Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 30/01/2026, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15428 del 2025, proposto da OL IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) dell’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LE BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 19,00 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, la candidata contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 12 (“Una cosa è parlare di come e quando SS ha impiegato e impiega modi cubisti per esprimersi e un'altra è parlare del periodo, dal 1907 al 1915, in cui egli ha elaborato e applicato, prevalentemente se non esclusivamente, tale sistema linguistico. Per 'dire le cose nel modo che gli sembra più naturale', SS ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri di artisti e culture diverse, pronto sempre a cambiarli secondo le esigenze del motivo o dell'idea che esprime". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale?” a) La ricerca di SS di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze; b) SS ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé; c) Le fasi cubiste dell'arte di SS sono state due), n. 17 (“Indicare un sinonimo di "indulgenza": bonarietà; clemenza; tolleranza”), e n. 29 (“In base al DM del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., l'interessato, all'atto della richiesta di copia:” a) riceve oralmente l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente; b) riceve con mezzi telematici l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente; c) riceve con mezzi idonei l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente), sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam, di FO PA e del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva sia della Commissione Ripam, in quanto soggetto che ha adottato gli atti della procedura concorsuale, che del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- analogamente, sussiste la legittimazione passiva di FO PA, ente che svolge compiti ausiliari come da previsioni del bando;
- nel merito, preliminarmente, occorre dare atto del sopravvenuto difetto di interesse della parte allo scrutinio del quiz n. 17, come da esplicita richiesta contenuta nella memoria dell’8 gennaio 2026, avendo l’amministrazione rettificato in autotutela, in aumento, il punteggio in parte qua ;
- quanto agli altri due quesiti, le censure sono infondate; è sufficiente richiamare, a norma dell’art. 74 c.p.a., i precedenti di questa Sezione che hanno individuato come corretta la risposta indicata dalla commissione, diversa da quella fornita dalla ricorrente nel caso di specie (cfr. sent. n. 23585/25 per il quesito n. 12 e sent. n. 1203/26 per il quesito n. 29);
- non superando la ricorrente la soglia di idoneità neanche a seguito del riconoscimento del maggior punteggio (20/30) da parte dell’amministrazione, il ricorso deve essere parzialmente respinto per mancato raggiungimento della prova di resistenza;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BE | RI RI |
IL SEGRETARIO