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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1506/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), quale sorella ed erede di Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 14/05/2010, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Pierina Manca, dall'avv. Silvia D'Angelo e dall'avv. Vincenzo Giannone, giusta procura in atti;
(C.F. , quale unica erede legittima di Parte_2 C.F._2
(C.F. ), deceduto il 29 settembre 2023 a Catania, Persona_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giannone, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 4 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, corso Como n. 17, , rappresentata e difesa, dall'avv. Salvatore
Barresi, giusta procura in atti;
(P. IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Adrano, e (C.F. ); Parte_4 C.F._4
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e rispettivamente sorella e coniuge nonché eredi di Parte_1 Persona_2
deceduta a seguito del sinistro verificatosi in data 14/05/2010 sulla S.S. 194 Catania- Persona_1
Ragusa, con atto di citazione del 2 novembre 2022 hanno proposto appello avverso la sentenza n.
384/2022 del 13/09/2022 e,dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento iscritto al n. 90100131/2011
R.G., che ha statuito così:
“- In via preliminare dichiara la contumacia di CP_2
- Rigetta la richiesta di estromissione, dal presente giudizio di . Persona_2
- Nel merito dichiara l'esclusiva responsabilità, per le ragioni in parte motiva, della fiat panda targa
CT A27107 condotta da per il sinistro occorso in data 14.05.2010 lungo la statale n. Persona_1
194 km Km 36+300 località Passanetello territorio del comune di Vizzini
- Dichiara non fondate le richieste di ristoro economico della per il risarcimento dei Parte_5
danni materiali subiti dal furgone Iveco Eurocargo targa BV856TK di proprietà della stessa per il sinistro occorso in data 14.05.2010.
- Dichiara non fondate, per le ragioni meglio spiegate sopra, le richieste di risarcimento del danno di per le lesioni dallo stesso subite in occasione del sinistro del 14.05.2010. Parte_6
- Accoglie parzialmente, per le ragioni in parte motiva, la domanda risarcitoria di per il Parte_7 ristoro dei danni fisici subiti in occasione del sinistro occorso in data 14.05.2010 e per l'effetto condanna la società assicuratrice in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a la residuale somma di € 176,76 oltre interessi legali dalla domanda Parte_7 all'effettivo soddisfo.
- Respinge perché infondate le ulteriori domande risarcitorie di e . Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 4 - Dichiara non fondate le richieste risarcitorie proposte dalla e dal Parte_1
. Persona_2
- Stante la reciproca soccombenza compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e la convenuta
e il . Parte_1 Persona_2
- Condanna gli attori alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della Controparte_1 che si liquidano in € 7.795,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
[...]
- Condanna e in solido alla rifusione delle spese del Parte_1 Persona_2 presente giudizio, in favore della che si liquidano in € 12.678,00 oltre iva, Controparte_1 cpa e spese generali come per legge”.
Si è costituita per resistere al gravame solo la mentre Controparte_1 [...]
e non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_3 CP_4
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 17 febbraio 2025 né alla successiva udienza del 24 febbraio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1506/2022 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Catania il 27 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1506/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), quale sorella ed erede di Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 14/05/2010, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Pierina Manca, dall'avv. Silvia D'Angelo e dall'avv. Vincenzo Giannone, giusta procura in atti;
(C.F. , quale unica erede legittima di Parte_2 C.F._2
(C.F. ), deceduto il 29 settembre 2023 a Catania, Persona_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giannone, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 4 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, corso Como n. 17, , rappresentata e difesa, dall'avv. Salvatore
Barresi, giusta procura in atti;
(P. IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Adrano, e (C.F. ); Parte_4 C.F._4
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e rispettivamente sorella e coniuge nonché eredi di Parte_1 Persona_2
deceduta a seguito del sinistro verificatosi in data 14/05/2010 sulla S.S. 194 Catania- Persona_1
Ragusa, con atto di citazione del 2 novembre 2022 hanno proposto appello avverso la sentenza n.
384/2022 del 13/09/2022 e,dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento iscritto al n. 90100131/2011
R.G., che ha statuito così:
“- In via preliminare dichiara la contumacia di CP_2
- Rigetta la richiesta di estromissione, dal presente giudizio di . Persona_2
- Nel merito dichiara l'esclusiva responsabilità, per le ragioni in parte motiva, della fiat panda targa
CT A27107 condotta da per il sinistro occorso in data 14.05.2010 lungo la statale n. Persona_1
194 km Km 36+300 località Passanetello territorio del comune di Vizzini
- Dichiara non fondate le richieste di ristoro economico della per il risarcimento dei Parte_5
danni materiali subiti dal furgone Iveco Eurocargo targa BV856TK di proprietà della stessa per il sinistro occorso in data 14.05.2010.
- Dichiara non fondate, per le ragioni meglio spiegate sopra, le richieste di risarcimento del danno di per le lesioni dallo stesso subite in occasione del sinistro del 14.05.2010. Parte_6
- Accoglie parzialmente, per le ragioni in parte motiva, la domanda risarcitoria di per il Parte_7 ristoro dei danni fisici subiti in occasione del sinistro occorso in data 14.05.2010 e per l'effetto condanna la società assicuratrice in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a la residuale somma di € 176,76 oltre interessi legali dalla domanda Parte_7 all'effettivo soddisfo.
- Respinge perché infondate le ulteriori domande risarcitorie di e . Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 4 - Dichiara non fondate le richieste risarcitorie proposte dalla e dal Parte_1
. Persona_2
- Stante la reciproca soccombenza compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e la convenuta
e il . Parte_1 Persona_2
- Condanna gli attori alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della Controparte_1 che si liquidano in € 7.795,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
[...]
- Condanna e in solido alla rifusione delle spese del Parte_1 Persona_2 presente giudizio, in favore della che si liquidano in € 12.678,00 oltre iva, Controparte_1 cpa e spese generali come per legge”.
Si è costituita per resistere al gravame solo la mentre Controparte_1 [...]
e non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_3 CP_4
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 17 febbraio 2025 né alla successiva udienza del 24 febbraio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1506/2022 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Catania il 27 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4