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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/11/2024, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6533/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Alessio Narbone n. 75, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata ad ACARIGUA (VENEZUELA), in [...] CP_1 Parte_2
13/04/1959, elettivamente domiciliata in Palermo, Via P.pe di Villafranca n.
46, presso lo studio dell'Avv. PENSOVECCHIO PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che prima dell'udienza di prima Parte_1 comparizione fissata per l'8 ottobre 2024, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito
1 della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio;
le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RI (PA) il 09/09/1978 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9/7/2024;
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 22/12/2024;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
2/7/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I signori e continueranno ad osservare il Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, e ciascuno di essi vivrà per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, e si obbligano a non interferire ciascuno nella vita dell'altro anche se ciò dovesse comportare la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
b) I signori e i danno reciprocamente atto, che tutti Parte_1 Parte_2
i beni risultano già stati divisi.
c) I signori e sono economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2 ed il sig. percepisce oggi una pensione da artigiano nel Parte_1 minimo di legge e la sig.ra estagli locatizi. Pertanto, si conviene Parte_2
2 che nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno verso l'altro”;
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in RI (PA), in data 09/09/1978, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato ad ACARIGUA (VENEZUELA) in [...] Parte_3
13/04/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 87, parte II, serie A, dell'anno 1978, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6533/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Alessio Narbone n. 75, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata ad ACARIGUA (VENEZUELA), in [...] CP_1 Parte_2
13/04/1959, elettivamente domiciliata in Palermo, Via P.pe di Villafranca n.
46, presso lo studio dell'Avv. PENSOVECCHIO PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che prima dell'udienza di prima Parte_1 comparizione fissata per l'8 ottobre 2024, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito
1 della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di consiglio;
le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RI (PA) il 09/09/1978 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9/7/2024;
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 22/12/2024;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
2/7/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I signori e continueranno ad osservare il Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, e ciascuno di essi vivrà per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, e si obbligano a non interferire ciascuno nella vita dell'altro anche se ciò dovesse comportare la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
b) I signori e i danno reciprocamente atto, che tutti Parte_1 Parte_2
i beni risultano già stati divisi.
c) I signori e sono economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2 ed il sig. percepisce oggi una pensione da artigiano nel Parte_1 minimo di legge e la sig.ra estagli locatizi. Pertanto, si conviene Parte_2
2 che nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno verso l'altro”;
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in RI (PA), in data 09/09/1978, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato ad ACARIGUA (VENEZUELA) in [...] Parte_3
13/04/1959, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 87, parte II, serie A, dell'anno 1978, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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