Provvedimento: […] IV. Alla pubblica udienza del 15 settembre 2020, non comparsa la difesa dei ricorrenti, il giudice – dopo aver rilevato che l'atto introduttivo identifica i ricorrenti solo con il nome e il cognome, accompagnati dalla sola indicazione del codice fiscale, e che le procure alle liti identificano ciascun delegante solo con il nome e il cognome – ha osservato che, alla luce dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, anche il luogo e la data di nascita costituiscono elementi essenziali per l'identificazione della persona fisica, sicché la mancanza della relativa indicazione nella procura alle liti e nel ricorso impedisce di individuare i soggetti nei confronti dei quali la decisione giudiziale avrà effetto.
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