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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1
studio dell'avv. Marco Iacono, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro residente a [...], elettivamente domiciliata a Chiari (BS) presso lo Controparte_1
studio degli avv.ti Antonio Ramera e Andrea Giliberto che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' opponente: Voglia il Tribunale, per le motivazioni di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo n. 11123/2023 (23157/2023 RG) emesso e depositato dal Tribunale di Milano il
28/06/2023, notificato il 06/07/2023, statuendo comunque come nessuna somma sia dovuta dalla Sig.ra alla Sig.ra per le causali di cui in ricorso. Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta: Voglia il Tribunale,
In via principale, previe le opportune declaratorie, rigettare l'opposizione e, quindi respingere le domande dell'opponente perché tutte infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11123/2023, R.G. n. 23157/2023, emesso dal Tribunale di Milano.
Condannarsi ex art. 96 c.p.c. l'odierna opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria: Si insta affinché il Giudicante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 245
c.p.c., voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative:
1) Vero è che con comunicazione del 20 settembre 2017 la PDV formalizzava alla signora CP_1
la richiesta di erogazione di un finanziamento soci infruttifero per l'importo di euro 55.000,00
[...]
(cinquantacinquemila/00), con termine per la restituzione previsto al 30 giugno 2019 (con tacito rinnovo di anno in anno) e con diritto per la socia accomandante di chiedere l'integrale restituzione del finanziamento non prima del 30 giugno 2021, come da doc. 4 che viene rammostrato al teste?
pagina 2 di 14 2) Vero è che, in adesione alla proposta di finanziamento di cui al capitolo precedente, in data 27
settembre 2017, la signora versava a mezzo bonifico bancario la somma di euro Controparte_1
55.000,00 in favore della PDV, coma da docc. 5 e 6 che si rammostrano al teste?
3) Vero è che nelle annualità 2017-2021 la società PDV riportava rendiconti di esercizio in sostanziale pareggio ovvero negativi?
4) Vero è che nella seconda metà dell'anno 2021 la signora maturava la decisione Controparte_1
di recedere dalla PDV? Dica il teste, se a conoscenza, le ragioni che spingevano la signora a CP_1
voler recedere dalla PDV.
5) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora dichiarava la sua irrevocabile volontà di CP_1
recedere dalla PDV, esercitando così a tutti gli effetti di legge il diritto di recesso?
6) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora recedeva dalla PDV? Parte_1
7) Vero è che il recesso dei soci e veniva formalizzato con atto a Controparte_1 Parte_1
rogito del Notaio dott. del 21 dicembre 2021, come da doc. 7 che viene Persona_1
rammostrato al teste?
8) Vero è che, contrariamente a quanto dichiarato dalla signora nell'atto di Controparte_1
modifica dei patti sociali di cui al punto precedente, PDV aveva omesso di liquidare in suo favore il valore della quota?
9) Vero è che nel mese di maggio 2022 la signora per il tramite del di lei marito signor CP_1
comunicava all'avv. la volontà di formalizzare la richiesta di Controparte_2 Controparte_3
restituzione della somma di euro 55.000,00 erogata nel mese di settembre 2017 a PDV a titolo di finanziamento soci?
pagina 3 di 14 10) Vero è che, preso atto della volontà manifestata dalla signora di cui al Controparte_1
precedente capitolo, l'avv. , anche a mezzo di messaggi whatsapp (cfr. doc. 19), Controparte_3
riconosceva il debito di euro 55.000,00 nei suoi confronti, dichiarando di voler saldare il debito mediante un piano di rientro?
11) Vero è che con comunicazione PEC del 03 giugno 2022, la signora Controparte_1
formalizzava alla pDV la sua volontà di interrompere il rinnovo tacito della durata del finanziamento dalla medesima erogato nel mese di settembre 2017, per l'importo di euro 55.000,00, chiedendone al contempo l'integrale restituzione, come da doc. 8 che viene rammostrato al teste?
12) Vero è che nelle settimane successive alla comunicazione del 03 giugno 2022 l'avv. CP_3
proponeva alla signora un pagamento rateale da formalizzare mediante
[...] Controparte_1
scrittura privata?
13) Vero è che in data 24 giugno veniva sottoscritta tra la signora da un lato, e la Controparte_1
PDV e l'avv. , dall'altro, scrittura privata con la quale quest'ultimo, in qualità di unico Controparte_3
socio superstite della PDV, riconosceva il debito derivante dal finanziamento soci erogato in favore di
PDV e si impegnava a restituire alla signora la somma di euro 55.000,00 in n. 5 Controparte_1
rate, ciascuna di euro 11.000,00, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, e con decorrenza a far tempo dal 31 dicembre 2022 e fino al dicembre 2026, come da doc. 9 che viene rammostrato al teste?
Si indica la lista dei testi dei quali si chiede l'audizione: , C.F. Testimone_1
, con studio in via Alfredo Catalani, n. 68, Milano, su tutti i capitoli di prova;
C.F._1
C.F. , residente in [...], Milano, su Testimone_2 C.F._2
tutti i capitoli di prova;
C.F. , residente in [...] C.F._3
Cassoni, n. 10, Milano, su tutti i capitoli di prova. Senza inversione alcuna dell'onere della prova si pagina 4 di 14 richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli che saranno formulati dall'opponente, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze.
Da ultimo si insta, anche alla luce della condotta capziosa e ostruzionistica sino ad oggi tenuta dall'attrice opponente, affinché il Giudicante: 1) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 210
c.p.c. voglia ordinare a l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le Parte_1
diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutte le sue dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 2) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. voglia ordinare a , in qualità Parte_1
di rappresentate legale pro tempore della PDV, l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) dei rendiconti e dei bilanci di esercizio di PDV presentati all'Agenzia delle Entrate relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 3) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 210 c.p.c. voglia ordinare a l'esibizione su Parte_1
idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutti i rapporti bancari dalla medesima intrattenuti con i diversi istituti di credito (con specifica indicazione delle banche) nonché delle movimentazioni sui conti correnti a lei intestati con decorrenza dal mese di settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2021; 4) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 210 e 213 c.p.c., voglia ordinare l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) all'Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA
) di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate da relative agli anni 2014, P.IVA_1 Parte_1
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nonché dei rendiconti e dei bilanci di esercizio presentati dalla PDV relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
pagina 5 di 14 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14 settembre 2023, Parte_2
illimitatamente responsabile della ha proposto Controparte_4 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 28.6.2023 con cui le era stato ingiunto, in solido con la e con l'avv. Controparte_5
, il pagamento a favore di della somma di € 55.000 oltre interessi Controparte_3 Controparte_1
e spese, dovuta in forza della scrittura di riconoscimento del debito sociale restitutorio del finanziamento infruttifero effettuato dalla socia accomandante a favore della società, sottoscritta il 24
giugno 2022 anche per conto della società dal socio accomandatario avv. . Controparte_3
A motivo di opposizione sosteneva, innanzitutto, l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nonostante l'intervenuta remissione del debito nei suoi confronti da parte della socia accomandante desumibile dalla scrittura privata sottoscritta il 24 giugno 2022 con il socio accomandatario CP_1
avv. . Nella scrittura in questione, con espressa pattuizione, le parti avrebbero concentrato CP_3
l'obbligazione restitutoria solo sull'avv. e sulla società CP_3 Controparte_5
da cui era receduta contestualmente alla il 21 settembre 2021 e così l'avevano
[...] CP_1
liberata dal debito.
Sosteneva, comunque, la natura fittizia del finanziamento eseguito dalla socia accomandante non professionista a favore della società tra professionisti costituita da lei con l'avv. Controparte_5
per la ripartizione degli utili dell'attività dello studio legale ben avviato e con numerosi CP_3
incarichi in corso, trattandosi di un prestito che celava, in ragione della minore pressione fiscale, un pagina 6 di 14 vero e proprio apporto di capitale. La somma era stata, in realtà, versata dalla per l'acquisto CP_1
della partecipazione sociale nella mascherato da Controparte_5
prestito anche in vista del futuro ingresso nella compagine sociale del figlio, Testimone_2
collaboratore nel frattempo divenuto dirigente di spicco della principale cliente dello studio CP_6
legale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta riferiva di aver aderito al progetto Controparte_1
imprenditoriale propostole dall'avvocato opponente e dell'avv. entrando in società con loro, il Pt_1
13 settembre 2017, indotta dalle prospettive di profitto dello studio legale da allestire a Milano.
Su richiesta della società aveva eseguito il 27 settembre 2017 il finanziamento alla società mediante versamento della somma di € 55.000 con la previsione del termine per la restituzione al 31.12.2019
prorogabile annualmente con diritto di ottenerne integrale restituzione non prima del 30 giugno 2021.
La somma era stata utilizzata dai due professionisti per l'allestimento dello studio legale ma l'attività
sociale non dava i risultati sperati tanto che il rendiconto annuale era stato sempre negativo. Ciò
l'aveva indotta a recedere dalla società il 21 dicembre 2021, insieme alla socia avv. , ed a Pt_1
richiedere alla società la restituzione del prestito.
A fronte della richiesta di restituzione del finanziamento l'avv. nella sua qualità di unico socio CP_3
accomandatario superstite, con scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022, aveva riconosciuto il debito sociale con effetti obbligatori anche nei confronti dell'altra socia accomandataria Pt_1
impegnandosi a pagarlo in rate prefissate che tuttavia non rispettava.
A seguito della risoluzione dell'accordo per inadempimento, il 26 aprile 2023, aveva richiesto il pagina 7 di 14 pagamento dell'intera somma di € 55.000 e con lettera del 19 maggio 2023 l'avv. aveva di CP_3
nuovo riconosciuto il debito scusandosi per il ritardo nel pagamento anche per conto della Pt_1
L'opponente deve, quindi, rispondere illimitatamente del debito sociale riconosciuto per conto Pt_1
della società dall'altro socio accomandatario.
Negava di aver rinunciato al credito restitutorio del finanziamento con la dichiarazione di recesso del
21.9.2021 ove aveva dato atto solo dell'intervenuta liquidazione del valore della sua quota che nulla aveva a che vedere con l'estinzione del diverso credito derivante dal contratto di finanziamento.
Nessuna manifestazione di volontà di remissione del debito risultava, poi, dall'accordo del 24 giugno
2024 a cui la che non era presente al momento della sua stipulazione è rimasta completamente Pt_1
estranea.
In ogni caso il comportamento successivo dell'opponente che, attinta dalla richiesta di restituzione del prestito, aveva formulato con l'avv. proposte transattive, sarebbe in contrasto con il fatto di CP_3
ritenere intervenuta la remissione tacita del debito.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la riunione del presente giudizio all'opposizione proposta avverso lo stesso decreto ingiuntivo dall'avv. e CP_3
dalla società e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza di trattazione il giudice istruttore respingeva l'istanza di riunione dell'opposta,
concedeva la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anche nei confronti della e, respinte le Pt_1
istanze istruttorie delle parti, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con atto depositato il 31 luglio 2024 l'opponente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio Pt_1
pagina 8 di 14 chiedendo la declaratoria di estinzione del processo e con atto di “ replica all'istanza di rinuncia agli
atti” depositato il 23 settembre 2024 l'opposta dichiarava di accettare la rinuncia a condizione della liquidazione delle spese legali nella misura da lei indicata di euro 9.850.
All'udienza di rimessione della causa in decisione la difesa dell'opposta chiariva che l'atto depositato in data 23 settembre 2024 non era da ritenersi accettazione della rinuncia agli atti ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la propria assistita aveva interesse alla pronuncia sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c. oltre che sulla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
***
La domanda dell'opponente di declaratoria dell'estinzione del giudizio per effetto della sua rinuncia agli atti dell'opposizione non può essere accolta in mancanza di accettazione pura e semplice dell'opposta interessata all'esame della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Il perfezionamento della fattispecie estintiva del processo delineata dall'art. 306 c.p.c. presuppone,
infatti, oltre alla rinuncia agli atti da parte dell'attore anche l'accettazione delle altre parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e tale interesse, ravvisabile nella possibilità di conseguire un risultato utile più favorevole di quello che otterrebbero con la dichiarazione di estinzione del processo, sussiste allorché abbiano a loro volta avanzato una domanda riconvenzionale, non essendo sufficiente il mero intento di conseguire le spese processuali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estinzione del processo per rinuncia agli atti pagina 9 di 14 esaurisce, in linea generale, ogni interesse della parte opposta alla prosecuzione del giudizio dal momento che comporta il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., delle spese processuali a carico del rinunciante. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la parte opposta abbia richiesto la pronuncia di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità più recente, in considerazione della improponibilità della domanda in questione in un diverso e separato giudizio, riconosce il suo interesse alla prosecuzione del processo per ottenere oltre al consolidamento dell'ingiunzione e al rimborso delle spese processuali anche la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ( v. Cass. 21.8.2018 n. 20839).
Nel caso in esame l'opposta non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio in ragione del suo interesse all'esame della domanda di condanna per responsabilità aggravata e deve, pertanto, in difetto di perfezionamento della fattispecie estintiva del processo procedersi all'esame nel merito dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione proposta dalla socia è priva di fondamento per le ragioni già Pt_1
compiutamente esposte dal giudice istruttore nell'ordinanza con cui ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da intendersi integralmente richiamate.
Con la scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022 l'avv. ha, infatti, riconosciuto anche CP_3
per conto della il debito sociale restitutorio nei Controparte_4 Parte_3
confronti della socia accomandante relativo al finanziamento di € 55.000 effettuato con il CP_1
versamento della somma sul conto corrente sociale in data 27 settembre 2017 ha assunto “in proprio
l'obbligo di restituzione” del prestito con le modalità e nei termini convenuti (v. doc. 9 del fascicolo monitorio).
pagina 10 di 14 Successivamente alla risoluzione dell'accordo dilatorio seguito all'inutile scadenza del termine della diffida ad adempiere, l'avv. con lettera del 19 maggio 2023 rivolta al procuratore della CP_3
ha di nuovo riconosciuto il debito in questione affermando testualmente “ Egregio collega, CP_1
scrivo a nome mio e di . Nel chiedere scusa alla sig,ra per il tempo Parte_1 CP_1
trascorso, vorremmo mettere un punto a questa spiacevole situazione. Le chiederemmo di incontrarci
di persona anche con la sua assistita per reperire una soluzione finanziaria sostenibile e definitiva.
Attendiamo fiduciosi, eccetto martedi, qualunque giorno della settimana entrante, tardo pomeriggio,
andrebbe bene! (v. doc. 13 del fascicolo monitorio).
Il riconoscimento del debito della società per la restituzione del prestito, gravante oltre che sulla società
anche su entrambi soci illimitatamente responsabili all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione,
determina attraverso l'astrazione dalla causa desumibile dall'art. 1988 c.c. l'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dei debitori l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza del debito.
Nel caso in esame l'opponente ha sostenuto, a fondamento della contestazione dell'esistenza del debito restitutorio, la simulazione relativa del contratto di finanziamento intercorso tra la società e la socia accomandante, sostenendo che vi si celerebbe, in realtà, un accordo per il versamento della somma a titolo di apporto di capitale e assumendo così, ai sensi dell'art. 1417 c.c. che sancisce l'inammissibilità
del ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni tra le parti del negozio, l'onere di provare per iscritto l'accordo simulatorio.
Nessuna prova scritta ha fornito, tuttavia, in giudizio dell'accordo simulatorio in questione essendosi limitata a formulare nell'atto di citazione presunzioni prive di efficacia probatoria fondate, peraltro,
sulla deduzione di un motivo illecito comune relativo all'intento elusivo della normativa fiscale perseguito su suggerimento del professionista consulente della società celando l'apporto di capitale pagina 11 di 14 sociale dietro un prestito infruttifero.
Con riguardo, poi, alla pretesa rinuncia dell'opposta alla pretesa creditoria nell'accordo sottoscritto con l'avv. il 24 giugno 2022 non vi è alcuna esplicita dichiarazione di rinuncia alla pretesa CP_3
creditoria nei confronti della socia accomandataria né alcuna traccia di consenso della Pt_1
creditrice alla liberazione della società (v. doc. 1 di parte opponente).
La scrittura in questione ha natura di accordo transattivo non novativo di rateizzazione del debito ove la dichiarazione di assumere “in proprio” il debito da parte dell'altro socio accomandatario avv. CP_3
può al più essere qualificata giuridicamente come accollo del debito sociale ma non può rivestire valore di tacita remissione del debito nei confronti dell'altra socia accomandataria che, in quanto estranea all'accordo non può essere destinataria di alcuna manifestazione di volontà neanche tacita desumibile dall'accordo.
In ogni caso, la natura non novativa dell'accordo transattivo tra la socia e l'altro socio CP_1
accomandatario avv. con l'accollo del debito sociale non liberatorio della società che vi è CP_3
sotteso esclude che possa ritenersi intervenuta la tacita liberazione della socia accomandataria opponente, rimasta illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.
Della circostanza erano ben consapevoli tutti i protagonisti della vicenda come si evince dall'inequivoco contenuto della lettera del 19 maggio 2023 con cui l'avv. anche a nome della CP_3
socia sollecitava un incontro per la definizione transattiva della posizione debitoria (v. doc. 13 Pt_1
fascicolo monitorio).
Non si vede, infine, come possa desumersi la rinuncia dell'opposta al credito dalla quietanza contenuta nell'atto notarile di esercizio del diritto di recesso dalla società e riferita alla liquidazione della quota pagina 12 di 14 sociale, trattandosi di crediti diversi derivanti l'uno dallo scioglimento unilaterale del contratto sociale e l'altro dal contratto di finanziamento intervenuto tra il socio e la società.
L'opposizione rimasta priva di qualsiasi fondamento deve, pertanto, essere respinta.
La soccombenza dell'opponente implica la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposta che si liquidano nella misura minima dei parametri tariffari, avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni affrontate e all'esiguità dell'attività difensiva svolta dall'opponente, in €
7052 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno e alla sanzione per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione del fatto che la documentazione relativa all'accordo di dilazione ed al riconoscimento del debito sociale restitutorio anche per conto della sono stati sottoscritti solo dall'avv. e non sussistono elementi Pt_1 CP_3
per ritenere che le iniziative fossero state condivise anche con l'opponente, all'epoca già receduta dalla società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 33097/2023 promossa da Pt_1
contro on atto di citazione notificato il 14.9.2023 disattesa
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del 28 giugno 2023 Parte_1
n. 11123 emesso dal Tribunale di Milano a favore di Controparte_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida a favore Parte_1
dell'opposta in complessivi € 7052 per compenso oltre al 15% per spese generali Controparte_1
pagina 13 di 14 ed oneri di legge;
3) respinge la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente Controparte_1 Parte_1
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1
studio dell'avv. Marco Iacono, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro residente a [...], elettivamente domiciliata a Chiari (BS) presso lo Controparte_1
studio degli avv.ti Antonio Ramera e Andrea Giliberto che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' opponente: Voglia il Tribunale, per le motivazioni di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo n. 11123/2023 (23157/2023 RG) emesso e depositato dal Tribunale di Milano il
28/06/2023, notificato il 06/07/2023, statuendo comunque come nessuna somma sia dovuta dalla Sig.ra alla Sig.ra per le causali di cui in ricorso. Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta: Voglia il Tribunale,
In via principale, previe le opportune declaratorie, rigettare l'opposizione e, quindi respingere le domande dell'opponente perché tutte infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11123/2023, R.G. n. 23157/2023, emesso dal Tribunale di Milano.
Condannarsi ex art. 96 c.p.c. l'odierna opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria: Si insta affinché il Giudicante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 245
c.p.c., voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative:
1) Vero è che con comunicazione del 20 settembre 2017 la PDV formalizzava alla signora CP_1
la richiesta di erogazione di un finanziamento soci infruttifero per l'importo di euro 55.000,00
[...]
(cinquantacinquemila/00), con termine per la restituzione previsto al 30 giugno 2019 (con tacito rinnovo di anno in anno) e con diritto per la socia accomandante di chiedere l'integrale restituzione del finanziamento non prima del 30 giugno 2021, come da doc. 4 che viene rammostrato al teste?
pagina 2 di 14 2) Vero è che, in adesione alla proposta di finanziamento di cui al capitolo precedente, in data 27
settembre 2017, la signora versava a mezzo bonifico bancario la somma di euro Controparte_1
55.000,00 in favore della PDV, coma da docc. 5 e 6 che si rammostrano al teste?
3) Vero è che nelle annualità 2017-2021 la società PDV riportava rendiconti di esercizio in sostanziale pareggio ovvero negativi?
4) Vero è che nella seconda metà dell'anno 2021 la signora maturava la decisione Controparte_1
di recedere dalla PDV? Dica il teste, se a conoscenza, le ragioni che spingevano la signora a CP_1
voler recedere dalla PDV.
5) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora dichiarava la sua irrevocabile volontà di CP_1
recedere dalla PDV, esercitando così a tutti gli effetti di legge il diritto di recesso?
6) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora recedeva dalla PDV? Parte_1
7) Vero è che il recesso dei soci e veniva formalizzato con atto a Controparte_1 Parte_1
rogito del Notaio dott. del 21 dicembre 2021, come da doc. 7 che viene Persona_1
rammostrato al teste?
8) Vero è che, contrariamente a quanto dichiarato dalla signora nell'atto di Controparte_1
modifica dei patti sociali di cui al punto precedente, PDV aveva omesso di liquidare in suo favore il valore della quota?
9) Vero è che nel mese di maggio 2022 la signora per il tramite del di lei marito signor CP_1
comunicava all'avv. la volontà di formalizzare la richiesta di Controparte_2 Controparte_3
restituzione della somma di euro 55.000,00 erogata nel mese di settembre 2017 a PDV a titolo di finanziamento soci?
pagina 3 di 14 10) Vero è che, preso atto della volontà manifestata dalla signora di cui al Controparte_1
precedente capitolo, l'avv. , anche a mezzo di messaggi whatsapp (cfr. doc. 19), Controparte_3
riconosceva il debito di euro 55.000,00 nei suoi confronti, dichiarando di voler saldare il debito mediante un piano di rientro?
11) Vero è che con comunicazione PEC del 03 giugno 2022, la signora Controparte_1
formalizzava alla pDV la sua volontà di interrompere il rinnovo tacito della durata del finanziamento dalla medesima erogato nel mese di settembre 2017, per l'importo di euro 55.000,00, chiedendone al contempo l'integrale restituzione, come da doc. 8 che viene rammostrato al teste?
12) Vero è che nelle settimane successive alla comunicazione del 03 giugno 2022 l'avv. CP_3
proponeva alla signora un pagamento rateale da formalizzare mediante
[...] Controparte_1
scrittura privata?
13) Vero è che in data 24 giugno veniva sottoscritta tra la signora da un lato, e la Controparte_1
PDV e l'avv. , dall'altro, scrittura privata con la quale quest'ultimo, in qualità di unico Controparte_3
socio superstite della PDV, riconosceva il debito derivante dal finanziamento soci erogato in favore di
PDV e si impegnava a restituire alla signora la somma di euro 55.000,00 in n. 5 Controparte_1
rate, ciascuna di euro 11.000,00, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, e con decorrenza a far tempo dal 31 dicembre 2022 e fino al dicembre 2026, come da doc. 9 che viene rammostrato al teste?
Si indica la lista dei testi dei quali si chiede l'audizione: , C.F. Testimone_1
, con studio in via Alfredo Catalani, n. 68, Milano, su tutti i capitoli di prova;
C.F._1
C.F. , residente in [...], Milano, su Testimone_2 C.F._2
tutti i capitoli di prova;
C.F. , residente in [...] C.F._3
Cassoni, n. 10, Milano, su tutti i capitoli di prova. Senza inversione alcuna dell'onere della prova si pagina 4 di 14 richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli che saranno formulati dall'opponente, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze.
Da ultimo si insta, anche alla luce della condotta capziosa e ostruzionistica sino ad oggi tenuta dall'attrice opponente, affinché il Giudicante: 1) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 210
c.p.c. voglia ordinare a l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le Parte_1
diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutte le sue dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 2) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. voglia ordinare a , in qualità Parte_1
di rappresentate legale pro tempore della PDV, l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) dei rendiconti e dei bilanci di esercizio di PDV presentati all'Agenzia delle Entrate relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 3) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 210 c.p.c. voglia ordinare a l'esibizione su Parte_1
idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutti i rapporti bancari dalla medesima intrattenuti con i diversi istituti di credito (con specifica indicazione delle banche) nonché delle movimentazioni sui conti correnti a lei intestati con decorrenza dal mese di settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2021; 4) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 210 e 213 c.p.c., voglia ordinare l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) all'Agenzia delle Entrate (C.F. e P.IVA
) di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate da relative agli anni 2014, P.IVA_1 Parte_1
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nonché dei rendiconti e dei bilanci di esercizio presentati dalla PDV relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
pagina 5 di 14 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14 settembre 2023, Parte_2
illimitatamente responsabile della ha proposto Controparte_4 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 28.6.2023 con cui le era stato ingiunto, in solido con la e con l'avv. Controparte_5
, il pagamento a favore di della somma di € 55.000 oltre interessi Controparte_3 Controparte_1
e spese, dovuta in forza della scrittura di riconoscimento del debito sociale restitutorio del finanziamento infruttifero effettuato dalla socia accomandante a favore della società, sottoscritta il 24
giugno 2022 anche per conto della società dal socio accomandatario avv. . Controparte_3
A motivo di opposizione sosteneva, innanzitutto, l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nonostante l'intervenuta remissione del debito nei suoi confronti da parte della socia accomandante desumibile dalla scrittura privata sottoscritta il 24 giugno 2022 con il socio accomandatario CP_1
avv. . Nella scrittura in questione, con espressa pattuizione, le parti avrebbero concentrato CP_3
l'obbligazione restitutoria solo sull'avv. e sulla società CP_3 Controparte_5
da cui era receduta contestualmente alla il 21 settembre 2021 e così l'avevano
[...] CP_1
liberata dal debito.
Sosteneva, comunque, la natura fittizia del finanziamento eseguito dalla socia accomandante non professionista a favore della società tra professionisti costituita da lei con l'avv. Controparte_5
per la ripartizione degli utili dell'attività dello studio legale ben avviato e con numerosi CP_3
incarichi in corso, trattandosi di un prestito che celava, in ragione della minore pressione fiscale, un pagina 6 di 14 vero e proprio apporto di capitale. La somma era stata, in realtà, versata dalla per l'acquisto CP_1
della partecipazione sociale nella mascherato da Controparte_5
prestito anche in vista del futuro ingresso nella compagine sociale del figlio, Testimone_2
collaboratore nel frattempo divenuto dirigente di spicco della principale cliente dello studio CP_6
legale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta riferiva di aver aderito al progetto Controparte_1
imprenditoriale propostole dall'avvocato opponente e dell'avv. entrando in società con loro, il Pt_1
13 settembre 2017, indotta dalle prospettive di profitto dello studio legale da allestire a Milano.
Su richiesta della società aveva eseguito il 27 settembre 2017 il finanziamento alla società mediante versamento della somma di € 55.000 con la previsione del termine per la restituzione al 31.12.2019
prorogabile annualmente con diritto di ottenerne integrale restituzione non prima del 30 giugno 2021.
La somma era stata utilizzata dai due professionisti per l'allestimento dello studio legale ma l'attività
sociale non dava i risultati sperati tanto che il rendiconto annuale era stato sempre negativo. Ciò
l'aveva indotta a recedere dalla società il 21 dicembre 2021, insieme alla socia avv. , ed a Pt_1
richiedere alla società la restituzione del prestito.
A fronte della richiesta di restituzione del finanziamento l'avv. nella sua qualità di unico socio CP_3
accomandatario superstite, con scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022, aveva riconosciuto il debito sociale con effetti obbligatori anche nei confronti dell'altra socia accomandataria Pt_1
impegnandosi a pagarlo in rate prefissate che tuttavia non rispettava.
A seguito della risoluzione dell'accordo per inadempimento, il 26 aprile 2023, aveva richiesto il pagina 7 di 14 pagamento dell'intera somma di € 55.000 e con lettera del 19 maggio 2023 l'avv. aveva di CP_3
nuovo riconosciuto il debito scusandosi per il ritardo nel pagamento anche per conto della Pt_1
L'opponente deve, quindi, rispondere illimitatamente del debito sociale riconosciuto per conto Pt_1
della società dall'altro socio accomandatario.
Negava di aver rinunciato al credito restitutorio del finanziamento con la dichiarazione di recesso del
21.9.2021 ove aveva dato atto solo dell'intervenuta liquidazione del valore della sua quota che nulla aveva a che vedere con l'estinzione del diverso credito derivante dal contratto di finanziamento.
Nessuna manifestazione di volontà di remissione del debito risultava, poi, dall'accordo del 24 giugno
2024 a cui la che non era presente al momento della sua stipulazione è rimasta completamente Pt_1
estranea.
In ogni caso il comportamento successivo dell'opponente che, attinta dalla richiesta di restituzione del prestito, aveva formulato con l'avv. proposte transattive, sarebbe in contrasto con il fatto di CP_3
ritenere intervenuta la remissione tacita del debito.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la riunione del presente giudizio all'opposizione proposta avverso lo stesso decreto ingiuntivo dall'avv. e CP_3
dalla società e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza di trattazione il giudice istruttore respingeva l'istanza di riunione dell'opposta,
concedeva la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anche nei confronti della e, respinte le Pt_1
istanze istruttorie delle parti, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con atto depositato il 31 luglio 2024 l'opponente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio Pt_1
pagina 8 di 14 chiedendo la declaratoria di estinzione del processo e con atto di “ replica all'istanza di rinuncia agli
atti” depositato il 23 settembre 2024 l'opposta dichiarava di accettare la rinuncia a condizione della liquidazione delle spese legali nella misura da lei indicata di euro 9.850.
All'udienza di rimessione della causa in decisione la difesa dell'opposta chiariva che l'atto depositato in data 23 settembre 2024 non era da ritenersi accettazione della rinuncia agli atti ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la propria assistita aveva interesse alla pronuncia sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c. oltre che sulla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
***
La domanda dell'opponente di declaratoria dell'estinzione del giudizio per effetto della sua rinuncia agli atti dell'opposizione non può essere accolta in mancanza di accettazione pura e semplice dell'opposta interessata all'esame della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Il perfezionamento della fattispecie estintiva del processo delineata dall'art. 306 c.p.c. presuppone,
infatti, oltre alla rinuncia agli atti da parte dell'attore anche l'accettazione delle altre parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e tale interesse, ravvisabile nella possibilità di conseguire un risultato utile più favorevole di quello che otterrebbero con la dichiarazione di estinzione del processo, sussiste allorché abbiano a loro volta avanzato una domanda riconvenzionale, non essendo sufficiente il mero intento di conseguire le spese processuali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estinzione del processo per rinuncia agli atti pagina 9 di 14 esaurisce, in linea generale, ogni interesse della parte opposta alla prosecuzione del giudizio dal momento che comporta il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., delle spese processuali a carico del rinunciante. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la parte opposta abbia richiesto la pronuncia di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità più recente, in considerazione della improponibilità della domanda in questione in un diverso e separato giudizio, riconosce il suo interesse alla prosecuzione del processo per ottenere oltre al consolidamento dell'ingiunzione e al rimborso delle spese processuali anche la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ( v. Cass. 21.8.2018 n. 20839).
Nel caso in esame l'opposta non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio in ragione del suo interesse all'esame della domanda di condanna per responsabilità aggravata e deve, pertanto, in difetto di perfezionamento della fattispecie estintiva del processo procedersi all'esame nel merito dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione proposta dalla socia è priva di fondamento per le ragioni già Pt_1
compiutamente esposte dal giudice istruttore nell'ordinanza con cui ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da intendersi integralmente richiamate.
Con la scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022 l'avv. ha, infatti, riconosciuto anche CP_3
per conto della il debito sociale restitutorio nei Controparte_4 Parte_3
confronti della socia accomandante relativo al finanziamento di € 55.000 effettuato con il CP_1
versamento della somma sul conto corrente sociale in data 27 settembre 2017 ha assunto “in proprio
l'obbligo di restituzione” del prestito con le modalità e nei termini convenuti (v. doc. 9 del fascicolo monitorio).
pagina 10 di 14 Successivamente alla risoluzione dell'accordo dilatorio seguito all'inutile scadenza del termine della diffida ad adempiere, l'avv. con lettera del 19 maggio 2023 rivolta al procuratore della CP_3
ha di nuovo riconosciuto il debito in questione affermando testualmente “ Egregio collega, CP_1
scrivo a nome mio e di . Nel chiedere scusa alla sig,ra per il tempo Parte_1 CP_1
trascorso, vorremmo mettere un punto a questa spiacevole situazione. Le chiederemmo di incontrarci
di persona anche con la sua assistita per reperire una soluzione finanziaria sostenibile e definitiva.
Attendiamo fiduciosi, eccetto martedi, qualunque giorno della settimana entrante, tardo pomeriggio,
andrebbe bene! (v. doc. 13 del fascicolo monitorio).
Il riconoscimento del debito della società per la restituzione del prestito, gravante oltre che sulla società
anche su entrambi soci illimitatamente responsabili all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione,
determina attraverso l'astrazione dalla causa desumibile dall'art. 1988 c.c. l'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dei debitori l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza del debito.
Nel caso in esame l'opponente ha sostenuto, a fondamento della contestazione dell'esistenza del debito restitutorio, la simulazione relativa del contratto di finanziamento intercorso tra la società e la socia accomandante, sostenendo che vi si celerebbe, in realtà, un accordo per il versamento della somma a titolo di apporto di capitale e assumendo così, ai sensi dell'art. 1417 c.c. che sancisce l'inammissibilità
del ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni tra le parti del negozio, l'onere di provare per iscritto l'accordo simulatorio.
Nessuna prova scritta ha fornito, tuttavia, in giudizio dell'accordo simulatorio in questione essendosi limitata a formulare nell'atto di citazione presunzioni prive di efficacia probatoria fondate, peraltro,
sulla deduzione di un motivo illecito comune relativo all'intento elusivo della normativa fiscale perseguito su suggerimento del professionista consulente della società celando l'apporto di capitale pagina 11 di 14 sociale dietro un prestito infruttifero.
Con riguardo, poi, alla pretesa rinuncia dell'opposta alla pretesa creditoria nell'accordo sottoscritto con l'avv. il 24 giugno 2022 non vi è alcuna esplicita dichiarazione di rinuncia alla pretesa CP_3
creditoria nei confronti della socia accomandataria né alcuna traccia di consenso della Pt_1
creditrice alla liberazione della società (v. doc. 1 di parte opponente).
La scrittura in questione ha natura di accordo transattivo non novativo di rateizzazione del debito ove la dichiarazione di assumere “in proprio” il debito da parte dell'altro socio accomandatario avv. CP_3
può al più essere qualificata giuridicamente come accollo del debito sociale ma non può rivestire valore di tacita remissione del debito nei confronti dell'altra socia accomandataria che, in quanto estranea all'accordo non può essere destinataria di alcuna manifestazione di volontà neanche tacita desumibile dall'accordo.
In ogni caso, la natura non novativa dell'accordo transattivo tra la socia e l'altro socio CP_1
accomandatario avv. con l'accollo del debito sociale non liberatorio della società che vi è CP_3
sotteso esclude che possa ritenersi intervenuta la tacita liberazione della socia accomandataria opponente, rimasta illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.
Della circostanza erano ben consapevoli tutti i protagonisti della vicenda come si evince dall'inequivoco contenuto della lettera del 19 maggio 2023 con cui l'avv. anche a nome della CP_3
socia sollecitava un incontro per la definizione transattiva della posizione debitoria (v. doc. 13 Pt_1
fascicolo monitorio).
Non si vede, infine, come possa desumersi la rinuncia dell'opposta al credito dalla quietanza contenuta nell'atto notarile di esercizio del diritto di recesso dalla società e riferita alla liquidazione della quota pagina 12 di 14 sociale, trattandosi di crediti diversi derivanti l'uno dallo scioglimento unilaterale del contratto sociale e l'altro dal contratto di finanziamento intervenuto tra il socio e la società.
L'opposizione rimasta priva di qualsiasi fondamento deve, pertanto, essere respinta.
La soccombenza dell'opponente implica la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposta che si liquidano nella misura minima dei parametri tariffari, avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni affrontate e all'esiguità dell'attività difensiva svolta dall'opponente, in €
7052 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno e alla sanzione per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione del fatto che la documentazione relativa all'accordo di dilazione ed al riconoscimento del debito sociale restitutorio anche per conto della sono stati sottoscritti solo dall'avv. e non sussistono elementi Pt_1 CP_3
per ritenere che le iniziative fossero state condivise anche con l'opponente, all'epoca già receduta dalla società.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 33097/2023 promossa da Pt_1
contro on atto di citazione notificato il 14.9.2023 disattesa
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del 28 giugno 2023 Parte_1
n. 11123 emesso dal Tribunale di Milano a favore di Controparte_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida a favore Parte_1
dell'opposta in complessivi € 7052 per compenso oltre al 15% per spese generali Controparte_1
pagina 13 di 14 ed oneri di legge;
3) respinge la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente Controparte_1 Parte_1
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 14 di 14