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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Castaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv. Marzia Ricciardiello e Avv. Luca Ricucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma avente a oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2081/2024 resa il 23 gennaio 2023 e pubblicata il 5 febbraio 2024 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 399575/2023
***
Con sentenza del 23 gennaio/5 febbraio 2024 pronunciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 39575/2023, avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento di figlia minore nata al di fuori del matrimonio, il Tribunale Ordinario di Roma – I Sezione Civile ha così disposto:
“dichiara la contumacia del resistente;
Parte_1
affida la figlia minore (Roma, 11 novembre 2021) ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione R.G. 1379/2024
della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in
Per_1 caso di disaccordo: a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 19.30; b) a fine settimana alternati dalle ore 10.00 alle ore 19.30 del sabato e della domenica e dal compimento del terzo anno di età di
Per_1 dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di età di;
dispone che a far data dal mese di settembre 2023 il padre corrisponda alla
Per_1 madre, a titolo di assegno perequativo per , la somma mensile di euro 700,00 e condanna il
Per_1
al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Pt_1 CP_1 comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con Per_1 le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
spese irripetibili”.
Il procedimento era stato introdotto con ricorso di , la quale, premesso che dalla Controparte_1 sua relazione sentimentale con l'11 novembre 2021 era nata a [...] la figlia CP_2 [...]
, riconosciuta da entrambi i genitori, aveva chiesto al Tribunale di voler disciplinare Persona_1
l'affidamento e il mantenimento della minore, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre e obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 2.000,00 mensili oltre all'80% delle spese extra.
Il ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice, chiedendo di: Pt_1
“1) Stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle esigenze della minore, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di età di ” in sostituzione del punto d) a pag. 4 della sentenza n. 2081/2023; Per_1
2) prevedere, al fine di mantenere la necessaria continuità affettiva con la figlia, l'obbligo per l'appellata di consentirgli videochiamate almeno una volta al giorno tutti i giorni nel periodo estivo e la possibilità per il padre di vedere la figlia quando vuole, d'accordo con la sig.ra CP_1 compatibilmente con i suoi gravosi obblighi lavorativi nel periodo estivo;
3) confermare il calendario di visite della madre stabilito nella sentenza gravata, prevedendo l'onere per quest'ultima di accompagnare e prelevare la figlia dal padre quando rimarrà da lui nel fine settimana;
4) confermare a carico del sig. l'onere di versare € 700,00 al mese sino all'11.11.2024, ossia Pt_1 al compimento del terzo anno della figlia, quando non frequenterà più l'asilo comunale, per il quale la madre versa € 450,00, ed abbassare l'importo di quanto dovuto alla sig.ra ad Controparte_1
€ 350,00 al mese”.
A sostegno del gravame, il ha rilevato: Pt_1 R.G. 1379/2024
• la nullità della sentenza, la violazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.): il Pt_1 non avrebbe mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo, come dimostrato dal fatto che non era stato depositato in giudizio, da parte della difesa della il secondo avviso CP_1 di ricevimento;
• la violazione di legge, omessa ed erronea valutazione della regolarità della notifica: la non avrebbe rispettato i termini per la notifica del ricorso introduttivo;
CP_1
• omessa ricostruzione dei fatti per cui è causa: fra le parti non sarebbe mai stata instaurata una relazione di tipo sentimentale, bensì di natura esclusivamente sessuale;
il avrebbe Pt_1 acconsentito ad essere unicamente padre, non marito o compagno, considerato il forte desiderio di maternità manifestato dalla quest'ultima negli anni avrebbe poi CP_1 deliberatamente avanzato delle proposte completamente sperequate per il mantenimento della minore;
• omessa ricostruzione dei fatti per cui è causa, omessa motivazione – erronea calendarizzazione degli incontri padre-figlia: la calendarizzazione degli incontri padre-figlia sarebbe del tutto priva di motivazione e colliderebbe con gli orari e la turnazione lavorativa del (che è pilota di canadair), elementi conosciuti dalla in quanto collega di Pt_1 CP_1 lavoro;
inoltre, onerare il solo degli spostamenti della bambina era ingiusto e Pt_1 sproporzionato;
• omessa ed erronea motivazione. Violazione di legge – mantenimento della piccola Per_1
la somma di euro 700,00 a titolo di mantenimento di una bambina di 2 anni sarebbe
[...] del tutto sperequata e sottenderebbe una rendita in favore della il giudice non CP_1 avrebbe in ogni caso tenuto conto che il è già genitore di un altro minore, Pt_1 [...]
, autistico e bisognoso di particolari cure e attenzioni (l'appellante versa alla madre Per_2 del minore, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento e di Persona_3 euro 680,00 per cure, attività sportive e ludiche).
Con decreto presidenziale del 26/28 marzo 2024, previa designazione del Consigliere relatore, sono stati assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio (30 ottobre 2024 per la notifica da parte dell'appellante, 31 dicembre 2024 per la costituzione di controparte), è stato assegnato termine entro il 15 febbraio 2025 per il deposito di relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale territorialmente competente ed è stata fissata la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 13 marzo 2025, poi differita d'ufficio per ragioni inerenti al ruolo al 9 settembre 2025 (udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al giorno antecedente).
In data 9 luglio 2024 si è costituita nel presente giudizio, avanzando appello incidentale, CP_1
, chiedendo di:
[...]
“
1. Riformare la Sentenza n. 2081/2023 con l'eliminazione, a pagina 4 del predetto provvedimento, della locuzione “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo”, confermando per il resto le modalità e tempistiche di frequentazione ivi stabilite;
2. Riformare altresì l'impugnato provvedimento nella parte in cui stabilisce a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 700,00 mensili e disporre invece che il
contribuisca al mantenimento della piccola nella misura di euro 2.000,00 mensili Pt_1 Per_1 oltre ISTAT, ovvero in quella ritenuta di equa e di giustizia, tenuto della necessità di equiparare le posizioni dei due figli di parte appellante;
3. In aggiunta a quanto sopra e tenuto conto di quanto esposto nel corpo del presente atto, indipendentemente dall'età della minore, prevedere espressamente che, per l'ipotesi in cui il Sig. R.G. 1379/2024
ritenesse di non voler usufruire dei propri giorni di spettanza nel periodo estivo – come Pt_1 peraltro già dichiarato nel ricorso introduttivo – lo stesso sia onerato di un ulteriore contributo al mantenimento della minore, da quantificarsi nella misura di almeno 250,00 euro per ogni settimana di omesse frequentazioni, onde consentire alla di far fronte ai costi aggiuntivi che dovessero CP_1 rendersi necessari per sopperire all'assenza paterna.
4. Da ultimo, riformare l'impugnato provvedimento laddove dispone che le spese straordinarie in favore della figlia siano poste “a carico di ambo le parti in eguale misura”, disponendo invece che le stesse siano sostenute nella misura dell'80% a carico del padre e del residuo 20% a carico della madre”.
Relativamente ai motivi di gravame articolati dal la appellata ha così replicato: Pt_1
• sull'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del giusto processo e del contraddittorio: il Primo Giudice aveva preso visione del C.A.D. esibito in udienza dal ricorrente e aveva ritualmente pronunciato la contumacia del la Pt_1 CP_1 diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale, aveva comunque avvertito l'ex compagno della pendenza del procedimento in parola;
• sull'avversa ricostruzione dei fatti operata da parte appellante: gli obblighi nei confronti della prole sono insensibili alla qualificazione del rapporto madre-padre, essendo fondati sulla mera sussistenza del rapporto di filiazione tra genitore onerato e figlio;
• sulla calendarizzazione del diritto di visita paterno:
o avendo riguardo alla richiesta di controparte di abdicare al proprio diritto di visita nel periodo estivo, per poterlo poi recuperare “in qualsiasi periodo dell'anno”: contesta l'eventualità che il padre possa sparire dalla vita della figlia per tre mesi l'anno (il ha richiesto il suo dislocamento fuori sede nei mesi estivi in Sicilia), essendo Pt_1 ciò deleterio anche per la madre, la quale vedrebbe la propria libertà organizzativa ed esistenziale condizionata alle sole necessità paterne;
in ogni caso, una siffatta soluzione comporterebbe un aumento degli introiti economici del (il quale Pt_1 guadagnerebbe circa 7.500,00 euro al mese per 12 mensilità);
o sulla gravosità degli spostamenti della minore, cui il è onerato al pari della Pt_1
D'amico: la donna risiede nelle immediate prossimità dell'aeroporto di Ciampino, luogo di lavoro del Pt_1
o il non condividendo l'approccio del Tribunale, dal giorno successivo Pt_1 all'emissione della sentenza impugnata, avrebbe disatteso quanto previsto dal provvedimento, decidendo sua sponte in quali giorni, in quale orario e per quanto tempo prendere e tenere la figlia, pretendendo che la si adeguasse alla sua CP_1 unilaterale imposizione;
o la nulla oppone a che padre e figlia si sentano quotidianamente anche in CP_1 videochiamata (purché ad orario fisso e concordato)
• sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore: in considerazione della documentazione economica confluita in atti (730 depositati dal che attestano Pt_1 redditi mensili fra i 7.000,00 e gli 11.000,00 euro), l'importo a titolo di mantenimento di dovrebbe essere aumentato in euro 2.000,00 mensili;
in ogni caso, il non ha Per_1 Pt_1 mai contribuito alle spese straordinarie per la minore.
Con memoria ex art. 473 bis.32 ultimo comma c.p.c. del 22 luglio 2025 il ha specificato i Pt_1 motivi di appello precedentemente formalizzati nel modo che segue: R.G. 1379/2024
“A) In via pregiudiziale, pronunciare la declaratoria di nullità della sentenza n. 2081/2024 del Tribunale di Roma del 23.1/5.2.2024 per nullità della notifica del relativo ricorso introduttivo;
B) In via gradata, rilevare il vizio di notifica poiché avvenuta decorso il termine perentorio della notifica scadente il 22.11.2023;
Per l'effetto disporre la rinnovazione degli atti con consequenziale rimessione nei termini per le attività che egli non ha potuto porre in essere attraverso la sua costituzione.
Nel merito, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 23.1.2024 2081/2024, pubblicata il 5.2.2014 e notificatagli l'11.2.2024:
1) Stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle esigenze della minore, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di età di ” in sostituzione del punto d) a pag. 4 della sentenza n. 2081/2023; Per_1
2) prevedere, al fine di mantenere la necessaria continuità affettiva con la figlia, l'obbligo per l'appellata di consentirgli videochiamate almeno una volta al giorno tutti i giorni nel periodo estivo e la possibilità per il padre di vedere la figlia quando vuole, d'accordo con la sig.ra CP_1 compatibilmente con i suoi gravosi obblighi lavorativi nel periodo estivo;
3) confermare il calendario di visite della madre stabilito nella sentenza gravata, prevedendo l'onere per quest'ultima di accompagnare e prelevare la figlia dal padre quando rimarrà da lui nel fine settimana;
4) stabilire a carico del sig. , per il mantenimento della figlia l'obbligo diversare alla Pt_1 Per_1 sig.ra la somma mensile di € 400,00, lo stesso importo che egli versa per il figlio Controparte_1
sebbene sia disabile e maggiormente bisognoso di cure, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da protocollo”.
Il Procuratore Generale in data 29 agosto 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso e favorevole alle richieste formulate in ordine alla nuova determinazione dell'assegno di mantenimento.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta in data 10 settembre 2025, insistendo rispettivamente per le conclusioni già in precedenza argomentate nei propri atti.
***
In via preliminare, il eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto nella Pt_1 instaurazione del contraddittorio: l'appellante sarebbe stato erroneamente dichiarato contumace dal Primo Giudice, senza la preventiva verifica dell'avvenuta la ricezione, da parte del resistente, della notifica del ricorso introduttivo, atto che in ogni caso sarebbe stato notificato in violazione dei termini ex art. 473 bis.14 c.p.c..
La doglianza è priva di fondamento.
Emerge, invero, dagli atti che con memoria del 2 gennaio 2024 la ricorrente depositava nel fascicolo di primo grado – così come richiesto da decreto del Giudice Delegato – prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante relata, avviso di accettazione delle Poste Italiane nonché cartolina con avviso di ricevimento della raccomandata. Da tali atti si evince chiaramente che la ha proceduto alla notifica presso l'indirizzo di residenza del CP_1 Pt_1
(così come risultante dall'anagrafe nazionale), mediante spedizione a mezzo posta, in data 14 R.G. 1379/2024
novembre 2023, quindi nel pieno rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza fissata al 22 gennaio 2024. Tale circostanza trova poi riscontro nella cartolina C.A.D., depositata dalla odierna appellante unitamente alla comparsa di costituzione del 9 luglio 2025.
La notifica deve pertanto ritenersi ritualmente avvenuta.
Inoltre, la notifica è tempestiva, posto che in tema di notifiche opera il principio della scissione degli effetti fra mittente e destinatario (cfr. artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nonché Corte Cost., sent. n. 447/2002).
Pertanto, la contumacia del deve ritenersi correttamente dichiarata dal Primo Giudice. Non Pt_1 sussistono, quindi, profili di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, né per inosservanza del termine per la notifica.
Passando al merito dell'appello principale, i motivi inerenti alla contestazione delle modalità di visita e di frequentazione del con la figlia devono essere analizzati congiuntamente al primo Pt_1 Per_1 motivo di appello incidentale formulato dalla volto ad ottenere una calendarizzazione fissa CP_1 delle visite paterne, senza il “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo” previsto dal Primo Giudice.
Se, da una parte, l'appellante principale anela a una riduzione degli incontri con deducendo Per_1 che i suoi impegni lavorativi non gli consentirebbero di rispettare il calendario fissato dal Tribunale, dall'altra l'appellante incidentale invoca una rigida calendarizzazione degli incontri stessi, che possa adeguatamente assicurare il rapporto padre-figlia e, nel contempo, permettere alla genitrice di organizzare la propria vita senza dover sottostare a cambi di programma improvvisi e dispendiosi.
Osserva questa Corte che la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli deve essere orientata alla salvaguardia del best interest del minore, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: “La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3652 del 13 febbraio 2020). La Cassazione nella richiamata decisione ha valorizzato le finalità dell'affidamento condiviso, coniugando le ragioni della bigenitorialità con quelle, fondamentali e prevalenti, dell'interesse del minore, a cui deve essere assicurata la massima tutela, garantendo la serenità psichica ed emotiva nella maniera migliore possibile, pur tenendo conto della crisi familiare;
in tale ottica, gli orari di lavoro dei genitori non possono assumere una rilevanza tale da plasmare di per se stessi le modalità dell'affidamento e le esigenze del minore, sempre primarie, non posso essere condizionate da richieste dei genitori volte a fissare un'aritmetica e simmetrica suddivisione dei tempi di permanenza presso di loro.
Sulla base di tali principi, questa Corte non ravvisa l'opportunità di disporre una riduzione del calendario degli incontri padre-figlia, spettando esclusivamente al padre l'organizzazione dei propri impegni lavorativi in modo tale da poter adeguatamente coltivare il proprio rapporto con sì Per_1 da assicurare alla minore la presenza, nella sua vita, di entrambi i genitori, a prescindere dalle vicende della crisi della coppia. R.G. 1379/2024
Parallelamente, questo Collegio ritiene condivisibile la richiesta formulata dalla nel primo CP_1 motivo di gravame incidentale: la flessibilità che caratterizza l'attuale programmazione delle visite e dei prelievi paterni ha di fatto permesso al di subordinare l'organizzazione degli impegni Pt_1 della madre alle esigenze del padre, con notevole conseguente disagio per la donna, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista economico. La necessità di impedire ulteriori abusi di tale flessibilità, congiuntamente all'esigenza di garantire quanto più possibile una certa stabilità del rapporto padre-figlia, fa discendere l'opportunità di disporre lo stralcio, dal provvedimento impugnato, dell'inciso “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo”.
Con altro motivo di impugnazione, il lamenta la eccessività del contributo posto a suo carico Pt_1 per il mantenimento della figlia ad avviso dell'appellante, la somma di euro 700,00 sarebbe Per_1 sproporzionata, alla luce dell'età anagrafica della bambina, e sottenderebbe una finalità assistenziale, a beneficio della CP_1
Anche tale motivo di gravame, per coerenza logica, deve essere analizzato unitamente alle doglianze formulate dalla in ordine alla esiguità del contributo stabilito dal primo giudice e alla CP_1 suddivisione delle spese straordinarie tra i due genitori.
A parere di questa Corte, la documentazione prodotta dalle parti nel presente grado di giudizio conferma la congruità della misura del contributo stabilita dal Tribunale di Roma.
Dall'analisi della produzione documentale emerge, invero, una notevole sproporzione economica tra i due genitori, percependo il un reddito netto medio mensile di circa € 7.000,00, la Pt_1 CP_1 di circa € 2.000,00.
Come rilevato dal primo Giudice, la versa mensilmente un canone di locazione di € 700,00 CP_1 per l'appartamento dove vive in Roma con la minore;
è proprietaria di un immobile in Pescara, allo stato non produttivo di reddito, ma suscettibile di sfruttamento economico (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata con memoria del 9 luglio 2025). Il invece, risulta avere Pt_1
a suo carico anche un altro figlio, , nato da una precedente relazione con altra Persona_2 donna, per il quale versa mensilmente un contributo di € 400,00 per il mantenimento ordinario e di € 680,00 per le spese straordinarie. L'appellante principale, inoltre, così come emerge dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 23 dicembre 2024, risulta essere proprietario di due immobili.
La evidente differenza reddituale tra le parti giustifica pienamente, a parere di questa Corte, la misura del contributo paterno stabilita dal primo giudice nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.
A tal fine, deve anche tenersi conto del fatto che le attuali modalità di frequentazione padre-figlia comportano una maggiore presenza della bambina presso la madre, il che non potrebbe giustificare la riduzione del contributo invocata dall'appellante principale, e, inoltre, che trattasi di una minore di appena quattro anni, relativamente alla quale non sono state documentate esigenze tali da poter giustificare in questa sede l'aumento del contributo paterno invocato dall'appellante incidentale.
Si ritiene, inoltre, di non poter accogliere la domanda della volta ad ottenere a carico del CP_1 un ulteriore contributo al mantenimento della minore, pari ad almeno 250,00 euro per ogni Pt_1 settimana di omessa frequentazione con il padre, non sussistendone, allo stato, i presupposti. In ogni caso, eventuali danni punitivi connessi a gravi inadempienze, anche di natura economica, o ad atti che arrechino pregiudizio alla minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità R.G. 1379/2024
dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale potranno essere in futuro invocati mediante autonomo ricorso ex artt. 473 bis.38 e/o 473 bis.39 c.p.c.
Per tutto quanto sopra argomentato, in solo parziale accoglimento dell'appello incidentale della deve disporsi l'eliminazione, dalla sentenza impugnata, dell'inciso “previo accordo con la CP_1 madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo”, dovendosi rigettare per il resto sia l'appello incidentale che quello principale, con conseguente conferma delle restanti parti del provvedimento gravato.
In ragione del solo parziale accoglimento dell'appello incidentale, si pone a carico del il Pt_1 rimborso di ¼ delle spese di lite, compensandosi tra le parti i rimanenti ¾ .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato l'11 marzo 2024 e sull'appello incidentale proposto da con Controparte_1 memoria di costituzione depositata il 9 luglio 2025, avverso la sentenza n. 2081/24 emessa dal Tribunale di Roma il 23 gennaio 2024 nella causa civile iscritta al n. R.G. 39575/2023, così dispone:
Rigetta l'appello principale;
Accoglie il primo motivo di appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, elimina dal dispositivo la locuzione “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo; compensa tra le parti per ¾ le spese del presente grado e pone a carico di il Parte_1 pagamento del rimanente quarto, già calcolato in € 1.575,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est. dott.ssa Sofia Rotunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2024 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Castaldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv. Marzia Ricciardiello e Avv. Luca Ricucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma avente a oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2081/2024 resa il 23 gennaio 2023 e pubblicata il 5 febbraio 2024 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 399575/2023
***
Con sentenza del 23 gennaio/5 febbraio 2024 pronunciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 39575/2023, avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento di figlia minore nata al di fuori del matrimonio, il Tribunale Ordinario di Roma – I Sezione Civile ha così disposto:
“dichiara la contumacia del resistente;
Parte_1
affida la figlia minore (Roma, 11 novembre 2021) ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione R.G. 1379/2024
della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in
Per_1 caso di disaccordo: a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 19.30; b) a fine settimana alternati dalle ore 10.00 alle ore 19.30 del sabato e della domenica e dal compimento del terzo anno di età di
Per_1 dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di età di;
dispone che a far data dal mese di settembre 2023 il padre corrisponda alla
Per_1 madre, a titolo di assegno perequativo per , la somma mensile di euro 700,00 e condanna il
Per_1
al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Pt_1 CP_1 comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con Per_1 le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
spese irripetibili”.
Il procedimento era stato introdotto con ricorso di , la quale, premesso che dalla Controparte_1 sua relazione sentimentale con l'11 novembre 2021 era nata a [...] la figlia CP_2 [...]
, riconosciuta da entrambi i genitori, aveva chiesto al Tribunale di voler disciplinare Persona_1
l'affidamento e il mantenimento della minore, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre e obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 2.000,00 mensili oltre all'80% delle spese extra.
Il ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice, chiedendo di: Pt_1
“1) Stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle esigenze della minore, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di età di ” in sostituzione del punto d) a pag. 4 della sentenza n. 2081/2023; Per_1
2) prevedere, al fine di mantenere la necessaria continuità affettiva con la figlia, l'obbligo per l'appellata di consentirgli videochiamate almeno una volta al giorno tutti i giorni nel periodo estivo e la possibilità per il padre di vedere la figlia quando vuole, d'accordo con la sig.ra CP_1 compatibilmente con i suoi gravosi obblighi lavorativi nel periodo estivo;
3) confermare il calendario di visite della madre stabilito nella sentenza gravata, prevedendo l'onere per quest'ultima di accompagnare e prelevare la figlia dal padre quando rimarrà da lui nel fine settimana;
4) confermare a carico del sig. l'onere di versare € 700,00 al mese sino all'11.11.2024, ossia Pt_1 al compimento del terzo anno della figlia, quando non frequenterà più l'asilo comunale, per il quale la madre versa € 450,00, ed abbassare l'importo di quanto dovuto alla sig.ra ad Controparte_1
€ 350,00 al mese”.
A sostegno del gravame, il ha rilevato: Pt_1 R.G. 1379/2024
• la nullità della sentenza, la violazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.): il Pt_1 non avrebbe mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo, come dimostrato dal fatto che non era stato depositato in giudizio, da parte della difesa della il secondo avviso CP_1 di ricevimento;
• la violazione di legge, omessa ed erronea valutazione della regolarità della notifica: la non avrebbe rispettato i termini per la notifica del ricorso introduttivo;
CP_1
• omessa ricostruzione dei fatti per cui è causa: fra le parti non sarebbe mai stata instaurata una relazione di tipo sentimentale, bensì di natura esclusivamente sessuale;
il avrebbe Pt_1 acconsentito ad essere unicamente padre, non marito o compagno, considerato il forte desiderio di maternità manifestato dalla quest'ultima negli anni avrebbe poi CP_1 deliberatamente avanzato delle proposte completamente sperequate per il mantenimento della minore;
• omessa ricostruzione dei fatti per cui è causa, omessa motivazione – erronea calendarizzazione degli incontri padre-figlia: la calendarizzazione degli incontri padre-figlia sarebbe del tutto priva di motivazione e colliderebbe con gli orari e la turnazione lavorativa del (che è pilota di canadair), elementi conosciuti dalla in quanto collega di Pt_1 CP_1 lavoro;
inoltre, onerare il solo degli spostamenti della bambina era ingiusto e Pt_1 sproporzionato;
• omessa ed erronea motivazione. Violazione di legge – mantenimento della piccola Per_1
la somma di euro 700,00 a titolo di mantenimento di una bambina di 2 anni sarebbe
[...] del tutto sperequata e sottenderebbe una rendita in favore della il giudice non CP_1 avrebbe in ogni caso tenuto conto che il è già genitore di un altro minore, Pt_1 [...]
, autistico e bisognoso di particolari cure e attenzioni (l'appellante versa alla madre Per_2 del minore, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento e di Persona_3 euro 680,00 per cure, attività sportive e ludiche).
Con decreto presidenziale del 26/28 marzo 2024, previa designazione del Consigliere relatore, sono stati assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio (30 ottobre 2024 per la notifica da parte dell'appellante, 31 dicembre 2024 per la costituzione di controparte), è stato assegnato termine entro il 15 febbraio 2025 per il deposito di relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale territorialmente competente ed è stata fissata la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 13 marzo 2025, poi differita d'ufficio per ragioni inerenti al ruolo al 9 settembre 2025 (udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al giorno antecedente).
In data 9 luglio 2024 si è costituita nel presente giudizio, avanzando appello incidentale, CP_1
, chiedendo di:
[...]
“
1. Riformare la Sentenza n. 2081/2023 con l'eliminazione, a pagina 4 del predetto provvedimento, della locuzione “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo”, confermando per il resto le modalità e tempistiche di frequentazione ivi stabilite;
2. Riformare altresì l'impugnato provvedimento nella parte in cui stabilisce a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 700,00 mensili e disporre invece che il
contribuisca al mantenimento della piccola nella misura di euro 2.000,00 mensili Pt_1 Per_1 oltre ISTAT, ovvero in quella ritenuta di equa e di giustizia, tenuto della necessità di equiparare le posizioni dei due figli di parte appellante;
3. In aggiunta a quanto sopra e tenuto conto di quanto esposto nel corpo del presente atto, indipendentemente dall'età della minore, prevedere espressamente che, per l'ipotesi in cui il Sig. R.G. 1379/2024
ritenesse di non voler usufruire dei propri giorni di spettanza nel periodo estivo – come Pt_1 peraltro già dichiarato nel ricorso introduttivo – lo stesso sia onerato di un ulteriore contributo al mantenimento della minore, da quantificarsi nella misura di almeno 250,00 euro per ogni settimana di omesse frequentazioni, onde consentire alla di far fronte ai costi aggiuntivi che dovessero CP_1 rendersi necessari per sopperire all'assenza paterna.
4. Da ultimo, riformare l'impugnato provvedimento laddove dispone che le spese straordinarie in favore della figlia siano poste “a carico di ambo le parti in eguale misura”, disponendo invece che le stesse siano sostenute nella misura dell'80% a carico del padre e del residuo 20% a carico della madre”.
Relativamente ai motivi di gravame articolati dal la appellata ha così replicato: Pt_1
• sull'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del giusto processo e del contraddittorio: il Primo Giudice aveva preso visione del C.A.D. esibito in udienza dal ricorrente e aveva ritualmente pronunciato la contumacia del la Pt_1 CP_1 diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale, aveva comunque avvertito l'ex compagno della pendenza del procedimento in parola;
• sull'avversa ricostruzione dei fatti operata da parte appellante: gli obblighi nei confronti della prole sono insensibili alla qualificazione del rapporto madre-padre, essendo fondati sulla mera sussistenza del rapporto di filiazione tra genitore onerato e figlio;
• sulla calendarizzazione del diritto di visita paterno:
o avendo riguardo alla richiesta di controparte di abdicare al proprio diritto di visita nel periodo estivo, per poterlo poi recuperare “in qualsiasi periodo dell'anno”: contesta l'eventualità che il padre possa sparire dalla vita della figlia per tre mesi l'anno (il ha richiesto il suo dislocamento fuori sede nei mesi estivi in Sicilia), essendo Pt_1 ciò deleterio anche per la madre, la quale vedrebbe la propria libertà organizzativa ed esistenziale condizionata alle sole necessità paterne;
in ogni caso, una siffatta soluzione comporterebbe un aumento degli introiti economici del (il quale Pt_1 guadagnerebbe circa 7.500,00 euro al mese per 12 mensilità);
o sulla gravosità degli spostamenti della minore, cui il è onerato al pari della Pt_1
D'amico: la donna risiede nelle immediate prossimità dell'aeroporto di Ciampino, luogo di lavoro del Pt_1
o il non condividendo l'approccio del Tribunale, dal giorno successivo Pt_1 all'emissione della sentenza impugnata, avrebbe disatteso quanto previsto dal provvedimento, decidendo sua sponte in quali giorni, in quale orario e per quanto tempo prendere e tenere la figlia, pretendendo che la si adeguasse alla sua CP_1 unilaterale imposizione;
o la nulla oppone a che padre e figlia si sentano quotidianamente anche in CP_1 videochiamata (purché ad orario fisso e concordato)
• sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore: in considerazione della documentazione economica confluita in atti (730 depositati dal che attestano Pt_1 redditi mensili fra i 7.000,00 e gli 11.000,00 euro), l'importo a titolo di mantenimento di dovrebbe essere aumentato in euro 2.000,00 mensili;
in ogni caso, il non ha Per_1 Pt_1 mai contribuito alle spese straordinarie per la minore.
Con memoria ex art. 473 bis.32 ultimo comma c.p.c. del 22 luglio 2025 il ha specificato i Pt_1 motivi di appello precedentemente formalizzati nel modo che segue: R.G. 1379/2024
“A) In via pregiudiziale, pronunciare la declaratoria di nullità della sentenza n. 2081/2024 del Tribunale di Roma del 23.1/5.2.2024 per nullità della notifica del relativo ricorso introduttivo;
B) In via gradata, rilevare il vizio di notifica poiché avvenuta decorso il termine perentorio della notifica scadente il 22.11.2023;
Per l'effetto disporre la rinnovazione degli atti con consequenziale rimessione nei termini per le attività che egli non ha potuto porre in essere attraverso la sua costituzione.
Nel merito, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 23.1.2024 2081/2024, pubblicata il 5.2.2014 e notificatagli l'11.2.2024:
1) Stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle esigenze della minore, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di età di ” in sostituzione del punto d) a pag. 4 della sentenza n. 2081/2023; Per_1
2) prevedere, al fine di mantenere la necessaria continuità affettiva con la figlia, l'obbligo per l'appellata di consentirgli videochiamate almeno una volta al giorno tutti i giorni nel periodo estivo e la possibilità per il padre di vedere la figlia quando vuole, d'accordo con la sig.ra CP_1 compatibilmente con i suoi gravosi obblighi lavorativi nel periodo estivo;
3) confermare il calendario di visite della madre stabilito nella sentenza gravata, prevedendo l'onere per quest'ultima di accompagnare e prelevare la figlia dal padre quando rimarrà da lui nel fine settimana;
4) stabilire a carico del sig. , per il mantenimento della figlia l'obbligo diversare alla Pt_1 Per_1 sig.ra la somma mensile di € 400,00, lo stesso importo che egli versa per il figlio Controparte_1
sebbene sia disabile e maggiormente bisognoso di cure, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da protocollo”.
Il Procuratore Generale in data 29 agosto 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso e favorevole alle richieste formulate in ordine alla nuova determinazione dell'assegno di mantenimento.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta in data 10 settembre 2025, insistendo rispettivamente per le conclusioni già in precedenza argomentate nei propri atti.
***
In via preliminare, il eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto nella Pt_1 instaurazione del contraddittorio: l'appellante sarebbe stato erroneamente dichiarato contumace dal Primo Giudice, senza la preventiva verifica dell'avvenuta la ricezione, da parte del resistente, della notifica del ricorso introduttivo, atto che in ogni caso sarebbe stato notificato in violazione dei termini ex art. 473 bis.14 c.p.c..
La doglianza è priva di fondamento.
Emerge, invero, dagli atti che con memoria del 2 gennaio 2024 la ricorrente depositava nel fascicolo di primo grado – così come richiesto da decreto del Giudice Delegato – prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante relata, avviso di accettazione delle Poste Italiane nonché cartolina con avviso di ricevimento della raccomandata. Da tali atti si evince chiaramente che la ha proceduto alla notifica presso l'indirizzo di residenza del CP_1 Pt_1
(così come risultante dall'anagrafe nazionale), mediante spedizione a mezzo posta, in data 14 R.G. 1379/2024
novembre 2023, quindi nel pieno rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza fissata al 22 gennaio 2024. Tale circostanza trova poi riscontro nella cartolina C.A.D., depositata dalla odierna appellante unitamente alla comparsa di costituzione del 9 luglio 2025.
La notifica deve pertanto ritenersi ritualmente avvenuta.
Inoltre, la notifica è tempestiva, posto che in tema di notifiche opera il principio della scissione degli effetti fra mittente e destinatario (cfr. artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nonché Corte Cost., sent. n. 447/2002).
Pertanto, la contumacia del deve ritenersi correttamente dichiarata dal Primo Giudice. Non Pt_1 sussistono, quindi, profili di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, né per inosservanza del termine per la notifica.
Passando al merito dell'appello principale, i motivi inerenti alla contestazione delle modalità di visita e di frequentazione del con la figlia devono essere analizzati congiuntamente al primo Pt_1 Per_1 motivo di appello incidentale formulato dalla volto ad ottenere una calendarizzazione fissa CP_1 delle visite paterne, senza il “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo” previsto dal Primo Giudice.
Se, da una parte, l'appellante principale anela a una riduzione degli incontri con deducendo Per_1 che i suoi impegni lavorativi non gli consentirebbero di rispettare il calendario fissato dal Tribunale, dall'altra l'appellante incidentale invoca una rigida calendarizzazione degli incontri stessi, che possa adeguatamente assicurare il rapporto padre-figlia e, nel contempo, permettere alla genitrice di organizzare la propria vita senza dover sottostare a cambi di programma improvvisi e dispendiosi.
Osserva questa Corte che la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli deve essere orientata alla salvaguardia del best interest del minore, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: “La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3652 del 13 febbraio 2020). La Cassazione nella richiamata decisione ha valorizzato le finalità dell'affidamento condiviso, coniugando le ragioni della bigenitorialità con quelle, fondamentali e prevalenti, dell'interesse del minore, a cui deve essere assicurata la massima tutela, garantendo la serenità psichica ed emotiva nella maniera migliore possibile, pur tenendo conto della crisi familiare;
in tale ottica, gli orari di lavoro dei genitori non possono assumere una rilevanza tale da plasmare di per se stessi le modalità dell'affidamento e le esigenze del minore, sempre primarie, non posso essere condizionate da richieste dei genitori volte a fissare un'aritmetica e simmetrica suddivisione dei tempi di permanenza presso di loro.
Sulla base di tali principi, questa Corte non ravvisa l'opportunità di disporre una riduzione del calendario degli incontri padre-figlia, spettando esclusivamente al padre l'organizzazione dei propri impegni lavorativi in modo tale da poter adeguatamente coltivare il proprio rapporto con sì Per_1 da assicurare alla minore la presenza, nella sua vita, di entrambi i genitori, a prescindere dalle vicende della crisi della coppia. R.G. 1379/2024
Parallelamente, questo Collegio ritiene condivisibile la richiesta formulata dalla nel primo CP_1 motivo di gravame incidentale: la flessibilità che caratterizza l'attuale programmazione delle visite e dei prelievi paterni ha di fatto permesso al di subordinare l'organizzazione degli impegni Pt_1 della madre alle esigenze del padre, con notevole conseguente disagio per la donna, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista economico. La necessità di impedire ulteriori abusi di tale flessibilità, congiuntamente all'esigenza di garantire quanto più possibile una certa stabilità del rapporto padre-figlia, fa discendere l'opportunità di disporre lo stralcio, dal provvedimento impugnato, dell'inciso “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo”.
Con altro motivo di impugnazione, il lamenta la eccessività del contributo posto a suo carico Pt_1 per il mantenimento della figlia ad avviso dell'appellante, la somma di euro 700,00 sarebbe Per_1 sproporzionata, alla luce dell'età anagrafica della bambina, e sottenderebbe una finalità assistenziale, a beneficio della CP_1
Anche tale motivo di gravame, per coerenza logica, deve essere analizzato unitamente alle doglianze formulate dalla in ordine alla esiguità del contributo stabilito dal primo giudice e alla CP_1 suddivisione delle spese straordinarie tra i due genitori.
A parere di questa Corte, la documentazione prodotta dalle parti nel presente grado di giudizio conferma la congruità della misura del contributo stabilita dal Tribunale di Roma.
Dall'analisi della produzione documentale emerge, invero, una notevole sproporzione economica tra i due genitori, percependo il un reddito netto medio mensile di circa € 7.000,00, la Pt_1 CP_1 di circa € 2.000,00.
Come rilevato dal primo Giudice, la versa mensilmente un canone di locazione di € 700,00 CP_1 per l'appartamento dove vive in Roma con la minore;
è proprietaria di un immobile in Pescara, allo stato non produttivo di reddito, ma suscettibile di sfruttamento economico (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata con memoria del 9 luglio 2025). Il invece, risulta avere Pt_1
a suo carico anche un altro figlio, , nato da una precedente relazione con altra Persona_2 donna, per il quale versa mensilmente un contributo di € 400,00 per il mantenimento ordinario e di € 680,00 per le spese straordinarie. L'appellante principale, inoltre, così come emerge dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 23 dicembre 2024, risulta essere proprietario di due immobili.
La evidente differenza reddituale tra le parti giustifica pienamente, a parere di questa Corte, la misura del contributo paterno stabilita dal primo giudice nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.
A tal fine, deve anche tenersi conto del fatto che le attuali modalità di frequentazione padre-figlia comportano una maggiore presenza della bambina presso la madre, il che non potrebbe giustificare la riduzione del contributo invocata dall'appellante principale, e, inoltre, che trattasi di una minore di appena quattro anni, relativamente alla quale non sono state documentate esigenze tali da poter giustificare in questa sede l'aumento del contributo paterno invocato dall'appellante incidentale.
Si ritiene, inoltre, di non poter accogliere la domanda della volta ad ottenere a carico del CP_1 un ulteriore contributo al mantenimento della minore, pari ad almeno 250,00 euro per ogni Pt_1 settimana di omessa frequentazione con il padre, non sussistendone, allo stato, i presupposti. In ogni caso, eventuali danni punitivi connessi a gravi inadempienze, anche di natura economica, o ad atti che arrechino pregiudizio alla minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità R.G. 1379/2024
dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale potranno essere in futuro invocati mediante autonomo ricorso ex artt. 473 bis.38 e/o 473 bis.39 c.p.c.
Per tutto quanto sopra argomentato, in solo parziale accoglimento dell'appello incidentale della deve disporsi l'eliminazione, dalla sentenza impugnata, dell'inciso “previo accordo con la CP_1 madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo”, dovendosi rigettare per il resto sia l'appello incidentale che quello principale, con conseguente conferma delle restanti parti del provvedimento gravato.
In ragione del solo parziale accoglimento dell'appello incidentale, si pone a carico del il Pt_1 rimborso di ¼ delle spese di lite, compensandosi tra le parti i rimanenti ¾ .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato l'11 marzo 2024 e sull'appello incidentale proposto da con Controparte_1 memoria di costituzione depositata il 9 luglio 2025, avverso la sentenza n. 2081/24 emessa dal Tribunale di Roma il 23 gennaio 2024 nella causa civile iscritta al n. R.G. 39575/2023, così dispone:
Rigetta l'appello principale;
Accoglie il primo motivo di appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, elimina dal dispositivo la locuzione “previo accordo con la madre con almeno due giorni di anticipo e in caso di disaccordo; compensa tra le parti per ¾ le spese del presente grado e pone a carico di il Parte_1 pagamento del rimanente quarto, già calcolato in € 1.575,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est. dott.ssa Sofia Rotunno