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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1277 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.5.2025, depositata in data 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
1585/2024, pubblicata in data 1.8.2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Ernesto Mazzei, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Arcangelo Maria Muzzì, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) Disporre, a carico il Sig. l'obbligo della CP_1 corresponsione, con la decorrenza di legge, di un assegno divorzile pari ad Euro
300,00 mensili in favore della Sig.ra 2) Determinare, in via Parte_1 subordinata, in Euro 200,00 mensili la misura del suddetto assegno;
3) Confermare, nel resto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...1.- In via principale, rigettare l'atto di appello siccome infondato sia in fatto che in diritto;
2.- In via subordinata, in caso di (parziale) accoglimento dell'atto di gravame, riconoscere a parte appellante, a titolo di assegno divorzile, una somma inferiore a quella richiesta, in virtu' di quanto sopra dedotto ed eccepito, nonchè di quanto (non) allegato e (non) provato in giudizio dalla stessa istante”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e domande proposte dalle parti nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di
Catanzaro sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 31 gennaio 2022, premesso di aver CP_1 contratto matrimonio concordatario con , celebrato in Amaroni (CZ) in Parte_1 data 2 agosto 1990, in costanza del quale erano nati due figli, oggi maggiorenni ed autonomi: , nata il [...] e , nato il [...] e di Pt_2 Per_1 essersi consensualmente separato dalla moglie mediante facendo ricorso alla procedura della negoziazione assistita del 4 giugno 2018, adiva l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, altresì, la modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione con riguardo al mantenimento dei figli e, in particolare: 1) la revoca dell'assegno stabilito in favore della primogenita, atteso che la stessa, laureata in architettura, risiedeva stabilmente a Londra ove svolgeva attività lavorativa che le consentiva di essere da diverso tempo economicamente autosufficiente;
2) la rideterminazione di quello stabilito in favore del secondogenito, (da corrispondere direttamente a Per_1
2 quest'ultimo), poiché, dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto superiore
“Tecnico - Industriale” di Catanzaro, non aveva inteso proseguire gli studi e svolgeva attività lavorativa saltuaria.
Deduceva, inoltre, di essere dipendente, con mansioni di operatore socio-sanitario, dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e di percepire uno stipendio mensile netto di poco superiore ai 1.000,00 euro (unica fonte i reddito) sul quale gravavano due cessioni del quinto contratte per far fronte a sopravvenute esigenze della famiglia, mentre la moglie era di fatto disoccupata e svolgeva attività lavorativa in maniera saltuaria”.
Dal canto suo, costituitasi con comparsa, la resistente “- pur Parte_1 manifestando la comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio - impugnava e contestava quanto rappresentato dal in ricorso e CP_1 domanda il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire l'assegno divorzile, quantificato in € 300,00.
Nel dettaglio, esponeva:
1) che le cessioni del quinto dello stipendio cui controparte faceva riferimento nulla avevano a che fare con le dedotte esigenze familiari, “né con il periodo precedente la separazione”;
2) che l'abitazione adibita a casa coniugale era di proprietà dei genitori della resistente;
il che aveva consentito al “dal 1990 al 2018”, di fruire “unitamente ai CP_1 componenti del proprio nucleo familiare, dell'alloggio senza dover corrispondere ai proprietari alcun canone mensile”;
3) che durante il matrimonio il era ricorso in diverse occasioni all'aiuto CP_1 economico dei suoceri;
tant'è che al momento della separazione personale dalla moglie, egli aveva sottoscritto una scrittura privata nella quale si riconosceva debitore della madre della resistente, “per l'importo residuo pari ad euro Parte_3
7.000,00”, mai tuttavia restituiti;
4) che entrambi i figli svolgevano attività lavorativa ed erano autonomi percettori di reddito;
5) che, diversamente, la resistente svolgeva solo occasionalmente qualche lavoro e versava, pertanto, in “una condizione di assoluta precarietà, oltre che priva di prospettive”, stante l'età e “l'assenza di precedenti esperienze di lavoro”.
3 Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Parte_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in data
02/08/1990; 2. Disporre, a carico del Sig. , l'obbligo della CP_1 corresponsione, in favore della Sig.ra di un assegno divorzile Parte_1 quantomeno pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili;
3. adottare ogni altro opportuno
e conseguenziale provvedimento.””.
All'esito dell'istruttoria, espletata tramite produzioni documentali, il Tribunale di
Catanzaro, con sentenza n. 1585/2024, pubblicata in data 1.8.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo le conseguenti pubblicità, rigettava la domanda di assegno divorzile avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 revocava l'obbligo posto a carico di con l'ordinanza presidenziale del 2 CP_1 novembre 2022; confermava l'ordinanza presidenziale del 2 novembre 2022 nella parte in cui aveva revocato l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli, e , in quanto maggiorenni ed economicamente autonomi;
revocava Pt_2 Per_1
l'assegnazione della casa familiare e compensava le spese.
Per quanto in questa sede rileva, a sostegno del rigetto della domanda di assegno divorzile, il Tribunale, richiamati i principi enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva che la non avesse allegato né dimostrato nulla Pt_1 sotto il profilo perequativo-compensativo e che, sotto il profilo assistenziale, non avesse offerto dimostrazione dell'insufficienza delle proprie risorse economiche, omettendo – pur avendo dedotto di svolgere attività lavorativa occasionale – “di indicare anche approssimativamente il tipo di attività svolta, la frequenza e, quel che è ancor più dirimente, quanto dalla stessa ricavato dallo svolgimento di tali attività, al fine di consentire a questo Tribunale di poter accertare e verificare in concreto la dedotta inadeguatezza dei mezzi economici” e avendo, invece, fondato la domanda esclusivamente sullo squilibrio reddituale rispetto all'ex coniuge, il quale squilibrio
“costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile”. Evidenziava, in particolare, l'inottemperanza della richiedente all'onere di produzione documentale imposto, non avendo, ella, neppure prodotto l'autocertificazione analitica dei beni immobili e mobili e dei saldi di conti corrente, CP_ avendo solo versato in atti, all'esito dell'ordine di produzione, un'attestazione , priva di rilievo probatorio.
4 Avverso la citata pronuncia ha interposto appello censurando, in Parte_1 particolare, la reiezione della propria domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile. Come meglio si esporrà in seguito, ella affida il mezzo, sostanzialmente, a due motivi, deducendo, da un lato, che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su un'errata valutazione delle circostanze di fatto, pretermettendo di considerare congiuntamente la durata del matrimonio, le condizioni oggettive di vita e di età di essa richiedente, la mancanza di competenze specifiche spendibili, la saltuarietà dell'attività lavorativa da essa appellante espletata, a fronte della professione di infermiere svolta dal l'aiuto economico elargito dai propri genitori in favore del CP_1 nucleo familiare;
dall'altro lato, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione, atteso che il diritto alla percezione dell'assegno non sarebbe mai stato oggetto di contenzioso tra le parti, che si sarebbero limitate a contrastarsi solo in ordine all'ammontare dell'assegno.
Conclude nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa contestando, con argomenti, l'avversa CP_1 iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione.
All'udienza camerale del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logica – correlate al carattere potenzialmente assorbente della questione posta – consigliano il preventivo scrutinio del secondo ordine di argomenti illustrati nell'appello.
In particolare, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, nonostante la controparte, nel primo grado di giudizio, non avesse mai contestato il diritto a detta percezione ma solo il suo ammontare come richiesto dalla Pt_1
Segnala, in particolare, che:
- nel ricorso introduttivo del giudizio, il si era limitato, quanto ai profili CP_1 diversi dalla contribuzione in favore dei figli, a chiedere al Tribunale di
“confermare per ogni altro aspetto, quanto le parti hanno stabilito in sede di separazione”;
5 - nella memoria ex art. 4, comma 10, l. 898/70, il ricorrente, nel riportarsi a quanto già dedotto, modificava l'originaria domanda relativamente alla posizione del figlio e ribadiva la richiesta di conferma di quanto, per il resto, le parti Per_1 avevano stabilito in sede di separazione, puntualizzando anche “... in particolare, ed in ragione di quanto stabilito dal Presidente, determinare nella misura di Euro 200,00 la somma che mensilmente il Sig. è tenuto a CP_1 corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento...”, concludendo con Pt_1 la richiesta seguente: “S'insiste, quindi, nella conferma del quantum mensile stabilito dal presidente, evidenziando all'uopo che lo stesso si pone in linea con
l'orientamento giurisprudenziale delineatosi, in maniera unanime, all'indomani della sentenza n.° 18278/2018 resa a SS.UU. dalla Corte di cassazione…”;
- nella memoria conclusionale insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria precedente.
Dunque, la diatriba – a dire dell'appellante – era limitata all'ammontare dell'assegno, posto che il chiedeva la conferma dell'importo di euro 200,00 mensili, stabilito CP_1 dal Presidente, e la chiedeva il riconoscimento di un assegno di euro 300,00 Pt_1 mensili. Sicché, poiché era evidente che “la materia del contendere fosse ridotta entro i limiti della modesta forbice scaturente dalle posizioni appena richiamate e ... il potere decisionale del Tribunale non potesse mai travalicare o forzare quei limiti”, il
Tribunale, nel negare il diritto all'assegno, avrebbe violato sia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (avendo deciso oltre il perimetro delle deduzioni delle parti) sia il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non considerando che, appunto, il diritto alla percezione dell'assegno non era contestato dalla controparte.
Il motivo non è fondato.
Quanto al principio di non contestazione, è bene evidenziare che esso opera sul piano probatorio, esimendo la parte onerata dalla prova di fatti che, alla luce delle contrapposte difese, possano ritenersi pacifici. Dunque, esso ha come riferimento la causa petendi e non il petitum, nel senso che non è predicabile alcuna “non contestazione” con riferimento, non già al fatto sotteso alla domanda, bensì alla domanda stessa. In altri termini, spetta all'attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto;
tali fatti possono non essere contestati e, quindi, non vi è necessità di provarli ma
6 la valutazione giuridica dei fatti (non contestati o provati) e lo scrutinio circa la sufficienza di quei fatti al fine di riconoscere il diritto azionato e consentire l'accoglimento della domanda resta appannaggio del giudice e non è suscettibile di ricadere nell'alveo di applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Ne consegue che, se anche la controparte non si opponga nettamente all'avversa domanda, tanto non significa che la domanda – per la parte “non contestata” – debba essere accolta anche se difettino i suoi presupposti, operando, il principio di cui all'art. 115 c.p.c., su altro e diverso piano.
Quanto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esso impone al giudice di decidere entro il perimetro della domanda, vietando, in sostanza, di concedere un provvedimento o un bene della vita diverso da quello richiesto o sulla scorta di fatti che non siano stati allegati. Ebbene, la sentenza si è pronunciata esattamente sulla domanda proposta dalla rigettandola per mancanza di adeguate allegazioni e prove, Pt_1 senza sconfinare dal perimetro di quanto richiesto. Detto perimetro, poi, non può ritenersi delineato, nel caso di specie, anche dalle conclusioni rassegnate dalla difesa del giacché esse non sono univocamente interpretabili come accordo ovvero come CP_1 domanda congiunta, i quali, effettivamente, avrebbero vincolato il giudice sotto il profilo dell'an debeatur. In mancanza di domanda congiunta, l'onere di dimostrare la fondatezza della richiesta formulata, in tutti i suoi aspetti (sia nell'an che nel quantum), grava sulla parte attrice, indipendentemente dall'atteggiarsi della difesa della controparte, che non alleggerisce l'onere (se non nei limiti di cui all'art. 115 c.p.c. nel senso sopra chiarito), giacché, come già illustrato, non vincola il giudice.
Il motivo è, quindi, infondato.
Tutte le restanti argomentazioni – tese a contestare il giudizio del Tribunale in punto di ritenuta insufficienza allegatoria e probatoria circa i presupposti dell'invocato emolumento – sono ai limiti dell'inammissibilità, in quanto si riducono ad un susseguirsi – senza alcuna soluzione di continuità – di domande astratte e retoriche, prive di concreto contenuto, senza alcun addentellato a precisi e specifici dati di fatto e, soprattutto, senza che ne emerga un confronto dialettico con le motivazioni della sentenza, che, quindi, rimangono completamente inattaccate e resistono agevolmente al gravame.
L'appellante muove dalla condivisione dei principi di diritto cui il Tribunale ha – correttamente – ispirato la sua decisione, sicché la Corte può, in questa sede, limitarsi ad
7 un loro richiamo esclusivamente al fine di rendere più agevolmente intellegibile la decisione.
Il riferimento corre agli ormai consolidati principi secondo cui “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e
Cass. sez. I n. 1882/2019).
Nel caso di specie rilevano anche ulteriori chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale ha precisato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad
8 assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023).
Inoltre, “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” (Cass. n. 29920 del 13/10/2022).
Quindi, volendo riassumere i suesposti principi:
- l'assegno divorzile ha funzione, contestualmente, perequativo-compensativa e assistenziale;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi e della sua riconducibilità allo scioglimento del vincolo rappresenta la pre-condizione per poter invocare il contributo e della relativa prova è gravato il coniuge richiedente;
- grava sul richiedente l'onere di fornire prova, sotto il profilo perequativo- compensativo:
1. di avere rinunciato a concrete, specifiche ed effettive (e non solo astratte e potenziali) prospettive lavorative (sotto tale profilo devono emergere dall'istruttoria sia la sussistenza di specifiche ed individuate occasioni di impiego o di miglioramento dell'impiego, alla luce della competenza professionale del coniuge e delle sue oggettive capacità ed esperienze, sia la scelta abdicativa da parte del coniuge richiedente);
2. che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare e alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda (tal fine, come precisato, non è sufficiente che il coniuge richiedente si sia dedicato alla famiglia e ai figli durante il matrimonio, dovendo dimostrare – e prima ancora allegare – se e quali concrete occasioni non siano state colte a cagione dell'organizzazione familiare e per scelta condivisa della coppia);
3. del contributo effettivo e concreto dato
9 alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
- grava, inoltre, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Già solo i principi appena riassunti sono sufficienti per ritenere infondate le doglianze dell'appellante.
Sotto il profilo compensativo-perequativo, l'appellante si domanda se non sia “forse, riduttivo, fuorviante e, addirittura, bizzarro immaginare che quel requisito (il contributo fornito, appunto) debba essere e possa essere integrato unicamente dalla rinuncia “a concrete e realistiche occasioni professionali-reddituali"”. La risposta all'interrogativo è contenuta nella richiamata pronuncia della Suprema Corte n.
35434/2023: proprio perché l'assegno divorzile nella sua componente compensativo- perequativa assolve alla funzione di compensare il coniuge richiedente del sacrificio delle proprie aspirazioni fatto, in costanza di matrimonio, per il bene della famiglia, è necessario che tale sacrificio sia concreto e provato, non potendo discendere, in via automatica, dall'apporto dato alla crescita dei figli, atteso che detto apporto rientra nella normalità della gestione della famiglia ed è comune ad entrambi i coniugi. Al fine, quindi, di evitare che l'assegno di divorzio si traduca in una rendita da posizione, è necessario che la condizione economica deteriore del coniuge richiedente sia frutto di una scelta condivisa che abbia comportato, per il coniuge, un sacrificio di proprie aspettative.
Si domanda, poi, la difesa dell'appellante se “Non costituisce, di già, un serio ed impagabile contributo il quotidiano lavoro domestico, l'assistenza al coniuge ed ai figli,
l'apporto educativo e formativo in favore degli stessi, la gestione oculata e mirata al contenimento dei costi delle risorse familiari, la messa a disposizione (come nel caso di specie) di un alloggio dignitoso destinato ad ospitare, senza oneri, l'intero nucleo familiare”.
Premesso che l'aiuto offerto dai genitori dell'appellante non è, com'è evidente, un contributo personale di quest'ultima; premesso, anche, che quel contributo si è tradotto in esborsi che il si è impegnato a restituire ai suoceri e premesso, infine, che nulla CP_1 di quanto dedotto in ordine al menage familiare è mai stato tempestivamente allegato né,
10 tantomeno, provato, la risposta all'interrogativo si rinviene, ancora una volta, nella pronuncia della Suprema Corte n. 29920/2022 sopra richiamata: l'apporto in termini di crescita e cura della prole e della famiglia non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo se esso non sia correlato dalla rinuncia ad occasioni concrete di realizzazione professionale, effettuate dal coniuge per consentire l'incremento del patrimonio personale dell'altro coniuge o della famiglia.
Sotto il profilo assistenziale, poi, si chiede l'appellante se “è davvero così difficile, una volta collocata la posizione dell'odierna appellante nello scenario prima disegnato, trarre il convincimento che i presupposti e le condizioni per l'attribuzione dell'assegno
("inadeguatezza dei mezzi" ed "impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive") sono connotati ineludibili ed ineliminabili della condizione presente e futura dell'interessata? Come può, un'attività lavorativa occasionale, di qualunque tipo, resa da una cinquantacinquenne priva di competenze ed esperienze specifiche, consentire alla prestatrice di trarre da essa mezzi economici adeguati?”.
Le domande sottendono una concezione dei presupposti dell'assegno divorzile, sotto il profilo assistenziale, come connaturali – e, quindi, sussistenti in re ipsa – ogni qualvolta il coniuge richiedente non abbia espletato, nel corso della vita matrimoniale, una costante attività lavorativa e non abbia particolari titoli di studio. Simile concezione – che affranca la parte attrice da qualsiasi onere probatorio – è diametralmente opposta a quella fatta propria dall'univoco orientamento di legittimità, richiamato anche nella sentenza impugnata e sopra riassunto, oltre che contrastante con il dato normativo di cui all'art. 5 l. div. e, più in generale, con i principi in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Piuttosto, proprio alla luce di siffatti principi, è il coniuge richiedente che deve dimostrare di trovarsi nell'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi da sé le risorse economiche che consentano una vita dignitosa, allegando, prima, e provando, poi, che, nonostante l'impegno profuso, il risultato non sia raggiungibile. Circostanze come l'età del coniuge richiedente, l'area geografica in cui vive, l'insussistenza di titoli di studio agevolmente spendibili possono essere fattori certamente valutabili ma vanno collocati nel contesto oggettivo del singolo caso concreto.
11 Nella fattispecie, in particolare, il Tribunale ha evidenziato le profonde lacune deduttive nella difesa della ella ha dichiarato di svolgere attività lavorativa Pt_1 saltuariamente senza, tuttavia, chiarire di quale attività si tratti né quale sia, sommariamente, il reddito che ne ricava (non desumibile neppure indirettamente, essendo rimasta ignota la tipologia di attività e la sua frequenza); non ha ottemperato all'onere di produzione documentale, neppure attraverso una autocertificazione sui beni mobili, immobili e conti corrente, sicché non è dato sapere se ella abbia un conto corrente, quali siano i movimenti e il saldo. Neppure è noto se l'appellante abbia beni mobili o sia intestataria di immobili. In sostanza, quindi, non è stato offerto alcun elemento per poter determinare la capacità reddituale dell'appellante né per raffrontare le condizioni di quest'ultima con quelle dell'ex coniuge.
Posto che gli argomenti dell'appello sono condensati esclusivamente negli interrogativi sopra riportati, ne consegue che, pur alla luce delle doglianze, resta non concretamente e non efficacemente censurata la conclusione del Tribunale secondo cui nessuna prova è stata fornita dalla in ordine alla sussistenza dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'appello va, quindi, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori tabellari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo
12 sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1585/2024, pubblicata in data 1.8.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1277 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.5.2025, depositata in data 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
1585/2024, pubblicata in data 1.8.2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Ernesto Mazzei, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Arcangelo Maria Muzzì, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) Disporre, a carico il Sig. l'obbligo della CP_1 corresponsione, con la decorrenza di legge, di un assegno divorzile pari ad Euro
300,00 mensili in favore della Sig.ra 2) Determinare, in via Parte_1 subordinata, in Euro 200,00 mensili la misura del suddetto assegno;
3) Confermare, nel resto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...1.- In via principale, rigettare l'atto di appello siccome infondato sia in fatto che in diritto;
2.- In via subordinata, in caso di (parziale) accoglimento dell'atto di gravame, riconoscere a parte appellante, a titolo di assegno divorzile, una somma inferiore a quella richiesta, in virtu' di quanto sopra dedotto ed eccepito, nonchè di quanto (non) allegato e (non) provato in giudizio dalla stessa istante”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e domande proposte dalle parti nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di
Catanzaro sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 31 gennaio 2022, premesso di aver CP_1 contratto matrimonio concordatario con , celebrato in Amaroni (CZ) in Parte_1 data 2 agosto 1990, in costanza del quale erano nati due figli, oggi maggiorenni ed autonomi: , nata il [...] e , nato il [...] e di Pt_2 Per_1 essersi consensualmente separato dalla moglie mediante facendo ricorso alla procedura della negoziazione assistita del 4 giugno 2018, adiva l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, altresì, la modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione con riguardo al mantenimento dei figli e, in particolare: 1) la revoca dell'assegno stabilito in favore della primogenita, atteso che la stessa, laureata in architettura, risiedeva stabilmente a Londra ove svolgeva attività lavorativa che le consentiva di essere da diverso tempo economicamente autosufficiente;
2) la rideterminazione di quello stabilito in favore del secondogenito, (da corrispondere direttamente a Per_1
2 quest'ultimo), poiché, dopo aver conseguito il diploma presso l'Istituto superiore
“Tecnico - Industriale” di Catanzaro, non aveva inteso proseguire gli studi e svolgeva attività lavorativa saltuaria.
Deduceva, inoltre, di essere dipendente, con mansioni di operatore socio-sanitario, dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e di percepire uno stipendio mensile netto di poco superiore ai 1.000,00 euro (unica fonte i reddito) sul quale gravavano due cessioni del quinto contratte per far fronte a sopravvenute esigenze della famiglia, mentre la moglie era di fatto disoccupata e svolgeva attività lavorativa in maniera saltuaria”.
Dal canto suo, costituitasi con comparsa, la resistente “- pur Parte_1 manifestando la comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio - impugnava e contestava quanto rappresentato dal in ricorso e CP_1 domanda il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire l'assegno divorzile, quantificato in € 300,00.
Nel dettaglio, esponeva:
1) che le cessioni del quinto dello stipendio cui controparte faceva riferimento nulla avevano a che fare con le dedotte esigenze familiari, “né con il periodo precedente la separazione”;
2) che l'abitazione adibita a casa coniugale era di proprietà dei genitori della resistente;
il che aveva consentito al “dal 1990 al 2018”, di fruire “unitamente ai CP_1 componenti del proprio nucleo familiare, dell'alloggio senza dover corrispondere ai proprietari alcun canone mensile”;
3) che durante il matrimonio il era ricorso in diverse occasioni all'aiuto CP_1 economico dei suoceri;
tant'è che al momento della separazione personale dalla moglie, egli aveva sottoscritto una scrittura privata nella quale si riconosceva debitore della madre della resistente, “per l'importo residuo pari ad euro Parte_3
7.000,00”, mai tuttavia restituiti;
4) che entrambi i figli svolgevano attività lavorativa ed erano autonomi percettori di reddito;
5) che, diversamente, la resistente svolgeva solo occasionalmente qualche lavoro e versava, pertanto, in “una condizione di assoluta precarietà, oltre che priva di prospettive”, stante l'età e “l'assenza di precedenti esperienze di lavoro”.
3 Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Parte_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in data
02/08/1990; 2. Disporre, a carico del Sig. , l'obbligo della CP_1 corresponsione, in favore della Sig.ra di un assegno divorzile Parte_1 quantomeno pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili;
3. adottare ogni altro opportuno
e conseguenziale provvedimento.””.
All'esito dell'istruttoria, espletata tramite produzioni documentali, il Tribunale di
Catanzaro, con sentenza n. 1585/2024, pubblicata in data 1.8.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo le conseguenti pubblicità, rigettava la domanda di assegno divorzile avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 revocava l'obbligo posto a carico di con l'ordinanza presidenziale del 2 CP_1 novembre 2022; confermava l'ordinanza presidenziale del 2 novembre 2022 nella parte in cui aveva revocato l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli, e , in quanto maggiorenni ed economicamente autonomi;
revocava Pt_2 Per_1
l'assegnazione della casa familiare e compensava le spese.
Per quanto in questa sede rileva, a sostegno del rigetto della domanda di assegno divorzile, il Tribunale, richiamati i principi enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva che la non avesse allegato né dimostrato nulla Pt_1 sotto il profilo perequativo-compensativo e che, sotto il profilo assistenziale, non avesse offerto dimostrazione dell'insufficienza delle proprie risorse economiche, omettendo – pur avendo dedotto di svolgere attività lavorativa occasionale – “di indicare anche approssimativamente il tipo di attività svolta, la frequenza e, quel che è ancor più dirimente, quanto dalla stessa ricavato dallo svolgimento di tali attività, al fine di consentire a questo Tribunale di poter accertare e verificare in concreto la dedotta inadeguatezza dei mezzi economici” e avendo, invece, fondato la domanda esclusivamente sullo squilibrio reddituale rispetto all'ex coniuge, il quale squilibrio
“costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile”. Evidenziava, in particolare, l'inottemperanza della richiedente all'onere di produzione documentale imposto, non avendo, ella, neppure prodotto l'autocertificazione analitica dei beni immobili e mobili e dei saldi di conti corrente, CP_ avendo solo versato in atti, all'esito dell'ordine di produzione, un'attestazione , priva di rilievo probatorio.
4 Avverso la citata pronuncia ha interposto appello censurando, in Parte_1 particolare, la reiezione della propria domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile. Come meglio si esporrà in seguito, ella affida il mezzo, sostanzialmente, a due motivi, deducendo, da un lato, che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su un'errata valutazione delle circostanze di fatto, pretermettendo di considerare congiuntamente la durata del matrimonio, le condizioni oggettive di vita e di età di essa richiedente, la mancanza di competenze specifiche spendibili, la saltuarietà dell'attività lavorativa da essa appellante espletata, a fronte della professione di infermiere svolta dal l'aiuto economico elargito dai propri genitori in favore del CP_1 nucleo familiare;
dall'altro lato, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione, atteso che il diritto alla percezione dell'assegno non sarebbe mai stato oggetto di contenzioso tra le parti, che si sarebbero limitate a contrastarsi solo in ordine all'ammontare dell'assegno.
Conclude nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa contestando, con argomenti, l'avversa CP_1 iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione.
All'udienza camerale del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logica – correlate al carattere potenzialmente assorbente della questione posta – consigliano il preventivo scrutinio del secondo ordine di argomenti illustrati nell'appello.
In particolare, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, nonostante la controparte, nel primo grado di giudizio, non avesse mai contestato il diritto a detta percezione ma solo il suo ammontare come richiesto dalla Pt_1
Segnala, in particolare, che:
- nel ricorso introduttivo del giudizio, il si era limitato, quanto ai profili CP_1 diversi dalla contribuzione in favore dei figli, a chiedere al Tribunale di
“confermare per ogni altro aspetto, quanto le parti hanno stabilito in sede di separazione”;
5 - nella memoria ex art. 4, comma 10, l. 898/70, il ricorrente, nel riportarsi a quanto già dedotto, modificava l'originaria domanda relativamente alla posizione del figlio e ribadiva la richiesta di conferma di quanto, per il resto, le parti Per_1 avevano stabilito in sede di separazione, puntualizzando anche “... in particolare, ed in ragione di quanto stabilito dal Presidente, determinare nella misura di Euro 200,00 la somma che mensilmente il Sig. è tenuto a CP_1 corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento...”, concludendo con Pt_1 la richiesta seguente: “S'insiste, quindi, nella conferma del quantum mensile stabilito dal presidente, evidenziando all'uopo che lo stesso si pone in linea con
l'orientamento giurisprudenziale delineatosi, in maniera unanime, all'indomani della sentenza n.° 18278/2018 resa a SS.UU. dalla Corte di cassazione…”;
- nella memoria conclusionale insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria precedente.
Dunque, la diatriba – a dire dell'appellante – era limitata all'ammontare dell'assegno, posto che il chiedeva la conferma dell'importo di euro 200,00 mensili, stabilito CP_1 dal Presidente, e la chiedeva il riconoscimento di un assegno di euro 300,00 Pt_1 mensili. Sicché, poiché era evidente che “la materia del contendere fosse ridotta entro i limiti della modesta forbice scaturente dalle posizioni appena richiamate e ... il potere decisionale del Tribunale non potesse mai travalicare o forzare quei limiti”, il
Tribunale, nel negare il diritto all'assegno, avrebbe violato sia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (avendo deciso oltre il perimetro delle deduzioni delle parti) sia il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non considerando che, appunto, il diritto alla percezione dell'assegno non era contestato dalla controparte.
Il motivo non è fondato.
Quanto al principio di non contestazione, è bene evidenziare che esso opera sul piano probatorio, esimendo la parte onerata dalla prova di fatti che, alla luce delle contrapposte difese, possano ritenersi pacifici. Dunque, esso ha come riferimento la causa petendi e non il petitum, nel senso che non è predicabile alcuna “non contestazione” con riferimento, non già al fatto sotteso alla domanda, bensì alla domanda stessa. In altri termini, spetta all'attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto;
tali fatti possono non essere contestati e, quindi, non vi è necessità di provarli ma
6 la valutazione giuridica dei fatti (non contestati o provati) e lo scrutinio circa la sufficienza di quei fatti al fine di riconoscere il diritto azionato e consentire l'accoglimento della domanda resta appannaggio del giudice e non è suscettibile di ricadere nell'alveo di applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Ne consegue che, se anche la controparte non si opponga nettamente all'avversa domanda, tanto non significa che la domanda – per la parte “non contestata” – debba essere accolta anche se difettino i suoi presupposti, operando, il principio di cui all'art. 115 c.p.c., su altro e diverso piano.
Quanto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esso impone al giudice di decidere entro il perimetro della domanda, vietando, in sostanza, di concedere un provvedimento o un bene della vita diverso da quello richiesto o sulla scorta di fatti che non siano stati allegati. Ebbene, la sentenza si è pronunciata esattamente sulla domanda proposta dalla rigettandola per mancanza di adeguate allegazioni e prove, Pt_1 senza sconfinare dal perimetro di quanto richiesto. Detto perimetro, poi, non può ritenersi delineato, nel caso di specie, anche dalle conclusioni rassegnate dalla difesa del giacché esse non sono univocamente interpretabili come accordo ovvero come CP_1 domanda congiunta, i quali, effettivamente, avrebbero vincolato il giudice sotto il profilo dell'an debeatur. In mancanza di domanda congiunta, l'onere di dimostrare la fondatezza della richiesta formulata, in tutti i suoi aspetti (sia nell'an che nel quantum), grava sulla parte attrice, indipendentemente dall'atteggiarsi della difesa della controparte, che non alleggerisce l'onere (se non nei limiti di cui all'art. 115 c.p.c. nel senso sopra chiarito), giacché, come già illustrato, non vincola il giudice.
Il motivo è, quindi, infondato.
Tutte le restanti argomentazioni – tese a contestare il giudizio del Tribunale in punto di ritenuta insufficienza allegatoria e probatoria circa i presupposti dell'invocato emolumento – sono ai limiti dell'inammissibilità, in quanto si riducono ad un susseguirsi – senza alcuna soluzione di continuità – di domande astratte e retoriche, prive di concreto contenuto, senza alcun addentellato a precisi e specifici dati di fatto e, soprattutto, senza che ne emerga un confronto dialettico con le motivazioni della sentenza, che, quindi, rimangono completamente inattaccate e resistono agevolmente al gravame.
L'appellante muove dalla condivisione dei principi di diritto cui il Tribunale ha – correttamente – ispirato la sua decisione, sicché la Corte può, in questa sede, limitarsi ad
7 un loro richiamo esclusivamente al fine di rendere più agevolmente intellegibile la decisione.
Il riferimento corre agli ormai consolidati principi secondo cui “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e
Cass. sez. I n. 1882/2019).
Nel caso di specie rilevano anche ulteriori chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale ha precisato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad
8 assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023).
Inoltre, “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” (Cass. n. 29920 del 13/10/2022).
Quindi, volendo riassumere i suesposti principi:
- l'assegno divorzile ha funzione, contestualmente, perequativo-compensativa e assistenziale;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi e della sua riconducibilità allo scioglimento del vincolo rappresenta la pre-condizione per poter invocare il contributo e della relativa prova è gravato il coniuge richiedente;
- grava sul richiedente l'onere di fornire prova, sotto il profilo perequativo- compensativo:
1. di avere rinunciato a concrete, specifiche ed effettive (e non solo astratte e potenziali) prospettive lavorative (sotto tale profilo devono emergere dall'istruttoria sia la sussistenza di specifiche ed individuate occasioni di impiego o di miglioramento dell'impiego, alla luce della competenza professionale del coniuge e delle sue oggettive capacità ed esperienze, sia la scelta abdicativa da parte del coniuge richiedente);
2. che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare e alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda (tal fine, come precisato, non è sufficiente che il coniuge richiedente si sia dedicato alla famiglia e ai figli durante il matrimonio, dovendo dimostrare – e prima ancora allegare – se e quali concrete occasioni non siano state colte a cagione dell'organizzazione familiare e per scelta condivisa della coppia);
3. del contributo effettivo e concreto dato
9 alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
- grava, inoltre, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Già solo i principi appena riassunti sono sufficienti per ritenere infondate le doglianze dell'appellante.
Sotto il profilo compensativo-perequativo, l'appellante si domanda se non sia “forse, riduttivo, fuorviante e, addirittura, bizzarro immaginare che quel requisito (il contributo fornito, appunto) debba essere e possa essere integrato unicamente dalla rinuncia “a concrete e realistiche occasioni professionali-reddituali"”. La risposta all'interrogativo è contenuta nella richiamata pronuncia della Suprema Corte n.
35434/2023: proprio perché l'assegno divorzile nella sua componente compensativo- perequativa assolve alla funzione di compensare il coniuge richiedente del sacrificio delle proprie aspirazioni fatto, in costanza di matrimonio, per il bene della famiglia, è necessario che tale sacrificio sia concreto e provato, non potendo discendere, in via automatica, dall'apporto dato alla crescita dei figli, atteso che detto apporto rientra nella normalità della gestione della famiglia ed è comune ad entrambi i coniugi. Al fine, quindi, di evitare che l'assegno di divorzio si traduca in una rendita da posizione, è necessario che la condizione economica deteriore del coniuge richiedente sia frutto di una scelta condivisa che abbia comportato, per il coniuge, un sacrificio di proprie aspettative.
Si domanda, poi, la difesa dell'appellante se “Non costituisce, di già, un serio ed impagabile contributo il quotidiano lavoro domestico, l'assistenza al coniuge ed ai figli,
l'apporto educativo e formativo in favore degli stessi, la gestione oculata e mirata al contenimento dei costi delle risorse familiari, la messa a disposizione (come nel caso di specie) di un alloggio dignitoso destinato ad ospitare, senza oneri, l'intero nucleo familiare”.
Premesso che l'aiuto offerto dai genitori dell'appellante non è, com'è evidente, un contributo personale di quest'ultima; premesso, anche, che quel contributo si è tradotto in esborsi che il si è impegnato a restituire ai suoceri e premesso, infine, che nulla CP_1 di quanto dedotto in ordine al menage familiare è mai stato tempestivamente allegato né,
10 tantomeno, provato, la risposta all'interrogativo si rinviene, ancora una volta, nella pronuncia della Suprema Corte n. 29920/2022 sopra richiamata: l'apporto in termini di crescita e cura della prole e della famiglia non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo se esso non sia correlato dalla rinuncia ad occasioni concrete di realizzazione professionale, effettuate dal coniuge per consentire l'incremento del patrimonio personale dell'altro coniuge o della famiglia.
Sotto il profilo assistenziale, poi, si chiede l'appellante se “è davvero così difficile, una volta collocata la posizione dell'odierna appellante nello scenario prima disegnato, trarre il convincimento che i presupposti e le condizioni per l'attribuzione dell'assegno
("inadeguatezza dei mezzi" ed "impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive") sono connotati ineludibili ed ineliminabili della condizione presente e futura dell'interessata? Come può, un'attività lavorativa occasionale, di qualunque tipo, resa da una cinquantacinquenne priva di competenze ed esperienze specifiche, consentire alla prestatrice di trarre da essa mezzi economici adeguati?”.
Le domande sottendono una concezione dei presupposti dell'assegno divorzile, sotto il profilo assistenziale, come connaturali – e, quindi, sussistenti in re ipsa – ogni qualvolta il coniuge richiedente non abbia espletato, nel corso della vita matrimoniale, una costante attività lavorativa e non abbia particolari titoli di studio. Simile concezione – che affranca la parte attrice da qualsiasi onere probatorio – è diametralmente opposta a quella fatta propria dall'univoco orientamento di legittimità, richiamato anche nella sentenza impugnata e sopra riassunto, oltre che contrastante con il dato normativo di cui all'art. 5 l. div. e, più in generale, con i principi in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Piuttosto, proprio alla luce di siffatti principi, è il coniuge richiedente che deve dimostrare di trovarsi nell'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi da sé le risorse economiche che consentano una vita dignitosa, allegando, prima, e provando, poi, che, nonostante l'impegno profuso, il risultato non sia raggiungibile. Circostanze come l'età del coniuge richiedente, l'area geografica in cui vive, l'insussistenza di titoli di studio agevolmente spendibili possono essere fattori certamente valutabili ma vanno collocati nel contesto oggettivo del singolo caso concreto.
11 Nella fattispecie, in particolare, il Tribunale ha evidenziato le profonde lacune deduttive nella difesa della ella ha dichiarato di svolgere attività lavorativa Pt_1 saltuariamente senza, tuttavia, chiarire di quale attività si tratti né quale sia, sommariamente, il reddito che ne ricava (non desumibile neppure indirettamente, essendo rimasta ignota la tipologia di attività e la sua frequenza); non ha ottemperato all'onere di produzione documentale, neppure attraverso una autocertificazione sui beni mobili, immobili e conti corrente, sicché non è dato sapere se ella abbia un conto corrente, quali siano i movimenti e il saldo. Neppure è noto se l'appellante abbia beni mobili o sia intestataria di immobili. In sostanza, quindi, non è stato offerto alcun elemento per poter determinare la capacità reddituale dell'appellante né per raffrontare le condizioni di quest'ultima con quelle dell'ex coniuge.
Posto che gli argomenti dell'appello sono condensati esclusivamente negli interrogativi sopra riportati, ne consegue che, pur alla luce delle doglianze, resta non concretamente e non efficacemente censurata la conclusione del Tribunale secondo cui nessuna prova è stata fornita dalla in ordine alla sussistenza dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'appello va, quindi, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori tabellari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo
12 sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1585/2024, pubblicata in data 1.8.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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