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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 25/9/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.33165 /2024 Tra
( avv. ) Parte_1 Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI– 001707943 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.005,04 a Contr titolo di sanzione amministrativa quale coobbligato solidale della società
[...]
per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per CP_3
l'anno 2017. A fondamento del ricorso ha esposto che l'atto impugnato si fonda sull' accertamento n. 7001.08/05/2019.0198503 dell'8 maggio 2019, che egli afferma CP_1 di non aver mai ricevuto. Ha inoltre precisato di aver rivestito, nel 2017, la carica di legale rappresentante della società MI.VA. quale amministratore Parte_2 giudiziario nominato dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento di prevenzione n. R.G.M.P. 46/2016 evidenziando che la società, sottoposta a sequestro, era priva di liquidità, con conseguente impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi contributivi. Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale del credito e chiesto di dichiarare la nullità o annullare l'ordinanza impugnata.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità CP_1 dell'ordinanza impugnata e della procedura amministrativa seguita.
Il ricorso è infondato. 1) Va innanzitutto evidenziato che l 'Istituto ha depositato in giudizio copia dell'atto di accertamento n. 7001.08/05/2019.0198503 e della relativa relata di notifica, dalla quale risulta che la notifica è stata eseguita il 22 maggio 2019 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, mediante consegna al portiere dello stabile. Il ricorrente ha contestato la validità della notifica, deducendo di non abitare più presso quell'indirizzo al momento della consegna, in quanto separatosi dalla moglie e ha prodotto la sentenza di separazione n 5075/18 del Tribunale di Napoli. Tuttavia, tale circostanza non è idonea a inficiare la validità della notifica, poiché non risulta provato che il ricorrente avesse effettivamente mutato la propria residenza anagrafica né che avesse comunicato all'anagrafe o in altro modo reso conoscibile un diverso indirizzo ( peraltro nemmeno precisato in questa sede). In proposito la Suprema Corte ( da ultimo : ord 31722/23) ha precisato, con riferimento al caso di separazione dei coniugi, che incombe sul coniuge che si allontani dalla casa familiare l'onere di comunicare all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe la nuova dimora, così da consentire il suo reperimento per le comunicazioni aventi efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza comporta che la notifica effettuata presso la precedente residenza anagrafica resti pienamente valida e l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta fondata su un presupposto ritualmente perfezionato.
2) Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Dalla documentazione depositata risulta che il termine è stato interrotto a seguito della notifica dell'avviso di accertamento il 22 maggio 2019 mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 17 agosto 2024.Al riguardo, però, deve tenersi conto del periodo di sospensione dei termini disposto dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e successive proroghe), che ha determinato la sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ( 98 giorni).Pertanto, considerando anche tale periodo, il termine quinquennale ( che sarebbe scaduto il 28 agosto 2024) non risulta decorso al momento della notifica dell'atto impugnato.
3) Nel merito il ricorrente, pur non contestando l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali (per un importo inferiore alla soglia di rilevanza penale di € 10.000), ha eccepito l'insussistenza dell'illecito amministrativo stante lo stato di sequestro della società e la mancanza di liquidità. L'eccezione non merita accoglimento. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Pen. 23939/2020 , . 43811 /2017 20090 /2020, 20089 2020), in materia di omesso versamento delle ritenute, l'illecito è integrato dalla consapevole scelta di omettere il versamento dovuto. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che la crisi economica o la mancanza di liquidità non escludono l'elemento soggettivo (dolo generico), in quanto è onere del datore di lavoro ripartire le risorse esistenti in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo contestualmente al pagamento degli emolumenti ai dipendenti. L'obbligo di versamento delle ritenute, infatti, ha carattere pubblicistico e inderogabile;
preferire altre spese (incluso, in generale, il pagamento pieno degli stipendi o la gestione aziendale) al versamento delle ritenute costituisce una scelta di priorità che non esclude l'illecito. Pertanto il sequestro, ove non abbia totalmente impedito l'operatività ordinaria, non esonera ipso facto il legale rappresentante dall'adempimento delle ritenute già operate sui salari corrisposti. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad allegare che la società era sottoposta a sequestro e priva di liquidità, ma non ha documentato né la totale impossibilità di reperire risorse, né l'adozione di iniziative idonee a garantire comunque il versamento (anche parziale) dei contributi dovuti. Né la mera sottoposizione a sequestro della società può, di per sé, escludere la colpevolezza, poiché l'attività economica prosegue sotto la gestione dell'amministratore giudiziario, cui resta l'onere di rispettare gli obblighi di legge, nei limiti delle risorse gestite. Deve pertanto escludersi che la dedotta mancanza di liquidità integri una causa di esclusione della responsabilità amministrativa. La circostanza può semmai rilevare solo ai fini della determinazione in concreto della sanzione amministrativa, ma non può comportare l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. L'unica condizione legale per escludere la sanzione amministrativa (e la punibilità penale, se del caso) è specificata nel medesimo Art. 2, comma 1-bis: il datore di lavoro non è assoggettabile a sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. Poiché non risulta che il ricorrente abbia provveduto al versamento entro il predetto termine, la causa di non punibilità non può trovare applicazione. In conclusione, la difficoltà economica dedotta non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo e, non essendo stata provata l'unica causa di non sanzionabilità ammessa dalla legge, l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra E. 1101 ed €5.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1312,00 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice