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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore BARBIERA SERGIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2664/2023 depositato il 06/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200098056619000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220059084426000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 6 maggio 2023, la s.r.l. impugnava le cartelle di pagamento di cui in epigrafe - aventi ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2017 e 2019, pari alle rispettive somme di € 4.034,49 ed € 3.910,96, oltre ad accessori - rispettivamente notificate l'11 novembre 2022 ed il 10 novembre 2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo l'assenza dei presupposti impositivi e sollevando eccezione di prescrizione, quanto all'annualità 2017. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio contestualmente tenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevata la tardiva proposizione del ricorso in ordine alla cartella di pagamento riguardante l'anno d'imposta 2019. L'impugnazione di quest'ultima , che è stata notificata il 10 novembre 2022, avrebbe dovuto infatti rispettare il termine di sessanta giorni normativamente stabilito, la cui scadenza coincide, nella specie, con il 9 gennaio 2023. Nel caso in esame, invece, il ricorso risulta notificato il successivo 10 gennaio.
“In parte qua”, il ricorso è, dunque, inammissibile. Va, poi, affermata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, ente impositore essendo, nella specie, la ON SI (cui il ricorso non è stato notificato, neanche da parte di AdER, sulla quale incombeva l'onere di effettuare, quanto meno, una “litis denuntiatio” nei confronti della ON anzidetta). Ancora, preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riguardo alle tasse automobilistiche relative al 2017 (contemplando anche, la cartella impugnata, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), considerato che al termine triennale di legge va aggiunto, ai fini del computo della prescrizione, il biennio di proroga stabilito dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n.18/2020, e che la cartella in questione è stata notificata entro la fine del 2022. Nel merito, relativamente alla stessa annualità, la resistente costituita AdER non ha contrapposto argomento alcuno avverso le documentate deduzioni difensive della parte ricorrente, che – in quanto esercente attività di compravendita di automezzi - ha invocato l'esenzione d'imposta dovutale, avendo Ente_1trasmesso all' gli elenchi quadrimestrali cartacei circa la presa in carico dei veicoli. Detta esenzione va, dunque, riconosciuta, dovendosi, al riguardo, accogliere il ricorso. Le spese - che vanno compensate tra la ricorrente ed AdER, visto l'esito del giudizio – seguono la soccombenza della prima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riguardo alle tasse automobilistiche relative al 2017; lo dichiara inammissibile quanto a quelle riguardanti il 2019 e compensa le spese tra la ricorrente ed AdER;
condanna la prima al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, liquidandole in € 1.800,00. Palermo, 19 dicembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore BARBIERA SERGIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2664/2023 depositato il 06/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200098056619000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220059084426000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 6 maggio 2023, la s.r.l. impugnava le cartelle di pagamento di cui in epigrafe - aventi ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2017 e 2019, pari alle rispettive somme di € 4.034,49 ed € 3.910,96, oltre ad accessori - rispettivamente notificate l'11 novembre 2022 ed il 10 novembre 2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo l'assenza dei presupposti impositivi e sollevando eccezione di prescrizione, quanto all'annualità 2017. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della camera di consiglio contestualmente tenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevata la tardiva proposizione del ricorso in ordine alla cartella di pagamento riguardante l'anno d'imposta 2019. L'impugnazione di quest'ultima , che è stata notificata il 10 novembre 2022, avrebbe dovuto infatti rispettare il termine di sessanta giorni normativamente stabilito, la cui scadenza coincide, nella specie, con il 9 gennaio 2023. Nel caso in esame, invece, il ricorso risulta notificato il successivo 10 gennaio.
“In parte qua”, il ricorso è, dunque, inammissibile. Va, poi, affermata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, ente impositore essendo, nella specie, la ON SI (cui il ricorso non è stato notificato, neanche da parte di AdER, sulla quale incombeva l'onere di effettuare, quanto meno, una “litis denuntiatio” nei confronti della ON anzidetta). Ancora, preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riguardo alle tasse automobilistiche relative al 2017 (contemplando anche, la cartella impugnata, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), considerato che al termine triennale di legge va aggiunto, ai fini del computo della prescrizione, il biennio di proroga stabilito dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n.18/2020, e che la cartella in questione è stata notificata entro la fine del 2022. Nel merito, relativamente alla stessa annualità, la resistente costituita AdER non ha contrapposto argomento alcuno avverso le documentate deduzioni difensive della parte ricorrente, che – in quanto esercente attività di compravendita di automezzi - ha invocato l'esenzione d'imposta dovutale, avendo Ente_1trasmesso all' gli elenchi quadrimestrali cartacei circa la presa in carico dei veicoli. Detta esenzione va, dunque, riconosciuta, dovendosi, al riguardo, accogliere il ricorso. Le spese - che vanno compensate tra la ricorrente ed AdER, visto l'esito del giudizio – seguono la soccombenza della prima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riguardo alle tasse automobilistiche relative al 2017; lo dichiara inammissibile quanto a quelle riguardanti il 2019 e compensa le spese tra la ricorrente ed AdER;
condanna la prima al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo, liquidandole in € 1.800,00. Palermo, 19 dicembre 2025.