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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 694/2025, promossa con ricorso depositato in data 06/03/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. PECCHIARI SARA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Muggia in data 27.7.2002, con atto trascritto al n.33 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Muggia, parte II, Serie A, anno 2002;
- i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati a Trieste i figli in data 23.12.2003 (maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente), e in data 6.8.2006 (maggiorenne ma non Persona_2 economicamente indipendente in quanto frequentante la quarta superiore).
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La casa coniugale, sita in Trieste in Via Antonio Tribel n.28 sarà venduta a terzi entro il 31.12.2026 ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra le parti. Fino al momento della compravendita, l'immobile sarà occupato dalla SI.ra e dai figli. Il SI. reperirà altro immobile ove trasferirsi. Pt_2 Pt_1
3) La SInora si impegna a far fronte in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sulla casa Pt_2 coniugale, accollandosi il relativo costo e liberando il SI. da ogni tipo di onere in tal senso. Tutte le Pt_1 spese ordinarie relative all'immobile saranno sostenute in via esclusiva dalla SI.ra Pt_2
pagina 1 di 3 4) Nell'ipotesi in cui la SI.ra non fosse nelle condizioni di poter provvedere autonomamente al Pt_2 pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale la stessa sarà immediatamente venduta a terzi ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra le parti.
5) Ogni prestito contratto dalla SI.ra anche se intestato al marito, sarà dalla stessa autonomamente Pt_2 pagato, liberando il SI. da ogni tipo di obbligo connesso. Pt_1
6) Il SI. si impegna a provvedere al mantenimento del figlio mediante il pagamento della Pt_1 Per_2 somma di € 200,00 mensili da versarsi direttamente al medesimo sull'IBAN allo stesso intestato. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti.
7) I coniugi danno atto della loro indipendenza economica e nulla chiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
14) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo altresì l'indicazione del termine per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni, valutatane la rispondenza all'interesse della prole, né essendone necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 2/12/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n.33, parte II, Serie A, anno
2002).
Così deciso in Trieste, il 20/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 694/2025, promossa con ricorso depositato in data 06/03/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. PECCHIARI SARA;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Muggia in data 27.7.2002, con atto trascritto al n.33 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Muggia, parte II, Serie A, anno 2002;
- i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati a Trieste i figli in data 23.12.2003 (maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente), e in data 6.8.2006 (maggiorenne ma non Persona_2 economicamente indipendente in quanto frequentante la quarta superiore).
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La casa coniugale, sita in Trieste in Via Antonio Tribel n.28 sarà venduta a terzi entro il 31.12.2026 ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra le parti. Fino al momento della compravendita, l'immobile sarà occupato dalla SI.ra e dai figli. Il SI. reperirà altro immobile ove trasferirsi. Pt_2 Pt_1
3) La SInora si impegna a far fronte in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sulla casa Pt_2 coniugale, accollandosi il relativo costo e liberando il SI. da ogni tipo di onere in tal senso. Tutte le Pt_1 spese ordinarie relative all'immobile saranno sostenute in via esclusiva dalla SI.ra Pt_2
pagina 1 di 3 4) Nell'ipotesi in cui la SI.ra non fosse nelle condizioni di poter provvedere autonomamente al Pt_2 pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale la stessa sarà immediatamente venduta a terzi ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra le parti.
5) Ogni prestito contratto dalla SI.ra anche se intestato al marito, sarà dalla stessa autonomamente Pt_2 pagato, liberando il SI. da ogni tipo di obbligo connesso. Pt_1
6) Il SI. si impegna a provvedere al mantenimento del figlio mediante il pagamento della Pt_1 Per_2 somma di € 200,00 mensili da versarsi direttamente al medesimo sull'IBAN allo stesso intestato. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti.
7) I coniugi danno atto della loro indipendenza economica e nulla chiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
14) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo altresì l'indicazione del termine per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni, valutatane la rispondenza all'interesse della prole, né essendone necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 2/12/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n.33, parte II, Serie A, anno
2002).
Così deciso in Trieste, il 20/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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