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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 19/08/1973, residente in [...]12/3 16166
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. URBINI PATRIZIA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3 il 02/04/1976, residente in [...]13 GENOVA
[GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
URBINI PATRIZIA (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 22/05/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“in considerazione dei buoni rapporti intercorsi fino ad oggi, le parti concordemente hanno deciso di assegnare la casa sita in Genova via Fratelli
Coda 12 int. 3 al signor dove lo stesso manterrà la residenza Parte_1 unitamente ai tre figli.
- entrambi i genitori al fine di avere un regime paritetico di frequentazione con i figli , potranno gestire le frequentazioni all'interno dell'abitazione di Via Fratelli
Coda 12 int. 3 a rotazione ovvero: a partire dal lunedi mattina fino al lunedi successivo, con conseguente ingresso in casa dell'altro genitore;
e così previo diverso accordo da concordarsi preventivamente e telefonicamente almeno un mese prima.
- i coniugi vivono separatamente dal 15 Novembre 2024 e rispettivamente: il signor vivrà in Genova via Fratelli Coda 38/3 e la Signora Parte_1 vivrà in Genova via Bettolo 187unico; Parte_2
- il Signor provvederà alle spese dell'abitazione familiare Parte_1 inerenti l'amministrazione, le spese per le utenze, e quant'altro necessario per il mantenimento della stessa fino al mese di settembre 2025 e comunque non oltre un periodo di mesi sette dal decreto di fissazione di prima udienza;
- successivamente al mese di settembre 2025 (e comunque non oltre un periodo di mesi sette dal decreto di fissazione di prima udienza) le spese ordinarie relativamente all'immobile di Genova Via Fratelli Costa 12/3 verranno divise equamente tra i coniugi nella misura quindi del 50%;
- il regime di visita e collocamento di ciascun genitore prevede una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso l'abitazione assegnata ai figli.
3 - - i Signori e potranno vivere unitamente ai tre figli minori a Pt_1 Pt_2 settimane alternate, a partire dal lunedì mattina, con l'ingresso in casa dell'altro genitore il lunedì della settimana successiva;
- che nei periodi di vacanza scolastica dei figli le parti concorderanno liberamente i giorni che i minori trascorreranno con il padre o con la madre, all'interno della casa coniugale;
- che i genitori si impegnano a comunicare la località e l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà le vacanze i figli e , tre giorni prima della Persona_1 Per_2 eventuale partenza;
-- i coniugi dichiarano, per quanto occorra, di aver definito ogni loro pregresso rapporto di qualsiasi natura anche non patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
- che i coniugi si danno reciprocamente atto di aver preso possesso dei beni mobili personali presenti nella casa familiare;
- che il signori e provvederanno al 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 necessarie per il mantenimento dei figli.
In merito alle altre spese si specifica quanto segue:
Spese sanitarie:
● non richiedono il preventivo accordo: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogate dal SSN, spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche, spese per acquisto farmaci prescritti dal medico, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari), spese sanitarie urgenti.
● richiedono il preventivo accordo: spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia, spese per acquisto di dispositivi per assistenza
4 protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
Spese scolastiche:
● non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado relativa a istituti pubblici (scuole statali e comunali, tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno di durata legale del corso, spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate, spese per partecipazione a gite scolastiche e viaggi di istruzione senza pernottamento, spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria,
● richiedono il preventivo accordo: la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado imposte da istituti privati, tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da atenei privati, spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore, spese per partecipazione a gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, spese per corsi di recupero e lezioni private, costi per l'alloggio preso la sede universitaria e relative utenze, costi per la frequenza al cd. pre- scuola e dopo- scuola, costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici.
Spese extrascolastiche:
● non richiedono il preventivo accordo: spese per il conseguimento della patente di guida B;
● richiedono il preventivo accordo: spese per corsi di istruzione, spese per corsi musicali ed acquisto del relativo strumento, centro estivo, gruppo estivo, spese per corsi di lingua o attività artistiche, spese per corsi di informatica, spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, spese relative all'utilizzo
(assicurazione, tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare.
- Le parti si riconoscono reciprocamente, l'autorizzazione all'espatrio con i tre figli minori;
l'eventuale diniego dovrà tuttavia essere motivato”.
5 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 27, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 19/08/1973, residente in [...]12/3 16166
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. URBINI PATRIZIA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3 il 02/04/1976, residente in [...]13 GENOVA
[GE] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
URBINI PATRIZIA (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 22/05/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“in considerazione dei buoni rapporti intercorsi fino ad oggi, le parti concordemente hanno deciso di assegnare la casa sita in Genova via Fratelli
Coda 12 int. 3 al signor dove lo stesso manterrà la residenza Parte_1 unitamente ai tre figli.
- entrambi i genitori al fine di avere un regime paritetico di frequentazione con i figli , potranno gestire le frequentazioni all'interno dell'abitazione di Via Fratelli
Coda 12 int. 3 a rotazione ovvero: a partire dal lunedi mattina fino al lunedi successivo, con conseguente ingresso in casa dell'altro genitore;
e così previo diverso accordo da concordarsi preventivamente e telefonicamente almeno un mese prima.
- i coniugi vivono separatamente dal 15 Novembre 2024 e rispettivamente: il signor vivrà in Genova via Fratelli Coda 38/3 e la Signora Parte_1 vivrà in Genova via Bettolo 187unico; Parte_2
- il Signor provvederà alle spese dell'abitazione familiare Parte_1 inerenti l'amministrazione, le spese per le utenze, e quant'altro necessario per il mantenimento della stessa fino al mese di settembre 2025 e comunque non oltre un periodo di mesi sette dal decreto di fissazione di prima udienza;
- successivamente al mese di settembre 2025 (e comunque non oltre un periodo di mesi sette dal decreto di fissazione di prima udienza) le spese ordinarie relativamente all'immobile di Genova Via Fratelli Costa 12/3 verranno divise equamente tra i coniugi nella misura quindi del 50%;
- il regime di visita e collocamento di ciascun genitore prevede una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso l'abitazione assegnata ai figli.
3 - - i Signori e potranno vivere unitamente ai tre figli minori a Pt_1 Pt_2 settimane alternate, a partire dal lunedì mattina, con l'ingresso in casa dell'altro genitore il lunedì della settimana successiva;
- che nei periodi di vacanza scolastica dei figli le parti concorderanno liberamente i giorni che i minori trascorreranno con il padre o con la madre, all'interno della casa coniugale;
- che i genitori si impegnano a comunicare la località e l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà le vacanze i figli e , tre giorni prima della Persona_1 Per_2 eventuale partenza;
-- i coniugi dichiarano, per quanto occorra, di aver definito ogni loro pregresso rapporto di qualsiasi natura anche non patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
- che i coniugi si danno reciprocamente atto di aver preso possesso dei beni mobili personali presenti nella casa familiare;
- che il signori e provvederanno al 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 necessarie per il mantenimento dei figli.
In merito alle altre spese si specifica quanto segue:
Spese sanitarie:
● non richiedono il preventivo accordo: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogate dal SSN, spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche, spese per acquisto farmaci prescritti dal medico, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato, esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari), spese sanitarie urgenti.
● richiedono il preventivo accordo: spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia, spese per acquisto di dispositivi per assistenza
4 protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
Spese scolastiche:
● non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado relativa a istituti pubblici (scuole statali e comunali, tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno di durata legale del corso, spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate, spese per partecipazione a gite scolastiche e viaggi di istruzione senza pernottamento, spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria,
● richiedono il preventivo accordo: la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado imposte da istituti privati, tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da atenei privati, spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore, spese per partecipazione a gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, spese per corsi di recupero e lezioni private, costi per l'alloggio preso la sede universitaria e relative utenze, costi per la frequenza al cd. pre- scuola e dopo- scuola, costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici.
Spese extrascolastiche:
● non richiedono il preventivo accordo: spese per il conseguimento della patente di guida B;
● richiedono il preventivo accordo: spese per corsi di istruzione, spese per corsi musicali ed acquisto del relativo strumento, centro estivo, gruppo estivo, spese per corsi di lingua o attività artistiche, spese per corsi di informatica, spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, spese relative all'utilizzo
(assicurazione, tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare.
- Le parti si riconoscono reciprocamente, l'autorizzazione all'espatrio con i tre figli minori;
l'eventuale diniego dovrà tuttavia essere motivato”.
5 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 27, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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