Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e mancato assolvimento onere della prova

    La Corte ha ritenuto che la novella normativa non introduce un onere probatorio più gravoso e che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, indicando i criteri di stima, gli elementi estimali, il procedimento matematico di determinazione del valore e della rendita catastale. In presenza di una procedura partecipata e di modifiche non sostanziali dei dati catastali, è consentita una motivazione più sintetica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo