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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2974/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2974/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._5 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. , tutti rappresentati e Parte_6 C.F._6 difesi dagli avv.ti Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria ed elettivamente domiciliati presso lo studio De Simone sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, come da procure autenticate, tradotte e apostillate versate agli atti.
-ricorrente-
contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 1). Persona_1
, una volta emigrato in Argentina, aveva sposato la cittadina argentina Persona_1 CP_2 il 1° giugno 1918 (doc. 2) e dalla loro unione erano nati i figli , il
[...] Persona_2
31.03.1920, e , il 9.11.1932 (doc. 4 e 5). Persona_3
Sulla discendenza di . Persona_2
si era unito in matrimonio con (doc. 6) e Persona_2 Controparte_3 generando i figli , nato il 25.01.2.1951(doc. 7) e , Persona_4 Persona_5 nata il [...] (doc. 8).
si era sposato nel 1974 con (doc. 9) e dalla loro Persona_4 Persona_6 unione era nato il [...] (doc. 10), odierno ricorrente. Parte_1
si era unita in matrimonio nel 1987 con (doc. Persona_5 Persona_7
11) e dalla loro unione erano nati (doc. 12) il 2 ottobre 1990 e Parte_2 [...]
28.01.993(doc. 13), odierni ricorrenti. Parte_3
Sulla discendenza di . Persona_3
si era unito in matrimonio con (doc. 14) e dalla loro unione Persona_3 Persona_8 erano nate le figlie: (doc. 15), il 27.12.1970, e Parte_4 Parte_5
(doc. 16), il 13 settembre 1972, entrambe odierne ricorrenti.
[...]
aveva sposato il 13 dicembre 2001 (doc. 17) Parte_4 Persona_9 generando il figlio nato il [...] (doc. 18), odierno ricorrente. Parte_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 14.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione argentina e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero, in data 04.02.2025, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 15.05.2025, assente parte resistente, la difesa della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo ed evidenziava di aver depositato ulteriori tentativi di accesso al sistema di prenotazione del al fine di Parte_7 provare l'attualità dell'interesse ad agire.
Dunque, la causa veniva trattenuta in decisione
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti argentini rispetto alle generalità del nativo italiano , il cui prenome nel tempo è stato trasformato in Persona_1
non è altro che il frutto della traduzione nell'idioma locale. Per_10
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti
3 italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione
4 o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata , nata in [...] il [...] Persona_5
(figlia di , a sua volta diretto discendente di primo grado del nativo italiano Persona_2
) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” ai figli Persona_1 [...]
e , sin dal momento della loro nascita, avvenuta – Parte_2 Parte_3 rispettivamente il 2 ottobre 1990 e il 28.01.993 - ovvero in epoche post – costituzionali.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente
5 configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato l'impossibilità di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis attraverso la procedura telematica resa disponibile sul portale “prenot@mi”.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che i tentativi di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza presso i Consolati italiani competenti per territorio, ossia Per_11 quanto a , e e quanto a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_12 Pt_4
e , erano andati falliti.
[...] Parte_5 Pt_6
Detta circostanza è stata provata mediante allegazione degli screenshots del predetto portale, il quale in occasione degli accessi sui rispettivi portali di competenza territoriale (7.4.2024, 26.6.2024,
8.08.2024, 18, 11 e 25.07.2024, 7.112024, per il;
7.04.2024, 26.06.2024, 18 e Parte_8
25.07.204, 8.08.204 e 7.11.2024, per il di ha restituito un messaggio Parte_7 Persona_12 automatico che ha indicato l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto, con l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, considerato che i richiedenti non sono neppure in grado di ottenere un appuntamento per la successiva presentazione della documentazione.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
6 Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato a [...] il [...] (doc. 1), il quale è Persona_1 deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, il
17.05.2024 dal POTERE GIUDIZIARIO - CAMERA NAZIONALE ELETTORALE CP_5 con il N. 03303370, nel quale si legge: “CERTIFICO: che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano iscritti tutti i cittadini argentini, naturali o per opzione maggiori a sedici anni di età,
e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino in data odierna il Sig.
, o nato il [...] in [...] – Reggio Calabria – Cinquefrondi. Per_1 Per_1 Per_10
Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figlio e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
7 , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._5 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. , il diritto alla Parte_6 C.F._6 cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 07/06/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2974/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._5 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. , tutti rappresentati e Parte_6 C.F._6 difesi dagli avv.ti Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria ed elettivamente domiciliati presso lo studio De Simone sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, come da procure autenticate, tradotte e apostillate versate agli atti.
-ricorrente-
contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 1). Persona_1
, una volta emigrato in Argentina, aveva sposato la cittadina argentina Persona_1 CP_2 il 1° giugno 1918 (doc. 2) e dalla loro unione erano nati i figli , il
[...] Persona_2
31.03.1920, e , il 9.11.1932 (doc. 4 e 5). Persona_3
Sulla discendenza di . Persona_2
si era unito in matrimonio con (doc. 6) e Persona_2 Controparte_3 generando i figli , nato il 25.01.2.1951(doc. 7) e , Persona_4 Persona_5 nata il [...] (doc. 8).
si era sposato nel 1974 con (doc. 9) e dalla loro Persona_4 Persona_6 unione era nato il [...] (doc. 10), odierno ricorrente. Parte_1
si era unita in matrimonio nel 1987 con (doc. Persona_5 Persona_7
11) e dalla loro unione erano nati (doc. 12) il 2 ottobre 1990 e Parte_2 [...]
28.01.993(doc. 13), odierni ricorrenti. Parte_3
Sulla discendenza di . Persona_3
si era unito in matrimonio con (doc. 14) e dalla loro unione Persona_3 Persona_8 erano nate le figlie: (doc. 15), il 27.12.1970, e Parte_4 Parte_5
(doc. 16), il 13 settembre 1972, entrambe odierne ricorrenti.
[...]
aveva sposato il 13 dicembre 2001 (doc. 17) Parte_4 Persona_9 generando il figlio nato il [...] (doc. 18), odierno ricorrente. Parte_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 14.05.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione argentina e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero, in data 04.02.2025, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 15.05.2025, assente parte resistente, la difesa della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo ed evidenziava di aver depositato ulteriori tentativi di accesso al sistema di prenotazione del al fine di Parte_7 provare l'attualità dell'interesse ad agire.
Dunque, la causa veniva trattenuta in decisione
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti argentini rispetto alle generalità del nativo italiano , il cui prenome nel tempo è stato trasformato in Persona_1
non è altro che il frutto della traduzione nell'idioma locale. Per_10
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti
3 italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione
4 o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata , nata in [...] il [...] Persona_5
(figlia di , a sua volta diretto discendente di primo grado del nativo italiano Persona_2
) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” ai figli Persona_1 [...]
e , sin dal momento della loro nascita, avvenuta – Parte_2 Parte_3 rispettivamente il 2 ottobre 1990 e il 28.01.993 - ovvero in epoche post – costituzionali.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente
5 configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato l'impossibilità di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis attraverso la procedura telematica resa disponibile sul portale “prenot@mi”.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che i tentativi di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza presso i Consolati italiani competenti per territorio, ossia Per_11 quanto a , e e quanto a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_12 Pt_4
e , erano andati falliti.
[...] Parte_5 Pt_6
Detta circostanza è stata provata mediante allegazione degli screenshots del predetto portale, il quale in occasione degli accessi sui rispettivi portali di competenza territoriale (7.4.2024, 26.6.2024,
8.08.2024, 18, 11 e 25.07.2024, 7.112024, per il;
7.04.2024, 26.06.2024, 18 e Parte_8
25.07.204, 8.08.204 e 7.11.2024, per il di ha restituito un messaggio Parte_7 Persona_12 automatico che ha indicato l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto, con l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, considerato che i richiedenti non sono neppure in grado di ottenere un appuntamento per la successiva presentazione della documentazione.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
6 Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato a [...] il [...] (doc. 1), il quale è Persona_1 deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, il
17.05.2024 dal POTERE GIUDIZIARIO - CAMERA NAZIONALE ELETTORALE CP_5 con il N. 03303370, nel quale si legge: “CERTIFICO: che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale figurano iscritti tutti i cittadini argentini, naturali o per opzione maggiori a sedici anni di età,
e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non risulta registrato fino in data odierna il Sig.
, o nato il [...] in [...] – Reggio Calabria – Cinquefrondi. Per_1 Per_1 Per_10
Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figlio e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
7 , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._5 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. , il diritto alla Parte_6 C.F._6 cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 07/06/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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