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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SS SS, EL
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025VT0039103 CATASTO-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 2025VT0039103, notificato in data 08/05/2025, l'Agenzia delle Entrate di
Viterbo – Ufficio del Territorio provvedeva alla rettifica del classamento e della rendita catastale proposti dalla società Ricorrente_1 S.r.l. con 2 procedure DOCFA del 2018, prott. nn. UT0055971 del 27/08/2018 e UT56147 del 28/08/2018, relative alle unità immobiliari site nel Comune di Luogo 1, Località
1, distinte al Foglio 11, particella 64, sub 9 e sub 11.
L'Ufficio verificava la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano proposta dal tecnico incaricato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. e, in esito alle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, stabiliva la modifica dei dati di consistenza e di rendita proposti dalla contribuente nei seguenti termini, riportati nell'avviso di accertamento impugnato:
- foglio 11, p.lla 64, sub 9 - categ. D/7, R.C. € 27.800,00;
- foglio 11, p.lla 64, sub 11 - categ. D/8, R.C. € 41.220,00.
In data 07/07/2025 la società presentava ricorso, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
2025VT0039103 e la conferma dei valori indicati nelle dichiarazioni DOCFA del 27-28/08/2018, prott. nn.
UT0055971 e UT0056147, eccependo, in sintesi, un difetto di motivazione ed il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la mancata indicazione degli elementi probatori dell'accertamento, anche alla luce della novella normativa di cui alla L. n. 130/2022, che ha introdotto l'art. 7 comma 5-bis del D.lgs. n. 546/1992.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che la nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis, d.lgs.
n. 546/1992, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (cfr. Cass., ordinanza n. 31878/2022 e n. 31880/2022).
Tale principio è certamente valido anche con riferimento agli avvisi di accertamento catastale, rispetto ai quali la novella normativa non incide in maniera sensibile né dal punto di vista della motivazione né riguardo all'onere della prova, restando, comunque, l'obbligo, per l'Amministrazione, di emettere atti congruamente motivati e comprensibili.
Sotto tale profilo, del resto, non possono che essere richiamati i principi in tema di obbligo di motivazione di atti che facciano seguito a Docfa di parte, rispetto ai quali, in presenza di una procedura “partecipata” dal contribuente - e laddove non vengano, come nella fattispecie in esame, modificati i dati trasmessi dal contribuente - all'Ente è consentita una motivazione più sintetica, perché resa in riscontro alla richiesta di parte (cfr. Cass. n. 6970/2023 che richiama Cass n. 2268 del 2014, secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento dei dati catastali dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie).
Nella fattispecie in esame, in particolare, l'atto impugnato risulta sufficientemente motivato indicando tutti i componenti essenziali: criterio di stima adottati (criterio del costo di costruzione), singoli elementi estimali determinati in funzione delle caratteristiche dell'immobile descritte in sede DOCFA nonché procedimento matematico di determinazione del valore dell'immobile, venale del complesso immobiliare e, infine, della rendita catastale dell'immobile.
L'avviso di accertamento, infatti, contiene sia i riferimenti normativi, sia il prospetto con i precedenti dati di classamento e rendita accertati, sia i presupposti di fatto e la motivazione dell'accertamento, oltre la relazione di stima sintetica che include il criterio estimale seguito (criterio del costo di costruzione).
Quanto alla motivazione, viene quindi espressamente chiarito che la rettifica della rendita delle due unità immobiliari ha origine da un precedente DOCFA a cui era seguito un contraddittorio tra l'Ufficio e la società contribuente (DOCFA presentato dalla Ricorrente_1 nell'anno 2015, acquisito con prot. n. 23698/2015, a cui è seguita la verifica da parte dell'Ufficio, sintetizzate nelle relative schede di relazione).
L'odierna società ricorrente, infatti, ha presentato per entrambi gli immobili due Docfa di “diversa distribuzione degli spazi interni”, i quali attestano che gli immobili non avrebbero subito cambiamenti sostanziali ma semplici rideterminazioni degli spazi interni. Sotto tale profilo, dunque, non poteva essere effettuata alcuna variazione catastale.
Legittimamente, dunque, l'Ufficio ha ripetuto la stima diretta per ciascuno dei due immobili secondo gli elementi estimali con riferimento all'epoca censuaria 1988/89, disponendo la differenza incrementativa oggetto dell'atto impugnato.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000 in favore dell'Agenzia resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SS SS, EL
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025VT0039103 CATASTO-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 2025VT0039103, notificato in data 08/05/2025, l'Agenzia delle Entrate di
Viterbo – Ufficio del Territorio provvedeva alla rettifica del classamento e della rendita catastale proposti dalla società Ricorrente_1 S.r.l. con 2 procedure DOCFA del 2018, prott. nn. UT0055971 del 27/08/2018 e UT56147 del 28/08/2018, relative alle unità immobiliari site nel Comune di Luogo 1, Località
1, distinte al Foglio 11, particella 64, sub 9 e sub 11.
L'Ufficio verificava la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano proposta dal tecnico incaricato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. e, in esito alle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, stabiliva la modifica dei dati di consistenza e di rendita proposti dalla contribuente nei seguenti termini, riportati nell'avviso di accertamento impugnato:
- foglio 11, p.lla 64, sub 9 - categ. D/7, R.C. € 27.800,00;
- foglio 11, p.lla 64, sub 11 - categ. D/8, R.C. € 41.220,00.
In data 07/07/2025 la società presentava ricorso, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
2025VT0039103 e la conferma dei valori indicati nelle dichiarazioni DOCFA del 27-28/08/2018, prott. nn.
UT0055971 e UT0056147, eccependo, in sintesi, un difetto di motivazione ed il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la mancata indicazione degli elementi probatori dell'accertamento, anche alla luce della novella normativa di cui alla L. n. 130/2022, che ha introdotto l'art. 7 comma 5-bis del D.lgs. n. 546/1992.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che la nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis, d.lgs.
n. 546/1992, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (cfr. Cass., ordinanza n. 31878/2022 e n. 31880/2022).
Tale principio è certamente valido anche con riferimento agli avvisi di accertamento catastale, rispetto ai quali la novella normativa non incide in maniera sensibile né dal punto di vista della motivazione né riguardo all'onere della prova, restando, comunque, l'obbligo, per l'Amministrazione, di emettere atti congruamente motivati e comprensibili.
Sotto tale profilo, del resto, non possono che essere richiamati i principi in tema di obbligo di motivazione di atti che facciano seguito a Docfa di parte, rispetto ai quali, in presenza di una procedura “partecipata” dal contribuente - e laddove non vengano, come nella fattispecie in esame, modificati i dati trasmessi dal contribuente - all'Ente è consentita una motivazione più sintetica, perché resa in riscontro alla richiesta di parte (cfr. Cass. n. 6970/2023 che richiama Cass n. 2268 del 2014, secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento dei dati catastali dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie).
Nella fattispecie in esame, in particolare, l'atto impugnato risulta sufficientemente motivato indicando tutti i componenti essenziali: criterio di stima adottati (criterio del costo di costruzione), singoli elementi estimali determinati in funzione delle caratteristiche dell'immobile descritte in sede DOCFA nonché procedimento matematico di determinazione del valore dell'immobile, venale del complesso immobiliare e, infine, della rendita catastale dell'immobile.
L'avviso di accertamento, infatti, contiene sia i riferimenti normativi, sia il prospetto con i precedenti dati di classamento e rendita accertati, sia i presupposti di fatto e la motivazione dell'accertamento, oltre la relazione di stima sintetica che include il criterio estimale seguito (criterio del costo di costruzione).
Quanto alla motivazione, viene quindi espressamente chiarito che la rettifica della rendita delle due unità immobiliari ha origine da un precedente DOCFA a cui era seguito un contraddittorio tra l'Ufficio e la società contribuente (DOCFA presentato dalla Ricorrente_1 nell'anno 2015, acquisito con prot. n. 23698/2015, a cui è seguita la verifica da parte dell'Ufficio, sintetizzate nelle relative schede di relazione).
L'odierna società ricorrente, infatti, ha presentato per entrambi gli immobili due Docfa di “diversa distribuzione degli spazi interni”, i quali attestano che gli immobili non avrebbero subito cambiamenti sostanziali ma semplici rideterminazioni degli spazi interni. Sotto tale profilo, dunque, non poteva essere effettuata alcuna variazione catastale.
Legittimamente, dunque, l'Ufficio ha ripetuto la stima diretta per ciascuno dei due immobili secondo gli elementi estimali con riferimento all'epoca censuaria 1988/89, disponendo la differenza incrementativa oggetto dell'atto impugnato.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000 in favore dell'Agenzia resistente.