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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Presidente della prima sezione civile dott. Stefano Giusberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/2025 r.g., promossa da avv. Riccardo Camilloni (c.f. ) del Foro di Bologna, in C.F._1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio
- ricorrente contro
(c.f. ) - resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
avente ad oggetto: “opposizione ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale: in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Bologna il 2 dicembre 2024 e comunicato in data 03 dicembre 2024 al termine del proc. N.R.G. 11100/2023, disporre la liquidazione degli onorari a favore dello scrivente difensore nell'importo di €
4.554,37; in subordine: in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Bologna il 2 dicembre 2024 e comunicato in data 03 dicembre 2024 al termine del proc.
N.R.G. 11100/2023, disporre la liquidazione degli onorari a favore dello scrivente difensore nell'importo di € 3.036,05”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.l.vo
1° settembre 2011, n. 150, l'avvocato Riccardo Camilloni ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
1 dell'Unione europea, in data 2 dicembre 2024 ha disposto la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività da egli svolta quale difensore di nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 11100/2023. Persona_1
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato laddove ha quantificato i compensi spettantigli nella somma finale di € 1.179,00, ovverosia in una misura ritenuta inferiore ai valori tabellari minimi, e questo sia volendo attribuire alla controversia un valore tale da farla rientrare nello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, caso in cui, sempre secondo il ricorrente, l'importo minimo da corrispondere al netto della dimidiazione di cui all'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, avrebbe dovuto essere pari ad almeno € 3.808,00, oltre spese generali al 15% e
C.p.a come per legge, sia volendola apprezzare in un importo ricompreso nello scaglione immediatamente inferiore, ovvero quello racchiuso tra € 5.201,00 ed €
26,000,00, ipotesi nella quale la somma globale, al netto della predetta riduzione del
50%, a suo dire avrebbe dovuto ammontare a non meno di € 2.538,50, oltre spese generali al 15% e C.p.a come per legge.
L'avvocato Camilloni ha altresì lamentato l'omessa valutazione da parte del
Tribunale dell'attività da egli prestata nel corso della fase cautelare del giudizio, attività che avrebbe dovuto essere “tenuta in considerazione ai fini della scelta dello scaglione applicabile” (v. pag. 5 del ricorso), nonché l'errato riferimento, contenuto nel decreto opposto, al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella sua versione risultante dalle modifiche apportate dal successivo d.m. 8 marzo 2018, n. 37, anziché in quella derivante dagli interventi emendativi inseriti nel più recente d.m. 13 agosto 2022, n. 147, da egli ritenuta applicabile alla fattispecie in oggetto.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente ha dunque chiesto, in via principale, che la causa venga ricompresa nello scaglione 26.001,00/52.000,00 €, con conseguente rideterminazione del compenso a lui dovuto nel maggior importo di €
3.808,00, oltre spese generali al 15% e C.p.a come per legge;
in subordine, qualora dovesse essere invece fatta ricadere nello scaglione inferiore, che gli venga ad ogni
2 modo riconosciuto il superiore ammontare di € 2.538,50, oltre spese generali al 15% e
C.p.a come per legge.
Il , pur tempestivamente notiziato del procedimento Controparte_1
mediante regolare processo di notifica, non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 14 maggio 2025, il ricorrente, unico presente, ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo ed ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va rilevato che, trattandosi nella fattispecie in esame di un procedimento instaurato successivamente al 28 febbraio 2023, deve trovare applicazione l'art. 15 del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal d.l.vo 10 ottobre 2022, n. 149. In forza dell'art. 15, co. 1, del d.l.vo n. 150 del 2011, nel testo attualmente vigente, “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, ossia dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che pertanto trovano applicazione alla fattispecie. L'opposizione è stata quindi correttamente proposta al
Presidente del Tribunale di Bologna (ed assegnata al Presidente di sezione delegato) ed è regolata dai richiamati artt. 281 decies e ss. c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione promossa dall'avv. Camilloni deve ritenersi infondata.
Il ricorrente, nell'individuare la soglia minima al di sotto della quale il Tribunale non avrebbe dovuto spingersi nel determinare i suoi compensi, non solo ha erroneamente dato per assunto che l'organo giudicante debba sempre e comunque liquidare ciascuna delle fasi nelle quali il giudizio si articola in astratto, presupposto all'evidenza scorretto, ben potendosi in concreto concludere senza istruttoria e/o con il mancato deposito di memorie finali, ma ha inoltre preso in considerazione i soli valori tabellari medi, i quali, tuttavia, a norma dell'art. 4, co. 1, d.m. cit., possono essere ridotti dal giudice del 50%.
3 Ciò chiarito, il giudice di prime cure, nel quantificare le spettanze dell'avvocato
Camilloni, ha correttamente preso in esame solo l'attività da egli effettivamente prestata nel corso della fase di merito del giudizio, attività che, essendosi
“precipuamente concretata nella redazione del solo ricorso introduttivo e nella partecipazione a una sola udienza di trattazione e discussione” (v. pag. 1 del decreto impugnato), ha condivisibilmente ritenuto di liquidare in conformità ai valori minimi tabellari, nel pieno rispetto dei poteri discrezionali attribuitigli dalle norme regolanti la materia (v. art. 4, co. 1, d.m. cit.).
Nel calcolare il compenso dovuto, il Tribunale, pur non indicandolo in maniera esplicita, ha poi giustamente tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, così come agilmente desumibile dalla somma riconosciuta
(ovvero € 1.179,00), che infatti rappresenta il risultato finale dell'addizione degli importi equivalenti ai valori tabellari minimi previsti con riferimento al predetto scaglione per le fasi liquidate (vale a dire € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva e € 903,00 per la fase di trattazione;
v. tabella n. 2 relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione allegata al d.m. cit.), una volta diminuita del 50% ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e così come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente che, in questa sede, giova ricordare, ha chiesto la valorizzazione del suo operato nella fase cautelare del procedimento proprio e solo a questo fine (v. supra).
Parimenti, il Tribunale, pur formalmente errando nel rinviare alla formulazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, di riferimento per il caso in esame, avendo fatto rimando a quella conseguente al d.m. 8 marzo 2018, n. 37, anziché a quella applicabile ratione temporis, ovvero quella derivante dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, ha tuttavia fatto concreto impiego dei valori reperibili nelle tabelle contenute in quest'ultima, in tal modo rivelando la natura di mero lapsus calami dell'errato richiamo.
Conclusivamente, la decisione del Tribunale risulta corretta in quanto assunta in conformità alla normativa in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense. Ne consegue che l'opposizione di cui al ricorso deve essere respinta.
4 In assenza di costituzione del convenuto, nulla si dispone sulle spese CP_1
del procedimento.
P. Q. M.
il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, in contumacia del convenuto, rigetta l'opposizione proposta dall'avvocato
Riccardo Camilloni.
Così deciso in Bologna, il giorno 9 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Stefano Giusberti
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