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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2243/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F./P.IVA. ), sedente in Parte_1 P.IVA_1
Udine (UD), Via Vittorio Veneto n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Valentina Pegorer (C.F. ) del Foro di C.F._1
Pordenone, con studio in San Vito al Tagliamento (PN), Piazza del Popolo
n. 59/1;
CREDITORE - ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TO) il 06.07.1956 ed ivi residente in [...];
CONVENUTO - CONDIVIDENTE ESECUTATO
(C.F. nato Controparte_2 C.F._3 ad Ivrea (TO) il 25.08.1927, residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Piazza Municipio n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bongiovanni e Pietro Paolo Cecchin del
Foro di Ivrea;
CONVENUTO –CONDIVIDENTE NON ESECUTATO
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 5 Parte attrice: “Accertata la proprietà e la quota spettante ai comproprietari
e Seconda dei beni Controparte_1 Controparte_3 relativamente ai seguenti immobili:
Comune di Ivrea (TO), Catasto Fabbricati
- Foglio 37, particella 142, sub 1, r.c. 599,09 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,0 vani, Via Francesco Ruffini piano terra;
- Foglio 37, particella 142, sub 2, r.c. 637,98 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,5 vani, Via Francesco Ruffini n. 1 piano terra;
- Foglio 37, particella 143, r.c. 74,52 Euro, z.c. 1, categoria C/6, cl. 4, consistenza 13 metri quadrati, Via Francesco Ruffini piano terra;
dato atto della non comoda divisibilità ex art. 720 c.c., e in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, procedersi allo scioglimento della comunione ai sensi del Libro Quarto – Titolo Quinto del Codice di procedura civile (artt. 784 e seguenti) dei beni immobili sopra descritti, con fissazione di vendita all'incanto, e attribuzione alla procedura esecutiva immobiliare n. 192/2023 E.I. del Tribunale di Ivrea di una somma d'importo pari del netto ricavi della vendita degli immobili tenuto conto delle quote di proprietà di ”. Parte_3
Parte convenuta : “nel presente giudizio di divisione, e, rilevata la CP_2 disomogeneità dei lotti, si rimette alla decisione del Giudice in ordine alla divisibilità in natura dei beni oggetto di pignoramento, chiedendo, alternativamente, l'assegnazione di un lotto o il 50% del ricavato della vendita per intero dei beni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato dalla società
[...] quale creditore procedente nell'esecuzione promossa a Parte_1 carico di avente ad oggetto, per quel che interessa in Controparte_4 questa sede, la quota del 50% di proprietà dei seguenti beni immobili siti a
Ivrea (TO) e distinti come segue:
- Foglio 37, particella 142, sub 1, r.c. 599,09 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,0 vani, Via Francesco Ruffini piano terra;
- Foglio 37, particella 142, sub 2, r.c. 637,98 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,5 vani, Via Francesco Ruffini n. 1 piano terra;
- Foglio 37, particella 143, r.c. 74,52 Euro, z.c. 1, categoria C/6, cl. 4, consistenza 13 metri quadrati, Via Francesco Ruffini piano terra.
Pag. 2 a 5 Il giudizio è stato introdotto in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c.; il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza nei confronti della debitrice esecutata e del comproprietario non esecutato ad iscrivere a Controparte_2 ruolo la causa di divisione.
Nel giudizio non sono intervenuti altri creditori.
La domanda di scioglimento della comunione è stata trascritta in data
03.12.2024 ai nn. 9464/7841.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 05.03.2025 a seguito di trattazione orale.
***
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dal creditore attore sia fondata e meriti accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del condividente esecutato , il quale non si è costituito in giudizio Controparte_4 benché ritualmente citato.
Venendo al merito, l'appartenenza formale del bene in capo ai condividenti è provata dalle risultanze documentali acquisite.
Dall'esame della certificazione notarile prodotta in fascicolo, risulta che la quota (pignorata) di ½ di piena proprietà è pervenuta a favore del condebitore esecutato, , per successione ereditaria Controparte_4 da , accertata giudizialmente con sentenza n. 650 pubblicata Persona_1 in data 23.05.2024 passata in giudicato.
In relazione alla quota (non pignorata) di ½ di proprietà, non risulti trascritto un titolo di acquisto a favore del condividente non esecutato,
, e la prova dell'acquisto della qualità di erede può Controparte_2 fondarsi sulla sua costituzione nel presente giudizio (compiuta senza sollevare contestazioni alla domanda di divisione del compendio ricevuto in eredità), la quale rappresenta inequivocabilmente un contegno concludente della volontà del medesimo di accettare l'eredità devoluta in
Pag. 3 a 5 suo favore e che costui non avrebbe potuto tenere se non in qualità di erede così da integrare, pertanto, un atto di accettazione tacita di eredità
(art. 476 c.c.).
Accertata l'appartenenza formale dei beni in capo ai condividenti, può procedersi all'esame della domanda di divisione promossa dal creditore procedente.
Passando ad esaminare le modalità di scioglimento della comunione, il compendio immobiliare non è comodamente divisibile in natura, secondo quanto accertato dal perito, e i convenuti, rimanendo contumaci, non hanno avanzato istanza di assegnazione per cui deve farsi luogo alla vendita dell'intero cespite (considerata in giurisprudenza extrema ratio) non potendosi rinvenire altro mezzo, in ragione dell'incomoda divisibilità del bene, per addivenire allo scioglimento della comunione.
Ogni determinazione sulle spese è rimessa all'esito del giudizio, attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2243/2024 R.G., così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra
[...]
e , per la quota di ½ di proprietà CP_4 Controparte_2 ciascuno, sui seguenti beni immobili siti a Ivrea e distinti al N.C.E.U. come segue:
- Foglio 37, particella 142, sub 1, r.c. 599,09 Euro, z.c. 1, categoria
A/7, cl. 2, consistenza 4,0 vani, Via Francesco Ruffini piano terra;
- Foglio 37, particella 142, sub 2, r.c. 637,98 Euro, z.c. 1, categoria
A/7, cl. 2, consistenza 4,5 vani, Via Francesco Ruffini n. 1 piano terra;
- Foglio 37, particella 143, r.c. 74,52 Euro, z.c. 1, categoria C/6, cl. 4, consistenza 13 metri quadrati, Via Francesco Ruffini piano terra.
b) preso atto della indivisibilità in natura, rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla vendita delegata;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Ivrea, il 05.03.2025
Il giudice
Pag. 4 a 5 dott.ssa Stefania Frojo.
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2243/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F./P.IVA. ), sedente in Parte_1 P.IVA_1
Udine (UD), Via Vittorio Veneto n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Valentina Pegorer (C.F. ) del Foro di C.F._1
Pordenone, con studio in San Vito al Tagliamento (PN), Piazza del Popolo
n. 59/1;
CREDITORE - ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TO) il 06.07.1956 ed ivi residente in [...];
CONVENUTO - CONDIVIDENTE ESECUTATO
(C.F. nato Controparte_2 C.F._3 ad Ivrea (TO) il 25.08.1927, residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Piazza Municipio n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bongiovanni e Pietro Paolo Cecchin del
Foro di Ivrea;
CONVENUTO –CONDIVIDENTE NON ESECUTATO
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 5 Parte attrice: “Accertata la proprietà e la quota spettante ai comproprietari
e Seconda dei beni Controparte_1 Controparte_3 relativamente ai seguenti immobili:
Comune di Ivrea (TO), Catasto Fabbricati
- Foglio 37, particella 142, sub 1, r.c. 599,09 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,0 vani, Via Francesco Ruffini piano terra;
- Foglio 37, particella 142, sub 2, r.c. 637,98 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,5 vani, Via Francesco Ruffini n. 1 piano terra;
- Foglio 37, particella 143, r.c. 74,52 Euro, z.c. 1, categoria C/6, cl. 4, consistenza 13 metri quadrati, Via Francesco Ruffini piano terra;
dato atto della non comoda divisibilità ex art. 720 c.c., e in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, procedersi allo scioglimento della comunione ai sensi del Libro Quarto – Titolo Quinto del Codice di procedura civile (artt. 784 e seguenti) dei beni immobili sopra descritti, con fissazione di vendita all'incanto, e attribuzione alla procedura esecutiva immobiliare n. 192/2023 E.I. del Tribunale di Ivrea di una somma d'importo pari del netto ricavi della vendita degli immobili tenuto conto delle quote di proprietà di ”. Parte_3
Parte convenuta : “nel presente giudizio di divisione, e, rilevata la CP_2 disomogeneità dei lotti, si rimette alla decisione del Giudice in ordine alla divisibilità in natura dei beni oggetto di pignoramento, chiedendo, alternativamente, l'assegnazione di un lotto o il 50% del ricavato della vendita per intero dei beni”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato dalla società
[...] quale creditore procedente nell'esecuzione promossa a Parte_1 carico di avente ad oggetto, per quel che interessa in Controparte_4 questa sede, la quota del 50% di proprietà dei seguenti beni immobili siti a
Ivrea (TO) e distinti come segue:
- Foglio 37, particella 142, sub 1, r.c. 599,09 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,0 vani, Via Francesco Ruffini piano terra;
- Foglio 37, particella 142, sub 2, r.c. 637,98 Euro, z.c. 1, categoria A/7, cl.
2, consistenza 4,5 vani, Via Francesco Ruffini n. 1 piano terra;
- Foglio 37, particella 143, r.c. 74,52 Euro, z.c. 1, categoria C/6, cl. 4, consistenza 13 metri quadrati, Via Francesco Ruffini piano terra.
Pag. 2 a 5 Il giudizio è stato introdotto in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c.; il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza nei confronti della debitrice esecutata e del comproprietario non esecutato ad iscrivere a Controparte_2 ruolo la causa di divisione.
Nel giudizio non sono intervenuti altri creditori.
La domanda di scioglimento della comunione è stata trascritta in data
03.12.2024 ai nn. 9464/7841.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 05.03.2025 a seguito di trattazione orale.
***
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dal creditore attore sia fondata e meriti accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del condividente esecutato , il quale non si è costituito in giudizio Controparte_4 benché ritualmente citato.
Venendo al merito, l'appartenenza formale del bene in capo ai condividenti è provata dalle risultanze documentali acquisite.
Dall'esame della certificazione notarile prodotta in fascicolo, risulta che la quota (pignorata) di ½ di piena proprietà è pervenuta a favore del condebitore esecutato, , per successione ereditaria Controparte_4 da , accertata giudizialmente con sentenza n. 650 pubblicata Persona_1 in data 23.05.2024 passata in giudicato.
In relazione alla quota (non pignorata) di ½ di proprietà, non risulti trascritto un titolo di acquisto a favore del condividente non esecutato,
, e la prova dell'acquisto della qualità di erede può Controparte_2 fondarsi sulla sua costituzione nel presente giudizio (compiuta senza sollevare contestazioni alla domanda di divisione del compendio ricevuto in eredità), la quale rappresenta inequivocabilmente un contegno concludente della volontà del medesimo di accettare l'eredità devoluta in
Pag. 3 a 5 suo favore e che costui non avrebbe potuto tenere se non in qualità di erede così da integrare, pertanto, un atto di accettazione tacita di eredità
(art. 476 c.c.).
Accertata l'appartenenza formale dei beni in capo ai condividenti, può procedersi all'esame della domanda di divisione promossa dal creditore procedente.
Passando ad esaminare le modalità di scioglimento della comunione, il compendio immobiliare non è comodamente divisibile in natura, secondo quanto accertato dal perito, e i convenuti, rimanendo contumaci, non hanno avanzato istanza di assegnazione per cui deve farsi luogo alla vendita dell'intero cespite (considerata in giurisprudenza extrema ratio) non potendosi rinvenire altro mezzo, in ragione dell'incomoda divisibilità del bene, per addivenire allo scioglimento della comunione.
Ogni determinazione sulle spese è rimessa all'esito del giudizio, attesa la natura non definitiva della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2243/2024 R.G., così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra
[...]
e , per la quota di ½ di proprietà CP_4 Controparte_2 ciascuno, sui seguenti beni immobili siti a Ivrea e distinti al N.C.E.U. come segue:
- Foglio 37, particella 142, sub 1, r.c. 599,09 Euro, z.c. 1, categoria
A/7, cl. 2, consistenza 4,0 vani, Via Francesco Ruffini piano terra;
- Foglio 37, particella 142, sub 2, r.c. 637,98 Euro, z.c. 1, categoria
A/7, cl. 2, consistenza 4,5 vani, Via Francesco Ruffini n. 1 piano terra;
- Foglio 37, particella 143, r.c. 74,52 Euro, z.c. 1, categoria C/6, cl. 4, consistenza 13 metri quadrati, Via Francesco Ruffini piano terra.
b) preso atto della indivisibilità in natura, rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla vendita delegata;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Ivrea, il 05.03.2025
Il giudice
Pag. 4 a 5 dott.ssa Stefania Frojo.
Pag. 5 a 5