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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769 /2024 a cui è riunito il procedimento N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. LUANI Parte_1 C.F._1 DONATA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 CASTELLETTI GIULIANA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: riguardo alla separazione,
1) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e , con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente degli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Mantova, via dell'Accademia n 26;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico;
3) Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì, il tutto mantenendo la regolare programmazione delle visite nei week end alternati;
vengano fatti salvi diversi accordi tra le parti;
4) Disporsi che il Sig. versi, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli CP_1 Per_
e la somma mensile complessiva di euro 3.600,00 (euro 1.800,00 per ciascun Per_1 figlio), ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese ed a decorrere dal mese di agosto 2023, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) Disporsi che il Sig versi alla IG la somma di euro 700,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della moglie, ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese ed a decorrere dal mese di aprile 2025, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) Disporsi che il Sig. sostenga nella misura del 100% le spese straordinarie per CP_1 Per_ i figli e con riferimento alla baby sitter, alle scuole, istituti ed università, siano Per_1 Per_ essi pubblici o privati, del figlio e della figlia , comprendendo in tale voce quella Per_1 per le rette scolastiche, l'acquisto del corredo di inizio anno scolastico, dei libri di scuola, dei mezzi di trasporto da a per la scuola, dell'assicurazione scolastica, dell'eventuale mensa e delle gite scolastiche sia con che senza pernottamento, alla quota annuale per il CP_2
di entrambi i figli, alla quota sociale di ammissione al compimento del Controparte_3 18mo anno di età dei figli, ai costi per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del tennis) Per_ praticata dalla figlia , e per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del basket) del basket praticata da mentre, rispetto alle atre spese straordinarie di cui al Per_1
“Protocollo” del Tribunale di Mantova, il Sig provveda al pagamento nella CP_1 misura del 70%, e la IG nella misura del 30%. Le spese che verranno Pt_1
pagina 2 di 20 anticipate dalla IG dovranno essere documentate e corrisposte direttamente Pt_1 con l'obbligo del rimborso entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa stessa;
Per_ 7) Disporsi che l'assegno unico e universale in favore dei figli e venga attribuito Per_1 in capo alla IG nella misura del 100%; Parte_1
8) Addebitarsi la separazione al Sig. per i motivi indicati in narrativa;
Controparte_1
riguardo al divorzio:
1) Disporsi che ciascun coniuge possa fissare la propria residenza dove meglio gli aggradi, con l'unico obbligo di comunicare all'altro eventuali mutamenti della stessa o dell'effettivo domicilio entro una settimana dall'avvenuto cambiamento;
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e , con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente degli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Mantova, via dell'Accademia n 26;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico;
4) Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì, il tutto mantenendo la regolare programmazione delle visite nei week end alternati;
vengano fatti salvi diversi accordi tra le parti;
5) Disporsi che il Sig. versi, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli CP_1 Per_
e la somma mensile complessiva di euro 3.600,00 (euro 1.800,00 per ciascun Per_1 figlio), ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere dal mese di agosto 2023, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) Disporsi che il Sig versi alla IG la somma di euro 700,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile della moglie, ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) Disporsi che il Sig. sostenga nella misura del 100% le spese straordinarie per CP_1 Per_ i figli e con riferimento alla baby sitter, alle scuole, istituti ed università, siano Per_1 Per_ essi pubblici o privati, del figlio e della figlia , comprendendo in tale voce quella Per_1 delle rette scolastiche, per l'acquisto del corredo di inizio anno scolastico, dei libri di scuola, dei mezzi di trasporto da a per la scuola, dell'assicurazione scolastica, dell'eventuale mensa pagina 3 di 20 e delle gite sia con che senza pernottamento, alla quota annuale per il Parte_2
di entrambi i figli, alla quota sociale di ammissione al compimento del 18mo anno di
[...] età dei figli, ai costi per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del tennis) praticata dalla Per_ figlia , e per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del basket) del basket praticata da mentre, rispetto alle atre spese straordinarie di cui al “Protocollo” del Tribunale di Per_1 Mantova, il Sig provveda al pagamento nella misura del 70%, e la IG CP_1 nella misura del 30%. Le spese che verranno anticipate dalla IG Pt_1 Pt_1 dovranno essere documentate e corrisposte direttamente con l'obbligo del rimborso entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa stessa;
Per_ 8) Disporsi che l'assegno unico e universale in favore dei figli e venga attribuito Per_1 in capo alla IG nella misura del 100%; Parte_1
Con il favore si spese e compensi di causa.
In via istruttoria: si chiede che venga ammesso l'interrogatorio formale del Signor
[...]
sulle seguenti circostanze: A) “Vero che,in data 6 maggio 2023, alla richiesta CP_1 della IG “E le vacanze che facevi, i weekend che facevi come li pagavi?” Lei Pt_1 rispondeva “Io se ho fatto dei week end li ho pagati, come pago, come ho pagato i nostri, con la carta dell'azienda! Punto!” ? (come da audio allegato quale Doc 8 del ricorso) B)
“Vero che Lei, alla richiesta della IG se Lei prendeva dei soldi in nero dalla Pt_1
Lei rispondeva “prendevo i soldi in nero. E quindi? Tu li hai spesi quei soldi? Quindi? Pt_3 Sei onesta come me o meno o più? Li hai buttati via quei soldi? Rispondimi! Ci hai sputato sopra?” e ancora “chi non ne fa?” e “Sono un disonesto perché ho fatto soldi in nero?“?(come audio allegato quale documento 12 del ricorso); C) “Vero che, Lei si è espresso nei confronti della moglie dicendole “quando sei rimasta nella mia casa perché non hai avuto il fegato di trovarti un appartamento da sola … perché non hai i coglioni …. Il diritto ce l'hai e ne hai approfittato … devi solo vergognarti che hai vissuto sulle mie spalle fino ad oggi e lo stai ancora facendo e la casa ne è la dimostrazione, ok? Perché la casa andava venduta, andava venduta subito, chiaro? Come potrei venderla adesso e continui, con l'atto che mi hai mandato, ad essere sulle mie spalle, io non ti voglio più sulle mie spalle
… perché ti devi arrangiare”? (come da audio quale Doc n 39 del ricorso); D) “Vero che Lei, in occasione di una conversazione avvenuta con la moglie in data 29 aprile 2023, durante la quale essa Le esprimeva le sue preoccupazioni dicendo le frasi “Sì. E... Tiri tiri ti ripeto, io sono terrorizzata all'idea di rivivere di nuovo quello che è successo CP_1 l'ultima volta che abbiamo detto ai ragazzi che ci stavamo separando. Io sono terrorizzata perché io ho subito un trauma dopo quello che mi hai detto e quello che hai fatto dopo, per cui non riesco a vivere serenamente questa cosa. Cerca di capirmi, utilizza un minimo di empatia. Io mi auguro che tu ti ricordi quello che mi hai detto, in che modo me l'hai detto e quello che hai fatto. E sono spaventata a morte! Ok? Per cui parleremo serenamente con i ragazzi, ma io ho paura che tu te ne approfitti ancora! E che ti vendichi. E che non sei lucido e che non capisci che il bene dei nostri figli è la nostra serenità. Ho paura! Tanta” oppure
“Ok, tu oggi vai dalla terapeuta hai modo di parlarne con lei, hai modo di capire come comportarti, cosa fare, cosa dire ai ragazzi. Non c'è momento migliore. Ok? Però ti prego,
io ho paura” o ancora “Ho paura che tu possa ripetere le cose che hai fatto Per_3 durante la nostra separazione” oppure “Ho paura perché la casa qui per me era una sicurezza. Un appartamento in affitto non lo è. E visto che tu mi hai ripetuto di nuovo, anche recentemente che io non sarei dovuta rimanere in questa casa e hai ripetuto lo stesso concetto, questa cosa mi spaventa. Perché tu da un giorno all'altro potresti dire ah, ho pagina 4 di 20 fatturato di meno ah non lavoro più in STA. Queste sono le mie paure, perché è quello che tu hai usato contro di me”, rispondeva “va bene, non devi avere paura di nulla, delle tue paure passate, per noi e per te, va bene?”? (come da audio quale Doc 42 del ricorso); E)
“Vero che, in data 2 giugno 2023, avveniva tra Lei e la IG presso il Pt_1 parcheggio della il seguente dialogo: “M. Te l'ho fatta la domanda, te Controparte_3 l'ho fatta la domanda e hai risposto. Sei a posto? Sei tranquilla? Quando si troveranno gli avvocati vedremo come sei tranquilla, va bene? A. E' una minaccia? M. No. E' la verità! A. È una minaccia! Quando si troveranno gli avvocati vedremo quanto sei tranquilla … M. Hai detto che avranno molto da discutere, avranno da discutere, no?” (come da audio allegato quale Doc 43 del ricorso); F) “Vero che Lei, dopo un alterco avvenuto con gli agenti della Questura di Mantova all'interno dell'Ufficio Passaporti per problemi legati al rilascio del proprio passaporto, ha detto al figlio “è così che ci si deve comportare per far valere Per_1 le proprie ragioni “?” G) “Vero che Lei, in occasione di un dialogo avvenuto con la IG in data 6 maggio 2023, dichiarava alla stessa “non sono più come… cattivo, come Pt_1 era… come ero? E che, alla affermazione della IG tu ti sei Pt_1 CP_1 presentato a me chiedendomi di riprovarci dicendomi non sono più bugiardo e non sono più geloso!” Lei le ha risposto “E infatti non lo sono più ” (come da audio allegato quale Doc n 51 del ricorso); H) “Vero che in data 2 giugno 2023, sempre presso la , Controparte_3 avveniva tra Lei e la IG l seguente dialogo: “M. Allora ti faccio una domanda Pt_1 molto semplice. Hai una relazione con qualcun altro? Perché lo so.. A. Ma magari, ma magari, ma magari ì o no? A. Ma magari, ma magari M. No, rispondi sì o no? Per_4 A. Vuoi che ti risponda? M. Si o no? A. Dimmi... tu sai che io...M. No ti ho chiesto: hai una relazione con qualcun altro? Rispondimi! A. No! E ti risponderei anche volentieri, ma magari. Quindi…? Scusami… No, no no no no no no no no, no”? (come da audio allegato quale documento 43 del ricorso); I) “Vero che Lei, in data 2 giugno 2023 si rivolgeva alla IG nel seguente modo: il passato sei tu e anche il presente! E lo capiranno i Pt_1 tuoi figli come sei … non ti preoccupare … anche se … anche se in questo momento li convinci … che sei una brava madre, che sei perfetta, che sei …. Non è così e lo capiranno! Sei a posto? Sei tranquilla? Quando si troveranno gli avvocati vedremo come sei tranquilla, va bene?”? (come da audio allegato quale documento 43 del ricorso); L) “Vero che in data 12 gennaio 2024 tra Lei e la IG è avvenuto il seguente dialogo: “M. lei (la Pt_1 figlia) ascolta quello che hanno da dire i carabinieri! A. No! Lei deve essere tutelata! M. Tutelata da sua madre deve essere, non da me, chiaro!" e “M. Aspetta qua che si rende conto sua madre com'è! Aspetta qua!”? (come da audio che si allega alla presente memoria quale Doc 2); M) “Vero che in occasione del vostro ultimo rapporto intimo, Lei ha dato uno schiaffo in volto alla IG ”; N) “Vero che Lei ha dichiarato alla moglie che Pt_1 se avesse avuto atteggiamenti aggressivi o di rabbia avrebbe contattato immediatamente la Sua psicologa, anche nell'intervallo delle Sue sedute?” - teste la OT Testimone_1 con studio in Mantova, via Amalia Moretti Foggia n 1: A)“Vero che, in data 2 marzo 2022 Lei ha visitato per problemi di tosse prescrivendo la cura con spray Veaoris Persona_2 e aerosol con , come da prescrizione che si rammostra quale Doc 4 allegata alla Parte_4 presente memoria ”? B) “Vero che, in conseguenza della suddetta prescrizione Lei riceveva una telefonata dal Sig , padre di , nella quale egli Controparte_1 Persona_2 l'accusava di aver prescritto alla figlia una terapia inadeguata?” C) “Vero che nella telefonata fatta dal Sig egli aveva Le manifestato contestazioni tali da dubitare CP_1 della propria competenza professionale?” D) “vero che, dopo la telefonata col Sig
[...]
Lei contattava la IG chiedendole di diventare l'unica interlocutrice CP_1 Pt_1 rispetto ai problemi di ?” - teste la OT con studio in Persona_2 Testimone_2 Porto Mantovano (MN), Via San Pio X n 53: A)”Vero che Lei ha avuto una relazione col Sig pagina 5 di 20 dopo la prima separazione dei coniugi avvenuta agli inizi del 2020 fino a metà CP_1 del 2023?” B)”Vero che durante la Sua relazione col Sig lui Le ha regalato una CP_1 borsa di marca ?”; C) “Vero che durante la Sua relazione col Sig CP_4 CP_1 egli l'ha portata più volte in alberghi e ristoranti lussuosi, tra cui il “Number nine” di Firenze?” - teste la OT , di professione Psicologa e Psicoterapeuta, Testimone_3 residente in [...]: A)”Vero che Lei è legata da un rapporto di amicizia con la IG dal 2011?” B)”Vero che il Sig Le confermò Pt_1 CP_1 i tradimenti avvenuti con la IG ” C)”Vero che il Sig Le Parte_5 CP_1 disse che controllava il telefono della IG e guardava anche i messaggi tra Lei Pt_1 e la ricorrente?” D)”Vero che le volte in cui Lei usciva con la IG il Sig Dal Pt_1
si esprimeva manifestando contrarietà rispetto alle vostre uscite?” E)”Vero che per CP_1 molti anni Lei ha ricevuto dalla famiglia numerosi capi di abbigliamento utilizzati CP_1 da per Sua figlia, tutti firmati?” F)”Vero che nel corso degli anni in cui il Persona_2 Sig si è dedicato sia al lavoro che all'amministrazione della società CP_1 CP_3
, la IG Le mostrava la propria insofferenza a causa delle continue
[...] Pt_1 assenze da parte del marito nella vita famigliare?” G)”Vero che Lei e i Suoi figli siete stati ospiti nella casa che la famiglia prendeva in affitto per il mese di giugno negli CP_1 anni 2017-2018 a Riccione?” H)”Vero che Lei ha visto la IG piangere in Pt_1 numerose occasioni a causa del marito?” I)”Vero che spesso il Sig dal forno si esprimeva in Sua presenza con frasi e allusioni a sfondo sessuale rivolte alla moglie?” L)”Vero che di fronte alle allusioni e frasi sessuali promanate dal Sig verso la moglie, CP_1 quest'ultima risultava imbarazzata e infastidita?” M)”Vero che Lei ha avuto modo di constatare la sofferenza e la depressione da cui la IG è stata colpita?” Pt_1 N)”Vero che la IG si trovava in uno stato di fragilità emotiva quando il Sg Pt_1
ha proposto alla moglie il ricongiungimento?” O) “Vero che Lei suggeriva ai CP_1 coniugi di intraprendere col Prof. di Padova un percorso di CP_1 Persona_5 terapia di coppia per affrontare la crisi coniugale avvenuta dopo la scoperta dei tradimenti del marito da parte della moglie?” - teste il Sig presso la Sta srl, sita in Testimone_4 Mantova, via Giordano Di Capi n 28/30: A)”Vero che Lei è il fondatore della società STA srl, avente sede in Mantova, via G. Di Capi n 28/30?” B)”Vero che il Sig è stato CP_1 assunto come direttore commerciale della società STA srl?” C)”Vero che il Sig CP_1 l'ha informata del fatto che la sua società Eco2O srl percepisce delle provvigioni dai servizi che la società Du.Eco. srl svolge in favore di Sta srl?” C)”Vero che il contratto stipulato dal Sig con Sta srl prevede l'attribuzione di una quota provvigionale in proprio CP_1 favore?” I capitoli di prova sopra menzionati, aventi ad oggetto la richiesta di convocare a testimonianza il Sig risultano rilevanti in quanto il codice etico della società Testimone_4 Sta srl impone a tutti i propri dipendenti, collaboratori e in generale a tutte le proprie risorse umane, un dovere di correttezza, lealtà e reciproco rispetto e impone, altresì, di trattare i fornitori coi quali entrano in contatto per motivi professionali con correttezza, imparzialità e senza pregiudizi, come risulta anche dal file audio che prodotto quale documento 23 prima memoria ex art 473 bis 17 cpc. Su chiede, altresì, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art 473 17 bis cpc di parte ricorrente e, in particolare, dei capitoli di prova ivi riportati che vengono riportati nel presente atto: teste il Sig
[...]
allora collega di lavoro della ricorrente presso la società Ecology System, Via Tes_5 Verona 113 46100 MN: a)“Vero che il 27 ottobre 2021, mentre era in viaggio al rientro dalla fiera Ecomondo, la IG riceveva una telefonata dal proprio legale nel Pt_1 quale egli le comunicava che il Sig aveva deciso di non rispettare l'accordo preso CP_1 in Tribunale?” b)“Vero che in conseguenza della telefonata del 27 ottobre 2021 la IG si metteva a piangere e profferiva le seguenti parole: ?” c)“Vero che Lei ha visto Pt_1
pagina 6 di 20 piangere la IG sul luogo di lavoro anche al di là della circostanza avvenuta Pt_1 il 27 ottobre 2021?” d)“Vero che Lei ha rappresentato lo stato emotivo della IG al Sig titolare della Ecology System?” -teste il Dottor Pt_1 Controparte_5 Per_6
con studio in Porto Mantovano (MN), piazza della Pace n 5 in ordine ai seguenti
[...] capitoli di prova: e)“Vero che dall'inizio del percorso psicologico di , Persona_1 avvenuto nel dicembre 2023, il Sig. ha preso contatti con Lei la prima volta nel CP_1 giugno 2024?” f) “Vero che, durante la frequentazione di dell'anno presso Persona_1 l'Istituto , ad alcun colloquio scolastico il padre ha presenziato?” -teste la Parte_6 OT con studio in Parma, strada Felice Cavallotti n 16: g)“Vero che la Per_7 IG si era resa disponibile verso il marito ad effettuare con Lei un percorso di Pt_1 terapia di coppia?” h)“Vero che i coniugi – hanno tenuto con Lei tre CP_1 Pt_1 sedute, di cui una il 22.12.2022 ore 18,45, una il 12.01.2023 ore 19,30 e una il 26.01.2023 ore 18,45?” i)“Vero che la IG chiese di non proseguire nelle sedute col Pt_1 coniuge a fronte dell'impossibilità di esprimere liberamente il proprio vissuto ed i sentimenti?” l) “Vero che Lei aveva manifestato la Sua disponibilità a fissare degli incontri col Signor al di fuori delle sedute già fissate le volte in cui egli ne avesse sentito CP_1 il bisogno per la presenza di sintomi quali rabbia, pensieri violenti o aggressività nei confronti della moglie?”
Nell' ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova di parte avversa si chiede l'ammissione a prova contraria.
Si chiede nuovamente che il Giudice voglia ordinare al Signor ai sensi CP_1 dell'articolo 210 cpc, l'esibizione e/o produzione in giudizio della ricevuta di pagamento dell'IPad acquistato per la figlia in occasione della Santa Lucia 2023, si Persona_2 insiste sulla richiesta di accertamenti tributari finalizzati ad accertare le effettive risorse economiche del convenuto, il suo reale tenore di vita, se lo stesso abbia acquisito quote societarie tramite “prestanomi”, percepisca emolumenti fuori dall'ufficialità e con quali presumibili guadagni e si chiede ancora una volta che OD Ill.mo Tribunale voglia disporre la produzione degli estratti conto, almeno degli ultimi tre anni, della carta di credito aziendale della Eco2o srl in quanto vi è motivo di ritenere che il convenuto la utilizzi anche per scopi personali, come supportato dalla registrazione allegata quale documento 8 del ricorso e riprodotta successivamente su chiavetta USB depositata presso la Cancelleria competente.
Si insiste affinché venga recepito il verbale della Polizia di Stato afferente l'episodio occorso in data 12 gennaio 2024 e già ampiamente descritto dalla ricorrente.”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione e deduzione reietta:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1 30.06.1968 e , nata a [...] il [...]. Parte_1
2) Respingere la domanda di addebito della separazione in capo al sig. ex adverso CP_1 proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
pagina 7 di 20 Per_ 3) Affidare i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino al mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico. Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni, tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì.
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli l'importo di €2.000,00 mensili (€1.000,00 per figlio), importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
5) Porre nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
6) Disporre che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% come per legge.
7) Revocare il contributo al mantenimento della moglie di €200,00 mensili posto a carico del sig. a far data da aprile 2024 e nulla disporsi a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie per le ragioni esposte in atti con conseguente restituzione al sig.
di quanto corrisposto. CP_1
8) Confermarsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande relative alla decorrenza degli assegni a far data da agosto 2023, potendo l'assegno decorrere solo dalla data della domanda, la domanda relativa all'obbligo di versamento di €100,00 per ciascun figlio da parte del sig. sul libretto degli stessi, la domanda relativa al CP_1 mantenimento e alla permanenza presso il sig. del cane per le ragioni CP_1 Per_8 esposte in atti.
9) Respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente.
In ogni caso:
Condannarsi la sig.ra al pagamento dei compensi e delle spese di causa, Parte_1 oltre al 15% spese generali e accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c..
In via istruttoria:
- Ordinare alla sig.ra l'esibizione in giudizio dell'estratto contributivo. Pt_1
- Ammettersi l'interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli di Parte_1 prova da 1 a 5: 1) Vero che il sig. durante la stagione 2023-2024, ha CP_1 accompagnato il figlio alle seguenti trasferte di basket: Casalmaggiore, Colorno, Per_1
Piadena, Sustinente, Verolanuova e Volta Mantovana? 2) Vero che il sig. nel CP_1 pagina 8 di 20 Per_ mese di maggio 2024 ha accompagnato la figlia al torneo di tennis di Castel d'Azzano (VR)? 3) Vero che il sig. in data 9 febbraio 2024, 11 maggio 2024 e 24 maggio CP_1 2024 si è recato a Bologna con il figlio per assistere alle partite della Virtus Bologna? Per_1 Per_ 4) Vero che il sig. dal 15 al 17 maggio 2024 è stato con la figlia a Roma per CP_1 gli Internazionali di tennis e per visitare il Museo dell'illusione? 5) Vero che dal 15 al 28 luglio u.s. il sig. ha trascorso con i figli e il cane una vacanza tra Pesaro, CP_1 Per_8 Matera, il Salento e Napoli? Ammettersi i seguenti capitoli di prova: 6) Vero che in data 29.06.2024 il sig. ha contattato il terapista di , il dott. il CP_1 Per_1 Persona_6 quale ha dato dei rimandi molto positivi sul rapporto tra padre e figlio? 7) Vero che nel mese di luglio 2019 il sig. è stato colpito dalla moglie con una bottiglia piena Controparte_1 d'acqua che gli ha procurato un ematoma all'orecchio sinistro? 8) Vero che nel mese di luglio 2019 la sig.ra ha scaraventato un posacenere in faccia al sig. Parte_1 [...]
in sua presenza? 9) Vero che nel mese di dicembre 2022 durante un incontro CP_1 conoscitivo funzionale alla valutazione di un percorso di terapia di coppia con la dr.ssa Per_7 a sig.ra i è mostrata aggressiva sia nei confronti del marito che nei confronti
[...] Pt_1 della stessa dottoressa Sul cap. 6 si indica a teste il dott. con studio Per_7 Persona_6 in Porto Mantovano (MN), Piazza della Pace n.
5. Sul cap. 7 si indica a teste il dr. Tes_6
di Roverbella (MN). Sul cap. 8 si indica a teste la sig.ra di
[...] Testimone_7 RE (MN). Sul cap. 9 si indica a teste la dr.ssa con studio in Parma. – Per_7
Non ammettersi i capitoli di prova ex adverso formulati nella memoria ex art. 473-bis.17, 1° co., c.p.c. per i motivi espressi in atti. Nelle denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte a prova diretta. - Non ammettersi i capitoli di prova ex adverso formulati nella memoria ex art. 473-bis.17, 3° co., c.p.c. in quanto non a prova contraria e quindi tardivi e comunque inammissibili in quanto generici, valutativi e comunque irrilevanti al fine del decidere. In caso di ammissibilità, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.
Dichiararsi altresì inammissibili i documenti ex adverso prodotti nella memoria ex art. 473- bis.17, 3° co., c.p.c. in quanto non a prova contraria e quindi tardivi.
- Respingere la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali del sig. per i motivi CP_1 esposti in atti e in caso di ammissione disporre CTU anche nei confronti della sig.ra
Pt_1
- Respingere la richiesta di esibizione degli estratti delle carte di credito del sig. CP_1 e della ricevuta di pagamento dell'iPad per i motivi esposti in atti e in quanto irrilevanti al fine del decidere.
- Respingere la richiesta di “accertamenti tributari finalizzati ad accertare le effettive risorse economiche del convenuto, il suo reale tenore di vita, se lo stesso abbia acquisito quote societarie tramite “prestanomi”, percepisca emolumenti fuori dall'ufficialità e con quali presumibili guadagni” in quanto esplorative e non supportate da alcuna valida motivazione.
Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Mantova il 07.07.2012 tra il sig.
, nato a [...] il [...] e la sig.ra , nata Controparte_1 Parte_1
pagina 9 di 20 a Bozzolo (MN) il 31.05.1977, matrimonio iscritto nei Registri Atti di matrimonio del Comune di Mantova al n.45, Parte I, Anno 2012;
Per_ 2) Affidare i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino al mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico. Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni, tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì.
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli l'importo di €2.000,00 mensili (€1.000,00 per figlio), importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4) Porre nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024. 5) Disporre che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% come per legge.
6) Nulla disporsi a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra non Pt_1 sussistendone i presupposti di legge.
7) Confermarsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande relative alla decorrenza degli assegni a far data dall'agosto 2023, potendo l'assegno decorrere solo dalla data della domanda, la domanda relativa all'obbligo di versamento di €100,00 per ciascun figlio da parte del sig. sul libretto degli stessi, la domanda relativa al CP_1 mantenimento e alla permanenza presso il sig. del cane per le ragioni CP_1 Per_8 esposte in atti.
8) Respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente.
In ogni caso: Condannarsi la sig.ra al pagamento dei compensi e delle Parte_1 spese di causa, oltre al 15% spese generali e accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a Mantova in data 7.07.2012, unione dalla quale sono nati i due figli
, il 06.11.2008, e il 12.08.2010, formulando Persona_1 Persona_2 cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
pagina 10 di 20 Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì l'addebito della separazione al marito e ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. Al presente procedimento è stato riunito quello iscritto al n. 825/2024 R.G. su domanda avente medesimo oggetto dall'odierno resistente.
3. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e una diversa regolamentazione dei rapporti.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. - disponendo l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, prevedendo altresì che il resistente corrispondesse per il mantenimento ordinario dei minori la somma mensile di Euro 2.500,00 (pari a 1.250,00 Euro per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre a prevedere un assegno di mantenimento per la coniuge di 200,00 Euro mensili – dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sulla domanda di addebito della separazione al marito
8. Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, allegando come la frattura del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione da parte dello stesso degli obblighi derivanti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.
In particolare, la ricorrente ha allegato che una prima separazione tra le parti, occorsa nel 2019, sarebbe stata cagionata dall'infedeltà del marito e che, anche dopo una riconciliazione intervenuta nel 2022, egli tenne un comportamento umiliante, prepotente, verbalmente aggressivo e controllante nei confronti della moglie, anche facendo leva sulle proprie condizioni economiche e sui ruoli lavorativi di potere da sempre svolti.
9. Parte resistente ha contestato le predette circostanze.
10. Orbene, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. pagina 11 di 20 Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
11. Nel caso di specie, deve osservarsi come le allegazioni attoree circa la presunta violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge e circa la presunta relazione extraconiugale del marito, che avrebbero indotto la moglie in uno stato di profonda prostrazione psicologica, Cont tanto che stessa si rivolse al per ottenere supporto psicologico, e umiliazione pubblica, stante la notorietà della relazione presso gli ambienti frequentati dai coniugi, appaiono del tutto irrilevanti ai fini di cui è causa.
Per stessa allegazione della ricorrente, infatti, a una prima crisi coniugale nel 2019 determinata proprio dalla scoperta del predetto tradimento, avrebbe fatto seguito nel 2022 una riconciliazione tra i coniugi, essendo dunque evidentemente emersa la volontà unanime degli stessi di superare la crisi e riprendere il ménage familiare.
Ciò determina, senza timore di smentita, il venir meno il nesso causale tra le prime condotte asseritamente fedifraghe del marito e la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi, intervenuta diversi mesi dopo la riconciliazione degli stessi.
12. D'altronde, né in sede di ricorso introduttivo, né nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte ricorrente ha mai allegato specificamente che, anche dopo la riconciliazione, il marito abbia proseguito nel tenere condotte in violazione del dovere di fedeltà matrimoniale e che dunque la seconda e definitiva separazione sia avvenuta a fronte della scoperta di suoi ulteriori tradimenti.
In merito a tale circostanza, del tutto nuova e mai allegata prima, la ricorrente ha successivamente formulato capitoli di prova orali, da ritenersi inammissibili proprio per la tardività dell'allegazione.
13. Anche quanto alle riferite condotte di violenza psicologica e verbale che la ricorrente avrebbe subito dal marito e che avrebbero determinato la definitiva rottura dell'unione in parte, la domanda di addebito non appare meritevole di accoglimento.
Le circostanze allegate dalla ricorrente, che manifesterebbero un intento vessatorio del marito, poste a fondamento della domanda risultano, infatti, in larga parte riferibili a momenti in cui la crisi matrimoniale era ormai conclamata ed era già intervenuta la definitiva rottura del rapporto coniugale, tanto che i coniugi discutevano su come regolamentare i propri rapporti personali, anche in relazione ai figli, ed economici proprio alla luce della fine della relazione (lamentando la moglie il mancato rispetto delle condizioni concordate col marito o atteggiamenti poco collaboranti dello stesso, ad esempio nel consentire a moglie e figli di accedere alla nuova abitazione reperita, sebbene egli si sia finanche reso disponibile a fungere da garante per la locazione).
Ulteriori circostanze pure allegate dalla ricorrente e riferibili al momento in cui era ancora in corso l'unione matrimoniale, d'altra parte, non appaiono, fin già dalle allegazioni, idonee a configurare una ipotesi di addebito per violenza psicologica o economica (ciò con riferimento, ad esempio, al fatto che nel 2015 il resistente avrebbe “costretto” la moglie a vendere un SUV, acquistato dalla stessa nel 2013 col proprio TFR, per poi acquistare altra pagina 12 di 20 vettura, peraltro tutt'ora pacificamente in uso alla stessa, e versare la cifra residua su conto cointestato, al quale la ricorrente pacificamente aveva pieno accesso;
al fatto che il marito accusasse la moglie di spendere troppo, controllandone le spese, circostanza contestata e non provata;
al fatto che il marito avesse acquistato la casa coniugale, pacificamente con i proventi della propria attività lavorativa, intestandola solo a sé, etc.).
Non vi è, infine, alcuna prova del fatto che il resistente abbia tenuto, più in generale, condotte manipolatorie, economicamente violente o vessatorie o che abbia proferito frasi offensive o minacciose nei confronti della moglie, emergendo piuttosto dagli atti (cfr. screenshot di messaggi e registrazioni audio prodotte in atti dalla stessa ricorrente) una situazione di fortissima conflittualità familiare, esasperata anche da divergenze legate a questioni economiche, esplosa - specie nelle occasioni in cui la crisi familiare si è acuita - fino a determinare la rottura del vincolo matrimoniale, connotata da eccessi e reazioni impulsive e esorbitanti poste in essere da entrambe le parti.
A tal proposito, basti osservare che la stessa ricorrente abbia confermato nel corso del giudizio di aver tenuto essa stessa atteggiamenti violenti e reazioni non controllate, frutto dell'esasperazione, spaccando bicchieri a terra, gettando a terra il telefono del marito, schiaffeggiandolo o impedendogli fisicamente il passaggio con la propria auto, in occasione di violente liti (cfr. prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. parte ricorrente ma anche verbale udienza 10.09.2024).
14. Se dunque non si dubita che la relazione coniugale sia stata, specie negli ultimi anni, profondamente prostrante e fonte di profondo stress psicologico, specie per la ricorrente, che ha finanche cercato supporto psicologico per superare il trauma legato alla fine del matrimonio, è evidente come non sia emersa nel corso dell'istruttoria una responsabilità unilaterale del resistente nel generare tale situazione, bensì una conflittualità esasperata, derivante sia, verosimilmente, da questioni economiche dovute allo squilibrio economico tra i coniugi, sia da più profonde incompatibilità caratteriale, sia da dinamiche matrimoniali ormai da anni disfunzionali.
15. Per tutte le ragioni esposte, va, infine, ribadita la superfluità delle prove orali formulate dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito, già rigettate e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando come le stesse risultino inammissibili in quanto in ampia parte irrilevanti e superflue ai fini della decisione, in altra parte generiche e valutative, quando non contenenti circostanze nuove e mai allegate negli atti introduttivi dalla ricorrente.
Parimenti appare del tutto superflua ed esplorativa la CTU psico-diagnostica sulla persona del resistente, pure sollecitata dalla ricorrente finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
Appare infine del tutto superflua, ai fini dell'addebito, l'istanza di acquisizione del verbale della Polizia di Stato afferente all'episodio di violenta lite occorso tra le parti in data 12.01.2024, successivo rispetto alla definitiva rottura del rapporto coniugale e dunque del tutto irrilevante ai fini dell'addebito.
16. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei figli minori
17. Nulla quaestio in merito all'affido, al collocamento e al diritto di visita dei figli minori. pagina 13 di 20
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno infatti concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente degli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, nonché disporsi la sostanziale conferma dei provvedimenti provvisoria assunti ex art. 473 bis.22 c.p.c. in merito alle visite paterne.
18. Tali condizioni appaiono conformi alla legge, non contrarie a norme imperative e non pregiudizievoli per i minori, non essendo emerse nel corso del giudizio effettive condotte pregiudizievoli poste in essere dal padre nei confronti degli stessi.
Per_
e d'altronde, pur avendo manifestato nel corso dell'ascolto da parte della Giudice Per_1 Istruttrice (cfr. udienza 21.01.2025) una maggiore affinità con la figura genitoriale materna, a tratti idealizzata, e un profondo intento protettivo nei confronti della stessa, non hanno evidenziato criticità nei rapporti col padre tali da indurre il Collegio a derogare al regime concordemente richiesto dai genitori, pur muovendo alcune recriminazioni circa determinati comportamenti paterni apparsi ai minori imbarazzanti e poco empatici – specie nei rapporti con gli amici dei figli – se paragonati a quelli della madre, descritta dai minori come una
“migliore amica” e riferendo una carenza di spazi idonei nell'abitazione paterna, rispetto a quelli goduti presso l'abitazione della madre.
19. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli
20. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
21. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici della separazione, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire a un accertamento dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare a una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
Il Collegio ritiene che ciò sia possibile, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti, non ritenendo necessario disporre sul punto gli ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati, specie da parte ricorrente, finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
22. Ciò premesso, venendo alle singole posizioni delle parti, il Collegio evidenzia come la ricorrente abbia dichiarato di lavorare come impiegata con contratto a tempo determinato con scadenza l'8.04.2025, per 40 ore settimanali, di percepire uno stipendio netto di Euro 1.450,00 circa per quattordici mensilità.
Solo sede di precisazione delle conclusioni, in data 6.03.2025, la ricorrente ha allegato come non fosse stato previsto dal datore di lavoro un rinnovo del contratto alla sua naturale scadenza, sicché verosimilmente, a decorrere dall'8.04.2025 la ricorrente avrebbe perso i propri redditi da lavoro e richiesto l'accesso alla NASPI.
La circostanza potrà essere documentata e approfondita nel prosieguo, a seguito della rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio e sulle domande ad essa accessorie.
pagina 14 di 20 In ogni caso, ad oggi la ricorrente ha documentato di aver sempre svolto lavori precari, con contratti a tempo determinato o a progetto, e ha prodotto:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile Euro 13.143,00, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.027,00 circa;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile Euro 13.143,00, oltre ad Euro 1.065,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.334,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile Euro 13.143,00, oltre ad Euro 1.174,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.420,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile Euro 19.245,00, oltre Euro 476,00 a titolo di bonus Irpef e 600,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.485,00 circa.
Ha inoltre prodotto varie buste paga che riportano redditi sostanzialmente in linea con quelli risultanti dalle dichiarazioni in atti e, in particolare, buste paga relative al periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 e poi da luglio a dicembre 2024 da cui emergono redditi medi mensili di circa 1.850,00 Euro.
La stessa ricorrente ha dichiarato altresì di sostenere un canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli di Euro 1.100,00 mensili, oltre 400,00 Euro circa mensili per spese.
La ricorrente non risulta proprietaria di immobili.
Appare infine del tutto irrilevante che la parte benefici, mensilmente, di liberalità elargite spontaneamente dal padre, non potendosi certo ritenere che tali elargizioni contribuiscono a comporre il reddito della ricorrente, essendo per loro natura voluttuarie e rimesse alla libera determinazione e volontà del genitore che le elargisce.
23. D'altro canto, parte resistente ha dichiarato di essere socio al 65% e presidente del consiglio di amministrazione della società Eco2O SRL, nonché dipendente della società STA Trattamento Acque SRL, con contratto a tempo determinato stipulato il 13.09.2022 e con scadenza il 12.09.2025.
Egli ha dichiarato, all'udienza del 10.09.2024, di percepire un compenso come presidente del consiglio di amministrazione della società Eco2O SRL di Euro 5.000,00 al mese, oltre ad eventuali dividendi, e un compenso di 2.200,00 Euro netti, oltre a rimborsi che possono arrivare a 400-600,00 Euro mensili, come responsabile commerciale nella società STA citata e oltre a percepire eventuali premi di produzione (che nel 2023 erano di complessivi 20.000 Euro e nel 2022 erano di 7.000-8.000,00 Euro circa).
Con successiva dichiarazione del 7.01.2025, egli ha dichiarato di aver percepito nel 2024 compensi finanche superiori e complessivi a 111.798,00 Euro circa, di cui circa 31.976,00 Euro netti quale dipendente della società STA Trattamento Acque SRL e di 62.017,00 Euro
pagina 15 di 20 netti quale presidente del consiglio di amministrazione di Eco2O SRL, oltre a dividenti netti da quest'ultima società per 11.063,00 Euro e a un premio di Euro 20.000,00 netti da STA SPA.
Egli ha prodotto:
UNICO 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 119.378,00, pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 6.111,00 circa;
UNICO 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 81.471,00, pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 4.400,00 circa;
UNICO 2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 74.053,00 pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 4.144,00 circa;
UNICO 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 58.821,00 pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 3.325,00.
Il resistente ha prodotto inoltre buste paga relative al periodo da gennaio a novembre 2024 della STA Trattamento Acque SRL da cui emergono redditi medi mensili di circa 4.721,00 Euro circa (comprensivi di premi di produzione) e buste paga relative al periodo da gennaio a dicembre 2024 della ECO 2 O S.R.L. da cui emergono redditi medi mensili di circa 5.168,00.
E' dunque emerso, negli ultimi anni, un generale e tendenziale incremento delle disponibilità economico-reddituali del resistente e dei proventi ottenuti dalle attività lavorative svolte.
Il resistente ha inoltre l'estratto di un conto titoli allo stesso intestato, tenuto presso BCC CREMASCA E MANTOVANA, dal controvalore totale al 7.01.2025 di circa 47.654,00 Euro, oltre a un estratto di conto corrente detenuto presso la medesima banca con saldo al 31.12.2024 di 1.648,00 Euro circa.
Il resistente risulta infine titolare di polizza vita AXA, mentre non risulta proprietario di immobili, avendo venduto pacificamente nel 2023 l'ex casa coniugale per 260.000,00 Euro, solo parzialmente reinvestiti, secondo la tesi del resistente, nei titoli indicati in precedenza, non essendo nota la destinazione del resto dei proventi ottenuti dalla vendita.
Egli non risulta neppure titolare di beni mobili registrati, beneficiando dell'auto aziendale.
Il resistente, infine, ha dichiarato di corrispondere, oltre al mantenimento ordinario, attualmente di 2.500,00 Euro mensili, e straordinario dei figli per la quota del 70%, 830,00 Euro mensili a titolo di canone di locazione e 375,00 Euro mensili a titolo di finanziamento, con scadenza nel 2026.
pagina 16 di 20 24. Da ultimo, il Collegio osserva come la ricorrente abbia allegato che il resistente abbia negli anni percepito compensi non dichiarati, producendo un documento audio (doc. 8 allegato al ricorso) in cui controparte ammette di aver percepito compensi in nero e utilizzato la carta aziendale per spese personali e familiari.
Ciò - anche senza necessità di svolgere le ulteriori attività istruttorie pure sollecitate da parte ricorrente in merito alle condizioni economico-reddituali del resistente, da ritenersi superflue ai fini del decidere - lascia già di per sé presumere che, anche alla luce del pacifico elevato tenore di vita goduto e garantito ai figli, anche oggi, il resistente benefici di disponibilità economiche finanche superiori a quelle dichiarate o comunque di ingenti risparmi di spesa grazie agli importanti benefit derivanti dalla propria posizione lavorativa.
25. Alla luce di tutto quanto emerso e illustrato, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come a oggi risultano dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni delle parti;
tenuto conto che, di fatto, il maggior onere di mantenimento diretto dei minori grava sulla ricorrente;
nonché tenuto delle esigenze dei figli rapportate alla loro età e al tenore di vita di cui hanno beneficiato in costanza di matrimonio, ritiene il Collegio– in via definitiva – di quantificare l'assegno di mantenimento ordinario che il padre sarà tenuto a corrispondere per i figli in Euro 3.000,00 mensili (pari a 1.500,00 Euro per ciascun figlio), oltre a confermare il riparto al 70 % in capo al padre e 30% in capo alla madre delle spese straordinarie per gli stessi sostenute, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
26. In merito alla decorrenza dell'assegno, deve precisarsi che non è ammissibile la domanda della ricorrente di far decorrere gli oneri economici gravanti sul resistente dal momento della separazione di fatto, dovendosi piuttosto ritenere che gli stessi decorrano dalla pronuncia della sentenza, posto che la predetta quantificazione è stata determinata da circostanze anche verificatesi nel corso del giudizio, ferme per il pregresso le statuizioni assunte già in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
27. Quanto, infine, alla domanda di assegnazione dell'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente, la stessa appare suscettibile di accoglimento, ben potendo l'assegno essere conferito integralmente al genitore collocamento in via prevalente dei minori, considerata la funzione dell'assegno medesimo e la forte sperequazione reddituale tra i coniugi, nonché il maggior onere di mantenimento diretto dei minori in capo alla madre, alla luce dei tempi di CP_ permanenza presso la stessa (cfr. Circolare dell' n. 23/22 e Cass. 4672/2025).
28. Sulla domanda di mantenimento per la coniuge
29. Venendo, da ultimo, al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto della coniuge “debole” a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
pagina 17 di 20 Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
30. Orbene, nel caso di specie, appare evidente e macroscopica la sperequazione reddituale tra i coniugi e altrettanto evidente l'incapacità della moglie di procurarsi redditi adeguati a mantenete un tenore di vita anche solo lontanamente paragonabile a quello, pacificamente elevato, goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, anche considerata la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla stessa fino agli inizi di aprile 2025.
Appare, dunque, di certo accoglibile la domanda attorea di prevedere un assegno di mantenimento per sé, che a parere del Collegio può quantificarsi, alla luce della scadenza del contratto di lavoro della moglie e del miglioramento economico goduto dal marito negli ultimi anni e finanche nel corso del 2024, in Euro 400,00 mensili, a fra data dalla pronuncia della presente sentenza.
31. Sulle spese di lite
32.
Considerato che
, da un lato, sono state accolte le domande congiuntamente formulate dalle parti in merito alle questioni attinenti all'affidamento dei figli;
dall'altro, è stata rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
d'altro lato ancora, le parti risultano reciprocamente soccombenti in merito alle ulteriori domande di contenuto economico, il pagina 18 di 20 Collegio ritiene sussistano idonee ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio.
33. Si provvede come da separata ordinanza, per la rimessione della causa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio e delle relative domande accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
(atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova al CP_1 n. 45, parte 1, anno 2012);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente;
3) dispone l'affido in via condivisa a entrambi i genitori i figli minorenni e Per_1 Per_2
, con collocazione prevalente presso la madre;
[...]
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico. Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì;
5) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente Controparte_8
titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la somma mensile Parte_1 di Euro 3.000,00 (pari ad Euro 1.500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025;
6) pone nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
Per_ 7) dispone che l'assegno unico e universale in favore dei figli e venga Persona_1 elargito integralmente alla ricorrente ella misura del 100%; Parte_1
8) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento per la coniuge la somma mensile Parte_1 di Euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025;
pagina 19 di 20 9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
10) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/07/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. LUANI Parte_1 C.F._1 DONATA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 CASTELLETTI GIULIANA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: riguardo alla separazione,
1) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e , con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente degli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Mantova, via dell'Accademia n 26;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico;
3) Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì, il tutto mantenendo la regolare programmazione delle visite nei week end alternati;
vengano fatti salvi diversi accordi tra le parti;
4) Disporsi che il Sig. versi, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli CP_1 Per_
e la somma mensile complessiva di euro 3.600,00 (euro 1.800,00 per ciascun Per_1 figlio), ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese ed a decorrere dal mese di agosto 2023, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) Disporsi che il Sig versi alla IG la somma di euro 700,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della moglie, ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese ed a decorrere dal mese di aprile 2025, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) Disporsi che il Sig. sostenga nella misura del 100% le spese straordinarie per CP_1 Per_ i figli e con riferimento alla baby sitter, alle scuole, istituti ed università, siano Per_1 Per_ essi pubblici o privati, del figlio e della figlia , comprendendo in tale voce quella Per_1 per le rette scolastiche, l'acquisto del corredo di inizio anno scolastico, dei libri di scuola, dei mezzi di trasporto da a per la scuola, dell'assicurazione scolastica, dell'eventuale mensa e delle gite scolastiche sia con che senza pernottamento, alla quota annuale per il CP_2
di entrambi i figli, alla quota sociale di ammissione al compimento del Controparte_3 18mo anno di età dei figli, ai costi per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del tennis) Per_ praticata dalla figlia , e per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del basket) del basket praticata da mentre, rispetto alle atre spese straordinarie di cui al Per_1
“Protocollo” del Tribunale di Mantova, il Sig provveda al pagamento nella CP_1 misura del 70%, e la IG nella misura del 30%. Le spese che verranno Pt_1
pagina 2 di 20 anticipate dalla IG dovranno essere documentate e corrisposte direttamente Pt_1 con l'obbligo del rimborso entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa stessa;
Per_ 7) Disporsi che l'assegno unico e universale in favore dei figli e venga attribuito Per_1 in capo alla IG nella misura del 100%; Parte_1
8) Addebitarsi la separazione al Sig. per i motivi indicati in narrativa;
Controparte_1
riguardo al divorzio:
1) Disporsi che ciascun coniuge possa fissare la propria residenza dove meglio gli aggradi, con l'unico obbligo di comunicare all'altro eventuali mutamenti della stessa o dell'effettivo domicilio entro una settimana dall'avvenuto cambiamento;
2) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli e , con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente degli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Mantova, via dell'Accademia n 26;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico;
4) Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì, il tutto mantenendo la regolare programmazione delle visite nei week end alternati;
vengano fatti salvi diversi accordi tra le parti;
5) Disporsi che il Sig. versi, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli CP_1 Per_
e la somma mensile complessiva di euro 3.600,00 (euro 1.800,00 per ciascun Per_1 figlio), ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere dal mese di agosto 2023, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6) Disporsi che il Sig versi alla IG la somma di euro 700,00 a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile della moglie, ovvero la somma maggiore o minore che OD ill.mo Giudice riterrà di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese, somma questa che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) Disporsi che il Sig. sostenga nella misura del 100% le spese straordinarie per CP_1 Per_ i figli e con riferimento alla baby sitter, alle scuole, istituti ed università, siano Per_1 Per_ essi pubblici o privati, del figlio e della figlia , comprendendo in tale voce quella Per_1 delle rette scolastiche, per l'acquisto del corredo di inizio anno scolastico, dei libri di scuola, dei mezzi di trasporto da a per la scuola, dell'assicurazione scolastica, dell'eventuale mensa pagina 3 di 20 e delle gite sia con che senza pernottamento, alla quota annuale per il Parte_2
di entrambi i figli, alla quota sociale di ammissione al compimento del 18mo anno di
[...] età dei figli, ai costi per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del tennis) praticata dalla Per_ figlia , e per l'attività sportiva (tra cui quella attuale del basket) del basket praticata da mentre, rispetto alle atre spese straordinarie di cui al “Protocollo” del Tribunale di Per_1 Mantova, il Sig provveda al pagamento nella misura del 70%, e la IG CP_1 nella misura del 30%. Le spese che verranno anticipate dalla IG Pt_1 Pt_1 dovranno essere documentate e corrisposte direttamente con l'obbligo del rimborso entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa stessa;
Per_ 8) Disporsi che l'assegno unico e universale in favore dei figli e venga attribuito Per_1 in capo alla IG nella misura del 100%; Parte_1
Con il favore si spese e compensi di causa.
In via istruttoria: si chiede che venga ammesso l'interrogatorio formale del Signor
[...]
sulle seguenti circostanze: A) “Vero che,in data 6 maggio 2023, alla richiesta CP_1 della IG “E le vacanze che facevi, i weekend che facevi come li pagavi?” Lei Pt_1 rispondeva “Io se ho fatto dei week end li ho pagati, come pago, come ho pagato i nostri, con la carta dell'azienda! Punto!” ? (come da audio allegato quale Doc 8 del ricorso) B)
“Vero che Lei, alla richiesta della IG se Lei prendeva dei soldi in nero dalla Pt_1
Lei rispondeva “prendevo i soldi in nero. E quindi? Tu li hai spesi quei soldi? Quindi? Pt_3 Sei onesta come me o meno o più? Li hai buttati via quei soldi? Rispondimi! Ci hai sputato sopra?” e ancora “chi non ne fa?” e “Sono un disonesto perché ho fatto soldi in nero?“?(come audio allegato quale documento 12 del ricorso); C) “Vero che, Lei si è espresso nei confronti della moglie dicendole “quando sei rimasta nella mia casa perché non hai avuto il fegato di trovarti un appartamento da sola … perché non hai i coglioni …. Il diritto ce l'hai e ne hai approfittato … devi solo vergognarti che hai vissuto sulle mie spalle fino ad oggi e lo stai ancora facendo e la casa ne è la dimostrazione, ok? Perché la casa andava venduta, andava venduta subito, chiaro? Come potrei venderla adesso e continui, con l'atto che mi hai mandato, ad essere sulle mie spalle, io non ti voglio più sulle mie spalle
… perché ti devi arrangiare”? (come da audio quale Doc n 39 del ricorso); D) “Vero che Lei, in occasione di una conversazione avvenuta con la moglie in data 29 aprile 2023, durante la quale essa Le esprimeva le sue preoccupazioni dicendo le frasi “Sì. E... Tiri tiri ti ripeto, io sono terrorizzata all'idea di rivivere di nuovo quello che è successo CP_1 l'ultima volta che abbiamo detto ai ragazzi che ci stavamo separando. Io sono terrorizzata perché io ho subito un trauma dopo quello che mi hai detto e quello che hai fatto dopo, per cui non riesco a vivere serenamente questa cosa. Cerca di capirmi, utilizza un minimo di empatia. Io mi auguro che tu ti ricordi quello che mi hai detto, in che modo me l'hai detto e quello che hai fatto. E sono spaventata a morte! Ok? Per cui parleremo serenamente con i ragazzi, ma io ho paura che tu te ne approfitti ancora! E che ti vendichi. E che non sei lucido e che non capisci che il bene dei nostri figli è la nostra serenità. Ho paura! Tanta” oppure
“Ok, tu oggi vai dalla terapeuta hai modo di parlarne con lei, hai modo di capire come comportarti, cosa fare, cosa dire ai ragazzi. Non c'è momento migliore. Ok? Però ti prego,
io ho paura” o ancora “Ho paura che tu possa ripetere le cose che hai fatto Per_3 durante la nostra separazione” oppure “Ho paura perché la casa qui per me era una sicurezza. Un appartamento in affitto non lo è. E visto che tu mi hai ripetuto di nuovo, anche recentemente che io non sarei dovuta rimanere in questa casa e hai ripetuto lo stesso concetto, questa cosa mi spaventa. Perché tu da un giorno all'altro potresti dire ah, ho pagina 4 di 20 fatturato di meno ah non lavoro più in STA. Queste sono le mie paure, perché è quello che tu hai usato contro di me”, rispondeva “va bene, non devi avere paura di nulla, delle tue paure passate, per noi e per te, va bene?”? (come da audio quale Doc 42 del ricorso); E)
“Vero che, in data 2 giugno 2023, avveniva tra Lei e la IG presso il Pt_1 parcheggio della il seguente dialogo: “M. Te l'ho fatta la domanda, te Controparte_3 l'ho fatta la domanda e hai risposto. Sei a posto? Sei tranquilla? Quando si troveranno gli avvocati vedremo come sei tranquilla, va bene? A. E' una minaccia? M. No. E' la verità! A. È una minaccia! Quando si troveranno gli avvocati vedremo quanto sei tranquilla … M. Hai detto che avranno molto da discutere, avranno da discutere, no?” (come da audio allegato quale Doc 43 del ricorso); F) “Vero che Lei, dopo un alterco avvenuto con gli agenti della Questura di Mantova all'interno dell'Ufficio Passaporti per problemi legati al rilascio del proprio passaporto, ha detto al figlio “è così che ci si deve comportare per far valere Per_1 le proprie ragioni “?” G) “Vero che Lei, in occasione di un dialogo avvenuto con la IG in data 6 maggio 2023, dichiarava alla stessa “non sono più come… cattivo, come Pt_1 era… come ero? E che, alla affermazione della IG tu ti sei Pt_1 CP_1 presentato a me chiedendomi di riprovarci dicendomi non sono più bugiardo e non sono più geloso!” Lei le ha risposto “E infatti non lo sono più ” (come da audio allegato quale Doc n 51 del ricorso); H) “Vero che in data 2 giugno 2023, sempre presso la , Controparte_3 avveniva tra Lei e la IG l seguente dialogo: “M. Allora ti faccio una domanda Pt_1 molto semplice. Hai una relazione con qualcun altro? Perché lo so.. A. Ma magari, ma magari, ma magari ì o no? A. Ma magari, ma magari M. No, rispondi sì o no? Per_4 A. Vuoi che ti risponda? M. Si o no? A. Dimmi... tu sai che io...M. No ti ho chiesto: hai una relazione con qualcun altro? Rispondimi! A. No! E ti risponderei anche volentieri, ma magari. Quindi…? Scusami… No, no no no no no no no no, no”? (come da audio allegato quale documento 43 del ricorso); I) “Vero che Lei, in data 2 giugno 2023 si rivolgeva alla IG nel seguente modo: il passato sei tu e anche il presente! E lo capiranno i Pt_1 tuoi figli come sei … non ti preoccupare … anche se … anche se in questo momento li convinci … che sei una brava madre, che sei perfetta, che sei …. Non è così e lo capiranno! Sei a posto? Sei tranquilla? Quando si troveranno gli avvocati vedremo come sei tranquilla, va bene?”? (come da audio allegato quale documento 43 del ricorso); L) “Vero che in data 12 gennaio 2024 tra Lei e la IG è avvenuto il seguente dialogo: “M. lei (la Pt_1 figlia) ascolta quello che hanno da dire i carabinieri! A. No! Lei deve essere tutelata! M. Tutelata da sua madre deve essere, non da me, chiaro!" e “M. Aspetta qua che si rende conto sua madre com'è! Aspetta qua!”? (come da audio che si allega alla presente memoria quale Doc 2); M) “Vero che in occasione del vostro ultimo rapporto intimo, Lei ha dato uno schiaffo in volto alla IG ”; N) “Vero che Lei ha dichiarato alla moglie che Pt_1 se avesse avuto atteggiamenti aggressivi o di rabbia avrebbe contattato immediatamente la Sua psicologa, anche nell'intervallo delle Sue sedute?” - teste la OT Testimone_1 con studio in Mantova, via Amalia Moretti Foggia n 1: A)“Vero che, in data 2 marzo 2022 Lei ha visitato per problemi di tosse prescrivendo la cura con spray Veaoris Persona_2 e aerosol con , come da prescrizione che si rammostra quale Doc 4 allegata alla Parte_4 presente memoria ”? B) “Vero che, in conseguenza della suddetta prescrizione Lei riceveva una telefonata dal Sig , padre di , nella quale egli Controparte_1 Persona_2 l'accusava di aver prescritto alla figlia una terapia inadeguata?” C) “Vero che nella telefonata fatta dal Sig egli aveva Le manifestato contestazioni tali da dubitare CP_1 della propria competenza professionale?” D) “vero che, dopo la telefonata col Sig
[...]
Lei contattava la IG chiedendole di diventare l'unica interlocutrice CP_1 Pt_1 rispetto ai problemi di ?” - teste la OT con studio in Persona_2 Testimone_2 Porto Mantovano (MN), Via San Pio X n 53: A)”Vero che Lei ha avuto una relazione col Sig pagina 5 di 20 dopo la prima separazione dei coniugi avvenuta agli inizi del 2020 fino a metà CP_1 del 2023?” B)”Vero che durante la Sua relazione col Sig lui Le ha regalato una CP_1 borsa di marca ?”; C) “Vero che durante la Sua relazione col Sig CP_4 CP_1 egli l'ha portata più volte in alberghi e ristoranti lussuosi, tra cui il “Number nine” di Firenze?” - teste la OT , di professione Psicologa e Psicoterapeuta, Testimone_3 residente in [...]: A)”Vero che Lei è legata da un rapporto di amicizia con la IG dal 2011?” B)”Vero che il Sig Le confermò Pt_1 CP_1 i tradimenti avvenuti con la IG ” C)”Vero che il Sig Le Parte_5 CP_1 disse che controllava il telefono della IG e guardava anche i messaggi tra Lei Pt_1 e la ricorrente?” D)”Vero che le volte in cui Lei usciva con la IG il Sig Dal Pt_1
si esprimeva manifestando contrarietà rispetto alle vostre uscite?” E)”Vero che per CP_1 molti anni Lei ha ricevuto dalla famiglia numerosi capi di abbigliamento utilizzati CP_1 da per Sua figlia, tutti firmati?” F)”Vero che nel corso degli anni in cui il Persona_2 Sig si è dedicato sia al lavoro che all'amministrazione della società CP_1 CP_3
, la IG Le mostrava la propria insofferenza a causa delle continue
[...] Pt_1 assenze da parte del marito nella vita famigliare?” G)”Vero che Lei e i Suoi figli siete stati ospiti nella casa che la famiglia prendeva in affitto per il mese di giugno negli CP_1 anni 2017-2018 a Riccione?” H)”Vero che Lei ha visto la IG piangere in Pt_1 numerose occasioni a causa del marito?” I)”Vero che spesso il Sig dal forno si esprimeva in Sua presenza con frasi e allusioni a sfondo sessuale rivolte alla moglie?” L)”Vero che di fronte alle allusioni e frasi sessuali promanate dal Sig verso la moglie, CP_1 quest'ultima risultava imbarazzata e infastidita?” M)”Vero che Lei ha avuto modo di constatare la sofferenza e la depressione da cui la IG è stata colpita?” Pt_1 N)”Vero che la IG si trovava in uno stato di fragilità emotiva quando il Sg Pt_1
ha proposto alla moglie il ricongiungimento?” O) “Vero che Lei suggeriva ai CP_1 coniugi di intraprendere col Prof. di Padova un percorso di CP_1 Persona_5 terapia di coppia per affrontare la crisi coniugale avvenuta dopo la scoperta dei tradimenti del marito da parte della moglie?” - teste il Sig presso la Sta srl, sita in Testimone_4 Mantova, via Giordano Di Capi n 28/30: A)”Vero che Lei è il fondatore della società STA srl, avente sede in Mantova, via G. Di Capi n 28/30?” B)”Vero che il Sig è stato CP_1 assunto come direttore commerciale della società STA srl?” C)”Vero che il Sig CP_1 l'ha informata del fatto che la sua società Eco2O srl percepisce delle provvigioni dai servizi che la società Du.Eco. srl svolge in favore di Sta srl?” C)”Vero che il contratto stipulato dal Sig con Sta srl prevede l'attribuzione di una quota provvigionale in proprio CP_1 favore?” I capitoli di prova sopra menzionati, aventi ad oggetto la richiesta di convocare a testimonianza il Sig risultano rilevanti in quanto il codice etico della società Testimone_4 Sta srl impone a tutti i propri dipendenti, collaboratori e in generale a tutte le proprie risorse umane, un dovere di correttezza, lealtà e reciproco rispetto e impone, altresì, di trattare i fornitori coi quali entrano in contatto per motivi professionali con correttezza, imparzialità e senza pregiudizi, come risulta anche dal file audio che prodotto quale documento 23 prima memoria ex art 473 bis 17 cpc. Su chiede, altresì, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art 473 17 bis cpc di parte ricorrente e, in particolare, dei capitoli di prova ivi riportati che vengono riportati nel presente atto: teste il Sig
[...]
allora collega di lavoro della ricorrente presso la società Ecology System, Via Tes_5 Verona 113 46100 MN: a)“Vero che il 27 ottobre 2021, mentre era in viaggio al rientro dalla fiera Ecomondo, la IG riceveva una telefonata dal proprio legale nel Pt_1 quale egli le comunicava che il Sig aveva deciso di non rispettare l'accordo preso CP_1 in Tribunale?” b)“Vero che in conseguenza della telefonata del 27 ottobre 2021 la IG si metteva a piangere e profferiva le seguenti parole: ?” c)“Vero che Lei ha visto Pt_1
pagina 6 di 20 piangere la IG sul luogo di lavoro anche al di là della circostanza avvenuta Pt_1 il 27 ottobre 2021?” d)“Vero che Lei ha rappresentato lo stato emotivo della IG al Sig titolare della Ecology System?” -teste il Dottor Pt_1 Controparte_5 Per_6
con studio in Porto Mantovano (MN), piazza della Pace n 5 in ordine ai seguenti
[...] capitoli di prova: e)“Vero che dall'inizio del percorso psicologico di , Persona_1 avvenuto nel dicembre 2023, il Sig. ha preso contatti con Lei la prima volta nel CP_1 giugno 2024?” f) “Vero che, durante la frequentazione di dell'anno presso Persona_1 l'Istituto , ad alcun colloquio scolastico il padre ha presenziato?” -teste la Parte_6 OT con studio in Parma, strada Felice Cavallotti n 16: g)“Vero che la Per_7 IG si era resa disponibile verso il marito ad effettuare con Lei un percorso di Pt_1 terapia di coppia?” h)“Vero che i coniugi – hanno tenuto con Lei tre CP_1 Pt_1 sedute, di cui una il 22.12.2022 ore 18,45, una il 12.01.2023 ore 19,30 e una il 26.01.2023 ore 18,45?” i)“Vero che la IG chiese di non proseguire nelle sedute col Pt_1 coniuge a fronte dell'impossibilità di esprimere liberamente il proprio vissuto ed i sentimenti?” l) “Vero che Lei aveva manifestato la Sua disponibilità a fissare degli incontri col Signor al di fuori delle sedute già fissate le volte in cui egli ne avesse sentito CP_1 il bisogno per la presenza di sintomi quali rabbia, pensieri violenti o aggressività nei confronti della moglie?”
Nell' ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova di parte avversa si chiede l'ammissione a prova contraria.
Si chiede nuovamente che il Giudice voglia ordinare al Signor ai sensi CP_1 dell'articolo 210 cpc, l'esibizione e/o produzione in giudizio della ricevuta di pagamento dell'IPad acquistato per la figlia in occasione della Santa Lucia 2023, si Persona_2 insiste sulla richiesta di accertamenti tributari finalizzati ad accertare le effettive risorse economiche del convenuto, il suo reale tenore di vita, se lo stesso abbia acquisito quote societarie tramite “prestanomi”, percepisca emolumenti fuori dall'ufficialità e con quali presumibili guadagni e si chiede ancora una volta che OD Ill.mo Tribunale voglia disporre la produzione degli estratti conto, almeno degli ultimi tre anni, della carta di credito aziendale della Eco2o srl in quanto vi è motivo di ritenere che il convenuto la utilizzi anche per scopi personali, come supportato dalla registrazione allegata quale documento 8 del ricorso e riprodotta successivamente su chiavetta USB depositata presso la Cancelleria competente.
Si insiste affinché venga recepito il verbale della Polizia di Stato afferente l'episodio occorso in data 12 gennaio 2024 e già ampiamente descritto dalla ricorrente.”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione e deduzione reietta:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1 30.06.1968 e , nata a [...] il [...]. Parte_1
2) Respingere la domanda di addebito della separazione in capo al sig. ex adverso CP_1 proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
pagina 7 di 20 Per_ 3) Affidare i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino al mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico. Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni, tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì.
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli l'importo di €2.000,00 mensili (€1.000,00 per figlio), importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
5) Porre nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
6) Disporre che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% come per legge.
7) Revocare il contributo al mantenimento della moglie di €200,00 mensili posto a carico del sig. a far data da aprile 2024 e nulla disporsi a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie per le ragioni esposte in atti con conseguente restituzione al sig.
di quanto corrisposto. CP_1
8) Confermarsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande relative alla decorrenza degli assegni a far data da agosto 2023, potendo l'assegno decorrere solo dalla data della domanda, la domanda relativa all'obbligo di versamento di €100,00 per ciascun figlio da parte del sig. sul libretto degli stessi, la domanda relativa al CP_1 mantenimento e alla permanenza presso il sig. del cane per le ragioni CP_1 Per_8 esposte in atti.
9) Respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente.
In ogni caso:
Condannarsi la sig.ra al pagamento dei compensi e delle spese di causa, Parte_1 oltre al 15% spese generali e accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c..
In via istruttoria:
- Ordinare alla sig.ra l'esibizione in giudizio dell'estratto contributivo. Pt_1
- Ammettersi l'interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli di Parte_1 prova da 1 a 5: 1) Vero che il sig. durante la stagione 2023-2024, ha CP_1 accompagnato il figlio alle seguenti trasferte di basket: Casalmaggiore, Colorno, Per_1
Piadena, Sustinente, Verolanuova e Volta Mantovana? 2) Vero che il sig. nel CP_1 pagina 8 di 20 Per_ mese di maggio 2024 ha accompagnato la figlia al torneo di tennis di Castel d'Azzano (VR)? 3) Vero che il sig. in data 9 febbraio 2024, 11 maggio 2024 e 24 maggio CP_1 2024 si è recato a Bologna con il figlio per assistere alle partite della Virtus Bologna? Per_1 Per_ 4) Vero che il sig. dal 15 al 17 maggio 2024 è stato con la figlia a Roma per CP_1 gli Internazionali di tennis e per visitare il Museo dell'illusione? 5) Vero che dal 15 al 28 luglio u.s. il sig. ha trascorso con i figli e il cane una vacanza tra Pesaro, CP_1 Per_8 Matera, il Salento e Napoli? Ammettersi i seguenti capitoli di prova: 6) Vero che in data 29.06.2024 il sig. ha contattato il terapista di , il dott. il CP_1 Per_1 Persona_6 quale ha dato dei rimandi molto positivi sul rapporto tra padre e figlio? 7) Vero che nel mese di luglio 2019 il sig. è stato colpito dalla moglie con una bottiglia piena Controparte_1 d'acqua che gli ha procurato un ematoma all'orecchio sinistro? 8) Vero che nel mese di luglio 2019 la sig.ra ha scaraventato un posacenere in faccia al sig. Parte_1 [...]
in sua presenza? 9) Vero che nel mese di dicembre 2022 durante un incontro CP_1 conoscitivo funzionale alla valutazione di un percorso di terapia di coppia con la dr.ssa Per_7 a sig.ra i è mostrata aggressiva sia nei confronti del marito che nei confronti
[...] Pt_1 della stessa dottoressa Sul cap. 6 si indica a teste il dott. con studio Per_7 Persona_6 in Porto Mantovano (MN), Piazza della Pace n.
5. Sul cap. 7 si indica a teste il dr. Tes_6
di Roverbella (MN). Sul cap. 8 si indica a teste la sig.ra di
[...] Testimone_7 RE (MN). Sul cap. 9 si indica a teste la dr.ssa con studio in Parma. – Per_7
Non ammettersi i capitoli di prova ex adverso formulati nella memoria ex art. 473-bis.17, 1° co., c.p.c. per i motivi espressi in atti. Nelle denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati da controparte a prova diretta. - Non ammettersi i capitoli di prova ex adverso formulati nella memoria ex art. 473-bis.17, 3° co., c.p.c. in quanto non a prova contraria e quindi tardivi e comunque inammissibili in quanto generici, valutativi e comunque irrilevanti al fine del decidere. In caso di ammissibilità, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi.
Dichiararsi altresì inammissibili i documenti ex adverso prodotti nella memoria ex art. 473- bis.17, 3° co., c.p.c. in quanto non a prova contraria e quindi tardivi.
- Respingere la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali del sig. per i motivi CP_1 esposti in atti e in caso di ammissione disporre CTU anche nei confronti della sig.ra
Pt_1
- Respingere la richiesta di esibizione degli estratti delle carte di credito del sig. CP_1 e della ricevuta di pagamento dell'iPad per i motivi esposti in atti e in quanto irrilevanti al fine del decidere.
- Respingere la richiesta di “accertamenti tributari finalizzati ad accertare le effettive risorse economiche del convenuto, il suo reale tenore di vita, se lo stesso abbia acquisito quote societarie tramite “prestanomi”, percepisca emolumenti fuori dall'ufficialità e con quali presumibili guadagni” in quanto esplorative e non supportate da alcuna valida motivazione.
Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Mantova il 07.07.2012 tra il sig.
, nato a [...] il [...] e la sig.ra , nata Controparte_1 Parte_1
pagina 9 di 20 a Bozzolo (MN) il 31.05.1977, matrimonio iscritto nei Registri Atti di matrimonio del Comune di Mantova al n.45, Parte I, Anno 2012;
Per_ 2) Affidare i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino al mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico. Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni, tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì.
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli l'importo di €2.000,00 mensili (€1.000,00 per figlio), importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4) Porre nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024. 5) Disporre che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% come per legge.
6) Nulla disporsi a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra non Pt_1 sussistendone i presupposti di legge.
7) Confermarsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande relative alla decorrenza degli assegni a far data dall'agosto 2023, potendo l'assegno decorrere solo dalla data della domanda, la domanda relativa all'obbligo di versamento di €100,00 per ciascun figlio da parte del sig. sul libretto degli stessi, la domanda relativa al CP_1 mantenimento e alla permanenza presso il sig. del cane per le ragioni CP_1 Per_8 esposte in atti.
8) Respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente.
In ogni caso: Condannarsi la sig.ra al pagamento dei compensi e delle Parte_1 spese di causa, oltre al 15% spese generali e accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a Mantova in data 7.07.2012, unione dalla quale sono nati i due figli
, il 06.11.2008, e il 12.08.2010, formulando Persona_1 Persona_2 cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
pagina 10 di 20 Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì l'addebito della separazione al marito e ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. Al presente procedimento è stato riunito quello iscritto al n. 825/2024 R.G. su domanda avente medesimo oggetto dall'odierno resistente.
3. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e una diversa regolamentazione dei rapporti.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. - disponendo l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, prevedendo altresì che il resistente corrispondesse per il mantenimento ordinario dei minori la somma mensile di Euro 2.500,00 (pari a 1.250,00 Euro per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre a prevedere un assegno di mantenimento per la coniuge di 200,00 Euro mensili – dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sulla domanda di addebito della separazione al marito
8. Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, allegando come la frattura del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione da parte dello stesso degli obblighi derivanti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.
In particolare, la ricorrente ha allegato che una prima separazione tra le parti, occorsa nel 2019, sarebbe stata cagionata dall'infedeltà del marito e che, anche dopo una riconciliazione intervenuta nel 2022, egli tenne un comportamento umiliante, prepotente, verbalmente aggressivo e controllante nei confronti della moglie, anche facendo leva sulle proprie condizioni economiche e sui ruoli lavorativi di potere da sempre svolti.
9. Parte resistente ha contestato le predette circostanze.
10. Orbene, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. pagina 11 di 20 Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
11. Nel caso di specie, deve osservarsi come le allegazioni attoree circa la presunta violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge e circa la presunta relazione extraconiugale del marito, che avrebbero indotto la moglie in uno stato di profonda prostrazione psicologica, Cont tanto che stessa si rivolse al per ottenere supporto psicologico, e umiliazione pubblica, stante la notorietà della relazione presso gli ambienti frequentati dai coniugi, appaiono del tutto irrilevanti ai fini di cui è causa.
Per stessa allegazione della ricorrente, infatti, a una prima crisi coniugale nel 2019 determinata proprio dalla scoperta del predetto tradimento, avrebbe fatto seguito nel 2022 una riconciliazione tra i coniugi, essendo dunque evidentemente emersa la volontà unanime degli stessi di superare la crisi e riprendere il ménage familiare.
Ciò determina, senza timore di smentita, il venir meno il nesso causale tra le prime condotte asseritamente fedifraghe del marito e la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi, intervenuta diversi mesi dopo la riconciliazione degli stessi.
12. D'altronde, né in sede di ricorso introduttivo, né nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte ricorrente ha mai allegato specificamente che, anche dopo la riconciliazione, il marito abbia proseguito nel tenere condotte in violazione del dovere di fedeltà matrimoniale e che dunque la seconda e definitiva separazione sia avvenuta a fronte della scoperta di suoi ulteriori tradimenti.
In merito a tale circostanza, del tutto nuova e mai allegata prima, la ricorrente ha successivamente formulato capitoli di prova orali, da ritenersi inammissibili proprio per la tardività dell'allegazione.
13. Anche quanto alle riferite condotte di violenza psicologica e verbale che la ricorrente avrebbe subito dal marito e che avrebbero determinato la definitiva rottura dell'unione in parte, la domanda di addebito non appare meritevole di accoglimento.
Le circostanze allegate dalla ricorrente, che manifesterebbero un intento vessatorio del marito, poste a fondamento della domanda risultano, infatti, in larga parte riferibili a momenti in cui la crisi matrimoniale era ormai conclamata ed era già intervenuta la definitiva rottura del rapporto coniugale, tanto che i coniugi discutevano su come regolamentare i propri rapporti personali, anche in relazione ai figli, ed economici proprio alla luce della fine della relazione (lamentando la moglie il mancato rispetto delle condizioni concordate col marito o atteggiamenti poco collaboranti dello stesso, ad esempio nel consentire a moglie e figli di accedere alla nuova abitazione reperita, sebbene egli si sia finanche reso disponibile a fungere da garante per la locazione).
Ulteriori circostanze pure allegate dalla ricorrente e riferibili al momento in cui era ancora in corso l'unione matrimoniale, d'altra parte, non appaiono, fin già dalle allegazioni, idonee a configurare una ipotesi di addebito per violenza psicologica o economica (ciò con riferimento, ad esempio, al fatto che nel 2015 il resistente avrebbe “costretto” la moglie a vendere un SUV, acquistato dalla stessa nel 2013 col proprio TFR, per poi acquistare altra pagina 12 di 20 vettura, peraltro tutt'ora pacificamente in uso alla stessa, e versare la cifra residua su conto cointestato, al quale la ricorrente pacificamente aveva pieno accesso;
al fatto che il marito accusasse la moglie di spendere troppo, controllandone le spese, circostanza contestata e non provata;
al fatto che il marito avesse acquistato la casa coniugale, pacificamente con i proventi della propria attività lavorativa, intestandola solo a sé, etc.).
Non vi è, infine, alcuna prova del fatto che il resistente abbia tenuto, più in generale, condotte manipolatorie, economicamente violente o vessatorie o che abbia proferito frasi offensive o minacciose nei confronti della moglie, emergendo piuttosto dagli atti (cfr. screenshot di messaggi e registrazioni audio prodotte in atti dalla stessa ricorrente) una situazione di fortissima conflittualità familiare, esasperata anche da divergenze legate a questioni economiche, esplosa - specie nelle occasioni in cui la crisi familiare si è acuita - fino a determinare la rottura del vincolo matrimoniale, connotata da eccessi e reazioni impulsive e esorbitanti poste in essere da entrambe le parti.
A tal proposito, basti osservare che la stessa ricorrente abbia confermato nel corso del giudizio di aver tenuto essa stessa atteggiamenti violenti e reazioni non controllate, frutto dell'esasperazione, spaccando bicchieri a terra, gettando a terra il telefono del marito, schiaffeggiandolo o impedendogli fisicamente il passaggio con la propria auto, in occasione di violente liti (cfr. prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. parte ricorrente ma anche verbale udienza 10.09.2024).
14. Se dunque non si dubita che la relazione coniugale sia stata, specie negli ultimi anni, profondamente prostrante e fonte di profondo stress psicologico, specie per la ricorrente, che ha finanche cercato supporto psicologico per superare il trauma legato alla fine del matrimonio, è evidente come non sia emersa nel corso dell'istruttoria una responsabilità unilaterale del resistente nel generare tale situazione, bensì una conflittualità esasperata, derivante sia, verosimilmente, da questioni economiche dovute allo squilibrio economico tra i coniugi, sia da più profonde incompatibilità caratteriale, sia da dinamiche matrimoniali ormai da anni disfunzionali.
15. Per tutte le ragioni esposte, va, infine, ribadita la superfluità delle prove orali formulate dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito, già rigettate e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando come le stesse risultino inammissibili in quanto in ampia parte irrilevanti e superflue ai fini della decisione, in altra parte generiche e valutative, quando non contenenti circostanze nuove e mai allegate negli atti introduttivi dalla ricorrente.
Parimenti appare del tutto superflua ed esplorativa la CTU psico-diagnostica sulla persona del resistente, pure sollecitata dalla ricorrente finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
Appare infine del tutto superflua, ai fini dell'addebito, l'istanza di acquisizione del verbale della Polizia di Stato afferente all'episodio di violenta lite occorso tra le parti in data 12.01.2024, successivo rispetto alla definitiva rottura del rapporto coniugale e dunque del tutto irrilevante ai fini dell'addebito.
16. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita dei figli minori
17. Nulla quaestio in merito all'affido, al collocamento e al diritto di visita dei figli minori. pagina 13 di 20
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno infatti concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente degli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, nonché disporsi la sostanziale conferma dei provvedimenti provvisoria assunti ex art. 473 bis.22 c.p.c. in merito alle visite paterne.
18. Tali condizioni appaiono conformi alla legge, non contrarie a norme imperative e non pregiudizievoli per i minori, non essendo emerse nel corso del giudizio effettive condotte pregiudizievoli poste in essere dal padre nei confronti degli stessi.
Per_
e d'altronde, pur avendo manifestato nel corso dell'ascolto da parte della Giudice Per_1 Istruttrice (cfr. udienza 21.01.2025) una maggiore affinità con la figura genitoriale materna, a tratti idealizzata, e un profondo intento protettivo nei confronti della stessa, non hanno evidenziato criticità nei rapporti col padre tali da indurre il Collegio a derogare al regime concordemente richiesto dai genitori, pur muovendo alcune recriminazioni circa determinati comportamenti paterni apparsi ai minori imbarazzanti e poco empatici – specie nei rapporti con gli amici dei figli – se paragonati a quelli della madre, descritta dai minori come una
“migliore amica” e riferendo una carenza di spazi idonei nell'abitazione paterna, rispetto a quelli goduti presso l'abitazione della madre.
19. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei figli
20. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
21. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici della separazione, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire a un accertamento dei rispettivi redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare a una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
Il Collegio ritiene che ciò sia possibile, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti, non ritenendo necessario disporre sul punto gli ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati, specie da parte ricorrente, finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
22. Ciò premesso, venendo alle singole posizioni delle parti, il Collegio evidenzia come la ricorrente abbia dichiarato di lavorare come impiegata con contratto a tempo determinato con scadenza l'8.04.2025, per 40 ore settimanali, di percepire uno stipendio netto di Euro 1.450,00 circa per quattordici mensilità.
Solo sede di precisazione delle conclusioni, in data 6.03.2025, la ricorrente ha allegato come non fosse stato previsto dal datore di lavoro un rinnovo del contratto alla sua naturale scadenza, sicché verosimilmente, a decorrere dall'8.04.2025 la ricorrente avrebbe perso i propri redditi da lavoro e richiesto l'accesso alla NASPI.
La circostanza potrà essere documentata e approfondita nel prosieguo, a seguito della rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio e sulle domande ad essa accessorie.
pagina 14 di 20 In ogni caso, ad oggi la ricorrente ha documentato di aver sempre svolto lavori precari, con contratti a tempo determinato o a progetto, e ha prodotto:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile Euro 13.143,00, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.027,00 circa;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile Euro 13.143,00, oltre ad Euro 1.065,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.334,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile Euro 13.143,00, oltre ad Euro 1.174,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.420,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile Euro 19.245,00, oltre Euro 476,00 a titolo di bonus Irpef e 600,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito netto mensile, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 1.485,00 circa.
Ha inoltre prodotto varie buste paga che riportano redditi sostanzialmente in linea con quelli risultanti dalle dichiarazioni in atti e, in particolare, buste paga relative al periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 e poi da luglio a dicembre 2024 da cui emergono redditi medi mensili di circa 1.850,00 Euro.
La stessa ricorrente ha dichiarato altresì di sostenere un canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli di Euro 1.100,00 mensili, oltre 400,00 Euro circa mensili per spese.
La ricorrente non risulta proprietaria di immobili.
Appare infine del tutto irrilevante che la parte benefici, mensilmente, di liberalità elargite spontaneamente dal padre, non potendosi certo ritenere che tali elargizioni contribuiscono a comporre il reddito della ricorrente, essendo per loro natura voluttuarie e rimesse alla libera determinazione e volontà del genitore che le elargisce.
23. D'altro canto, parte resistente ha dichiarato di essere socio al 65% e presidente del consiglio di amministrazione della società Eco2O SRL, nonché dipendente della società STA Trattamento Acque SRL, con contratto a tempo determinato stipulato il 13.09.2022 e con scadenza il 12.09.2025.
Egli ha dichiarato, all'udienza del 10.09.2024, di percepire un compenso come presidente del consiglio di amministrazione della società Eco2O SRL di Euro 5.000,00 al mese, oltre ad eventuali dividendi, e un compenso di 2.200,00 Euro netti, oltre a rimborsi che possono arrivare a 400-600,00 Euro mensili, come responsabile commerciale nella società STA citata e oltre a percepire eventuali premi di produzione (che nel 2023 erano di complessivi 20.000 Euro e nel 2022 erano di 7.000-8.000,00 Euro circa).
Con successiva dichiarazione del 7.01.2025, egli ha dichiarato di aver percepito nel 2024 compensi finanche superiori e complessivi a 111.798,00 Euro circa, di cui circa 31.976,00 Euro netti quale dipendente della società STA Trattamento Acque SRL e di 62.017,00 Euro
pagina 15 di 20 netti quale presidente del consiglio di amministrazione di Eco2O SRL, oltre a dividenti netti da quest'ultima società per 11.063,00 Euro e a un premio di Euro 20.000,00 netti da STA SPA.
Egli ha prodotto:
UNICO 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 119.378,00, pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 6.111,00 circa;
UNICO 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 81.471,00, pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 4.400,00 circa;
UNICO 2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 74.053,00 pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 4.144,00 circa;
UNICO 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 58.821,00 pari ad un reddito mensile netto, calcolato detraendo al reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, di Euro 3.325,00.
Il resistente ha prodotto inoltre buste paga relative al periodo da gennaio a novembre 2024 della STA Trattamento Acque SRL da cui emergono redditi medi mensili di circa 4.721,00 Euro circa (comprensivi di premi di produzione) e buste paga relative al periodo da gennaio a dicembre 2024 della ECO 2 O S.R.L. da cui emergono redditi medi mensili di circa 5.168,00.
E' dunque emerso, negli ultimi anni, un generale e tendenziale incremento delle disponibilità economico-reddituali del resistente e dei proventi ottenuti dalle attività lavorative svolte.
Il resistente ha inoltre l'estratto di un conto titoli allo stesso intestato, tenuto presso BCC CREMASCA E MANTOVANA, dal controvalore totale al 7.01.2025 di circa 47.654,00 Euro, oltre a un estratto di conto corrente detenuto presso la medesima banca con saldo al 31.12.2024 di 1.648,00 Euro circa.
Il resistente risulta infine titolare di polizza vita AXA, mentre non risulta proprietario di immobili, avendo venduto pacificamente nel 2023 l'ex casa coniugale per 260.000,00 Euro, solo parzialmente reinvestiti, secondo la tesi del resistente, nei titoli indicati in precedenza, non essendo nota la destinazione del resto dei proventi ottenuti dalla vendita.
Egli non risulta neppure titolare di beni mobili registrati, beneficiando dell'auto aziendale.
Il resistente, infine, ha dichiarato di corrispondere, oltre al mantenimento ordinario, attualmente di 2.500,00 Euro mensili, e straordinario dei figli per la quota del 70%, 830,00 Euro mensili a titolo di canone di locazione e 375,00 Euro mensili a titolo di finanziamento, con scadenza nel 2026.
pagina 16 di 20 24. Da ultimo, il Collegio osserva come la ricorrente abbia allegato che il resistente abbia negli anni percepito compensi non dichiarati, producendo un documento audio (doc. 8 allegato al ricorso) in cui controparte ammette di aver percepito compensi in nero e utilizzato la carta aziendale per spese personali e familiari.
Ciò - anche senza necessità di svolgere le ulteriori attività istruttorie pure sollecitate da parte ricorrente in merito alle condizioni economico-reddituali del resistente, da ritenersi superflue ai fini del decidere - lascia già di per sé presumere che, anche alla luce del pacifico elevato tenore di vita goduto e garantito ai figli, anche oggi, il resistente benefici di disponibilità economiche finanche superiori a quelle dichiarate o comunque di ingenti risparmi di spesa grazie agli importanti benefit derivanti dalla propria posizione lavorativa.
25. Alla luce di tutto quanto emerso e illustrato, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come a oggi risultano dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni delle parti;
tenuto conto che, di fatto, il maggior onere di mantenimento diretto dei minori grava sulla ricorrente;
nonché tenuto delle esigenze dei figli rapportate alla loro età e al tenore di vita di cui hanno beneficiato in costanza di matrimonio, ritiene il Collegio– in via definitiva – di quantificare l'assegno di mantenimento ordinario che il padre sarà tenuto a corrispondere per i figli in Euro 3.000,00 mensili (pari a 1.500,00 Euro per ciascun figlio), oltre a confermare il riparto al 70 % in capo al padre e 30% in capo alla madre delle spese straordinarie per gli stessi sostenute, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
26. In merito alla decorrenza dell'assegno, deve precisarsi che non è ammissibile la domanda della ricorrente di far decorrere gli oneri economici gravanti sul resistente dal momento della separazione di fatto, dovendosi piuttosto ritenere che gli stessi decorrano dalla pronuncia della sentenza, posto che la predetta quantificazione è stata determinata da circostanze anche verificatesi nel corso del giudizio, ferme per il pregresso le statuizioni assunte già in sede di provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
27. Quanto, infine, alla domanda di assegnazione dell'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente, la stessa appare suscettibile di accoglimento, ben potendo l'assegno essere conferito integralmente al genitore collocamento in via prevalente dei minori, considerata la funzione dell'assegno medesimo e la forte sperequazione reddituale tra i coniugi, nonché il maggior onere di mantenimento diretto dei minori in capo alla madre, alla luce dei tempi di CP_ permanenza presso la stessa (cfr. Circolare dell' n. 23/22 e Cass. 4672/2025).
28. Sulla domanda di mantenimento per la coniuge
29. Venendo, da ultimo, al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto della coniuge “debole” a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
pagina 17 di 20 Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
30. Orbene, nel caso di specie, appare evidente e macroscopica la sperequazione reddituale tra i coniugi e altrettanto evidente l'incapacità della moglie di procurarsi redditi adeguati a mantenete un tenore di vita anche solo lontanamente paragonabile a quello, pacificamente elevato, goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, anche considerata la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla stessa fino agli inizi di aprile 2025.
Appare, dunque, di certo accoglibile la domanda attorea di prevedere un assegno di mantenimento per sé, che a parere del Collegio può quantificarsi, alla luce della scadenza del contratto di lavoro della moglie e del miglioramento economico goduto dal marito negli ultimi anni e finanche nel corso del 2024, in Euro 400,00 mensili, a fra data dalla pronuncia della presente sentenza.
31. Sulle spese di lite
32.
Considerato che
, da un lato, sono state accolte le domande congiuntamente formulate dalle parti in merito alle questioni attinenti all'affidamento dei figli;
dall'altro, è stata rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
d'altro lato ancora, le parti risultano reciprocamente soccombenti in merito alle ulteriori domande di contenuto economico, il pagina 18 di 20 Collegio ritiene sussistano idonee ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio.
33. Si provvede come da separata ordinanza, per la rimessione della causa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio e delle relative domande accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
(atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova al CP_1 n. 45, parte 1, anno 2012);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente;
3) dispone l'affido in via condivisa a entrambi i genitori i figli minorenni e Per_1 Per_2
, con collocazione prevalente presso la madre;
[...]
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 21.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, concordato tra le parti e con i minori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 ovvero fino mattino successivo, qualora i minori esprimano la volontà di pernottare dal padre, quando egli li accompagnerà a scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico. Rispetto alle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive ciascun genitore terrà i figli con sé per pari tempo: due settimane anche non consecutive ciascuno nel periodo estivo da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni;
tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì;
5) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente Controparte_8
titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la somma mensile Parte_1 di Euro 3.000,00 (pari ad Euro 1.500,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025;
6) pone nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
Per_ 7) dispone che l'assegno unico e universale in favore dei figli e venga Persona_1 elargito integralmente alla ricorrente ella misura del 100%; Parte_1
8) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento per la coniuge la somma mensile Parte_1 di Euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2025;
pagina 19 di 20 9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
10) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/07/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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