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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2024, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 1665/2013 R.G. avente ad oggetto: “risar- cimento danni a cose”, passata in decisione all'udienza del 27.12.2022 sulle conclu- sioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: t r a
, , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , difesi dall'avv. Giuseppina Letizia,
[...] C.F._2 C.F._3
, presso la quale hanno eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
[...]
- A T T O R I -
e
, CF. , difeso dall'avv. Francesco Me- Parte_3 P.IVA_1 lone, presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura C.F._4 alle liti in atti,
- C O N V E N U T O - Motivi in fatto e in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come novellati dalla legge n. 69/09.
2. Con atto notificato in data 22.3.2013 e Parte_1 Parte_4
hanno citato in giudizio il chiedendone la condanna al
[...] Parte_3 risarcimento dei danni subìti a seguito delle infiltrazioni di acqua prodottesi allo im- mobile di loro proprietà, sito in , alla via Napoli n. 6 (in catasto al f. 5, Parte_3 p.lla n. 360 sub 1, ctg. A/2), e provenienti dalla “tubazione privata” allacciata alla re- te idrica comunale, che gli attori assumono danneggiata dal flusso veicolare e dallo scarso spessore del manto stradale, inidoneo a preservare l'integrità della sottostante condotta;
allegano altresì che, su loro specifica segnalazione, in data 9.6.2011 vi è stato un intervento riparatore del sulla rete fognaria in prossimità del loro Pt_3 immobile.
Il si è costituito in giudizio eccependo: di essere carente di Parte_3 legittimazione passiva e di non essere proprietario né tenuto alla manutenzione della tubazione incriminata che difatti, come si assume già in citazione, è “privata”; che inoltre la domanda è generica ed inammissibile;
che lo stesso atto introduttivo genera confusione allorchè prima imputa i danni alla condotta fognaria e poi li ascrive alla condotta idrica comunale;
che manca la prova dei danni, del loro ammontare e del nesso causale.
Depositate le memorie istruttorie, escussi i testi, nominato il c.t.u. (ing. ed Per_1 acquisita la sua relazione, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusio- ni, assegnata all'odierno estensore (subentrato ai precedenti) ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. In via preliminare va respinta l'eccezione di genericità dell'atto introduttivo, dal quale si evince chiaramente il diritto soggettivo al risarcimento del danno sotteso alla
1 domanda con indicazione sufficientemente precisa delle circostanze di fatto che con- notano l'evento dannoso e dei danni che ne sono derivati, anche in ordine alle relati- ve cause illustrate sia in domanda sia nella allegata consulenza di parte (v. in atti).
3.1 Nel merito è rimasto accertato, a seguito della c.t.u., che la perdita d'acqua si è originata dalla conduttura idrica, la quale non può a sua volta certo confondersi con quella fognaria. Superato tale iniziale equivoco, in cui incorre l'illustrazione introduttiva senza tut- tavia inficiarla fino al punto di dichiararne la nullità, va precisato che il tratto della conduttura idrica da cui è fuoriuscita l'acqua è di proprietà privata come gli stessi at- tori allegano in citazione, con la quale hanno fatto proprie le identiche deduzioni del loro consulente ing. ; ed è probabile -osserva l'estensore- che la conduttura Per_2 idrica sia stata in quei luoghi realizzata dai lottizzanti dell'epoca trattandosi di zona interessata anche da altre opere primarie (pubblica illuminazione) realizzate dai lot- tizzanti (cfr. c.t.u. ing. pag. 29). Per_1
Che la conduttura idrica possa restare di proprietà privata è peraltro possibilità contemplata anche dall'ultimo regolamento comunale, secondo il quale (v. art. 4 Re- golamento approvato con delibera del C.C. n. 24 del 27.4.2006): “…(omissis)… 5. Nel caso in cui il lottizzante provveda direttamente all'esecuzione delle reti, egli do- vrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dall'ufficio Tecnico comunale. La manutenzione sarà a carico del lottizzante fino a quando dette reti non saranno cedute al Gestore.
6. All'atto della consegna degli im- pianti da parte del costruttore verrà redatto un apposito verbale corredato dai certi- ficati di collaudo delle reti e del certificato di origine dei materiali.
7. Le reti costrui- te dagli utenti appositamente autorizzati rimangono di proprietà e così ogni onere di manutenzione fino a che non saranno cedute al Gestore.
Nella fattispecie di tale cessione in favore del Gestore non vi è però traccia e per- tanto non può che concludersi per la natura privata (anzichè comunale) della condut- tura idrica incriminata in domanda. Ciò che tuttavia non solleva del tutto da responsabilità il convenuto. Pt_3
Il c.t.u. ing. ha difatti chiarito che “la rottura del ramo idrico è dovuto da Per_1 due fattori concomitanti ossia: 1) la vetustà della medesima tubazione posta in opera negli anni 1967; 2) le eccessive sollecitazioni dinamiche indotte dal passaggio sem- pre più frequente delle autovetture e/o automezzi nel corso del tempo trasmesse alla succitata condotta idrica per l'insufficienza degli spessori dello strato di usura, non- ché dello strato di collegamento e la diversa tipologia dei materiali utilizzati per la formazione dello strato di base (v. c.t.u. pag. 11). L'attività di manutenzione della vetusta tubazione (risalente al 1967) era però a carico dei suoi proprietari (gli attori) mentre invece il che pure la ospita nel Pt_3 sottosuolo stradale comunale, va ritenuto responsabile del fatto che, come accertato dal c.t.u., il cedimento dell'opera idraulica è imputabile anche alla scarsa manuten- zione ed imperfetta esecuzione del manto stradale ed alle forti sollecitazioni, altri- menti evitabili, cui sono state di conseguenza sottoposte le sottostanti tubazioni poi esondate in danno degli attori: «è palese -scrive il c.t.u. a pag. 10- che l'analisi dei tre saggi esperiti nella zona, ove si è verificato la perdita nella condotta idrica, fa rilevare il mancato rispetto degli spessori suggeriti dalla Norma Tecnica per la rea- lizzazione sia dello strato di usura “6-8 cm.”, nonché dello strato di collegamento
“6-8 cm” (del manto stradale -n.d.e.-)». Il c.t.u. ha difatti riscontrato uno spessore che va dai 2,5 cm. ai 5 cm.
Va pertanto affermata la pari e concorrente responsabilità degli attori e del conve- nuto in ordine alla produzione dei danni richiesti in citazione: i primi in colpa per di-
2 fetto di manutenzione ed incuria della tubazione di loro proprietà, l'altro in colpa per difettosa esecuzione dello spessore del manto stradale sotto il quale, nel sottosuolo comunale, è alloggiata la conduttura privata, che a lungo andare non ha retto al peso ed alle sollecitazioni del traffico veicolare.
5. Il c.t.u. ha accertato che sussiste il nesso eziologico spiegando che, per la rottu- ra del ramo di adduzione, le infiltrazioni di acqua hanno modificato in maniera nega- tiva i parametri fisico-meccanici del terreno sottostante alla fondazione provocando quindi dei cedimenti responsabili della comparsa dei quadri fessurativi negli elementi strutturali portanti e nelle tramezzature interne dello stabile degli attori;
è necessario dunque, illustra il c.t.u, realizzare delle sottofondazioni ed eliminare i quadri fessura- tivi nei setti murari, nonché le lesioni nei divisori interni.
I lavori necessari per rimediare al danno ed effettuare il ripristino dello status quo ante dello stabile di proprietà delle parti attrici, ed il relativo costo, sono riportati e specificati nel “Computo Metrico” allegato dal c.t.u. il quale indica l'importo di € 37.111,63 (v. pag. 39), che è di poco superiore ai 35.500 indicati in citazione. I predetti € 37.111,63, calcolati dal c.t.u. alla data della sua relazione (18.6.2015), vanno rivalutati ad oggi e sono dunque pari a € 44.199,95 (coeff. riv. 1,191), che può arrotondarsi a € 44.200; e tale è, calcolato all'attualità, il danno che gli attori hanno dimostrato di aver riportato. Tuttavia, stante la loro ravvisata corresponsabilità, l'importo da liquidare in loro favore e da porre a carico del convenuto, va dimezzato, con la conseguenza che il deve essere condannato a corrispondere loro la somma di € 22.100, calcola- Pt_3 ta all'attualità (= € 44.200 : 2), oltre interessi legali prodottisi sulla sorta capitale, de- valutata al momento del fatto (9.6.2011 data dell'allagamento) e di anno in anno ri- valutata sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giuri- sprudenza della Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei prin- cipi fissati da SS.UU. n. 1712/1995, nonché cass n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono es- sere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della som- Org_ ma via via rivalutata (secondo gli indici nell'arco di tempo compreso tra l'even- to dannoso e la liquidazione del danno.
6. Per rigore di soccombenza le spese di lite gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo;
quelle di c.t.u. gravano in via definitiva sul medesimo convenuto.
P. Q. M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da con atto di ci- Parte_1 Parte_2 tazione notificato in data 22.3.2013 contro il , così provvede: Parte_3
- avvertita la corresponsabilità delle parti in lite, condanna il convenuto
[...]
al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.100, oltre inte- Parte_3 ressi legali prodottisi su tale sorta capitale, devalutata al 9.6.2011 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione, nonché interessi legali sulla predetta somma di
€ 22.100 dalla presente decisione al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore de- Parte_3 gli attori che liquida in € 4.463, di cui € 463 per esborsi ed € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attri- buzione all'avv. Giuseppina Letizia che ne ha fatto istanza;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Parte_3
S. Maria C.V. 21.5.2024. il g.o.p.
Raffaele Mazzuoccolo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 1665/2013 R.G. avente ad oggetto: “risar- cimento danni a cose”, passata in decisione all'udienza del 27.12.2022 sulle conclu- sioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: t r a
, , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , difesi dall'avv. Giuseppina Letizia,
[...] C.F._2 C.F._3
, presso la quale hanno eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
[...]
- A T T O R I -
e
, CF. , difeso dall'avv. Francesco Me- Parte_3 P.IVA_1 lone, presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura C.F._4 alle liti in atti,
- C O N V E N U T O - Motivi in fatto e in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come novellati dalla legge n. 69/09.
2. Con atto notificato in data 22.3.2013 e Parte_1 Parte_4
hanno citato in giudizio il chiedendone la condanna al
[...] Parte_3 risarcimento dei danni subìti a seguito delle infiltrazioni di acqua prodottesi allo im- mobile di loro proprietà, sito in , alla via Napoli n. 6 (in catasto al f. 5, Parte_3 p.lla n. 360 sub 1, ctg. A/2), e provenienti dalla “tubazione privata” allacciata alla re- te idrica comunale, che gli attori assumono danneggiata dal flusso veicolare e dallo scarso spessore del manto stradale, inidoneo a preservare l'integrità della sottostante condotta;
allegano altresì che, su loro specifica segnalazione, in data 9.6.2011 vi è stato un intervento riparatore del sulla rete fognaria in prossimità del loro Pt_3 immobile.
Il si è costituito in giudizio eccependo: di essere carente di Parte_3 legittimazione passiva e di non essere proprietario né tenuto alla manutenzione della tubazione incriminata che difatti, come si assume già in citazione, è “privata”; che inoltre la domanda è generica ed inammissibile;
che lo stesso atto introduttivo genera confusione allorchè prima imputa i danni alla condotta fognaria e poi li ascrive alla condotta idrica comunale;
che manca la prova dei danni, del loro ammontare e del nesso causale.
Depositate le memorie istruttorie, escussi i testi, nominato il c.t.u. (ing. ed Per_1 acquisita la sua relazione, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusio- ni, assegnata all'odierno estensore (subentrato ai precedenti) ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. In via preliminare va respinta l'eccezione di genericità dell'atto introduttivo, dal quale si evince chiaramente il diritto soggettivo al risarcimento del danno sotteso alla
1 domanda con indicazione sufficientemente precisa delle circostanze di fatto che con- notano l'evento dannoso e dei danni che ne sono derivati, anche in ordine alle relati- ve cause illustrate sia in domanda sia nella allegata consulenza di parte (v. in atti).
3.1 Nel merito è rimasto accertato, a seguito della c.t.u., che la perdita d'acqua si è originata dalla conduttura idrica, la quale non può a sua volta certo confondersi con quella fognaria. Superato tale iniziale equivoco, in cui incorre l'illustrazione introduttiva senza tut- tavia inficiarla fino al punto di dichiararne la nullità, va precisato che il tratto della conduttura idrica da cui è fuoriuscita l'acqua è di proprietà privata come gli stessi at- tori allegano in citazione, con la quale hanno fatto proprie le identiche deduzioni del loro consulente ing. ; ed è probabile -osserva l'estensore- che la conduttura Per_2 idrica sia stata in quei luoghi realizzata dai lottizzanti dell'epoca trattandosi di zona interessata anche da altre opere primarie (pubblica illuminazione) realizzate dai lot- tizzanti (cfr. c.t.u. ing. pag. 29). Per_1
Che la conduttura idrica possa restare di proprietà privata è peraltro possibilità contemplata anche dall'ultimo regolamento comunale, secondo il quale (v. art. 4 Re- golamento approvato con delibera del C.C. n. 24 del 27.4.2006): “…(omissis)… 5. Nel caso in cui il lottizzante provveda direttamente all'esecuzione delle reti, egli do- vrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dall'ufficio Tecnico comunale. La manutenzione sarà a carico del lottizzante fino a quando dette reti non saranno cedute al Gestore.
6. All'atto della consegna degli im- pianti da parte del costruttore verrà redatto un apposito verbale corredato dai certi- ficati di collaudo delle reti e del certificato di origine dei materiali.
7. Le reti costrui- te dagli utenti appositamente autorizzati rimangono di proprietà e così ogni onere di manutenzione fino a che non saranno cedute al Gestore.
Nella fattispecie di tale cessione in favore del Gestore non vi è però traccia e per- tanto non può che concludersi per la natura privata (anzichè comunale) della condut- tura idrica incriminata in domanda. Ciò che tuttavia non solleva del tutto da responsabilità il convenuto. Pt_3
Il c.t.u. ing. ha difatti chiarito che “la rottura del ramo idrico è dovuto da Per_1 due fattori concomitanti ossia: 1) la vetustà della medesima tubazione posta in opera negli anni 1967; 2) le eccessive sollecitazioni dinamiche indotte dal passaggio sem- pre più frequente delle autovetture e/o automezzi nel corso del tempo trasmesse alla succitata condotta idrica per l'insufficienza degli spessori dello strato di usura, non- ché dello strato di collegamento e la diversa tipologia dei materiali utilizzati per la formazione dello strato di base (v. c.t.u. pag. 11). L'attività di manutenzione della vetusta tubazione (risalente al 1967) era però a carico dei suoi proprietari (gli attori) mentre invece il che pure la ospita nel Pt_3 sottosuolo stradale comunale, va ritenuto responsabile del fatto che, come accertato dal c.t.u., il cedimento dell'opera idraulica è imputabile anche alla scarsa manuten- zione ed imperfetta esecuzione del manto stradale ed alle forti sollecitazioni, altri- menti evitabili, cui sono state di conseguenza sottoposte le sottostanti tubazioni poi esondate in danno degli attori: «è palese -scrive il c.t.u. a pag. 10- che l'analisi dei tre saggi esperiti nella zona, ove si è verificato la perdita nella condotta idrica, fa rilevare il mancato rispetto degli spessori suggeriti dalla Norma Tecnica per la rea- lizzazione sia dello strato di usura “6-8 cm.”, nonché dello strato di collegamento
“6-8 cm” (del manto stradale -n.d.e.-)». Il c.t.u. ha difatti riscontrato uno spessore che va dai 2,5 cm. ai 5 cm.
Va pertanto affermata la pari e concorrente responsabilità degli attori e del conve- nuto in ordine alla produzione dei danni richiesti in citazione: i primi in colpa per di-
2 fetto di manutenzione ed incuria della tubazione di loro proprietà, l'altro in colpa per difettosa esecuzione dello spessore del manto stradale sotto il quale, nel sottosuolo comunale, è alloggiata la conduttura privata, che a lungo andare non ha retto al peso ed alle sollecitazioni del traffico veicolare.
5. Il c.t.u. ha accertato che sussiste il nesso eziologico spiegando che, per la rottu- ra del ramo di adduzione, le infiltrazioni di acqua hanno modificato in maniera nega- tiva i parametri fisico-meccanici del terreno sottostante alla fondazione provocando quindi dei cedimenti responsabili della comparsa dei quadri fessurativi negli elementi strutturali portanti e nelle tramezzature interne dello stabile degli attori;
è necessario dunque, illustra il c.t.u, realizzare delle sottofondazioni ed eliminare i quadri fessura- tivi nei setti murari, nonché le lesioni nei divisori interni.
I lavori necessari per rimediare al danno ed effettuare il ripristino dello status quo ante dello stabile di proprietà delle parti attrici, ed il relativo costo, sono riportati e specificati nel “Computo Metrico” allegato dal c.t.u. il quale indica l'importo di € 37.111,63 (v. pag. 39), che è di poco superiore ai 35.500 indicati in citazione. I predetti € 37.111,63, calcolati dal c.t.u. alla data della sua relazione (18.6.2015), vanno rivalutati ad oggi e sono dunque pari a € 44.199,95 (coeff. riv. 1,191), che può arrotondarsi a € 44.200; e tale è, calcolato all'attualità, il danno che gli attori hanno dimostrato di aver riportato. Tuttavia, stante la loro ravvisata corresponsabilità, l'importo da liquidare in loro favore e da porre a carico del convenuto, va dimezzato, con la conseguenza che il deve essere condannato a corrispondere loro la somma di € 22.100, calcola- Pt_3 ta all'attualità (= € 44.200 : 2), oltre interessi legali prodottisi sulla sorta capitale, de- valutata al momento del fatto (9.6.2011 data dell'allagamento) e di anno in anno ri- valutata sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giuri- sprudenza della Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei prin- cipi fissati da SS.UU. n. 1712/1995, nonché cass n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono es- sere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della som- Org_ ma via via rivalutata (secondo gli indici nell'arco di tempo compreso tra l'even- to dannoso e la liquidazione del danno.
6. Per rigore di soccombenza le spese di lite gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo;
quelle di c.t.u. gravano in via definitiva sul medesimo convenuto.
P. Q. M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da con atto di ci- Parte_1 Parte_2 tazione notificato in data 22.3.2013 contro il , così provvede: Parte_3
- avvertita la corresponsabilità delle parti in lite, condanna il convenuto
[...]
al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.100, oltre inte- Parte_3 ressi legali prodottisi su tale sorta capitale, devalutata al 9.6.2011 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione, nonché interessi legali sulla predetta somma di
€ 22.100 dalla presente decisione al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore de- Parte_3 gli attori che liquida in € 4.463, di cui € 463 per esborsi ed € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attri- buzione all'avv. Giuseppina Letizia che ne ha fatto istanza;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Parte_3
S. Maria C.V. 21.5.2024. il g.o.p.
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