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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 308/2022 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA GERMANIA n. C.F._1
11, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MARZIO SALVI (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
c.f. , con sede in Caltanissetta Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Calderaro, nn. 16/18, in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuta contumace
e nei confronti di
, c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Messina alla Via Calabria 38, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA UNIVERSITÀ n. 8, MESSINA, presso lo studio dell'avv. GAETANO DE SALVO (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3 resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente
1 fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato il 7.02.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e ha esposto: Controparte_1
• di essere una lavoratrice addetta ai servizi di pulizia degli Impianti ISAB NORD - Versalis di Priolo Gargallo;
• che ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della (in sigla BM), Controparte_3 dall'1.04.2015 al 30.11.2019, data in cui, a seguito di cambio appalto del servizio di pulizie, è transitata alle dipendenze della Società Controparte_1
• che la ricorrente è stata assunta dalla BM come operaia addetta ai servizi di pulizia di II livello del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed è stata promossa al III livello nel mese di maggio 2015, allorquando ha conseguito l'attestato di operaio addetto alla disinfestazione e derattizzazione (operaio specializzato di III livello, profilo 9 del CCNL), lavorando in regime di part-time al 75%;
• che in realtà, sin dall'assunzione in BM e per tutta la durata del rapporto di lavoro, la ricorrente ha svolto le mansioni di capo squadra, come tale inquadrabile al IV livello, profilo 1.2, secondo la declaratoria del CCNL;
• che poiché alla ricorrente non è mai stato riconosciuto il IV livello di inquadramento, né la relativa paga, la stessa è stata costretta ad agire innanzi al Giudice del Lavoro, per vedere accertato il proprio diritto (controversia di lavoro avente RG n. 852/2020);
• che transitata alle dipendenze della la Controparte_1 situazione non è cambiata, posto che sin dall'assunzione alle
2 dipendenze dell'odierna resistente, la ricorrente ha continuato a svolgere mansioni di capo squadra di IV livello, percependo una paga da semplice operaia di III livello;
• che ai sensi dell'art. 2103, VII comma c.c., ha Parte_1 diritto a vedere riconosciuto l'inquadramento al IV livello con mansioni di caposquadra posto che ha svolto le stesse mansioni per più di sei mesi consecutivamente (10 mesi alle dipendenze dell'odierna convenuta e, ancor prima, per oltre 4 anni alle dipendenze della società BM subentrata nell'appalto);
• che la paga base prevista per un operaio di III livello, al netto dell'anzianità forfettaria è pari ad €. 1.239,39, mentre quella di un IV livello è pari ad €. 1.301,94. Ciò significa che tra i due livelli vi è una differenza retributiva mensile pari ad €.62,55, che rapportata al 75% è pari ad €. 46,91;
• che pertanto, alla sig.ra spettano €. 46,91 di Parte_1 differenze retributive dal mese di dicembre del 2019 fino al mese in cui sarà effettivamente inquadrata al IV livello del CCNL Multiservizi, oltre alla definitiva assegnazione alla mansione di caposquadra. Per tutto quanto sopra, ha concluso chiedendo: Parte_1
<< - Accertare, ritenere e dichiarare che, a prescindere da quanto indicato in contratto ed in busta paga, la ricorrente, dall'1/04/2015 al mese di settembre del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa in regime di part-time al 75% svolgendo le mansioni di capo squadra dei servizi di pulizia, come tale inquadrabile al IV livello del CCNL Multiservizi, presso gli Impianti ISAB NORD Versalis di Priolo Gargallo (SR), dall'1/04/2015 al 30/11/2019, continuativamente ed in maniera piena ed effettiva;
- Pertanto, ai sensi dell'art. 2103 VII comma c.p.c., accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra ha acquisito il diritto alla Parte_1 definitiva assegnazione alle mansioni di capo squadra ed al relativo inquadramento nel VI livello CCNL Multiservizi;
- Conseguentemente, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla definitiva assegnazione della ricorrente alla mansione di capo squadra ed all'inquadramento al VI livello CCNL Multiservizi, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, pari ad €. 46,91 mensili, da dicembre 2019 sino alla data
3 di effettivo riconoscimento della mansione di capo squadra e del VI livello di inquadramento e ciò, disponendolo anche ai sensi dell'art. 36 Cost.
- Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese senza percepire compensi >>. Non ha curato di costituirsi la convenuta Controparte_1
All'udienza del 23.02.2023 la ricorrente ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti della ditta Controparte_2 essendo intervenuto un nuovo cambio di appalto a far data dal 1.02.2023; veniva disposta la chiamata di tale società per comunanza della causa ex art. 107 c.p.c. Nelle more del giudizio e precisamente in data 31.01.2024 la lavoratrice si è dimessa dalla Parte_1 Controparte_2 pertanto, è venuto meno il capo di domanda relativo
[...] all'assegnazione del IV livello di inquadramento per il futuro e rimane esclusivamente la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 46,91 mensili dal dicembre 2019 alla data di intervenute dimissioni (31/01/2024). Alla luce di quanto sopra la ricorrente ha riprecisato le conclusioni, chiedendo:
<< - Accertare, ritenere e dichiarare che, a prescindere da quanto indicato in contratto ed in busta paga, la ricorrente, dall'1/04/2015 al mese di settembre del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa in regime di part-time al 75% svolgendo le mansioni di capo squadra dei servizi di pulizia, come tale inquadrabile al IV livello del CCNL Multiservizi, presso gli Impianti ISAB NORD Versalis di Priolo Gargallo (SR), dall'1/04/2015 al 30/11/2019, continuativamente ed in maniera piena ed effettiva;
- Pertanto, ai sensi dell'art. 2103 VII comma c.p.c., accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra aveva acquisito, decorsi Parte_1 sei mesi dall'espletamento delle mansioni, il diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni di capo squadra ed al relativo inquadramento nel VI livello CCNL Multiservizi e quello al pagamento della relativa retribuzione prevista dal CCNL;
- Conseguentemente, a titolo di differenze retributive per errato inquadramento professionale, condannare la alla Controparte_1 corresponsione di €.46,91 mensili, da dicembre 2019 sino al 31/01/2023 e la alla corresponsione di €. 49,61 Controparte_2
4 dall'1/02/2023 al 31/01/2024, data di dimissioni rese dalla lavoratrice e ciò, disponendolo anche ai sensi dell'art. 36 Cost.;
- Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese senza percepire compensi >>. Si osserva che con sentenza n. 1028/2022 (pronuncia che non risulta appellata e, pertanto, è passata in giudicato) resa da questo Tribunale nel giudizio tra la ricorrente e la BM, è stato accertato e dichiarato che Pt_1 ha svolto mansioni di capo squadra, come tale inquadrabile al IV
[...] livello del CCNL sin dall'assunzione in BM (e, quindi, dal 1.04.2015 al 30.11.2019, come espressamente statuito in sentenza); il fatto delle mansioni svolte ha, pertanto, un rilevante supporto probatorio. La ditta si è costituita in giudizio, Controparte_2 eccependo:
• che il subentro alla ditta è avvenuto in seguito alla CP_1 aggiudicazione di appalto, come da verbale di accordo sindacale, con la procedura del passaggio diretto ed immediato previsto dalla contrattazione collettiva per il “Personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi”, che all'art. 4 prevede l'assunzione in seguito al passaggio tra la precedente azienda, cedente l'appalto, e quella subentrante cessionaria;
• che tale procedura non comporta affatto un trasferimento di azienda, con tutto ciò che questo implicherebbe a livello di diritti dei lavoratori ex art. 2112;
• che, pertanto, il subentro di una nuova ditta appaltatrice, non faceva altro che cristallizzare la situazione preesistente al momento del passaggio, con la conseguenza che tutte le questioni pregresse che eventualmente fossero state in corso con la precedente ditta appaltatrice, non erano opponibili alla subentrante, anche quale terzo in buona fede;
• che è stata regolarmente assunta dalla Parte_1 [...] con contratto del 31 gennaio 2023, nel quale era CP_2 espressamente specificato l'inquadramento al III° livello e le mansioni che avrebbe svolto, assunzione alla quale non è stata sollevata nessuna eccezione, tant' è vero che è stato accettato e sottoscritto dalla dipendente, che ha mantenuto inalterato il
5 suo inquadramento anche dopo il subentro della nuova ditta appaltatrice;
• che pertanto le doglianze della ricorrente erano da ritenersi assolutamente infondate, essendo inopponibile alla
[...]
l'effetto retroattivo della sentenza con l'eventuale CP_2 riconoscimento del livello richiesto a far data dall' 01.0.2015 al settembre 2020. Si osserva che l'ipotesi di cambio appalto non configura un'ipotesi di trasferimento d'azienda, sicché non trova applicazione l'articolo 2112 c.c. quando alcuni contratti collettivi prevedono disposizioni volte ad assicurare, in presenza di determinate condizioni, i livelli occupazionali dei lavoratori addetti all'appalto interessato da una successione di imprese appaltatrici (Trib. Trieste, sez. lav., 16/12/2019, n. 237 Redazione Giuffrè 2020) Ciò posto, dal Verbale di accordo sindacale del 27 gennaio 2023 (all. 1 produzione ) , emerge che le parti hanno convenuto quanto segue: CP_2
<< assumerà a tempo indeterminato e Parte_2 senza periodo di prova con decorrenza dal 1° febbraio 2023, ex novo, i lavoratori aventi diritto al passaggio, così come da documentazione probante, ad oggi occupati dalla società uscente nell'appalto di cui alle premesse, i cui nominativi sono riportati nell'allegato A)facente parte integrante del presente verbale, secondo le caratteristiche e con applicazione delle condizioni previste dal vigente CCNL Imprese di
[...]
ai sensi dell'art. 4, lett. A), confermandogli Controparte_4 attuali livelli di inquadramento le condizioni normative ed economiche, eventuali C.I.P. e C.I.R. (ove presenti) e confermando i preesistenti parametri orari individuali rivenienti dagli elenchi ricevuti, dimostrabili documentalmente dalla comunicazione inviata dalle società uscenti, comprese le eventuali anzianità forfettarie di settore maturate e maturande dai lavoratori (ove previste), confermando la piena adesione alla Bilateralità del settore, iscrivendo i lavoratori oggetto del presente appalto a SI e BS >>. Le parti, dunque, hanno previsto il mantenimento dell'inquadramento dei lavoratori, come riconosciuto dall'impresa cessante, e non già l'inquadramento in base alle mansioni svolte. La domanda non può trovare accoglimento, pertanto, relativamente al periodo in cui ditta appaltatrice è stata la Controparte_2
6 Viceversa, per effetto della mancata costituzione di Controparte_1
(e, quindi, dell'assenza di forniti dalla stessa) non appaiono sussistere elementi per non ritenere che la società dovesse operare l'inquadramento dei lavoratori (e della ricorrente) in base alle mansioni svolte ( CP_1 del resto era a conoscenza della questione e del contenzioso, essendo
[...] pure stata costituita in mora: cfr. all. 5 al ricorso introduttivo). Le spese seguono la soccombenza è soccombente nei CP_1 confronti di la quale è a sua volta soccombente nei Parte_1 confronti di e sono liquidate come in dispositivo, in Controparte_2 ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto che non è stata espletata attività istruttoria (e sia del successivo subentro in giudizio di che del limitato valore della domanda nei confronti Controparte_2 della stessa).
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 308/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: condanna la alla corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 46,91 mensili, da dicembre Parte_1
2019 sino al gennaio 2023 a titolo di differenze retributive per errato inquadramento professionale, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna la al rimborso in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.400,00 per Parte_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Marzio Salvi;
condanna al rimborso in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida nella somma di € Parte_2
500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 16/10/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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