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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11516 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39246/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39246/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TELARICO Parte_1 C.F._1
MIRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TELARICO MIRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI CE, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 114/B 00195 ROMApresso il difensore avv. TI CE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1137 CC, ha citato in giudizio il affinchè, previa Parte_1 CP_1 sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare del 3/6/2020, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia: nel merito: dichiarare nulla o comunque annullabile la deliberazione assembleare impugnata del 3/6/2020 e notificata in data 16/6/2020; conseguentemente, condannare il convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla ricompilazione dei bilanci accogliendo le CP_1 censure evidenziate e al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha 'in via preliminare - accertare e dichiarare che il CP_1 ricorso è stato depositato oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c. con ogni conseguente decadenza di legge in ordine alle domande spiegate. - accertare e dichiarare che gli accertamenti di cui al II motivo sono comunque coperti da giudicato esterno per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le relative domande. Rigettare l'istanza di sospensione, avanzata nelle sole conclusioni del ricorso introduttivo, in quanto non sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento. in via principale accertare e dichiarare, in ogni caso, che le domande spiegate dal ricorrente risultano comunque infondate si in fatto che in diritto per tutti motivi di cui in narrativa e, per l'affetto, dichiarare il loro integrale rigetto. in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice, in ordine al I motivo, ritenesse che non fosse perfezionata la compensazione tra il credito credito di € 1.508,06, di cui alla sentenza n. 18580/2019, e quello del convenuto, accertare e dichiarare comunque la CP_1 ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c. e, per l'effetto, dichiarare giudizialmente la compensazione di tale credito con quello maggiore vantato dal condominio e, conseguentemente, non disporre comunque la “ricompilazione dei bilanci” sul punto;
- nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice, per qualunque ragione, ritenesse di accogliere la domanda per le causali di cui al II motivo, accertare e dichiarare che, in ogni caso, il ricorrente è tenuto comunque a concorre nella misura di almeno il 50% nelle spese ordinarie della gestione riscaldamento, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice, per qualunque ragione, ritenesse di accogliere la domanda per le causali di cui al III motivo, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutti motivi di cui in narrativa, che, con l'accoglimento della domanda si determina una perdita economica per il Condominio, ed il contestuale arricchimento, senza una giusta causa, del ricorrente per un ammontare pari agli importi addebitati al medesimo in relazione al consumo di energia elettrica nei box, come contabilizzati dai misuratori a defalco istallati dal Condominio, ed il conseguente diritto di quest'ultimo di ottenere, nei confronti dello stesso ricorrente, ex art. 2041 cod. civ., un indennizzo pari alla correlativa diminuzione pagina 2 di 6 patrimoniale, e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento, in favore del resistente dell'indennizzo come sopra individuato, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e conseguentemente non disporre comunque la “ricompilazione dei bilanci” sul punto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la morosità del ricorrente in ordine al pagamento degli oneri condominiali scaduti e non pagati, ad oggi pari ad € 8.117,93, di cui alle causali indicate nel riepilogo in atti, in forza dei rendiconti e relativi riparti approvati, e per l'effetto, condannare il ricorrente al loro versamento in favore del resistente, oltre agli interessi di legge dalle singole scadenze fino CP_1 al soddisfo'.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, disposti diversi rinvii su richiesta delle parti per raggiungere delle soluzioni alternative, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.10.2024 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
tenuto conto delle diverse questioni giuridiche coinvolte nel presente giudizio, con riferimento, in particolare alle questioni di natura preliminare / pregiudiziale relative al rito iniziale prescelto dalla parte attrice e poi al c. d. merito della domanda cristallizzato sia nelle conclusioni della domanda sia nella parte narrativa della stessa, non essendo ammissibili mutamenti delle richieste introduttive dalla parte attrice;
osservato, dunque, che:
1) il presente giudizio è stato introdotto attraverso lo strumento del 'ricorso' e non dell'atto di citazione, quest'ultimo da considerarsi rituale per avanzare impugnative ai sensi dell'art. 1137
CC;
2) sul punto si osserva che, come noto, sulle modalità inerenti l'impugnativa delle delibere assembleari, se con ricorso o citazione, vi è stata nel tempo discussione e dibattito ed interventi di legittimità che, dopo la modifica della materia condominiale, sembra aver escluso l'utilizzo del ricorso in favore dell'atto di citazione, trattandosi di un giudizio dal contenuto prettamente contenzioso;
3) in ogni caso, non può farsi discendere la immediata declaratoria di inammissibilità della domanda del ricorrente nel caso in cui presenti un ricorso, ma è necessario che il ricorrente rispetti il termine di trenta giorni decorrenti dalla delibera (rectius: dalla comunicazione del verbale all'odierno ricorrente in quanto assente) ed il deposito del ricorso, che, in tale fattispecie deve considerarsi avvenuto alla data risultante dal processo telematico (mentre prima dell'avvento del PCT, tale termine avrebbe avuto decorrenza dalla data del deposito del ricorso in Cancelleria, attestata dal timbro relativo);
4) poiché, dall'esame del fascicolo telematico, è emerso che il ricorso è stato depositato il
16.07.2020, il termine di trenta giorni – dal 16.06.2020, data di ricezione del plico pagina 3 di 6 raccomandato contenete la delibera - non risulta decorso, con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata, in via preliminare / preliminare, ammissibile;
5) si osserva, inoltre, che per tali ragioni sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI
CPC, con ciò in tal modo convertendo nel rito ordinario quello 'speciale scelto';
6) poste queste considerazioni in rito, nel merito, si deve sin da subito dire che i vizi dedotti dall' attore pertengono a profili di annullabilità previsti dall'art. 1137 CC e non di nullità della delibera assembleare e l'indagine giudiziale deve arrestarsi alla valutazione della legittimità / illegittimità della delibera assembleare secondo i requisiti prescritti dal codice ai sensi degli artt.
1135 e ss CC, quindi rispetto del quorum, legittimità del contenuto e sua non contrarietà all'ordine pubblico / buon costume ed a norme imperative;
7) perciò segue che alcun comando può essere rivolto dal giudice all'amministratore circa le modalità corrette / non corrette della redazione dei bilanci, o imporre all'amministratore di
'ricomporre i bilanci medesimi accogliendo le censure', indicate nella premessa dell'atto introduttivo, ma può unicamente verificarsi se i bilanci del siano affetti o meno di CP_1 errori omissioni evidenti che li rendano mancanti dei requisiti minimi per rappresentare in modo idoneo la contabilità condominiale;
8) si osserva che la redazione dei bilanci del Condominio non deve rispondere a canoni di estrema tecnicità, ma devono semplicemente ed oggettivamente debitoria / creditoria rappresentare 'in modo evidente e facilmente verificabile' le entrate e le uscite, i rapporti dare / avere dei condomini dovendo essere facilmente verificabile da parte del singolo la propria posizione;
9) le censure, di cui si parla, si rivolgono a far valere omissioni da parte dell'amministratore dell'inserimento 'nel verbale di poste attive in favore del condomino attore', del compimento della necessaria attività di compensazione con alcuni crediti vantati dall'odierno attore, crediti che il Condominio odierno convenuto non ha disconosciuto;
10) il documento prodotto dal invece contiene la voce in esame, 'spese sentenza del CP_1
2019', sicchè la doglianza non può accogliersi;
11) con riferimento al punto inerente l'erroneo addebito di somme per il consumo di riscaldamento per il mancato riconoscimento dell'avvenuto distacco (n. 2 dell'atto introduttivo), si osserva che, in primo luogo, tale problematica risulta già delibata in una precedente assemblea, risalente al 2016, ed in secondo luogo, sfociata in un provvedimento giurisdizionale del 2018, Giudice di
Pace di Roma, allegata in atti;
12) la parte attrice si duole del fatto che il consumo viene a lui imposto nella misura del 100% e del fatto che il non ha inteso prendere atto dell'avvenuto distacco dell'attore; CP_1
pagina 4 di 6 13) sul punto, si osserva che l'attore avrebbe dovuto impugnare la delibera del 2016 che ha statuito sul punto, delibera che ormai è passata in giudicato ed ha forza vincolante per i condomini;
14) in materia di distacco dall'impianto centralizzato, come noto, occorre, affinchè il distacco possa avere effetto – anche ai fini della diminuzione dell'onere contributivo - che la circostanza sia portata in discussione all'assemblea del e sia dimostrato, attraverso una relazione CP_1 tecnica da parte del richiedente, che il distacco non comporti un aggravio di costi sugli altri condomini;
15) l'assemblea è chiamata a decidere sulla legittimità del distacco, e deve essere messa a conoscenza di quegli elementi di cui si è detto per poter decidere in merito;
in difetto non è ammissibile la domanda di accertamento in questo giudizio né utilizzabile la CTM perché il condomino odierno attore non ha preventivamente impugnato le delibere / la delibera che eventualmente ha respinto la richiesta di distaccarsi, mentre in tale sede l'attore si lamenta dell'erroneità dei bilanci redatti dall'amministratore per tutte le ragioni spiegate nell'atto introduttivo;
in ogni caso, sul punto, è intervenuta una pronunzia che non è stata appellata dall'interessato, diventando anch'essa cosa giudicata, sicchè non è possibile statuire nuovamente sul punto non essendovi i requisiti di accoglimento della domanda;
16) in ordine alla richiesta di accertare la compensazione nel corso del presente giudizio, si è già detto che dalle allegazioni documentali il ha dimostrato di aver già aggiornato le CP_1 somme a credito con quelle a debito, di aver correttamente operato nell'esporre l'ammontare della morosità facente capo all'attore – come emerge dal prospetto – rispetto alla quale l'attore non ha interloquito nulla;
17) posto ciò, oltre a non essere ammissibile la domanda diretta a condannare l'amministratore a rifare in toto i bilanci, in quanto si tratterebbe di una ingerenza nell'attività condominiale che non rientra in quella giurisdizionalmente ammessa (se del caso, il singolo condomino, nel caso di interesse, potrà agire per una responsabilità contabile per mala gestio o più generalmente secondo i criteri di cui all'art. 1129 CC), inoltre, la sussistenza della legittimità dei bilanci è evidente dal momento che gli stessi sono stati approvati nel rispetto del quorum previsto per le delibere ordinarie (ex art. 1136 CC);
18) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 6 dispone:
1) respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte convenuta, il Parte_1
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per Controparte_2 competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39246/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TELARICO Parte_1 C.F._1
MIRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TELARICO MIRA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI CE, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 114/B 00195 ROMApresso il difensore avv. TI CE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1137 CC, ha citato in giudizio il affinchè, previa Parte_1 CP_1 sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare del 3/6/2020, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia: nel merito: dichiarare nulla o comunque annullabile la deliberazione assembleare impugnata del 3/6/2020 e notificata in data 16/6/2020; conseguentemente, condannare il convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla ricompilazione dei bilanci accogliendo le CP_1 censure evidenziate e al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha 'in via preliminare - accertare e dichiarare che il CP_1 ricorso è stato depositato oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c. con ogni conseguente decadenza di legge in ordine alle domande spiegate. - accertare e dichiarare che gli accertamenti di cui al II motivo sono comunque coperti da giudicato esterno per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le relative domande. Rigettare l'istanza di sospensione, avanzata nelle sole conclusioni del ricorso introduttivo, in quanto non sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento. in via principale accertare e dichiarare, in ogni caso, che le domande spiegate dal ricorrente risultano comunque infondate si in fatto che in diritto per tutti motivi di cui in narrativa e, per l'affetto, dichiarare il loro integrale rigetto. in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice, in ordine al I motivo, ritenesse che non fosse perfezionata la compensazione tra il credito credito di € 1.508,06, di cui alla sentenza n. 18580/2019, e quello del convenuto, accertare e dichiarare comunque la CP_1 ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c. e, per l'effetto, dichiarare giudizialmente la compensazione di tale credito con quello maggiore vantato dal condominio e, conseguentemente, non disporre comunque la “ricompilazione dei bilanci” sul punto;
- nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice, per qualunque ragione, ritenesse di accogliere la domanda per le causali di cui al II motivo, accertare e dichiarare che, in ogni caso, il ricorrente è tenuto comunque a concorre nella misura di almeno il 50% nelle spese ordinarie della gestione riscaldamento, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi che il giudice, per qualunque ragione, ritenesse di accogliere la domanda per le causali di cui al III motivo, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutti motivi di cui in narrativa, che, con l'accoglimento della domanda si determina una perdita economica per il Condominio, ed il contestuale arricchimento, senza una giusta causa, del ricorrente per un ammontare pari agli importi addebitati al medesimo in relazione al consumo di energia elettrica nei box, come contabilizzati dai misuratori a defalco istallati dal Condominio, ed il conseguente diritto di quest'ultimo di ottenere, nei confronti dello stesso ricorrente, ex art. 2041 cod. civ., un indennizzo pari alla correlativa diminuzione pagina 2 di 6 patrimoniale, e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento, in favore del resistente dell'indennizzo come sopra individuato, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e conseguentemente non disporre comunque la “ricompilazione dei bilanci” sul punto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la morosità del ricorrente in ordine al pagamento degli oneri condominiali scaduti e non pagati, ad oggi pari ad € 8.117,93, di cui alle causali indicate nel riepilogo in atti, in forza dei rendiconti e relativi riparti approvati, e per l'effetto, condannare il ricorrente al loro versamento in favore del resistente, oltre agli interessi di legge dalle singole scadenze fino CP_1 al soddisfo'.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, disposti diversi rinvii su richiesta delle parti per raggiungere delle soluzioni alternative, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.10.2024 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
tenuto conto delle diverse questioni giuridiche coinvolte nel presente giudizio, con riferimento, in particolare alle questioni di natura preliminare / pregiudiziale relative al rito iniziale prescelto dalla parte attrice e poi al c. d. merito della domanda cristallizzato sia nelle conclusioni della domanda sia nella parte narrativa della stessa, non essendo ammissibili mutamenti delle richieste introduttive dalla parte attrice;
osservato, dunque, che:
1) il presente giudizio è stato introdotto attraverso lo strumento del 'ricorso' e non dell'atto di citazione, quest'ultimo da considerarsi rituale per avanzare impugnative ai sensi dell'art. 1137
CC;
2) sul punto si osserva che, come noto, sulle modalità inerenti l'impugnativa delle delibere assembleari, se con ricorso o citazione, vi è stata nel tempo discussione e dibattito ed interventi di legittimità che, dopo la modifica della materia condominiale, sembra aver escluso l'utilizzo del ricorso in favore dell'atto di citazione, trattandosi di un giudizio dal contenuto prettamente contenzioso;
3) in ogni caso, non può farsi discendere la immediata declaratoria di inammissibilità della domanda del ricorrente nel caso in cui presenti un ricorso, ma è necessario che il ricorrente rispetti il termine di trenta giorni decorrenti dalla delibera (rectius: dalla comunicazione del verbale all'odierno ricorrente in quanto assente) ed il deposito del ricorso, che, in tale fattispecie deve considerarsi avvenuto alla data risultante dal processo telematico (mentre prima dell'avvento del PCT, tale termine avrebbe avuto decorrenza dalla data del deposito del ricorso in Cancelleria, attestata dal timbro relativo);
4) poiché, dall'esame del fascicolo telematico, è emerso che il ricorso è stato depositato il
16.07.2020, il termine di trenta giorni – dal 16.06.2020, data di ricezione del plico pagina 3 di 6 raccomandato contenete la delibera - non risulta decorso, con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata, in via preliminare / preliminare, ammissibile;
5) si osserva, inoltre, che per tali ragioni sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI
CPC, con ciò in tal modo convertendo nel rito ordinario quello 'speciale scelto';
6) poste queste considerazioni in rito, nel merito, si deve sin da subito dire che i vizi dedotti dall' attore pertengono a profili di annullabilità previsti dall'art. 1137 CC e non di nullità della delibera assembleare e l'indagine giudiziale deve arrestarsi alla valutazione della legittimità / illegittimità della delibera assembleare secondo i requisiti prescritti dal codice ai sensi degli artt.
1135 e ss CC, quindi rispetto del quorum, legittimità del contenuto e sua non contrarietà all'ordine pubblico / buon costume ed a norme imperative;
7) perciò segue che alcun comando può essere rivolto dal giudice all'amministratore circa le modalità corrette / non corrette della redazione dei bilanci, o imporre all'amministratore di
'ricomporre i bilanci medesimi accogliendo le censure', indicate nella premessa dell'atto introduttivo, ma può unicamente verificarsi se i bilanci del siano affetti o meno di CP_1 errori omissioni evidenti che li rendano mancanti dei requisiti minimi per rappresentare in modo idoneo la contabilità condominiale;
8) si osserva che la redazione dei bilanci del Condominio non deve rispondere a canoni di estrema tecnicità, ma devono semplicemente ed oggettivamente debitoria / creditoria rappresentare 'in modo evidente e facilmente verificabile' le entrate e le uscite, i rapporti dare / avere dei condomini dovendo essere facilmente verificabile da parte del singolo la propria posizione;
9) le censure, di cui si parla, si rivolgono a far valere omissioni da parte dell'amministratore dell'inserimento 'nel verbale di poste attive in favore del condomino attore', del compimento della necessaria attività di compensazione con alcuni crediti vantati dall'odierno attore, crediti che il Condominio odierno convenuto non ha disconosciuto;
10) il documento prodotto dal invece contiene la voce in esame, 'spese sentenza del CP_1
2019', sicchè la doglianza non può accogliersi;
11) con riferimento al punto inerente l'erroneo addebito di somme per il consumo di riscaldamento per il mancato riconoscimento dell'avvenuto distacco (n. 2 dell'atto introduttivo), si osserva che, in primo luogo, tale problematica risulta già delibata in una precedente assemblea, risalente al 2016, ed in secondo luogo, sfociata in un provvedimento giurisdizionale del 2018, Giudice di
Pace di Roma, allegata in atti;
12) la parte attrice si duole del fatto che il consumo viene a lui imposto nella misura del 100% e del fatto che il non ha inteso prendere atto dell'avvenuto distacco dell'attore; CP_1
pagina 4 di 6 13) sul punto, si osserva che l'attore avrebbe dovuto impugnare la delibera del 2016 che ha statuito sul punto, delibera che ormai è passata in giudicato ed ha forza vincolante per i condomini;
14) in materia di distacco dall'impianto centralizzato, come noto, occorre, affinchè il distacco possa avere effetto – anche ai fini della diminuzione dell'onere contributivo - che la circostanza sia portata in discussione all'assemblea del e sia dimostrato, attraverso una relazione CP_1 tecnica da parte del richiedente, che il distacco non comporti un aggravio di costi sugli altri condomini;
15) l'assemblea è chiamata a decidere sulla legittimità del distacco, e deve essere messa a conoscenza di quegli elementi di cui si è detto per poter decidere in merito;
in difetto non è ammissibile la domanda di accertamento in questo giudizio né utilizzabile la CTM perché il condomino odierno attore non ha preventivamente impugnato le delibere / la delibera che eventualmente ha respinto la richiesta di distaccarsi, mentre in tale sede l'attore si lamenta dell'erroneità dei bilanci redatti dall'amministratore per tutte le ragioni spiegate nell'atto introduttivo;
in ogni caso, sul punto, è intervenuta una pronunzia che non è stata appellata dall'interessato, diventando anch'essa cosa giudicata, sicchè non è possibile statuire nuovamente sul punto non essendovi i requisiti di accoglimento della domanda;
16) in ordine alla richiesta di accertare la compensazione nel corso del presente giudizio, si è già detto che dalle allegazioni documentali il ha dimostrato di aver già aggiornato le CP_1 somme a credito con quelle a debito, di aver correttamente operato nell'esporre l'ammontare della morosità facente capo all'attore – come emerge dal prospetto – rispetto alla quale l'attore non ha interloquito nulla;
17) posto ciò, oltre a non essere ammissibile la domanda diretta a condannare l'amministratore a rifare in toto i bilanci, in quanto si tratterebbe di una ingerenza nell'attività condominiale che non rientra in quella giurisdizionalmente ammessa (se del caso, il singolo condomino, nel caso di interesse, potrà agire per una responsabilità contabile per mala gestio o più generalmente secondo i criteri di cui all'art. 1129 CC), inoltre, la sussistenza della legittimità dei bilanci è evidente dal momento che gli stessi sono stati approvati nel rispetto del quorum previsto per le delibere ordinarie (ex art. 1136 CC);
18) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 5 di 6 dispone:
1) respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte convenuta, il Parte_1
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per Controparte_2 competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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