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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18047 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/11/1964), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MARINO MARINA e dell'avv. BIASILLO
FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/06/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NERI ADRIANA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 27/09/1995 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che durante l'unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(2000) e veniva adottato (2005), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 16/12/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1 3
matrimonio dagli stessi contratto il 27/09/1995.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che non vi è
contestazione in ordine alla non raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni e all'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Roma Via Francesco Saverio Sprovieri n. 3, alla resistente che vi continuerà a vivere unitamente ai due figli, CP_1
immobile da cui il dovrà allontanarsi entro il 31/1/2025, il collegio Pt_1
reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e a far data dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio
2025, tenuto conto: dell'età dei figli delle parti;
del reddito mensile netto di cui è titolare la pari a circa euro 3.000,00 su dodici mensilità; del CP_1
reddito mensile netto del , pari a circa euro 5.000,00 oltre Pt_1
tredicesima mensilità; del valore economico del godimento esclusivo da parte della della casa familiare, di proprietà integrale del;
CP_1 Pt_1
del rateo mensile del mutuo gravante sul predetto immobile al cui pagamento è tenuto il per euro 630,00 mensili circa;
della Pt_1
circostanza che lo stesso dovrà a breve rilasciare la casa familiare e sostenere gli oneri locativi di altro immobile.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i due figli con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento formulata dalla in quanto in possesso di adeguati CP_1 4
redditi propri, come sopra illustrato, e tenuto conto che non sostiene oneri alloggiativi (mutuo o canone locatizio).
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18047/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 10/11/1964) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM) 09/06/1964) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 27/09/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 1492, parte II, serie A01, anno 1995, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Francesco Saverio
Sprovieri n. 3 alla resistente disponendo che il coniuge Controparte_1
se ne allontani asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 31/1/2025;
dispone che a far data dal mese di febbraio 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2000) Per_1
e (2005), la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per Per_2
ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base 5
febbraio 2025, e condanna il al versamento, in favore della Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi CP_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18047 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/11/1964), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MARINO MARINA e dell'avv. BIASILLO
FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/06/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NERI ADRIANA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 27/09/1995 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che durante l'unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(2000) e veniva adottato (2005), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 16/12/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1 3
matrimonio dagli stessi contratto il 27/09/1995.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che non vi è
contestazione in ordine alla non raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni e all'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Roma Via Francesco Saverio Sprovieri n. 3, alla resistente che vi continuerà a vivere unitamente ai due figli, CP_1
immobile da cui il dovrà allontanarsi entro il 31/1/2025, il collegio Pt_1
reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e a far data dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio
2025, tenuto conto: dell'età dei figli delle parti;
del reddito mensile netto di cui è titolare la pari a circa euro 3.000,00 su dodici mensilità; del CP_1
reddito mensile netto del , pari a circa euro 5.000,00 oltre Pt_1
tredicesima mensilità; del valore economico del godimento esclusivo da parte della della casa familiare, di proprietà integrale del;
CP_1 Pt_1
del rateo mensile del mutuo gravante sul predetto immobile al cui pagamento è tenuto il per euro 630,00 mensili circa;
della Pt_1
circostanza che lo stesso dovrà a breve rilasciare la casa familiare e sostenere gli oneri locativi di altro immobile.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i due figli con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento formulata dalla in quanto in possesso di adeguati CP_1 4
redditi propri, come sopra illustrato, e tenuto conto che non sostiene oneri alloggiativi (mutuo o canone locatizio).
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18047/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 10/11/1964) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM) 09/06/1964) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 27/09/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 1492, parte II, serie A01, anno 1995, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Francesco Saverio
Sprovieri n. 3 alla resistente disponendo che il coniuge Controparte_1
se ne allontani asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 31/1/2025;
dispone che a far data dal mese di febbraio 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2000) Per_1
e (2005), la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per Per_2
ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base 5
febbraio 2025, e condanna il al versamento, in favore della Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi CP_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi