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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4311/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Barillà e Teresa Parte_1
Innocenza Barillà ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Laureana di
Borrello (RC), Via Solferino, 17.
- RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: retribuzione professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola Contr secondaria di I grado, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del , mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata Controparte_1
1 percezione, durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato succedutesi nel tempo, così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg.1 a 2 ricorso e contratti allegati).
Concludeva, quindi, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta e corrisposta la “retribuzione professionale docenti” per i periodi in premessa indicati, relativi agli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, in cui ha prestato servizio a titolo di supplenze brevi e temporanee, con ogni conseguenziale effetto di legge;
- Conseguentemente condannare il resistente, in p.l.r.p.t., al CP_1
pagamento in favore di essa ricorrente della retribuzione professionale docenti per i periodi in premessa indicati, relativi agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in cui ha prestato servizio a titolo di supplenze brevi e temporanee , secondo i criteri indicati dall'art. 7 CCNL Scuola 2001, nella misura prevista dallo stesso CCNL 15.3.2001 e successivi, nonché dal CCNL 19.4.2018, e così per la complessiva somma di euro
2.831,16, come da specifico conteggio in narrativa riportato o, comunque alla diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o liquidata dal
Giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Prendere ed emettere comunque ogni conseguenziale statuizione di legge. -
Condannare il resistente al pagamento di spese e compensi del presente CP_1
giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Le amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citate a mezzo pec in data 19.12.2023, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 19.12.2023).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12.02.2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
2 L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed
3 educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” ( ex multis cfr.
Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta, sicchè deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, il
[...]
va condannato al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo complessivo di € 2.831,16, a titolo di Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001 per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine col Controparte_1
nell'anno scolastico 2019/2020 (dal 21.01.2020 al 10.06.2020 e dal 11.06.2020
[...]
al 30.06.2020); nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 11.11.2020 al 05.12.2020; dal
06.12.2020 al 09.02.2021; dal 10.02.2021 al 09.04.2021; dal 10.04.2021 al
17.04.2021; dal 18.04.2021 al 08.06.2021; dal 09.06.2021 al 23.06.2021); nell'anno scolastico 2021/2022 ( dal 29.09.2021 al 04.10.2021; dal 05.10.2021 al 11.10.2021; dal 12.10.2021 al 07.11.2021 e dal 08.11.2021 al 14.11.2021; dal 15.11.2021 al
15.11.2021; dal 16.11.2021 al 22.12.2021; dal 19.01.2022 al 27.01.2022; dal
28.01.2022 al 31.01.2022; 07.02.2022 al 15.02.2022; dal 16.02.2022 al 23.02.2022; dal 24.02.2022 al 13.04.2022; dal 20.04.2022 al 04.05.2022; dal 05.05.2022 al
19.05.2022; dal 20.05.2022 al 27.05.2022; dal 13.06.2022 al 13.06.2022 e dal
09.11.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al
10.06.2022.);
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma complessiva di € 2.831,16, a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Giuseppe Barillà e Teresa Innocenza Barillà, quali procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 13.02.2025
5 IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4311/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Barillà e Teresa Parte_1
Innocenza Barillà ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Laureana di
Borrello (RC), Via Solferino, 17.
- RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: retribuzione professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola Contr secondaria di I grado, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del , mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata Controparte_1
1 percezione, durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato succedutesi nel tempo, così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg.1 a 2 ricorso e contratti allegati).
Concludeva, quindi, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta e corrisposta la “retribuzione professionale docenti” per i periodi in premessa indicati, relativi agli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, in cui ha prestato servizio a titolo di supplenze brevi e temporanee, con ogni conseguenziale effetto di legge;
- Conseguentemente condannare il resistente, in p.l.r.p.t., al CP_1
pagamento in favore di essa ricorrente della retribuzione professionale docenti per i periodi in premessa indicati, relativi agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in cui ha prestato servizio a titolo di supplenze brevi e temporanee , secondo i criteri indicati dall'art. 7 CCNL Scuola 2001, nella misura prevista dallo stesso CCNL 15.3.2001 e successivi, nonché dal CCNL 19.4.2018, e così per la complessiva somma di euro
2.831,16, come da specifico conteggio in narrativa riportato o, comunque alla diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o liquidata dal
Giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Prendere ed emettere comunque ogni conseguenziale statuizione di legge. -
Condannare il resistente al pagamento di spese e compensi del presente CP_1
giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Le amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citate a mezzo pec in data 19.12.2023, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 19.12.2023).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12.02.2025 per il deposito di note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
2 L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed
3 educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” ( ex multis cfr.
Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta, sicchè deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI.
Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, il
[...]
va condannato al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo complessivo di € 2.831,16, a titolo di Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001 per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine col Controparte_1
nell'anno scolastico 2019/2020 (dal 21.01.2020 al 10.06.2020 e dal 11.06.2020
[...]
al 30.06.2020); nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 11.11.2020 al 05.12.2020; dal
06.12.2020 al 09.02.2021; dal 10.02.2021 al 09.04.2021; dal 10.04.2021 al
17.04.2021; dal 18.04.2021 al 08.06.2021; dal 09.06.2021 al 23.06.2021); nell'anno scolastico 2021/2022 ( dal 29.09.2021 al 04.10.2021; dal 05.10.2021 al 11.10.2021; dal 12.10.2021 al 07.11.2021 e dal 08.11.2021 al 14.11.2021; dal 15.11.2021 al
15.11.2021; dal 16.11.2021 al 22.12.2021; dal 19.01.2022 al 27.01.2022; dal
28.01.2022 al 31.01.2022; 07.02.2022 al 15.02.2022; dal 16.02.2022 al 23.02.2022; dal 24.02.2022 al 13.04.2022; dal 20.04.2022 al 04.05.2022; dal 05.05.2022 al
19.05.2022; dal 20.05.2022 al 27.05.2022; dal 13.06.2022 al 13.06.2022 e dal
09.11.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al
10.06.2022.);
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma complessiva di € 2.831,16, a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Giuseppe Barillà e Teresa Innocenza Barillà, quali procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 13.02.2025
5 IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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