Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI LA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi De Meis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, Agenzia del Demanio Direzione Generale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
i] previa disapplicazione del testimoniale di stato del 26 luglio 1982;
ii] previo rinvio alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali infra precisate;
degli ordini di introito relativi agli anni 2018 e 2019
nonché per l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo dovuto dalla OC. LI LA dal 2018 al 2020 (compreso);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI LA RL in data 30 novembre 2020:
per l’annullamento,
i] previa disapplicazione del testimoniale di stato del 26 luglio 1982;
ii] previo rinvio alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali infra precisate;
dell’ordine di introito relativo all’anno 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi e della Regione Abruzzo e dell’Agenzia del Demanio - Direzione Generale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. MA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La società LI LA RL, odierna ricorrente, è titolare dell’omonimo stabilimento balneare LI LA, storico sito sul litorale del Comune di Roseto degli Abruzzi, odierno resistente.
L’area demaniale in parola è quella risultante dalla concessione n. 160 dell’11 marzo 2002 rilasciata dalla Regione Abruzzo, odierna resistente, come in seguito integrata dalla licenza suppletiva n. 162 del 20 dicembre 2012.
La LI LA RL è subentrata alla LI LA di SS NN & C. Sas, giusta licenza di subingresso suppletiva n. 260 del 21 giugno 2017.
In base alla scheda della Regione Abruzzo “ riepilogativa e di calcolo del canone ” relativa all’anno 2003, la concessione di cui era titolare l’odierna ricorrente si connotava per la presenza di impianti di facile rimozione per complessivi mq 175,11. Nessuna superficie veniva invece annoverata sotto la voce “impianti di difficile rimozione”, nonché sotto quella “pertinenze demaniali”.
A seguito di sopralluogo del 5 ottobre 2017, la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio, odierna resistente, ha contestato alla odierna ricorrente che, con testimoniale di stato del 26 luglio 1982, fosse stato acquisito il fabbricato in muratura e piattaforma posta su lato lungomare.
Nello specifico, secondo la Direzione Regionale le superfici date in concessione andrebbero così distinte:
- mq 290,28: pertinenze demaniali a destinazione commerciale;
- mq 436,02: pertinenze demaniali di difficile rimozione (non destinate ad attività commerciale);
- mq 90,78: impianti di facile rimozione.
Il verbale ispettivo della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio veniva inviato al Comune di Roseto degli Abruzzi con nota prot. n. 2017/13264 del 30 novembre 2017, al quale veniva allegato un “ prospetto di calcolo del canone demaniale marittimo, elaborato dalla scrivente tenendo conto delle corrette superfici così come rilevate durante il sopralluogo congiunto ”.
Secondo l’Amministrazione del Demanio, quindi, sarebbe dovuta una rideterminazione del canone demaniale dal 2007 al 2017.
Al verbale ispettivo ed alla nota del 30 novembre 2017 seguiva, poi, la nota del Comune di Roseto degli Abruzzi con cui lo stesso rideterminava i canoni dovuti dalla ricorrente per gli anni dal 2013 al 2017 comprese.
Avverso i sopra menzionati atti dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Roseto degli Abruzzi la società LI LA RL proponeva ricorso presso questo Tribunale e lo stesso veniva definito con la sentenza n. 193/2019, con cui il predetto ricorso veniva respinto.
La sopra menzionata sentenza non è stata appellata.
Successivamente il Comune di Roseto degli Abruzzi ha rideterminato i canoni dovuti per gli anni 2018 e 2019 ed avverso tali atti la società LI LA RL ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 15 agosto 2020, con cui ha chiesto l’annullamento degli ordini di introito relativi agli anni 2018 e 2019 previa disapplicazione del testimoniale di stato del 26 luglio 1982 e previo rinvio alla Corte di Giustizia delle questioni esposte nel ricorso.
Si sono costituiti in giudizio, in data 27 agosto 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo, con memoria di stile.
Si è costituita in giudizio, in data 12 ottobre 2020, l’Agenzia del Demanio, depositando poi, in data 12 ottobre 2020, documentazione con relativa relazione con cui ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
In data 30 novembre 2020 parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti impugnando l’ordine di introito del canone del Comune di Roseto degli Abruzzi relativo all’anno 2020.
Con memoria del 23 aprile 2025 parte ricorrente ha dato atto del fatto che “ Nelle more del presente contenzioso, è intervenuto il D.L. 104/2020 s.m.i. che, ai commi 7 e ss., ha previsto un meccanismo di definizione agevolata dei contenziosi concernenti la misura dei canoni richiesti nel periodo 2007-2020 per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. ” e che “ La OC. LI LA e la dante causa SS hanno presentato istanza ex art. 100, comma 7, citato…, domandando la rideterminazione dei canoni relativi, rispettivamente, alle annualità dal 2018 al 2020 e alle annualità dal 2013 al 2017 (anno del subentro). Con provvedimento Prot. n. 23601 del 25 giugno 2021…il Comune di Roseto degli Abruzzi: i) ha ammesso la OC. LI LA al beneficio di cui all’art. 100, comma 7, citato, avuto riguardo ai canoni 2019 e 2020 che non erano ancora stati versati; ii) ha escluso dal beneficio il canone 2018, perché già corrisposto all’erario. In data 21 settembre 2021…, la OC. LI LA S.r.l. ha provveduto al pagamento dei canoni relativi agli anni 2019 e 2020, come rideterminati ex art. 100, comma 7, cit. con provvedimento del Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N.23601 del 25 giugno 2021. ”.
Sulla base delle sopra rappresentate circostanze parte ricorrente ha dunque domandato che questo Tribunale “ Dichiari il ricorso parzialmente improcedibile per cessata materia del contendere, avuto riguardo alle domande inerenti ai canoni 2019 e 2020, tenuto conto del disposto di cui ai commi 7 e 10 dell’art. 100 D.L. 104/2020 smi; ” mentre, per quanto concerne il canone del 2018, ha chiesto un rinvio per trattazione congiunta col ricorso avente RG n. 344/2021, ritenuto logicamente preliminare per le domande ivi svolte da parte ricorrente.
Si è costituito in giudizio, in data 29 aprile 2025, il Comune di Roseto degli Abruzzi, depositando poi propria memoria in data 5 maggio 2025 con cui ha, in primis, eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo parte ricorrente, con proprie note del 10 dicembre 2020 e dell’8 luglio 2021, presentato istanza ex art. 100, comma 7, del DL n. 104/2020 in relazione alla definizione agevolata dei canoni demaniali dovuti, e, poi, ha chiesto la reiezione del ricorso sostenendo la legittimità degli atti adottati dallo stesso.
Le parti hanno poi depositato proprie memorie e, all’udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata rinviata all’udienza del 5 novembre 2025 per la trattazione congiunta con la causa RG n. 344/2021.
Infine all’udienza pubblica del 5 novembre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. - Preliminarmente il Collegio deve prendere atto di quanto avvenuto nelle more dello svolgimento del giudizio relativamente ai canoni 2019 e 2020, ossia che, come dichiarato da parte ricorrente e confermato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, la società LI LA RL ha aderito al meccanismo di definizione agevolata dei contenziosi concernenti la misura dei canoni richiesti nel periodo 2007-2020 per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative presentando relativa istanza accolta dal Comune di Roseto degli Abruzzi limitatamente agli anni 2019 e 2020 e procedendo, poi, al relativo pagamento.
Ne deriva, dunque, che per i canoni relativi agli anni 2019 e 2020 (impugnati, rispettivamente, col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti) il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo parte ricorrente provveduto al pagamento degli stessi nella misura agevolata prevista dall’art. 100, comma 7, del DL n. 104/2020.
2. - Statuito quanto sopra con riferimento all’impugnazione degli ordini di introito relativi all’anno 2019 e all’anno 2020, il Collegio può passare all’esame del ricorso introduttivo del presente giudizio nella parte in cui lo stesso impugna l’ordine di introito relativo all’anno 2018 e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
3.1. - Col primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che “ Nella determinazione del canone per gli anni 2018-2020 non va tenuto conto dell'acquisizione del 1982, in quanto il relativo testimoniale di stato è un atto inefficace. ”.
Nello specifico, secondo parte ricorrente “ la proprietà superficiaria del concessionario non si estingue fintantoché questi conservi - senza soluzione di continuità - la disponibilità della superficie demaniale. Secondo il Consiglio di Stato, l'accessione di cui all'art. 49 cod. nav. non si verifica allorché «il concessionario abbia edificato sul suolo demaniale in base a regolare permesso di costruire e la concessione sia stata rinnovata più volte con istanza - e anche pagamento del canone prima della relativa scadenza» (Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348) .”; dalla sopra riportata tesi, sempre secondo parte ricorrente, ne deriva dunque che “ Dal momento che le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono di loro proprietà…per tali manufatti non è dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall'art. 1, comma 251°, punto 1°, lett. b) legge n. 296/2006. ”.
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che tale motivo di ricorso era già stato svolto da parte ricorrente nel ricorso avente RG n. 76/2018 e definito con sentenza di questo Tribunale n. 193/2019 e, dunque, rispetto a tale motivo, vale quanto già affermato in tale sentenza, pienamente condivisa dal Collegio, secondo cui “ La ricostruzione di parte ricorrente, secondo la quale non troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 49 del codice della navigazione perché la concessione non sarebbe mai venuta meno non può essere condivisa in quanto nel quadro normativo vigente ante L. 88/2001 le concessioni demaniali venivano rilasciate dalle competenti autorità con validità di dodici mesi, sino alla L. 400/93 che fissava il termine in quattro anni, allo scadere dei quali il rapporto si intendeva risolto e se ne apriva uno nuovo. La figura del rinnovo automatico viene, infatti, inserita, per la prima volta, con l'art. 10, comma 2, della legge 88/2001 secondo il quale "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza". Nel caso di specie l'immobile in oggetto è stato acquisito allo Stato prima che la normativa in materia consentisse la possibilità stessa di rinnovare automaticamente le concessioni sul demanio marittimo. L'acquisizione è stata effettuata successivamente ad un'effettiva cessazione del rapporto concessorio per cui deve ritenersi che i manufatti in questione siano stati realizzati e incamerati prima del subentro della ricorrente nella concessione demaniale marittima. Da ciò deriva che l'atto di incameramento veniva legittimamente operato, in quanto avente ad oggetto beni inamovibili, così come si legge nello stesso Verbale di Consistenza e Testimoniale di stato. Le varie concessioni annualmente rilasciate venivano periodicamente a cessare, con la conseguenza che, al verificarsi di ogni singola scadenza, le opere inamovibili al momento presenti sull'arenile demaniale venivano ope legis automaticamente incamerate ex art. 49 cod. nav. In proposito appare corretto il richiamo, da parte dell’Amministrazione resistente, alla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. 616 del 18/10/2007 la quale afferma che "quando una concessione giunge a scadenza, il suo rinnovo è assimilabile ad una nuova concessione e, pertanto è soggetta al rispetto dei principi di evidenza pubblica da intendersi riferiti ai canoni di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento". Deve, pertanto, ritenersi che le concessioni dapprima a valenza annuale e poi di durata maggiore venissero a cessare periodicamente, con conseguente incameramento, al momento della cessazione, dei beni inamovibili presenti sul sedime demaniale. Inoltre, il predetto incameramento opera ex lege, avendo il verbale di consistenza e testimoniale di stato natura meramente dichiarativa. Corollario di tale ultima considerazione è che l’incameramento delle opere al demanio avviene anche in mancanza di un atto formale o di una recettizia manifestazione formale di volontà da parte della pubblica amministrazione, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo automatico ope legis. In definitiva, quindi, l'art. 49 del Codice della navigazione, che richiama l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 934 c. c.– va interpretato nel senso che l'acquisto delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale al termine della concessione si verifica ipso iure e va applicato anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo - a differenza della proroga - una nuova concessione in senso proprio, dopo l'estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti di cui al predetto art. 49. Detta situazione non può ravvisarsi solo quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico o preordinato in antecedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del "nomen iuris", una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità. Come già chiarito, però, questa evenienza può ravvisarsi esclusivamente nelle fattispecie successive all’entrata in vigore dell'art. 10, comma 2, della legge 88/2001. ”.
4.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che, qualora l’atto di incameramento sia efficace sin dal 1982 anziché dalla data di cessazione della concessione, si porrebbe un problema di compatibilità comunitaria della fattispecie acquisitiva disciplinata dall’art. 49 cod. nav. che, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbe “ una forma di cessione forzosa e senza indennizzo dei beni materiali e immateriali che compongono l'azienda del concessionario. Anche l'art. 49 cod. nav. impone uno spoglio di utilità del concessionario in difetto di motivi imperativi di interesse generale. ”.
4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, sul punto, è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/2022 che ha pienamente sancito la legittimità dell’art. 49 del codice della navigazione rispetto alla normativa eurounitaria, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ Detta pronuncia, infatti, nel respingere la questione di compatibilità del citato art. 49 cod. nav. con i principi eurounitari, utilizza argomentazioni che valgono altresì a dimostrare la legittimità di tale disposizione sul piano dell’ordinamento interno. 8.1. Invero, la Corte di Giustizia sottolinea che l’art. 49 cod. nav. “è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano”, sicché tutti gli operatori hanno l’onere di strutturare in modo economicamente sostenibile la propria offerta ai fini dell’attribuzione della concessione, sapendo che, alla scadenza di questa, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico. Il privato dovrà fare quindi il proprio calcolo di convenienza economica, tenendo conto sia di tale dato normativo, sia della durata della concessione. 8.2. Soprattutto, la Corte di Giustizia osserva come l’art. 49 cod. nav. si limiti a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico, in specie del principio di inalienabilità del demanio: pertanto, “l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico”, poiché il ridetto principio di inalienabilità comporta che “il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”. 8.2.1. Per questo verso è dirimente la differenza – che la Corte rimarca – rispetto ai concessionari nel settore dei giochi d’azzardo, i quali per esercitare la propria attività economica utilizzano beni di cui sono realmente proprietari, laddove la concessione dell’occupazione del demanio pubblico marittimo conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie a carattere transitorio sulle opere non amovibili da esso costruite sul demanio stesso. 8.3. Da ultimo, la Corte sottolinea come l’art. 49 cod. nav. preveda espressamente la possibilità di derogare per contratto al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo, dando così evidenza alla dimensione contrattuale, e dunque consensuale, della concessione di occupazione del demanio: pertanto, “l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette”. È utile rammentare che tale argomentazione viene utilizzata anche dalla sentenza in questa sede appellata, la quale ne trae il corollario di escludere che il regime dell’art. 49 cod. nav. sia una “surrettizia espropriazione senza indennizzo”, di tal ché, in definitiva, detta sentenza si mostra corretta e condivisibile anche per questo verso. ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 3566/2025).
5.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che “ l’incameramento del 1982 è viziato sotto i denunciati profili per aver acquisito manufatti di facile rimozione, le tettoie. ”.
5.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che, come già affermato nella più volte richiamata sentenza di questo Tribunale n. 193/2019, “ Nessun fondamento può avere il motivo di ricorso considerato che le tettoie non possono essere considerate come bene distinto dal complesso bene rappresentato dal manufatto realizzato e incamerato. In ogni caso, come già sottolineato, la ricorrente non ha alcun titolo che la legittimi a rivendicare ad oggi la proprietà di un bene che, in realtà, non è mai stato di sua proprietà .”.
6.1. - Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente afferma dapprima che “ Il comma 251° dell’art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto nuovi criteri di determinazione dei “canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo”. ” e, poi, ne deduce che “ in base alla chiara lettera del citato comma 251° dell’art. 1 l. n. 296/2006, tali criteri si applicano soltanto alle concessioni “rilasciate o rinnovate”…. Di talché, nella denegata ipotesi in cui fossero respinti i mezzi di ricorso che precedono, la disciplina del corrispettivo di concessione applicabile nel caso di specie non dovrebbe tener conto della riforma del 2006. ” e ciò in piana applicazione del principio del legittimo affidamento che sarebbe stato violato “ dall'imprevista e imprevedibile alterazione del sinallagma convenzionale ad opera dell'art. 1, comma 251°, legge n. 296/2006. ”.
6.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che, anche con riferimento a tale motivo di ricorso, risulta del tutto condivisibile quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 193/2019 nello scrutinio dello stesso motivo proposto da parte ricorrente e, dunque, “ Deve rilevarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 302 del 22/10/2010, ha precisato che la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali marittimi non scaturisce da una decisione improvvisa e arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una linea evolutiva della disciplina dell'uso dei beni demaniali, in quanto si è progressivamente fatta strada la tendenza ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico. Tale processo evolutivo è stato ritenuto dalla Corte rispondente allo scopo, giudicato conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, di consentire alla pubblica amministrazione un incremento delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli corrisposti a favore di locatori privati. Nello specifico la Corte Costituzionale ha affermato che “… si deve prendere in esame la censura basata sulla presunta lesione dell’affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, che deriverebbe dall’incidenza sui rapporti in corso dei nuovi criteri di determinazione dei canoni concessori. A tal proposito, giova ricordare come questa Corte abbia chiarito che «nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto» (sentenza n. 264 del 2005; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009). Nel caso oggetto del presente giudizio, la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali, in particolare di beni appartenenti al demanio marittimo, non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali. Alla vecchia concezione, statica e legata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si è progressivamente sostituita un’altra, tendente ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico. Tale processo evolutivo è in corso da diversi decenni ed ha indotto questa Corte ad osservare che gli interventi legislativi, volti ad adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici, hanno lo scopo, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati (sentenza n. 88 del 1997). Del resto, un consistente aumento dei canoni in questione era già stato disposto dall’art. 32, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. La concreta applicazione degli aumenti disposti dalle norme citate è stata successivamente rinviata sino a quando la legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 256) ha disposto la loro abrogazione, mentre contestualmente introduceva i nuovi criteri di calcolo. Questi ultimi hanno sostituito gli aumenti generalizzati dei canoni annui per concessioni demaniali marittime, disposti con il citato d.l. n. 269 del 2003, con un nuovo meccanismo, che incide soprattutto sulle aree maggiormente produttive di reddito, cioè quelle su cui insistono pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. Non si può dire pertanto che l’aumento dei canoni, disposto dalla previsione legislativa censurata, sia giunto inaspettato, giacché esso si è sostituito ad un precedente aumento, di notevole entità, non applicato per effetto di successive proroghe, ma rimasto tuttavia in vigore sino ad essere rimosso, a favore di quello vigente, dalla norma oggetto di censura. Né l’incremento può essere considerato frutto di irragionevole arbitrio del legislatore, tale da indurre questa Corte a sindacare una scelta di indirizzo politico-economico, che sfugge, in via generale, ad una valutazione di legittimità costituzionale. Si tratta infatti di una linea di valorizzazione dei beni pubblici, che mira ad una loro maggiore redditività per lo Stato, vale a dire per la generalità dei cittadini, diminuendo proporzionalmente i vantaggi dei soggetti particolari che assumono la veste di concessionari. Si deve ricordare in proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, laddove sottolinea che una mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima quando incide sugli stessi «in modo improvviso e imprevedibile», senza che lo scopo perseguito dal legislatore ne imponesse l’intervento (sentenza 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02). Per i motivi illustrati sopra, l’intervento del legislatore non è stato né improvviso e imprevedibile, né ingiustificato rispetto allo scopo perseguito di assicurare maggiori entrate all’erario e di perequare le situazioni dei soggetti che svolgono attività commerciali, avvalendosi di beni pubblici, e quelle di altri soggetti che svolgono le identiche attività, ma assoggettati ai prezzi di mercato relativi all’utilizzazione di beni di proprietà privata.”. Inoltre, in tema di determinazione dei canoni il Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3196, ha affermato che “l'applicazione dei canoni secondo la legge n. 296 del 2006 non riguarda solo le concessioni rilasciate o rinnovate a partire dal 1º gennaio 2007: l'art. 1 comma 251 prevede che i nuovi criteri di quantificazione si applichino a partire da tale data, ma non prevede, né implica, alcuna limitazione in relazione al momento di rilascio della concessione, limitazione che sarebbe, a ben vedere, ingiustificata sia rispetto al fine della norma, sia contraria alla parità di trattamento tra i concessionari”. Sulla stessa linea, in sede consultiva, il Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 2012, n. 3522, ha affermato che “l'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'introdurre, per le concessioni attinenti ad utilizzazioni turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, per i quali si applichino le disposizioni relative al demanio marittimo, una forte rivalutazione dei canoni con disposta decorrenza 1 gennaio 2007, in relazione alle concessioni rilasciate e rinnovate, ha incidenza anche sui rapporti in corso, in corrispondenza ad una lettura della norma rispondente al dato testuale e alla finalità di interesse pubblico sottese, tenuto conto dei poteri riconosciuti all'ente proprietario nei confronti dei concessionari, nonché dell'esigenza di trarre dall'uso dei beni pubblici proventi non irrisori, da porre a servizio della collettività”. ”.
7.1. - Con il quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo, che possono essere esaminati congiuntamente data la stretta relazione, parte ricorrente sostiene che la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio avrebbe determinato la misura del canone applicando i c.d. valori o.m.i. “commerciale” a superfici prive di tale destinazione e che avrebbe qualificato come superfici commerciali superfici che non sono state incamerate, nonché superfici prive di destinazione commerciale o terziaria.
7.2. - I motivi sono infondati.
Il Collegio rileva che nella confutazione di tali motivi risulta condivisibile quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 193/2019 secondo cui “ L'art. 27, comma i. lett. a dei D.Lvo 114/998 specifica che nell’ambito del commercio sulle aree pubbliche viene ricompresa anche l'attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree del demanio marittimo. Invero, le attività economiche tipiche delle strutture ricettive balneari consistono principalmente in attività di ristorazione e bar e, di conseguenza, queste vanno annoverate tra le strutture esercenti attività tipicamente commerciali, anche perché le stesse sono indipendenti dai servizi di balneazione e vengono svolte durante tutto il corso dell'anno, non solo nel periodo estivo. E’ altresì infondata la censura con la quale la ricorrente contesta l’applicazione del canone OMI in ordine a tutta la superficie riportata nei titoli concessori senza distinguere tra aree costituenti pertinenze demaniali, all'interno dei quali si svolge attività commerciale e aree in relazione alle quali non si svolge attività. È, infatti, corretto quanto affermato dalla stessa Agenzia del Demanio, con circolare n. prot. 2007/21259/ACS-NOR del 29.5.2007, con cui si chiarisce che "il canone commisurato ai valori di mercato, di cui al comma 251 della legge finanziaria 2007...trova applicazione esclusivamente per i manufatti costituenti pertinenze demaniali......., all'interno dei quali si svolge attività commerciale, terziario-direzionale o di produzione di beni e di servizi", ma ciò non può comportare una inammissibile frammentazione dei locali adibiti ad esercizio commerciale distinguendo aree destinate a camminatoio e sottraendo le stesse dall’area complessivamente considerata come superficie annessa al locale bar. Quando, pertanto, la pertinenza demaniale marittima non sia di per sé idonea ad avere destinazione produttiva, deve ritenersi che la stessa - quando utilizzabile solo come supporto materiale di appoggio - sia assimilabile al suolo, di proprietà pubblica (C.d.S sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7505), ma ciò non vale quando la stessa area sia comunque utilizzata al fine di esercitare attività commerciale e sia addirittura ricompresa all’interno dello stesso manufatto pertinenziale. ”.
8. - Statuito quanto sopra con riferimento al ricorso principale, respinto con riferimento all’impugnazione dell’ordine di introito relativo all’anno 2018 e dichiarato improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’ordine di introito relativo all’anno 2019, il Collegio può passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 30 novembre 2020, con cui parte ricorrente ha impugnato l’ordine di introito emesso dal Comune di Roseto degli Abruzzi relativo al canone per l’anno 2020.
Con riferimento a tale ricorso per motivi aggiunti il Collegio rileva che, come già detto sopra, il canone oggetto di tale ricorso (canone 2020) è stato poi oggetto di definizione agevolata ai sensi della procedura prevista dal DL n. 104/2020 e tale successiva definizione comporta, con tutta evidenza, l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso in capo a parte ricorrente, come peraltro pianamente dichiarato dalla stessa.
9. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione svolta nei confronti dell’ordine di introito relativo all’anno 2019 mentre è infondato e va respinto rispetto all’impugnazione dell’ordine di introito relativo all’anno 2018 mentre il ricorso per motivi aggiunti, concernente il solo ordine di introito relativo all’anno 2020, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi e dell’Agenzia del Demanio mentre vengono compensate nei confronti delle altre Amministrazioni costituite in ragione della difesa meramente di stile delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di annullamento relativa all’ordine di introito relativo al canone 2018 mentre lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla domanda di annullamento concernente l’ordine di introito relativo al canone 2019;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti concernente il canone relativo all’anno 2020.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di Roseto degli Abruzzi e dell’Agenzia del Demanio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, e compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
MA AL, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| MA AL | NA PA |
IL SEGRETARIO