Versione
9 marzo 1999
9 marzo 1999
Art. 15. (Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui
dividendi distribuiti da societa' non residenti).
1. All' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno";
b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi' come modificato dalla presente legge:
Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' indicate al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
dividendi distribuiti da societa' non residenti).
1. All' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno";
b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi' come modificato dalla presente legge:
Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' indicate al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 19/06/2001 n. 60 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 19 giugno 2001 · 0.63839513
INDICE 1 Monitoraggio fiscale valutario: articolo 1, d.l. 167 del 1990 - articolo 10, comma 4, d.lgs. 461 del 1997. 2 Equalizzatore: decorrenza. 3 Stock option: disciplina transitoria delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 505/99. 4 Stock option: valore delle azioni alla data dell\'offerta. 5 Dividendi pagati a societa\' madre comunitaria prima del decorso di un anno di ininterrotto possesso della partecipazione nella societa\' figlia residente in Italia. 6 Associazioni sportive dilettantistiche 1 Monitoraggio fiscale valutario: articolo 1, d.l. 167 del 1990 articolo 10, comma 4, d.lgs. 461 del 1997. D. Devono essere segnalati i flussi di denaro corrispondenti …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2023, n. 21281Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24824/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 – ricorrente – contro G.E. HOLDINGS LUXEMBOURG & CO. s.a.r.l., in persona dei legali rapp.ti pro tempore JA IS AN DE LI e PP Reibel, e NUOVO PIGNONE HOLDING s.p.a., in persona del RITENUTE SU DIVIDENDI - RIMBORSO Civile Sent. Sez. 5 Num. 21281 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 19/07/2023 2 legale rapp.te pro tempore Michele Stangarone, rappresentate e difese, per procure speciali allegate al controricorso, dagli Avv.ti IC FI, RA NC e ID AN, elettivamente domiciliate presso lo studio legale e tributario CMS in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS, N. 86 – controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 419/2020, depositata il 18 giugno 2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 27 giugno 2023; udito …Leggi di più...
- holding" di pura partecipazione·
- direttiva 90/435/cee (cd. direttiva madre·
- accertamento·
- requisiti·
- rimborso ex artt. 27 bis d.p.r. n. 600 del 1973 e 38 d.p.r. n. 602 del 1973·
- beneficiario effettivo e sede di direzione effettiva·
- figlia)·
- criteri con riferimento alle "holding" o "sub·
- territorialita' dell'imposizione·
- tributi (in generale)·
- "solve et repete"