Art. 15. (Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui
dividendi distribuiti da societa' non residenti).
1. All' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno";
b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi' come modificato dalla presente legge:
Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' indicate al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
dividendi distribuiti da societa' non residenti).
1. All' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno";
b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi' come modificato dalla presente legge:
Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' indicate al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".