Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico Dott.ssa Elisabetta Bianco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1354/2024 R.G. promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimiliano Boscolo nel cui studio in Alessandria via Trotti numero 46 è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE- OPPONENTE Nei confronti di
(P.IVA ) procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vitale nel cui studio in Salerno via Quaranta numero 5 è elettivamente domiciliata PARTE CONVENUTA- OPPOSTA
Conclusioni precisate come da scritti depositati telematicamente in data:
- 17 marzo 2025 per parte attrice;
- 21 marzo 2025 per parte convenuta.
IN FATTO
ha proposto opposizione al precetto notificatogli il 17 maggio 2024 da Parte_1 [...] per 1.331.115,47 € in forza del decreto ingiuntivo n. 1130/14 emesso nei suoi confronti Controparte_1 in qualità di fideiussore di Auto Nord srl a favore della cedente Banca Credito cooperativo Alba, Langhe, Roero e Canavese, società cooperativa.
In particolare, ha chiesto l'annullamento dell'atto di precetto sulla base dei seguenti motivi:
- Nullità del precetto per violazione dell'art. 654 c.2 cpc, non essendo specificamente indicato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del d.i., essendo indicata solo la data del provvedimento, senza specificare se il provvedimento fosse stato emesso nel monitorio o dopo eventuale opposizione;
- Inidoneità del decreto ingiuntivo come titolo esecutivo, essendo privo dell'attestazione di conformità all'originale prevista dagli articoli 475 e 479 cpc nonché dall'articolo 196 octies disp att cpc, come previsto dalla riforma Cartabia;
in particolare, ha dedotto che l'avvocato Vitale, nominato in epoca successiva al giudizio monitorio, non era soggetto abilitato all'estrazione degli atti dal fascicolo telematico, non essendo procuratore all'epoca del giudizio;
inoltre, la pagina 1 di 12
- carenza di legittimazione attiva di mandante di gravando sul Controparte_2 Controparte_1 creditore l'onere di dimostrare la propria legittimazione sia in riferimento alla cessione del credito sia alla procura rilasciata da a , anche perché il debitore non CP_2 Controparte_1 aveva ricevuto alcuna comunicazione o preso visione della cessione;
- estinzione del credito per decorso del termine di cui all'articolo 1957 cc essendo decorsi i sei mesi di efficacia della fideiussione considerato che il ricorso per d.i. verso la società debitrice principale era stato depositato a giugno 2014, oltre il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale ad aprile 2012, ed essendo comunque decorsi 6 mesi dalla definitività del decreto ingiuntivo 1130/14 senza che risultino azioni verso il debitore principale;
- in subordine, inesistenza del credito per euro 721,19 a titolo di iva per compensi professionali, essendo il creditore titolare di posizione iva e potendo portarla in detrazione.
Per tali ragioni ha chiesto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, lamentando un danno irreparabile alla luce del reddito percepito dall'attore.
Si è costituita , in qualità di procuratrice speciale di chiedendo Controparte_1 Controparte_2 il rigetto della domanda, anche cautelare, con condanna ex articolo 96 comma 3 cpc, sulla base delle seguenti motivazioni. Ha dato atto che il precetto indicava tutti i requisiti ex art. 480 cpc tra cui anche la data del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, il 5.2.2015. Ha, inoltre, rilevato che il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo era stato munito di attestazione di conformità dalla cancelleria del Tribunale di Alessandria e non dal difensore, essendo stato notificato nel 2014, con conseguente irrilevanza dei vizi dedotti ai sensi degli artt. 475,479 cpc e 196 octies disp. Att. cpc.
Ha ritenuto che eventuali vizi dell'atto di precetto non avrebbero comunque potuto portare a una sua nullità in applicazione dell'articolo 156 comma 3 cpc, ai sensi del quale nessuna nullità può essere dichiarata qualora lo scopo previsto dalla norma violata sia raggiunto.
Sulla propria legittimazione ha rilevato l'estrema genericità del motivo dedotto dalla ricorrente e in ogni caso ha prodotto il contratto di cessione, con documento di identificazione dei crediti ceduti tra i quali risulta quello verso la debitrice principale auto nord srl, l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8/11/2018, integrato dall'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17/12/2019. In particolare ha evidenziato come nell'avviso di cessione numero 130 dell'8/11/2018 fosse indicato che erano inclusi nella cessione “tutti i crediti pecuniari derivanti tra le altre cose da finanziamenti ipotecari e chirografari che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione…” e che nel documento integrativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 148 del 17/12/2019 si dava atto che “il perimetro del portafoglio di crediti pecuniari ceduti da
(banca Controparte_3 cedente) nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla pubblica notizia è apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n 130 del n. 130 dell'8 novembre 2018 è stato integrato con ulteriori crediti… la lista aggiornata degli ulteriori crediti trasferiti dalla banca cedente a è disponibile al seguente link consultabile ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della CP_2 legge 130/1999: https://www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-cessioni”. pagina 2 di 12 Ha quindi ritenuto detti avvisi sufficientemente chiari nell'indicare senza incertezze i crediti inclusi nelle rispettive cessioni e idonei, unitamente alla documentazione prodotta, a provare la titolarità del credito.
Ha, inoltre, prodotto la procura rilasciata il 16 ottobre 2017 da a per Controparte_2 Controparte_1 la gestione dell'incasso di tutti i propri crediti.
Infine, ha ritenuto infondata la deduzione sull'estinzione della fideiussione per decorso del termine di cui all'articolo 1957 cc, avendo la banca cedente inviato al debitore principale e ai garanti raccomandate in data 20 maggio 2014, comunicando la risoluzione e la decadenza dal beneficio del termine dei finanziamenti e, successivamente, avendo depositato il 26 giugno 2014 ricorso per emissione del decreto ingiuntivo verso il debitore principale Nord auto Srl nonché verso i garanti.
Quanto all'importo precettato per iva, ha ritenuto che fosse onere dell'opponente dimostrare che il costo non fosse sopportato dal beneficiario della condanna alle spese ma ha dato atto di rinunciare ad agire in via esecutiva in relazione all'importo indicato per credito iva, rimettendosi al giudice sulla debenza dello stesso.
Ha, quindi, chiesto il rigetto anche della sospensiva, producendo ordinanza del Tribunale di Vercelli del 20 giugno 2024 su procedimento speculare di opposizione al precetto proposta da un altro garante della nord auto srl. All'udienza le parti hanno richiamato i rispettivi atti. Parte attrice ha contestato la conformità della copia del contratto di cessione prodotto all'originale.
Il giudice con ordinanza del 15.7.2024 ha rigettato l'istanza cautelare per i motivi indicati nel provvedimento cui si rimanda.
Le parti si sono scambiate le memorie istruttorie.
Parte attrice ha lamentato la genericità della procura conferita dal Link finanziaria a anche CP_2 con riferimento alla dicitura sui crediti oggetto di procura in termini di “crediti dei quali la società è titolare” non indicandosi nella procura quali siano detti crediti, ritenendo quindi nullo il precetto difettando la rappresentanza di Link finanziaria.
Ha ritenuto poi che la procura non conferisse il diritto di intimare il pagamento in proprio favore, CP_ dovendosi, invece, intimare il pagamento a favore della , essendo irrilevante la procura all'incasso.
L'aver erroneamente indicato nel precetto che la copia era attestata conforme all'originale, avrebbe implicato la nullità del precetto. Ha poi ritenuto inutilizzabile in giudizio il contratto di cessione prodotto, stante il disconoscimento della sua conformità all'originale, evidenziando in ogni caso come la copia risultasse incompleta e priva di riferimenti riconducibili alla posizione di . Pt_1 CP_ Parte convenuta ha ritenuto sufficiente la procura conferita da a Link finanziaria, prevedendo il potere di compiere tutto il necessario per riscuotere e disporre di tutti i crediti dei quali la società è titolare, sovrapponendosi così il mandatario al mandante.
Ha ritenuto che il disconoscimento della conformità del contratto di cessione originale fosse inefficace in quanto non era stato evidenziato in modo chiaro e univoco l'aspetto differenziale tra la copia prodotta e l'originale come richiesto da Cassazione n. 24634 del 2021.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti hanno dato atto di non aver formulato istanze istruttorie e hanno chiesto quindi di fissarsi udienza per trattenere la causa in decisione.
Il giudice ha quindi assegnato i termini per deposito di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche, fissando udienza al 21 maggio 2025 per trattenere la causa in decisione.
Negli scritti conclusivi parte attrice ha prodotto un verbale di assemblea della allegando Parte_2 CP_ per la prima volta che l'amministratore unico non avesse i poteri per conferire procura a pagina 3 di 12 finanziaria, evidenziando come si trattasse di profilo rilevabile d'ufficio, nonostante la deduzione per la prima volta in conclusionale e la produzione in questa sede del relativo documento. Riteneva che la procura, in ogni caso, avendo ad oggetto i crediti “di cui la società è titolare” non potesse valere per i crediti successivamente acquisiti rispetto al momento di rilascio della procura del
16 ottobre 2017.
Parte convenuta ha ritenuto tardiva e inammissibile la doglianza sollevata nella conclusionale unitamente alla tardiva produzione del verbale di assemblea, trattandosi, peraltro, di un'erronea interpretazione dello statuto allegato.
All'udienza le parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Quanto ai vizi dedotti relativi alla carenza di legittimazione del creditore si osserva che in citazione la parte si è limitata a contestare genericamente la legittimazione, affermando che l'onere della prova gravasse sul creditore, senza fornire elementi concreti a sostegno del vizio dedotto.
Nei successivi scritti difensivi parte opponente è andata ad integrare le proprie allegazioni arrivando in comparsa conclusionale a contestare anche la sussistenza del potere di concedere la procura da parte CP_ dell'amministratore unico di , producendo un documento nuovo a sostegno di tale carenza.
Sul punto la parte ha ritenuto che trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio la deduzione e la produzione tardiva fossero comunque ammissibili.
Procedendo con ordine rispetto alle allegazioni via via integrate da parte opponente si osserva quanto segue.
Quanto alla procura da a Link finanziaria del 16.10.2017, la stessa risulta comprendere Controparte_2 il potere di agire anche in via esecutiva al fine di riscuotere e incassare tutti i crediti della mandante.
Sul punto la deduzione per cui si tratterebbe di procura nulla perché assolutamente indeterminata nell'oggetto non è accoglibile. Dalla sua lettura emerge infatti in modo chiaro l'oggetto della stessa e in particolare il fatto che con essa si conferisse il potere di riscuotere, disporre e incassare i crediti di cui era titolare la mandante.
Neppure l'argomentazione sollevata solo in conclusionale, in base alla quale tale procura utilizzando il tempo presente in relazione ai crediti in titolarità non poteva avere effetto per i crediti successivamente acquisiti, pare meritevole. Risulta infatti dal tenore della procura che con essa si voglia conferire il potere di agire per riscuotere, anche in sede esecutiva, tutti i crediti spettanti alla e ciò anche considerato che le Controparte_2 cessionarie dei crediti acquistano periodicamente pacchetti di crediti in blocco senza che sia necessaria, ad ogni successivo acquisto, la nomina di un nuovo procuratore speciale. Lo stesso vale per l'ulteriore argomentazione in base alla quale non vi sarebbe stato il potere di intimare il pagamento a favore della procuratrice, essendo evidente che laddove nella procura si conferisce il potere di riscuotere, incassare somme, promuovere esecuzioni mobiliari e immobiliari nonché ricorsi per ingiunzione, in tale potere debba necessariamente comprendersi quello di intimare il pagamento a favore della procuratrice di ciò incaricata.
La giurisprudenza citata che ha affermato la nullità per indeterminatezza di procure aventi ad oggetto crediti anomali non è pertinente trattandosi di fattispecie del tutto diversa in quanto avente ad oggetto una categoria di crediti valutativa e non immediatamente identificabile, mentre nel caso di specie si CP_ indicano tutti i crediti nella titolarità della , senza lasciare spazio a valutazioni di sorta.
Ne consegue che tale procura vale per tutti i crediti.
Non è idonea a spostare i termini della questione neppure l'ulteriore argomentazione, sviluppata solo in comparsa conclusionale contestualmente al deposito di un documento nuovo, in forza della quale pagina 4 di 12 CP_ CP_ l'amministratore unico di che ha conferito il mandato speciale a nel 2017 non sarebbe fornito di tale potere, essendo il potere di conferire procure ad negotia collegiale. Si rileva che le allegazioni in conclusionale paiono, già per come formulate, prive di pregio in considerazione del fatto che nel riferirsi al potere collegiale di conferire procura ad negotia, sovrappongono due istituti diversi e cioè la procura ad negotia e, quindi, generale con il mandato speciale conferito alla Link, con la conseguenza per cui dalle stesse allegazioni emerge come si tratta di profili infondati. In ogni caso, tali allegazioni si fondano unicamente sul documento prodotto con la conclusionale e, quindi, su una produzione tardiva e non ammissibile, neppure laddove la stessa miri a sollecitare un rilievo officioso da parte del giudice.
La Suprema Corte si è recentemente espressa proprio sulla specifica questione della possibilità di produrre un documento dopo il decorso del termine delle preclusioni istruttorie al fine di sollecitare il giudice a un rilievo d'ufficio su una eccezione in senso lato.
La Cassazione ha rilevato che rispetto alle eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio, il giudice è tenuto a valutare la questione, anche se non dedotta precedentemente dalla parte, solo laddove ciò sia possibile in base alla documentazione ritualmente prodotta in atti e, quindi, esclusivamente in base ai documenti depositati entro il termine per le preclusioni istruttorie. Sul punto:
Cassazione civile , sez. III , 23/02/2024 , n. 4867
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
… Essa anzitutto, va ribadito, seppur trova avallo in parte della dottrina non ha mai trovato ingresso nella giurisprudenza di questa Corte, la quale anzi ha ripetutamente affermato che il fatto posto a fondamento della eccezione in senso lato deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio.
… Un conto è, infatti, consentire che la parte alleghi e/o rilevi dopo la scadenza delle preclusioni e anche in appello o che il giudice rilevi fatti che, già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti, evidenziano l'infondatezza della pretesa sebbene alla stregua di eccezione non allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi (es. pagamento del debito o interruzione della prescrizione)… Altro e ben diverso discorso è invece piegare a tale valore anche le esigenze di regolazione ordinata del processo e dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, come avverrebbe se si ritenesse consentito di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, a monte di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti, rimettendo in moto una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell'ordinato svolgimento del processo (connotato imprescindibile del “giusto processo regolato dalla legge”: art. 111, comma primo, Cost.; art. 6 Cedu).
Applicando tale principio al caso di specie ne consegue che il documento prodotto in allegato alla conclusionale non è comunque ammissibile e, pertanto, il relativo vizio dedotto tardivamente dalla pagina 5 di 12 parte, non essendo supportato dalla documentazione ritualmente acquisita in giudizio ma basandosi esclusivamente sulla produzione tardiva, non può essere oggetto di accertamento. Per le ragioni sopra indicate, non si ritiene sussistere una nullità della procura neppure sotto tale ulteriore profilo dedotto in conclusionale.
CP_ Considerato, quindi, che la procura rilasciata il 16 ottobre 2017 da a Link finanziaria deve ritenersi valida e riferita anche al credito oggetto di causa, è possibile proseguire l'accertamento in relazione alla questione della cessione del credito.
Quanto alla prova della cessione, le Gazzette Ufficiali prodotte recano una chiara indicazione delle categorie dei crediti ceduti e riportano entrambe il riferimento all'elenco consultabile dal sito delle posizioni cedute, consentendo quindi l'individuazione dei crediti. Inoltre, il creditore ha prodotto il contratto di cessione con indicazione delle posizioni cedute, tra cui quella verso la debitrice principale Nord auto srl, NDG 50405. La contestazione di conformità all'originale del contratto di cessione formulata genericamente all'udienza è in ogni caso irrilevante, in considerazione del fatto che nel caso di specie le due gazzette ufficiali prodotte risultano idonee a fornire la prova della inclusione del credito nella cessione, non essendo necessaria la produzione del contratto di cessione laddove dagli avvisi pubblicati in Gazzetta risultino le categorie di credito cedute.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato che il contratto di cessione, pur costituendo la prova principe, non sia una prova esclusiva o necessaria, potendo la cessione essere provata anche con l'avviso pubblicato in g.u.. Sul punto: Corte d'Appello di Firenze, 20/03/2023 , n. 569: In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell' art. 58 t.u.b ., la produzione del contratto di cessione è lo strumento di prova principale, ma non esclusivo, dell'operazione, che può essere dimostrata anche mediante la produzione dell'estratto di cessione pubblicato in G.U. che indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti ed evidenzi che il credito controverso li soddisfi tutti.
In particolare sui requisiti dell'avviso in g.u. la Corte di Cassazione ha affermato che: In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).
(Cassazione civile , sez. I , 29/12/2017 , n. 31188; nello stesso senso: Cass. 17110/2019; Cassazione civile, sez. III , 13/06/2019 , n. 15884; Cass. civ. 4334/2020; Corte appello Perugia, sez. I , 09/05/2022,
n. 196).
Neppure si ritiene dirimente il rilievo sulla eventuale mancata iscrizione al registro delle imprese al fine della prova dell'inclusione del credito nella cessione, trattandosi di fattispecie diversa e non rilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa, anche tenuto conto dell'adempimento pubblicitario della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del suo contenuto. In questi termini si sono infatti espresse: Cassazione n. 21821/2023; Tribunale Nocera Inferiore n. 223/2024; Trib. Parma, Sez. II, 17 marzo
2025, n. 312; Tribunale di Ragusa, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 183.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8/11/2018, integrato dall'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17/12/2019. In particolare nell'avviso di cessione numero 130 dell'8/11/2018 era indicato che erano inclusi nella cessione “tutti i crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose da finanziamenti ipotecari e chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione…” e nel documento integrativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 148 del 17/12/2019 si dava atto che “il perimetro del portafoglio di crediti pecuniari ceduti da
[...]
(banca cedente) nell'ambito Controparte_3 dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla pubblica notizia è apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n 130 del n. 130 dell'8 novembre 2018 è stato integrato con ulteriori crediti. In particolare, in data 6 dicembre 2019 ha concluso con la Banca Cedente CP_2 un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge
n. 130 del 30 aprile 1999 in virtu' del quale ha acquistato pro soluto ulteriori crediti CP_2 pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sorti tra l'anno 1980 e l'anno 2019. Cont La lista aggiornata degli ulteriori crediti trasferiti dalla banca cedente a crio è disponibile al seguente link consultabile ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della legge 130/1999: https://www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-cessioni”.
Entrambi gli avvisi indicano in modo chiaro le categorie in blocco di crediti ceduti fornendo inoltre l'indirizzo del sito ove reperire l'elenco delle singole posizioni cedute. Il rinvio per relationem dall'avviso in g.u. al sito permette di integrare il contenuto dell'avviso con l'elenco di tutte le posizioni. L'avviso, quindi, conteneva gli elementi richiesti dalla giurisprudenza, essendo possibile verificare se un rapporto rientrasse nella cessione attraverso le categorie indicate e il rinvio per relationem al sito con l'elenco delle posizioni. Ne consegue che, anche a non ritenere utilizzabile il contratto di cessione prodotto nel quale erano indicati i crediti vantati verso la debitrice principale Nord Auto tra quelli oggetto di cessione, le due gazzette ufficiali prodotte con l'indicazione del sito dove reperire detto elenco consentono di ritenere provata l'inclusione del credito nella cessione.
Anche il rilievo di parte attrice in base alla quale non sarebbe venuta a conoscenza della cessione nè avrebbe ricevuto comunicazioni è privo di pregio in considerazione del fatto che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale è prevista con la specifica funzione di rendere opponibile la cessione ai terzi, valendo tale adempimento anche in sostituzione della notifica al debitore ceduto.
Per quanto attiene i vizi del precetto relativi a carenze dell'attestazione di conformità a all'omessa indicazione del provvedimento di esecutorietà del d.i., si osserva quanto segue.
Tali vizi debbono qualificarsi come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc, avendo ad oggetto la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.
In questo senso: Cass. civ. n. 3967/2019; Cassazione civile, sez. III , 28/01/2020 , n. 1928.
Parte opponente lamenta la violazione degli artt. 654 c.2 , 475, 479 e 196 octies disp att cpc.
Nel caso di specie si ritiene che il precetto nell'indicare che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 5 Febbraio 2015 rispetti la prescrizione di cui ad articolo 654 cpc.
A ben vedere l'unico vizio dedotto riguarda il fatto che non è stato compiutamente indicato se tale provvedimento, pacificamente emesso nella data indicata con riferimento al decreto ingiuntivo costituente il titolo, sia stato emesso dal giudice del monitorio ai sensi dell'articolo 647 cpc per mancata opposizione o a seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 12 Peraltro parte debitrice non ha contestato nè la debenza del credito né la notifica del decreto ingiuntivo con la conseguenza per cui era a conoscenza del fatto di avere o meno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la mancata specificazione del tipo di provvedimento non pare lasciare alcun margine di incertezza sul fatto che vi sia stato un provvedimento che ha dichiarato esecutivo quel decreto ingiuntivo, anche tenuto conto che l'eventuale giudizio di opposizione su impulso del debitore rientrava nella sfera di conoscenza della stessa parte che se ne duole, con la conseguenza per cui la specificazione in precetto sarebbe stata ultronea e non avrebbe apportato alcuna informazione rilevante o utile al debitore.
Per quanto riguarda l'altro vizio lamentato in base al quale era erroneamente indicato nel precetto che il titolo era munito di attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 475 cpc si osserva quanto segue. In primo luogo, dall'esame del documento risulta come il decreto ingiuntivo emesso il 3 luglio 2014 dal
Tribunale di Alessandria sia stato munito dell'attestazione di conformità dal Tribunale in data 14 luglio
2014 e successivamente munito della formula esecutiva in data 11 Marzo 2015.
La doglianza di parte attrice ha ad oggetto il fatto che, essendo il precetto notificato dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, allo stesso si sarebbe dovuta applicare la nuova norma che prevede l'abolizione della formula esecutiva e l'attestazione di conformità da parte del difensore, con la conseguenza per cui secondo tale prospettazione il creditore, dovendosi adoperare al fine di trovare un coordinamento tra le normative che si sono sovrapposte nel tempo, avrebbe dovuto attestare la conformità del decreto ingiuntivo e procedere a una nuova notifica dello stesso prima di notificare il precetto. Si ritiene che tale prospettazione non possa trovare accoglimento.
Nel coordinamento tra le norme occorre infatti applicare un'interpretazione ragionevole che permetta anche di salvare gli effetti giuridici che si sono già prodotti nel momento di vigenza di una precedente normativa.
Deve infatti ritenersi che un titolo emesso nel 2014, munito sia di attestazione di conformità nel 2014 che della apposizione della formula esecutiva nel 2015 a favore del creditore cedente e, quindi, correttamente formatosi in applicazione della previgente normativa, possa essere oggetto di intimazione con precetto notificato successivamente all'entrata in vigore della riforma Cartabia da parte del cessionario del credito, senza che ciò implichi una retrocessione dell'iter che comporti un aggravio e una ripetizione di un'attività (nel caso di specie secondo la prospettazione attorea una nuova attestazione di conformità da parte del difensore del cessionario e una nuova notifica del decreto ingiuntivo) ultronea e non prevista da nessuna normativa, neppure transitoria.
Tali considerazioni basate sul dettato normativo e sulla sua interpretazione portano a ritenere che non si sia in presenza di violazioni della norma di legge idonea a cagionare una nullità del precetto sia con riferimento all'indicazione del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo sia con riferimento all'attestazione di conformità del titolo.
Peraltro, alla stessa conclusione si giunge anche andando oltre la lettera della norma ed indagando sulla ratio della stessa.
La ratio delle norme di cui l'opponente lamenta la violazione è di comminare la nullità a tutela del debitore che non abbia modo, a causa del vizio del precetto, di conoscere elementi essenziali del titolo esecutivo posto a fondamento della successiva esecuzione. L'esigenza alla base delle disposizioni invocate, nel caso in cui la parte abbia già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, è comunque soddisfatta e l'omissione del precetto resta una mera irregolarità priva di effetto lesivo dei diritti di difesa di parte debitrice. Sul punto:
pagina 8 di 12 “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c. ), nonché della data di notifica dell'ingiunzione ( ex art. 480, comma 2, c.p.c. ).
I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
L'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto ( ex art. 480 comma 2 c.p.c. ) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge.
L'atto di precetto che non rispetta i requisiti legali resta valido se individua con certezza il titolo messo in esecuzione. Gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo”. Cassazione civile, sez. III, 28/01/2020, n. 1928. Nello stesso senso: Cassazione civile sez. VI, 23/02/2023, n.5646; Cass. 6536 del 28.7.1987,
n. 19105/2018.
Applicando tale principio al caso di specie si rileva che parte debitrice lamenta irregolarità che non le hanno causato la minima incertezza sul credito azionato con il precetto né sul titolo esecutivo indicato.
Conseguentemente deve ritenersi che il precetto opposto ha comunque raggiunto lo scopo di mettere il debitore in condizione di comprendere a quale credito il pagamento intimato si riferisse nonché la sussistenza di un titolo giudiziale esecutivo a fondamento del precetto.
In applicazione dello stesso principio si rileva anche che, trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, l'omessa indicazione di un pregiudizio subito dal ricorrente in conseguenza dei vizi dedotti porta a ritenere in ogni caso non accoglibili i relativi motivi di opposizione.
Sul punto: Cassazione civile sez. VI, 23/02/2023, n.5646 e Cassazione civile, sez. III , 09/01/2024 , n. 903; Cass. civ. n. 3967/2019).
Si richiama, infatti, quanto detto sul fatto che nessun dubbio poteva sorgere nel debitore, né tanto meno è stato allegato dallo stesso, sull'individuazione del titolo esecutivo nè sulla sua esecutorietà e conformità.
Né parte opponente deduce alcun pregiudizio ulteriore e concreto conseguente, con la conseguenza per cui l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non sarebbe comunque accoglibile:
“L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole
pagina 9 di 12 durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.Cass. civ. n. 3967/2019;
“Giova, peraltro, rimarcare che l'opponente non ha in alcun modo specificato quale concreto nocumento avrebbe riportato dalla mancata indicazione del provvedimento che aveva conferito l'esecutività al monitorio, così come affermato da questa Corte (n. 01928 del 28/01/2020 Rv. 656889 -
01): "Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654
c.p.c., comma 2), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480 c.p.c., comma 2). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge".
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2023, (ud. 13/12/2022, dep. 23/02/2023), n.5646.
Per tali ragioni non si ritiene che le irregolarità dedotte sul precetto siano idonee a portare ad una pronuncia di nullità, con conseguente infondatezza dei relativi motivi di opposizione.
Quanto al vizio relativo all'estinzione della fideiussione si osserva che il relativo vizio avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo giudiziale e, quindi, con lo strumento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. È, infatti, precluso in questa sede l'accertamento richiesto, non essendo possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione motivi che avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio in esito al quale si è formato il titolo giudiziale definitivo.
Peraltro le ulteriori argomentazioni in base alle quali, non risultando che nei sei mesi successivi alla notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice principale il creditore si sia attivato, ne deriverebbe l'estinzione della fideiussione non sono fondate poiché non tengono conto del fatto che il decreto ingiuntivo è stato emesso anche e direttamente nei confronti dell'odierno opponente, il quale era quindi tenuto al relativo pagamento o in alternativa a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti.
Il credito oggetto di intimazione nel precetto è infatti ormai stato cristallizzato nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo con la conseguenza per cui non può più essere rimesso in discussione in questa sede per i motivi dedotti dall'opponente.
Sul punto: Cass. civ. n. 3277/2015, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005 e Cass. civ. n.
8928/2006; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22402 del 5 settembre 2008.
Quanto alla domanda subordinata relativa alla riduzione del precetto per l'importo di circa 700 euro a titolo di Iva, si osserva che la creditrice pur affermando di non portare ad esecuzione il relativo importo, si è rimessa alla valutazione del giudice sulla debenza di tale importo, evidenziando come l'opponente nulla avesse provato.
Nel nostro ordinamento la regola è che l'iva vada sempre pagata quale accessorio delle spese legali liquidate.
pagina 10 di 12 “La sentenza che contenga condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 trattandosi di un onere accessorio che in via generale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore”. (Cassazione n. 4674/2017. Tribunale di Roma, sentenza del 29.1.2021, n. 2159)
Tale regola può poi essere derogata nel caso in cui l'Iva non sia effettivamente dovuta:
“in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro…” (Corte di Cassazione con la sentenza 13659/2012);
“la parte soccombente in giudizio dovrà corrispondere al legale, oltre all'onorario, anche la relativa iva ogni qualvolta la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta ed essa, di conseguenza, rappresenti una componente di costo del processo” (Cass n. 3544/1982).
Tale rapporto di regola/eccezione trova conferma nel regime probatorio. Infatti, quanto all'onere della prova, spetta a colui che pretende di non pagare l'IVA dimostrare che si verta in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente.
“Nel nostro ordinamento vige la presunzione della doverosità del pagamento dell'I.V.A., come correttamente affermato dalla Corte d'Appello di Napoli, ed è onere di chi contesta che tale prestazione aggiuntiva sia dovuta, per insussistenza dei presupposti di legge, superare la suddetta presunzione.
…Gli argomenti avanzati dal ricorrente, contrariamente a quanto lamentato con il denunciato vizio di motivazione, sono stati presi in considerazione dalla Corte d'Appello, la quale, tuttavia, ha concluso per la loro irrilevanza in virtù dell'enunciato principio di diritto per cui il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri, è tenuto al pagamento dell'imposta a questi relativa;
unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa abbia titolo a esercitare la detrazione dell'imposta stessa, in quanto soggetto passivo d'imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della sua attività di impresa. Per come già detto nella relazione, spetta a colui che pretende di non pagare l'IVA dimostrare che si verta in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente, in tale senso sono i precedenti sopra citati, nei quali era acclarato che il cliente dell'avvocato, fosse soggetto passivo di
IVA, abilitato a detrarre l'imposta. Siffatta eventualità, nel caso concreto, avrebbe dovuto essere dimostrata dall'odierno ricorrente. Questi, invece, anche in memoria, fa delle mere "ipotesi" di non debenza dell'IVA da parte dell'odierno resistente, senza tuttavia nemmeno affermare che una di tali ipotesi ricorra effettivamente e che tale circostanza di fatto sia emersa e sia stata oggetto di dibattito processuale nei gradi di merito.” (Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22789 del 27 ottobre 2014). Applicando tali principi al caso di specie si osserva che l'onere probatorio gravava sull'opponente e non è stato assolto, essendosi limitato a sostenere che l'iva non sia dovuta in quanto il creditore, titolare di partita iva, la porta in detrazione, senza nulla allegare o provare specificamente sul punto, neppure dopo il rilievo di controparte sulla carenza del vizio dedotto.
Sul fatto che non sia sufficiente la mera allegazione della titolarità della partita Iva per escluderne la debenza: Cassazione civile sez. III, 02/05/2023, (ud. 06/02/2023, dep. 02/05/2023), n.11352. Ne consegue che anche tale vizio contenuto nella domanda subordinata deve essere rigettato.
pagina 11 di 12 L'opposizione è quindi infondata in relazione a tutti i motivi dedotti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice opponente che dovrà rifonderle a parte convenuta nella seguente misura: valori minimi in considerazione delle questioni trattate negli scritti difensivi, per tutte le fasi, con riferimento allo scaglione di riferimento da 1.000.001 euro a
2.000.000 ( in considerazione al valore del precetto pari a 1.331.115,47 euro) e così euro 18.977 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna al pagamento ai sensi dell'articolo 96 cpc svolta da parte convenuta, non sussistendone nel caso di specie i presupposti.
PQM
il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice opponente a rifondere le spese di lite nella misura di Parte_1 euro 18.977 oltre spese generali al 15%, iva e cpa a favore di parte convenuta opposta
[...]
quale procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
Alessandria, 29 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Bianco
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