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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
Il Tribunale di EN, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1931/2024 R.G.
tra
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._2 atti dall' Avv. Laura Passero ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Piazza San Giovanni n. 4, EN
PARTI RICORRENTI nei confronti di
), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Federica Pagni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in V.le Vittorio Emanuele II n. 28,
EN
PARTE RESISTENTE
e
) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura in atti dagli Avv.ti Enzo Benincasa e Alessia Benincasa ed
1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via G. Monaco n. 65,
AR
ZA AT
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – danni a cose;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la Controparte_1 sua responsabilità nella causazione dei danni alla loro proprietà, per come accertati dalla CT nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. del Tribunale di
EN, con conseguente condanna all'immediata realizzazione di ogni e qualsivoglia intervento nella sua proprietà, atto a rimuovere definitivamente le infiltrazioni nella loro proprietà.
I ricorrenti hanno, inoltre, richiesto la condanna della resistente alla rifusione delle spese per l'acquisto della nuova cucina e della caldaia per €
8.239,00, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'atteggiamento di controparte e del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento pregiudizievole, a rifondere loro le spese sostenute per il giudizio di consulenza tecnica preventiva, da quantificarsi in € 1.388,23 per compensi professionali del difensore ed €
519,93 per compensi liquidati in favore del CT GE. , con Parte_3
l'applicazione delle misure di cui all'art. 614 bis c.p.c..
A fondamento delle domande hanno allegato che: - sono proprietari di un immobile sito in EN, Via dei Termini n. 19, sottostante la proprietà di - all'inizio del 2021 il rilevava un ingente Controparte_1 Pt_1 danno alla cucina causato da infiltrazioni di acque nere inquinanti e maleodoranti provenienti dall'appartamento della - stante il CP_1 disinteresse di quest'ultima, i ricorrenti svolgevano nel loro appartamento i lavori atti a un risanamento e ristrutturazione dell'immobile; - nonostante ciò continuavano le infiltrazioni, obbligandoli a non concludere
2 i lavori, data la necessità di effettuare ulteriori trattamenti al soffitto;
- successivamente si verificava un'ulteriore infiltrazione proveniente dalle tubature sottostanti i sanitari del piano superiore;
- i ricorrenti promuovevano un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di
[...] conclusosi con deposito della C.T.U. nel luglio 2024 con CP_1 indicazione dei lavori/interventi da eseguire dalla per la CP_1 risoluzione delle infiltrazioni;
- nel prosieguo la non effettuava CP_1 gli interventi indicati dalla CT.
I ricorrenti hanno, altresì, proposto ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c. in corso di causa chiedendo condannarsi la controparte all'immediata realizzazione di ogni intervento utile a rimuovere definitivamente le infiltrazioni, sull'assunto che il trascorrere del tempo ha acuito i danni alla loro proprietà con possibili lesioni alla staticità dell'immobile e conseguente pericolo per l'incolumità delle persone.
Si è costituita nel procedimento cautelare Controparte_1 chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicurativa il rigetto del ricorso per inammissibilità Controparte_2
e/o improcedibilità e nel merito ha domandato il rigetto del ricorso cautelare per mancanza dei presupposti, o in subordine di disporre i provvedimenti necessari affinché parte ricorrente procedesse all'effettuazione dei lavori di ripristino all'interno del proprio appartamento.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita nel procedimento cautelare la che ha chiesto in via preliminare di Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per inesistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla resistente per le voci di danno causate da una condotta non diligente di quest'ultima.
Nel procedimento cautelare il Giudice, preso atto dell'effettuazione dei lavori da parte resistente (rifacimento completo del bagno), su richiesta delle parti ha dichiarato cessata la materia del contendere riservando
3 all'esito del giudizio di merito la valutazione della soccombenza delle spese legali del procedimento cautelare.
Nel procedimento di merito si è costituita che ha Controparte_1 chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito ha domandato rigettarsi le Controparte_2 avverse domande o in subordine, rideterminata la responsabilità della resistente, di dichiarare tenuta a manlevarla da Controparte_2 quanto dovuto ai ricorrenti.
In particolare, ha dedotto: - di aver ottemperato alle prescrizioni della
CT svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.; - in data 14.11.2024 i ricorrenti le comunicavano che si erano verificati nuovi gocciolamenti e lei prontamente faceva intervenire la ditta idraulica e il muratore, oltre a comunicare ai ricorrenti la volontà di richiedere un preventivo per il rifacimento completo del proprio bagno, atto ad evitare il ripresentarsi di infiltrazioni;
- tuttavia, i ricorrenti introducevano il procedimento cautelare allegando un verbale di intervento dell' Controparte_3
; - in sede cautelare, rilevato il verificarsi di
[...] un'ulteriore infiltrazione, la resistente si rendeva disponibile ad effettuare una completa ristrutturazione del bagno e Giudice rinviava il giudizio per verificare l'esito dello stato dei luoghi;
- ciò nonostante, i ricorrenti facevano intervenire la pubblica autorità in data 17.2.2024, affermando la presenza di nuove infiltrazioni, in realtà non riscontrate.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita nel procedimento di merito la chiedendo in via principale il rigetto delle Controparte_2 domande proposte da parte ricorrente e, in denegata ipotesi, il rigetto della domanda di manleva per le voci di danno causate ai ricorrenti da parte della per non aver svolto in maniera diligente le opere di CP_1 ripristino.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
4 2. La domanda dei ricorrenti di condanna della resistente al pagamento delle spese sostenute per l'acquisto della nuova cucina e caldaia per un totale complessivo di € 8.239,00 non è fondata.
Con riguardo ai lamentati danni alla cucina, il C.T.U. in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha rilevato che “Nella cucina si evidenziano macchie dovute ad infiltrazione in corrispondenza del bagno soprastante di proprietà della sig.ra e precisamente al di sotto CP_1 del vaso (acque nere) e della doccia (acque saponose). (foto 1 e 2
Allegato “C”. In merito alle cause e alla quantificazione dei danni si fa presente che in seguito alla visione dello stato dei luoghi si è potuto constatare che nel bagno della Sig.ra sono stati effettuati lavori CP_1 in prossimità della doccia e del vaso (vedi Foto 3 e 4 Allegato “C”). Questi evidentemente non sono stati risolutivi. Non potendo verificare
l'estensione dei lavori e le tecnologie applicate dalla ditta è CP_4 presumibile che le infiltrazioni successive all'intervento siano causate da ulteriori microrotture sulle tubazioni. Ho proceduto, pertanto, a quantificare il danno cagionato alla cucina dei Sig.ri che Pt_1 ammonta ad € 1.296,90 oltre I.V.A. per legge vedi computo (all. “B”).
Il CT ha stimato in € 1.296,90 oltre I.V.A. i costi necessari per l'eliminazione dei danni alla cucina e dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa risulta che questa ha provveduto al pagamento ai ricorrenti della somma indicata dal CT (doc. 1, fasc. terza chiamata).
Per contro i ricorrenti hanno depositato in atti (doc. 2) documentazione afferente alle spese sostenute per l'acquisto della nuova cucina non risultando, tuttavia, provato che queste siano correlate al danno da infiltrazioni provenienti dall'appartamento della in CP_1 quanto, come detto sopra, nel computo metrico elaborato dal CT (all. b alla relazione), tra i lavori da svolgere non è riportata l'integrale ristrutturazione della cucina ma solo alcuni lavori per un costo stimato di €
1.296,90.
5 Occorre sottolineare che in base al combinato disposto degli artt.
2051 e 2043 c.c. incombe su chi agisce in giudizio la prova del danno ingiusto e il nesso di causalità fra la condotta dell'agente e il danno stesso, ponendosi quindi in capo ai ricorrenti l'onere probatorio in oggetto.
Nella presente fattispecie i ricorrenti si sono limitati ad allegare l'infiltrazione di acqua proveniente dall'appartamento della resistente nella propria cucina deducendo la necessità di sostituire l'intera cucina ma non hanno allegato né provato la misura e l'entità del danno prodotto dalle infiltrazioni, ovvero se il mobilio in oggetto fosse riparabile o meno, e conseguentemente la congruità delle spese sostenute rispetto al danno accertato in capo alla CP_1
Analogo ragionamento deve essere fatto con riferimento alla caldaia e ai relativi danni, in quanto nella relazione del CT non era stato indicato alcun lavoro attinente alla caldaia, né è stato fornito alcun elemento dai ricorrenti in ordine alla necessità che la caldaia dovesse essere sostituita o riparata a causa delle infiltrazioni.
Non vi è, pertanto, adeguata prova che le spese sostenute dai ricorrenti siano conseguenza diretta del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile della resistente.
3. Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto, al di là della genericità della stessa, i ricorrenti non hanno assolto al loro onere probatorio non avendo allegato nulla al riguardo.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve
6 essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375,
Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez.
II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo
2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).
Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 18.12002,
n.16202; Cass civ., sez. II, sent. 28.62000, n.8795; Cass. civ. sez. III, sent. 25.91998, n. 9588; Cass. civ., sez. III, sent. 2.7.1991, n. 7262).
4. Con riferimento al procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa e conclusosi con la cessazione della materia del contendere, le spese di lite devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. 6016/2017).
La domanda cautelare è infondata.
Come noto, l'accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c. presuppone la concorrenza del fumus boni juris e del periculum in mora onde, l'assenza anche di uno solo di detti requisiti determina il rigetto della domanda.
Nella presente fattispecie difetta il periculum che – come noto - non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere valutato in concreto e caso per caso.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato l'irreparabilità del danno essendosi limitati ad allegazioni generiche, quali il progredire dei danni alla proprietà che potrebbe verosimilmente causare lesioni alla staticità, e conseguente pericolo per l'incolumità delle persone, depositando certificazione rilasciata dall' Controparte_3
.
[...]
Invero, dal verbale del 29.11.2024 emerge una situazione speculare a quella presente all'epoca della proposizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ovvero “presenza di umidità con formazione di muffe,
7 presumibilmente provenienti da infiltrazioni dell'appartamento poto al piano superiore, su porzioni del soffitto della cucina, con danneggiamento di un travetto, con parziale distaccamento dell'intonaco e con fenomeni di gocciolamento, così come meglio evidenziato nella descrizione sovrastante”.
Inoltre, anche nel verbale dei tecnici del 19.11.2024 (doc. 12 fasc cautelare resistente) si legge che “Lo stato delle macchie di sotto (zona
WC e zona travetto sotto doccia) come da foto del sig. appare CP_5 confrontabile con le medesime effettuate il 31/08 u.s.”; non risulta, pertanto, provato un aggravamento dei danni alla proprietà, con particolare riferimento a possibili problemi di staticità dell'edificio.
4.1. Quanto alla regolamentazione delle spese del terzo chiamato, occorre ricordare che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n. 6144/2024;
n. 2520/25).
Nella fattispecie in esame, considerato il rigetto del ricorso e la circostanza che la chiamata in causa della non può Controparte_2 considerarsi né infondata né tantomeno arbitraria, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite della terza chiamata in causa.
Per tali ragioni, i ricorrenti sono condannati a rimborsare alla resistente e alla terza chiamata le spese di lite della fase cautelare, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile, complessità bassa)
e della semplicità delle questioni trattate (valori minimi con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo).
5. Le spese di lite del giudizio di merito, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 secondo lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile, complessità bassa) e della semplicità delle
8 questioni trattate (valori minimi con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo), seguono la soccombenza e, tenuto altresì conto delle considerazioni già svolte circa la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio cautelare che Controparte_1 liquida in € 1.615,00 per compensi, € 259,00 per spese oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio cautelare Controparte_2 che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP se per legge;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio di merito che Controparte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi, € 259,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio di merito che Controparte_2 liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP se per legge.
EN, 09/12/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota: si dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati
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RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
Il Tribunale di EN, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1931/2024 R.G.
tra
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._2 atti dall' Avv. Laura Passero ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Piazza San Giovanni n. 4, EN
PARTI RICORRENTI nei confronti di
), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Federica Pagni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in V.le Vittorio Emanuele II n. 28,
EN
PARTE RESISTENTE
e
) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura in atti dagli Avv.ti Enzo Benincasa e Alessia Benincasa ed
1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via G. Monaco n. 65,
AR
ZA AT
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – danni a cose;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la Controparte_1 sua responsabilità nella causazione dei danni alla loro proprietà, per come accertati dalla CT nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. del Tribunale di
EN, con conseguente condanna all'immediata realizzazione di ogni e qualsivoglia intervento nella sua proprietà, atto a rimuovere definitivamente le infiltrazioni nella loro proprietà.
I ricorrenti hanno, inoltre, richiesto la condanna della resistente alla rifusione delle spese per l'acquisto della nuova cucina e della caldaia per €
8.239,00, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'atteggiamento di controparte e del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento pregiudizievole, a rifondere loro le spese sostenute per il giudizio di consulenza tecnica preventiva, da quantificarsi in € 1.388,23 per compensi professionali del difensore ed €
519,93 per compensi liquidati in favore del CT GE. , con Parte_3
l'applicazione delle misure di cui all'art. 614 bis c.p.c..
A fondamento delle domande hanno allegato che: - sono proprietari di un immobile sito in EN, Via dei Termini n. 19, sottostante la proprietà di - all'inizio del 2021 il rilevava un ingente Controparte_1 Pt_1 danno alla cucina causato da infiltrazioni di acque nere inquinanti e maleodoranti provenienti dall'appartamento della - stante il CP_1 disinteresse di quest'ultima, i ricorrenti svolgevano nel loro appartamento i lavori atti a un risanamento e ristrutturazione dell'immobile; - nonostante ciò continuavano le infiltrazioni, obbligandoli a non concludere
2 i lavori, data la necessità di effettuare ulteriori trattamenti al soffitto;
- successivamente si verificava un'ulteriore infiltrazione proveniente dalle tubature sottostanti i sanitari del piano superiore;
- i ricorrenti promuovevano un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di
[...] conclusosi con deposito della C.T.U. nel luglio 2024 con CP_1 indicazione dei lavori/interventi da eseguire dalla per la CP_1 risoluzione delle infiltrazioni;
- nel prosieguo la non effettuava CP_1 gli interventi indicati dalla CT.
I ricorrenti hanno, altresì, proposto ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c. in corso di causa chiedendo condannarsi la controparte all'immediata realizzazione di ogni intervento utile a rimuovere definitivamente le infiltrazioni, sull'assunto che il trascorrere del tempo ha acuito i danni alla loro proprietà con possibili lesioni alla staticità dell'immobile e conseguente pericolo per l'incolumità delle persone.
Si è costituita nel procedimento cautelare Controparte_1 chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della compagnia assicurativa il rigetto del ricorso per inammissibilità Controparte_2
e/o improcedibilità e nel merito ha domandato il rigetto del ricorso cautelare per mancanza dei presupposti, o in subordine di disporre i provvedimenti necessari affinché parte ricorrente procedesse all'effettuazione dei lavori di ripristino all'interno del proprio appartamento.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita nel procedimento cautelare la che ha chiesto in via preliminare di Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per inesistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse domande e, in denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla resistente per le voci di danno causate da una condotta non diligente di quest'ultima.
Nel procedimento cautelare il Giudice, preso atto dell'effettuazione dei lavori da parte resistente (rifacimento completo del bagno), su richiesta delle parti ha dichiarato cessata la materia del contendere riservando
3 all'esito del giudizio di merito la valutazione della soccombenza delle spese legali del procedimento cautelare.
Nel procedimento di merito si è costituita che ha Controparte_1 chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito ha domandato rigettarsi le Controparte_2 avverse domande o in subordine, rideterminata la responsabilità della resistente, di dichiarare tenuta a manlevarla da Controparte_2 quanto dovuto ai ricorrenti.
In particolare, ha dedotto: - di aver ottemperato alle prescrizioni della
CT svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.; - in data 14.11.2024 i ricorrenti le comunicavano che si erano verificati nuovi gocciolamenti e lei prontamente faceva intervenire la ditta idraulica e il muratore, oltre a comunicare ai ricorrenti la volontà di richiedere un preventivo per il rifacimento completo del proprio bagno, atto ad evitare il ripresentarsi di infiltrazioni;
- tuttavia, i ricorrenti introducevano il procedimento cautelare allegando un verbale di intervento dell' Controparte_3
; - in sede cautelare, rilevato il verificarsi di
[...] un'ulteriore infiltrazione, la resistente si rendeva disponibile ad effettuare una completa ristrutturazione del bagno e Giudice rinviava il giudizio per verificare l'esito dello stato dei luoghi;
- ciò nonostante, i ricorrenti facevano intervenire la pubblica autorità in data 17.2.2024, affermando la presenza di nuove infiltrazioni, in realtà non riscontrate.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita nel procedimento di merito la chiedendo in via principale il rigetto delle Controparte_2 domande proposte da parte ricorrente e, in denegata ipotesi, il rigetto della domanda di manleva per le voci di danno causate ai ricorrenti da parte della per non aver svolto in maniera diligente le opere di CP_1 ripristino.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
4 2. La domanda dei ricorrenti di condanna della resistente al pagamento delle spese sostenute per l'acquisto della nuova cucina e caldaia per un totale complessivo di € 8.239,00 non è fondata.
Con riguardo ai lamentati danni alla cucina, il C.T.U. in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha rilevato che “Nella cucina si evidenziano macchie dovute ad infiltrazione in corrispondenza del bagno soprastante di proprietà della sig.ra e precisamente al di sotto CP_1 del vaso (acque nere) e della doccia (acque saponose). (foto 1 e 2
Allegato “C”. In merito alle cause e alla quantificazione dei danni si fa presente che in seguito alla visione dello stato dei luoghi si è potuto constatare che nel bagno della Sig.ra sono stati effettuati lavori CP_1 in prossimità della doccia e del vaso (vedi Foto 3 e 4 Allegato “C”). Questi evidentemente non sono stati risolutivi. Non potendo verificare
l'estensione dei lavori e le tecnologie applicate dalla ditta è CP_4 presumibile che le infiltrazioni successive all'intervento siano causate da ulteriori microrotture sulle tubazioni. Ho proceduto, pertanto, a quantificare il danno cagionato alla cucina dei Sig.ri che Pt_1 ammonta ad € 1.296,90 oltre I.V.A. per legge vedi computo (all. “B”).
Il CT ha stimato in € 1.296,90 oltre I.V.A. i costi necessari per l'eliminazione dei danni alla cucina e dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa risulta che questa ha provveduto al pagamento ai ricorrenti della somma indicata dal CT (doc. 1, fasc. terza chiamata).
Per contro i ricorrenti hanno depositato in atti (doc. 2) documentazione afferente alle spese sostenute per l'acquisto della nuova cucina non risultando, tuttavia, provato che queste siano correlate al danno da infiltrazioni provenienti dall'appartamento della in CP_1 quanto, come detto sopra, nel computo metrico elaborato dal CT (all. b alla relazione), tra i lavori da svolgere non è riportata l'integrale ristrutturazione della cucina ma solo alcuni lavori per un costo stimato di €
1.296,90.
5 Occorre sottolineare che in base al combinato disposto degli artt.
2051 e 2043 c.c. incombe su chi agisce in giudizio la prova del danno ingiusto e il nesso di causalità fra la condotta dell'agente e il danno stesso, ponendosi quindi in capo ai ricorrenti l'onere probatorio in oggetto.
Nella presente fattispecie i ricorrenti si sono limitati ad allegare l'infiltrazione di acqua proveniente dall'appartamento della resistente nella propria cucina deducendo la necessità di sostituire l'intera cucina ma non hanno allegato né provato la misura e l'entità del danno prodotto dalle infiltrazioni, ovvero se il mobilio in oggetto fosse riparabile o meno, e conseguentemente la congruità delle spese sostenute rispetto al danno accertato in capo alla CP_1
Analogo ragionamento deve essere fatto con riferimento alla caldaia e ai relativi danni, in quanto nella relazione del CT non era stato indicato alcun lavoro attinente alla caldaia, né è stato fornito alcun elemento dai ricorrenti in ordine alla necessità che la caldaia dovesse essere sostituita o riparata a causa delle infiltrazioni.
Non vi è, pertanto, adeguata prova che le spese sostenute dai ricorrenti siano conseguenza diretta del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile della resistente.
3. Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto, al di là della genericità della stessa, i ricorrenti non hanno assolto al loro onere probatorio non avendo allegato nulla al riguardo.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve
6 essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375,
Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez.
II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo
2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).
Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 18.12002,
n.16202; Cass civ., sez. II, sent. 28.62000, n.8795; Cass. civ. sez. III, sent. 25.91998, n. 9588; Cass. civ., sez. III, sent. 2.7.1991, n. 7262).
4. Con riferimento al procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa e conclusosi con la cessazione della materia del contendere, le spese di lite devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. 6016/2017).
La domanda cautelare è infondata.
Come noto, l'accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c. presuppone la concorrenza del fumus boni juris e del periculum in mora onde, l'assenza anche di uno solo di detti requisiti determina il rigetto della domanda.
Nella presente fattispecie difetta il periculum che – come noto - non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere valutato in concreto e caso per caso.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato l'irreparabilità del danno essendosi limitati ad allegazioni generiche, quali il progredire dei danni alla proprietà che potrebbe verosimilmente causare lesioni alla staticità, e conseguente pericolo per l'incolumità delle persone, depositando certificazione rilasciata dall' Controparte_3
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Invero, dal verbale del 29.11.2024 emerge una situazione speculare a quella presente all'epoca della proposizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ovvero “presenza di umidità con formazione di muffe,
7 presumibilmente provenienti da infiltrazioni dell'appartamento poto al piano superiore, su porzioni del soffitto della cucina, con danneggiamento di un travetto, con parziale distaccamento dell'intonaco e con fenomeni di gocciolamento, così come meglio evidenziato nella descrizione sovrastante”.
Inoltre, anche nel verbale dei tecnici del 19.11.2024 (doc. 12 fasc cautelare resistente) si legge che “Lo stato delle macchie di sotto (zona
WC e zona travetto sotto doccia) come da foto del sig. appare CP_5 confrontabile con le medesime effettuate il 31/08 u.s.”; non risulta, pertanto, provato un aggravamento dei danni alla proprietà, con particolare riferimento a possibili problemi di staticità dell'edificio.
4.1. Quanto alla regolamentazione delle spese del terzo chiamato, occorre ricordare che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass. n. 6144/2024;
n. 2520/25).
Nella fattispecie in esame, considerato il rigetto del ricorso e la circostanza che la chiamata in causa della non può Controparte_2 considerarsi né infondata né tantomeno arbitraria, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite della terza chiamata in causa.
Per tali ragioni, i ricorrenti sono condannati a rimborsare alla resistente e alla terza chiamata le spese di lite della fase cautelare, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile, complessità bassa)
e della semplicità delle questioni trattate (valori minimi con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo).
5. Le spese di lite del giudizio di merito, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 secondo lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile, complessità bassa) e della semplicità delle
8 questioni trattate (valori minimi con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo), seguono la soccombenza e, tenuto altresì conto delle considerazioni già svolte circa la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio cautelare che Controparte_1 liquida in € 1.615,00 per compensi, € 259,00 per spese oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio cautelare Controparte_2 che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP se per legge;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio di merito che Controparte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi, € 259,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a le spese di lite del giudizio di merito che Controparte_2 liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP se per legge.
EN, 09/12/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota: si dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati
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