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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 984/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PORTA MASSIMO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14 Marzo 2011, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1023/2011 del 22/03/2011, reso nell'ambito del procedimento RG n. 764/2011;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno di loro, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro o con la propria pensione.
2) In sede di separazione veniva stabilito a carico del Signor il versamento di Parte_2
un assegno mensile di 800,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della minore Persona_1
nata a [...] il [...] (nipote dei coniugi nominati suoi tutori) e/o quale mantenimento della moglie fino a quando le stesse non avessero raggiunto la piena indipendenza economica;
3) che la Signora e la Signora sono attualmente economicamente Parte_1 Parte_3
autosufficienti;
4) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente in sede di separazione e di non avere più nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione
e/o causa.
3) I Signori e si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai Parte_1 Parte_2
suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa
e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
4) Le spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, saranno sostenute dalla Signora ”. Parte_1
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ROLO (RE) il 26/12/1976 fra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da Pt_2
intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1976 Atto n. 24 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 984/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PORTA MASSIMO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14 Marzo 2011, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1023/2011 del 22/03/2011, reso nell'ambito del procedimento RG n. 764/2011;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno di loro, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro o con la propria pensione.
2) In sede di separazione veniva stabilito a carico del Signor il versamento di Parte_2
un assegno mensile di 800,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della minore Persona_1
nata a [...] il [...] (nipote dei coniugi nominati suoi tutori) e/o quale mantenimento della moglie fino a quando le stesse non avessero raggiunto la piena indipendenza economica;
3) che la Signora e la Signora sono attualmente economicamente Parte_1 Parte_3
autosufficienti;
4) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente in sede di separazione e di non avere più nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione
e/o causa.
3) I Signori e si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai Parte_1 Parte_2
suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa
e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
4) Le spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, saranno sostenute dalla Signora ”. Parte_1
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ROLO (RE) il 26/12/1976 fra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da Pt_2
intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1976 Atto n. 24 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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