversa somma che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria; al pagamento delle ulteriori somme dovute a differenza pari al 2% del fatturato dei clienti e nelle seguenti misure: per CP_4 CP_5 il 2017, € 6.433,57, oltre iva e accessori;
per il 2018, € 7.011,48 ,oltre iva e accessori;
per il primo trimestre 2019 di € 1.316,56 oltre iva e accessori.
Con memoria in replica, gli odierni opponenti censuravano la proposizione delle domande in reconventio reconventionis, per essere inammissibili perché domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione nonché illegittime.
Il TRIBUNALE istruiva la causa con prova orale e documentale;
accoglieva il ricorso in opposizione, revocando il D.I. opposto;
condannava al pagamento nei confronti Parte_1
2 della della somma di € 23.440,63, a titolo di indennità sostitutiva del Controparte_2 preavviso, oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato preavviso;
condannava il al rimborso delle spese di lite per € 13.395,00, oltre accessori di legge. Pt_1
In estrema sintesi, il Tribunale - individuate sub A) e sub B), rispettivamente, le fatture per provvigioni e le fatture per l'attività di supervisione e coordinamento, e ribadito che l'onere probatorio delle pretese gravava sul richiedente anche in sede di opposizione a D.I. - Pt_1 riteneva che detto onere non fosse stato assolto per quanto emerso in sede istruttoria, non essendo stato dimostrato l'esercizio dell'attività di cui alle medesime fatture. Escludeva la sussistenza della giusta causa di recesso, ritenendo insussistente il notevole inadempimento come denunciato, e quindi riteneva dovuta dal la somma di € 26.440,63, a titolo di Pt_1 indennità di mancato preavviso. Respingeva la domanda di risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza, rimasta indimostrata. Quanto alle domande in reconventio reconventionis (da ritenersi ammissibili in quanto fondate sul medesimo interesse di cui alla originaria domanda e articolate compiutamente nella memoria difensiva), ne rilevava l'infondatezza per l'insussistenza dei relativi presupposti.
L'APPELLANTE impugna la sentenza con cinque motivi e chiede il rigetto dell'opposizione; in ogni caso, l'accoglimento delle domande di cui al Decreto Ingiuntivo;
in reconventio reconventionis, l'accertamento della giusta causa e la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché dell'indennità di fine rapporto o, in subordine, delle indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica;
in reconventio reconventionis, stante il diritto al compenso per l'incarico di supervisione, la condanna degli appellati in solido al pagamento delle seguenti somme: somma pari al 2% del fatturato dell'azienda ex art. 10 del contratto di agenzia per il secondo, terzo e quarto trimestre 2019, nella misura che si indica in
€ 37.800,00 oltre Iva accessori;
delle ulteriori somme dovute a differenza pari al 2% del fatturato dei clienti e nella misura che si indica: per il 2017 in € 6.433,57 CP_4 CP_5 oltre Iva e accessori;
per il 2018 di € 7.011,48 oltre Iva e accessori;
per il primo trimestre 2019 di € 1.316,56 oltre iva e accessori o nella diversa misura che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria.
PARTE APPELLATA, oltre al rigetto dell'appello principale, propone appello incidentale
(regolarmente notificato) con due motivi e chiede che l'appellante sia tenuto alla restituzione delle somme corrisposte (€ 84.669,19, oggetto del D.I., e € 2.932,96 per relative spese), attesa la loro corresponsione nonché il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza.
*****
3 Preliminarmente, sono infondate le due eccezioni di inammissibilità sollevate da parte appellata.
La prima eccezione riguarda il fatto che con mail del 29.11.2025 il legale del aveva Pt_1 dichiarato la disponibilità del suo cliente ad adempiere spontaneamente al pagamento rateale degli importi disposti dal Tribunale con la sentenza, anche per le spese;
a ciò erano seguite trattative in cui le parti si accordavano in tal senso. Il aveva poi pagato in data Pt_1
30.12.2024 la prima rata di € 20.000,00, come da accordi;
aveva poi dichiarato che, rispetto agli importi ricevuti per effetto della provvisoria esecuzione del D.I. (e che doveva restituire), il primo capo della sentenza non era passibile di esecuzione per il suo tenore letterale.
Con tali comportamenti, secondo l'appellata, la parte avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza, compiendo atti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza.
L'eccezione è infondata, dal momento che nella stessa mail del 29.11.2025 (trascritta testualmente dall'appellato) il aveva specificato la volontà di adempiere Pt_1
“spontaneamente” alla pronuncia e di aspettare le sue motivazioni per quanto riguardava gli importi di cui al D.I..
Il tenore di tale precisazione esclude che si possa sostenere ricorrere una sorta di acquiescenza
(espressa o tacita), dal momento che l'intenzione di pagare quanto stabilito in sentenza era finalizzata esclusivamente a volere evitare una esecuzione forzata;
così come era chiara una sorta di riserva di impugnare la sentenza condizionata al tenore delle motivazioni ancora non note.
La seconda eccezione attiene alla violazione degli artt 342/434 cpc poiché l'appello non consentirebbe di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure avanzate e le argomentazioni a confutazione.
Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto eccepito, l'appello appare particolarmente analitico, laddove sono riportati anche i passi di sentenza oggetto di censura, le argomentazioni a contestazione delle motivazioni del Tribunale e la diversa ricostruzione dei fatti proposta anche in relazione alle emergenze istruttorie orali e documentali.
Di seguito, si esaminano i motivi di appello principale e incidentale nell'ordine logico.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Il motivo di appello riguarda le fatture relative a provvigioni non pagate per gli affari conclusi per complessivi € 27.548,25: fatture n. 29/2019, di € 7.754,11; n. 1/2020, di € 11.266,07; n.
4/2020 di € 8.528,07 (non vi è appello sulla fattura n. 10/2019); fatture indicate in sentenza come “gruppo B“.
4 Il TRIBUNALE aveva ritenuto che il si fosse limitato a censurare l'operato degli Pt_1 opponenti, evidenziando la mancata contestazione del quantum, mentre avrebbe dovuto dare la prova del suo diritto, prova che non poteva essere fornita soltanto con le fatture che potevano legittimare solo l'emissione del D.I.
L'APPELLANTE censura questa statuizione, affermando che il Tribunale non si era avveduto che gli stessi opponenti si erano limitati ad affermare che le provvigioni rivendicate avrebbero dovuto compensarsi con l'indennità di mancato preavviso richiesta, trattandosi in sostanza di provvigioni non contestate. Inoltre, erano stati depositati in atti anche gli estratti conto provvigionali inviati dal preponente (e non considerati dal Tribunale) che davano atto degli affari conclusi dall'agente e della relativa provvigione. Tali estratti conto non erano stati contestati sotto il profilo della provenienza dal preponente e/o della corrispondenza agli affari conclusi dall'agente. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto ammettere l'ordine di esibizione richiesto del libro giornale e dei libri registro 2013-2019 e 2020.
PARTE APPELLATA contesta la pretesa di provare il diritto con fatture ed estratti conto in merito a somme che avrebbero dovuto essere quantificate e inserite nel corpo del ricorso e della domanda in reconventio reconventionis da notificarsi agli opponenti.
Ad avviso della Corte, l'importo complessivo di dette fatture appare dovuto, in ragione della difesa di parte opponente in primo grado sulle tre fatture in questione.
Infatti, a pag 17 del ricorso in opposizione, si legge: “Sostiene il ricorrente di dover ricevere il pagamento delle fatture n. 29/19, n.1 e n.4 del 2020. Tali fatture vengono contestate nella loro debenza in quanto le somme ivi dedotte devono essere compensate, ex art 1241 c.c. e seg., con
i crediti vantati dagli odierni opponenti a fronte degli inadempimenti contrattuali del Pt_1 con la somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di cui è creditrice la Controparte_2
[... e, s' intende, con il maggior danno”.
L'opponente quindi non aveva messo in discussione la debenza degli importi né sotto il profilo che gli stessi non fossero dovuti per le attività svolte né sotto il profilo che le relative attività non fossero state poste in essere, ma semplicemente riteneva di non corrispondere nulla perché creditore di somme maggiori per cui quelle somme andavano portate in compensazione (la contestazione riguardava soltanto la non debenza in ragione del maggior credito vantati).
Del resto, le fatture in questione, oltre che dal (doc. 29), erano state prodotte Pt_1 dall'opponente (doc.17), unitamente al prospetto fatture e pagamento (doc. 16), in cui non erano ricomprese le tre fatture, salvo quella n. 29/2012, per cui risultava pagato un solo acconto
(infatti, la relativa fattura porta un importo maggiore di quello richiesto in causa).
Quindi la somma richiesta di € 27.548,25 è dovuta.
5 SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Il motivo attiene alle fatture di cui al “gruppo A” della sentenza, relative ad attività di supervisione e coordinamento che il asseriva avere svolto: Pt_1
-periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2019, fatture nn. 8/2018 del 30.4.2018 di € 12.015,48; n. 13/2018 del 31.7. 2018 di € 10.719,58; n. 19/2018 del 31.10.2018, di € 8.188,03; n. 2/2019 del 14.2.2019 per i crediti di competenza del quarto trimestre 2018, di € 13.132,34; 11/2019, per i crediti di competenza del primo trimestre 2019 di € 12.200,00; di € 551,82 quale saldo residuo fattura n.
10.2019 del 30.4.2019, come da distinta provvigioni mese marzo Controparte_2 integrazione importi per ricalcolo aliquote di due vendite e spese di trasferta
-periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019, richiesti in reconventio reconventionis, nella misura di €
37.800,00
-oltre, per il 2018, € 7.011,48 oltre iva e accessori per il primo trimestre 2019; € 1.316,56 oltre iva e accessori, per indennità per incarico supervisione e coordinamento pari al 2% del fatturato dei clienti e;
integrazione indennità per incarico supervisione e CP_4 CP_5 coordinamento pagati nell'anno 2017 pari al 2% del fatturato dei clienti e CP_4 CP_5 per € 6.433,57 oltre iva e accessori.
Il TRIBUNALE - richiamato l'art 10 del contratto tra le parti in merito al contenuto delle mansioni di coordinamento e di supervisione, consistenti in monitoraggio della rete vendita sul territorio italiano per controllare il rispetto delle disposizioni di vendita in materia di politiche commerciali nonché delle zone di pertinenza a ciascuno assegnate;
affiancamento dei colleghi con interventi presso la clientela;
con obbligo di riferire mensilmente al preponente - aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dell'agente che si era limitato ad affermare che dal 2018 la società aveva omesso di corrispondere gli importi senza mai contestare lo svolgimento delle attività, essendo onere della controparte di dimostrare l'inadempimento a fronte del pagamento delle somme relative, pagamento avvenuto per quattro anni.
Le mail prodotte dal (doc 4-20) erano comunicazioni di che condivideva i Pt_1 CP_1 risultati conseguiti, ma nulla dicevano sull'effettivo svolgimento di quella attività.
Ugualmente nulla avevano affermato in merito i testi escussi ( : che aveva confermato Tes_1 solo il ruolo di Capo area dell'appellante, senza spiegare tale attività ed escludendo certe attività); nessun apporto era stato dato dal teste sul ruolo di nella società; Tes_2 Pt_1 mentre non davano indicazioni di segno contrario i doc. nn 6,8,10 e 12 del monitorio, sull'invio dei dati da e che non era certo fossero stati inviati al per consentirgli di elaborare Per_1 Pt_1 le fatture.
6 Il appella, assumendo di avere sempre svolto tale incarico sin dal 2013; che il Pt_1 pagamento era cessato senza alcuna comunicazione in merito e senza che fosse sollevata eccezione di inadempimento, svolta per la prima volta nell'opposizione al monitorio: ragione per cui, quanto meno gli importi relativi alla fatturazione incontestata del periodo 1.1.2018-
31.3.2019 andavano corrisposti. Le mail intervenute con il (di condivisione delle CP_1 politiche commerciali) e i dati sulla fatturazione inviati dall' deponevano poi Per_1 sull'effettività del suo ruolo. Non era poi stato dato rilievo (o comunque rilievo insufficiente) alle deposizioni di , del e di;
né alla mail di del 12.3.2018, Per_1 Tes_3 Tes_4 CP_1 non considerandosi che il organizzava eventi (Congresso nazionale di categoria), si Pt_1 coordinava con i colleghi sulle dinamiche e strategie commerciali.
PARTE APPELLATA ha negato le relative attività non provate, contestando le fatture, negando lo svolgimento delle mansioni proprie dell'incarico rivendicato, con richiamo alle deposizioni di . Peraltro, lo stesso dopo la contestazione e fino alla cessazione Tes_5 Per_1 Pt_1 del rapporto, non aveva più emesso fatture per tale attività, riconoscendo così di non averla più svolta. Né poteva confondersi il ruolo di di Capo Area del Triveneto, con quello di Pt_1 supervisore e coordinatore “nazionale”.
Sul punto, si considera quanto segue.
Non vi è dubbio che l'art 10 del contratto individuale del 2013 prevedesse l'incarico di supervisione e di coordinamento della rete vendita sul territorio italiano e che il era stato Pt_1 compensato per la sua attività sino al 2018, quando le corresponsioni erano cessate nonostante che, a suo dire, lo stesso avesse continuato a svolgere la medesima attività.
Innanzitutto, non corrisponde a verità il fatto che solo con il ricorso in opposizione parte appellata avrebbe contestato l'inadempimento, dal momento che in atti vi è corrispondenza del
10.6.2019 e mail del 18.12.2019, nelle quali rispettivamente si contestava l'illegittimità delle relative fatture emesse nonché il fatto che il non avesse più svolto l'incarico in questione Pt_1 dal 2018, tanto che con la stessa mail 18.12.2019 tale incarico veniva revocato con effetto immediato.
L'incarico di supervisore e coordinatore a livello nazionale ex art 10 del contratto individuale presupponeva lo svolgimento di alcune mansioni precise sulla rete vendita di tutto il territorio, di controllo del rispetto da parte degli agenti delle politiche commerciali e delle zone di pertinenza, l'affiancamento agli agenti anche presso la clientela, il riporto mensile dell'attività al preponente.
Le singole attività, come previste dalla norma contrattuale, non sono state tuttavia dimostrate nella loro effettuazione.
7 Dall'istruttoria orale è infatti emerso che l'attività di supervisione e coordinamento era svolta da , come riferito dallo stesso teste nonché dal teste lo stesso teste Per_1 Per_1 Tes_6
(agente in Sardegna, dal settembre 2018, per dieci mesi) aveva riferito che gli Tes_3 Per_1 aveva fatto formazione in Sardegna ed era stato il suo riferimento per molto tempo. Poi, conosciuto il e compreso che lo stesso era un riferimento per l'azienda, aveva avuto Pt_1 contatti con lui, oltre a vederlo presentare prodotti in una riunione nella sede dell'azienda
(circostanza, quest'ultima, smentita da ). Per_1
Per contro, è emerso con certezza (testi , ) che il era Capo Area del Tes_1 Per_1 Pt_1
Triveneto, ma non in Sardegna (Allasia); mentre, l'intestazione delle mail provenienti da portano anche la dicitura “Responsabile Toscana-Emilia”. Pt_1
Pertanto, sicuramente l'agente aveva un ruolo di rilievo nella società, ma come Capo Area, non potendosi confondere tale ruolo con quello di supervisore a livello nazionale: l'esistenza comunque di una posizione di responsabilità giustifica pertanto il tenore della corrispondenza mail (doc. 4-20), tra , da un lato, e e dall'altro, con cui si comunicava CP_1 Per_1 Pt_1
a quest'ultimo e all' i sale reports, i listini e i cataloghi dei prodotti. Così come è Per_1 giustificato il fatto che il potesse ricoprire una posizione di referente (anche per chi, Pt_1 come , non rientrava nella sua zona) o potesse organizzare eventi: da tale Tes_3 corrispondenza non si evince tuttavia il compimento di alcuna delle attività tipiche del supervisore, in termini di controllo, affiancamento, riporto mensile a chi di dovere (il
) in merito alla situazione della rete agenti in ambito “nazionale”. CP_1
Ne consegue che non risultando provata l'attività in questione, non sono dovute le relative provvigioni né quanto oggetto di domanda in reconventio reconventionis, legato allo svolgimento di tali mansioni.
TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
L'appello attiene alla ritenuta insussistenza della giusta causa di recesso di cui alla lettera del
31.12.2019.
Il TRIBUNALE - premesso che nella lettera di recesso si individuava genericamente la giusta causa di recesso nel mancato pagamento di fatture da marzo ad aprile 2019, ritardo nel pagamento delle provvigioni, omesso pagamento dei compensi per il compito di supervisore e coordinatore, mancata trasmissione del valore annuo delle vendite per il calcolo per l'attività di cui all'art 10 - assumeva l'irrilevanza dell'asserito inadempimento per quanto dedotto in materia di supervisione e per la fattura 10/2019. La contestazione sui ritardi nei pagamenti era generica e comunque indimostrata, essendo i pagamenti medesimi intervenuti in tempi ragionevoli rispetto all'invio delle fatture e in modo coerente alle tempistiche contrattuali,
8 secondo cui (art 9) il pagamento doveva avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture. Mai, peraltro, il aveva effettuato sollecitazioni: Pt_1 pertanto, poteva escludersi un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza (Cass.
646888/2018). ppella rilevando che la sentenza era errata poiché era stato preso come punto di Pt_1 decorrenza per i pagamenti ex art 9 l'emissione della fattura da parte dell'agente e non la conclusione dell'affare e l'emissione della fattura di vendita;
e la fattura dell'agente veniva emessa quando possibile e comunque quando arrivavano gli estratti conto che ritardavano sempre rispetto alla conclusione dei contratti (secondo l'art 1749 cc sussiste un termine per l'invio degli estratti conto, ossia l'ultimo giorno successivo al trimestre, termine entro cui devono essere effettuati anche i pagamenti). L'appellante ha quindi dettagliato i ritardi nell'invio degli estratti conto provvigionali nonché i ritardi nei pagamenti delle fatture, oltre che i solleciti inviati. Infine, ha assunto che, pur non riconoscendo la giusta causa, quanto da lui dovuto a titolo di indennità sostitutiva andava compensato con quanto dovuto per provvigioni.
PARTE APPELLATA ha reiterato l'eccezione di inammissibilità delle domande in reconventio reconventionis;
dettagliando, a sua volta, la tempestività dei pagamenti per le singole fatture nel rispetto dei termini contrattuali;
rilevando che tra le parti era intervenuto un accordo per cui le fatture venivano emesse prima che divenissero definitivi gli estratti conto, con percezione della provvigione anticipatamente, salvo conguagli, prassi da sempre concordemente adottata.
In merito, le seguenti considerazioni.
La questione sulla asserita inammissibilità della riconventio reconventionis (respinta in primo grado) non sembra essere stata oggetto di appello da parte dell'appellata; in ogni caso, si evidenzia che la questione sulla giusta causa era stata dedotta dalla stessa opponente nel ricorso e che la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda
9 riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 cpc (Cass. n.
9633/2022; Cass. n. 32933/2023, Cass. n. 7592/2024). assume in appello che la giusta causa di recesso era integrata dal sistematico ritardo Pt_1 nell'invio dei conteggi provvigionali, del pagamento delle provvigioni ai sensi del comma 3 dell'art 9 del contratto individuale, secondo cui la provvigione deve essere liquidata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della “fattura di vendita”.
Entrambe le parti concordano sulle singole fatture in merito alle date del relativo pagamento, ma parte appellata ritiene che i pagamenti furono tempestivi rispetto al momento dell'invio da parte dell'agente delle fatture provvigionali per come documentato.
A fronte del fatto che l'art 9 richiede come termine di pagamento l'invio delle fatture di vendita delle operazioni concluse dall'agente, significando che entro un mese doveva essere effettuato il pagamento previo invio degli estratti conto, l'appellata assume che vi era una prassi di invio anticipato delle fatture in attesa che gli estratti conti fossero definitivi, sì che l'agente riscuoteva anticipatamente salvo conguagli successivi.
Tale prassi appare provata dai documenti in atti (da 21 a 61 di parte appellata): a titolo esemplificativo, il doc 33 attiene ad una mail in cui comunicava in data 28.7.2017 che Pt_1 in attesa dei conteggi predisponeva “in acconto” la fattura di giugno relativa alle provvigioni di maggio, perché fattura richiesta dal suo commercialista. Tale fattura (n. 15) del 30.6.2017 veniva inviata con la mail del 28.7.2017, con pagamento pacificamente intervenuto il
19.9.2017.
Da altre mail risulta che effettivamente venivano mandate le fatture delle provvigioni “in acconto”, anticipatamente, con pagamenti che avvenivano nel giro di un mese, come evincibili dai prospetti di entrambe le parti.
Peraltro, non appaiono documentati atti da parte del aventi un contenuto di vero e Pt_1 proprio sollecito: ad es. il doc. 27 attiene a mail in cui il comunicava di essere in attesa Pt_1 dei conteggi definitivi, ribadendo l'invio di fatture in acconto.
Pertanto, può dirsi sicuramente accertato un invio posticipato degli estratti conto;
mentre non sussiste (per la prassi accertata) un inadempimento di “non scarsa importanza”, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto ai fini della sussistenza della giusta causa (parimenti indimostrato il diritto al compenso per attività di supervisore e di coordinatore).
QUARTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
Il motivo riguarda il diritto alle indennità di fine rapporto o, in subordine, l'indennità suppletiva e l'indennità meritocratica.
10 Il TRIBUNALE sull'indennità di cui all'art 13 del contratto (che richiamava la disciplina ex art
1751 cc) aveva affermato che il diritto all'indennità di scioglimento era escluso dal recesso esercitato dall'agente e non imputabile alla condotta del preponente. Infondate erano anche le altre indennità, dal momento che l'accordo collettivo prevedeva la loro corresponsione solo nel caso in cui il recesso fosse attribuibile al preponente.
L'APPELLANTE assume che la sussistenza della giusta causa impone la condanna al pagamento delle indennità di fin rapporto. Quanto all'indennità ex art 1751 cc, l'art 13 del contratto aveva previsto una deroga in favore dell'agente, per quanto riguardava i presupposti della norma civilistica. Comunque era dimostrato che l'agente avesse procurato nuovi clienti e che gli stessi fossero rimasti sicuramente a vantaggio della società (si reiterava comunque l'istanza di esibizione del libro giornale e del libro registri).
L'APPELLATO ribadisce la correttezza della sentenza che aveva escluso tutte le indennità, non essendoci un recesso imputabile al preponente.
In merito, questa Corte richiama, quanto all'indennità dell'art 1751 cc, l'art 13 del contratto individuale che prevede “In caso di scioglimento del rapporto l'Agente avrà diritto alle indennità previste dall'art 1751 del Codice civile. Al fine di procedere al computo di tale indennità all'atto di sottoscrizione del presente mandato il preponente dichiara che ad oggi non ha realizzato alcuna vendita nel territorio della Regione Toscana”. Se tale norma contiene deroghe migliorative in favore dell'Agente sui presupposti di applicabilità dell'art 1751 cc, la stessa non esclude quanto previsto dalla norma civilistica che prevede che l'indennità non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanza attribuibili al preponente: non ricorrendo una tale circostanza, nulla è dovuto a tale titolo.
Parimenti non dovute l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previsti dall'AEC: la prima, è dovuta solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all'agente; la seconda, agli stessi presupposti di cui all'art 1751 cc.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Il motivo attiene al rigetto della domanda di risarcimento danni per violazione del patto di concorrenza.
Il TRIBUNALE aveva respinto la domanda, non confermata in sede istruttoria;
anzi, per essere Contr la stessa domanda smentita dalla testimonianza del teste (amministratore . Né Tes_4 la condotta illecita poteva ritenersi provata per il fatto che, al recesso del la società Pt_1 aveva registrato una perdita di utile pari a € 20.6011,00 (somma che costituisce l'importo richiesto a titolo risarcitorio).
11 L'APPELLANTE sostiene che la condotta era da ritenersi provata sia per le produzioni documentali allegate dal in monitorio sia per le dichiarazioni dei testi , Pt_1 Tes_4
, L'agente aveva fornito e distribuito a clienti della CP_4 Tes_7 Tes_5
un prodotto di una ditta concorrente in corso di rapporto;
tanto che, dopo la Controparte_2 cessazione del rapporto, la subentrata al aveva ricevuto richieste di clienti Tes_7 Pt_1 su prodotti non commercializzati dall'appellante. Peraltro, diversamente da quanto dedotto da
, il era divenuto a conoscenza dei fatti solo dopo l'interruzione del rapporto Tes_4 CP_1 di agenzia.
Lo stesso aveva documentato fatture nei confronti della , Dentalcomm srl, Pt_1 CP_7
HDC srl, Prima Quanto al danno subito questo era documentato dalle perdite subite CP_8
(perdita fatturato 2020: sul punto reiterava l'ordine di esibizione al dei registri IVA dal Pt_1
2016 al 2019).
Sulla questione, la Corte richiama l'art 3 del contratto individuale che recita: “Sebbene il presente contratto sia conferito in qualità di plurimandatario, l'Agente è tenuto ad informare immediatamente il Preponente a mezzo di lettera raccomandata a.r. di tutti i successivi accordi in qualità di agente commissionario, rivenditore, concessionario, ecc che intenda concludere, restando inteso che tale attività non dovrà pregiudicare il puntuale adempimento degli impegni derivanti dal presente contratto”.
In primo grado, il replicava che sugli ordini depositati, si era trattato di pochi Pt_1 CP_4 ordini effettuati su consiglio di per evitare di perdere il cliente che avrebbe potuto CP_1 rivolgersi altrove;
la fattura 9.2.2020 ( ) era successiva alla cessazione del rapporto e il CP_7 aveva iniziato il 10.1.2020 un nuovo rapporto di agenzia proprio con questa società. La Pt_1
Contr Dentalcomm vendeva prodotti non in concorrenza con quelli della appellante;
per la il era a conoscenza della relativa operazione. CP_1
Contr Si osserva che dalla deposizioni del teste (amministratore di è emerso che il Tes_4
Contr medesimo era stato agente di dal 2017 al 2019, che era agente per un prodotto Pt_1 specifico (vite spider crw) e che disse al teste che lui non aveva un prodotto simile, CP_1 ma siccome era un prodotto complementare non aveva interesse a vendere quel prodotto: pertanto, può affermarsi che non si trattava di un prodotto concorrenziale con quelli dell'appellante.
Quanto alla deposizione della teste la stessa ha fatto riferimento a prodotti Tes_7 CP_7
(disgiuntori) che non erano trattati dalla società appellante e dunque non erano in concorrenza.
Con riferimento ad altri prodotti, la medesima testimone ha dedotto l'esistenza di richieste da
12 parte di clienti della società di prodotti che non erano nella lista anagrafica di quest'ultima
(nello stesso senso il teste . Tes_5
Il teste , responsabile di una società napoletana, ha riferito che il era un loro CP_4 CP_1 partner commerciale e che prendeva cose dal loro deposito evidentemente di ditte Pt_1 diverse dalla che faceva ordini per materiali diversi da quelli trattati dalla Controparte_2
. Il teste aveva sempre pensato che ne fosse a conoscenza perché quei Controparte_2 CP_1 materiali venivano spediti presso di lui, fino a quando giunse una telefonata dello stesso che chiedeva non fosse più spedito il materiale in questione, essendo all'oscuro delle CP_1 operazioni.
Ad avviso della Corte, anche se per taluni prodotti potessero intravedersi delle condotte in violazione dell'obbligo di non concorrenza, parte appellante non ha dato puntuale dimostrazione del danno ricevuto, dal momento che non è provato il nesso causale tra il danno lamentato (le perdite subite nel fatturato nel 2020) e la condotta del circostanza solo Pt_1 genericamente dedotta, senza alcun argomentazione specifica a supporto che possa consentire di ricollegare la diminuzione del fatturato a quella specifica condotta.
La domanda va quindi respinta.
Quanto al PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE (attinente all'omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo per provvigioni e spese di lite) e al QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE (relativo all'erronea condanna al pagamento delle spese di lite basata su una errata ricostruzione dei fatti), tali motivi vanno valutati successivamente alla determinazione su quanto spettante effettivamente al su quanto da lui ricevuto e corrisposto alla società. Pt_1
In definitiva e ricapitolando.
Delle provvigioni, va riconosciuto solo l'importo di € 27.548,25 (nulla per provvigioni da supervisione e coordinamento); quindi il D.I. va revocato e dichiarato l'obbligo della sola società al pagamento della somma in questione (che riguarda il periodo post Controparte_2 febbraio 2019, quando l'impresa individuale confluì nella società).
Si osserva poi che aveva ricevuto in esecuzione del D.I. (come attestato dai bonifici in Pt_1 atti) € 84.669,19 per provvigioni e € 2.343,70 per spese, € 589,26 per spese, per un totale €
87.602,15
Pertanto dalla somma per provvigioni corrisposta in esecuzione del D.I. pari a € 84.669,19, oltre interessi dal suo pagamento va detratto l'importo di € 27.548,25, oltre interessi, con condanna dell'appellante alla restituzione nei confronti di , in proprio e Parte_1 Controparte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale nonché di in persona Controparte_2
13 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della differenza tra i Controparte_1 suddetti due importi (parimenti, le parti dovranno provvedere a regolamentare le spese).
Deve poi essere respinto l'appello principale e l'appello incidentale nelle rispettive parti, per come argomentato.
Quanto al pagamento delle somme della sentenza di primo grado, la società ha dato atto di accordi tra le parti per il pagamento rateale delle somme complessivamente determinate (€
23.440,63, per l'indennità suindicata: € 13.395,00, per spese di lite); che, in esecuzione di tale accordo era stata pagata in data 13.12.2024 la somma di € 20.000,00, circostanza confermata da parte in udienza. Quest'ultimo ha altresì dato atto in udienza di avere effettuato in Pt_1 data 24.3.2025 di un pagamento a mezzo bonifico di € 25.413,70, per la parte residua dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle spese;
circostanza che è stata confermata dalla società: ne consegue che è stato corrisposto quanto dovuto dal alla società a titolo di Pt_1 preavviso.
In merito alle spese del doppio grado di giudizio (compresa la fase inibitoria), la Corte ritiene che le stesse possano essere compensate integralmente tra le parti, in quanto valutando le rispettive domande, può ritenersi ricorrere una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento parziale dell'appello principale e in accoglimento parziale dell'appello incidentale, revoca il D.I. n. 243/2020 e dichiara l'obbligo della al Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di € 27.548,25, oltre interessi legali a titolo Parte_1 di provvigioni come dedotto in parte motiva, importo da detrarsi dalla somma ricevuta da in esecuzione del D.I. per complessivi € 84.669,19, oltre interessi legali dal Parte_1 suo pagamento, e condanna l'appellante alla restituzione nei confronti di Parte_1 [...]
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale nonché di CP_1 Controparte_2
[... in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della Controparte_1 differenza tra i suddetti due importi;
-respinge l'appello principale e l'appello incidentale nelle residue parti;
-compensa integralmente le spese del doppio grado e della fase inibitoria.
Firenze, 23 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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