Art. 1. Articolo unico.
Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia, di finanza, e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 , e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 , e succassive modificazioni.
Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia, di finanza, e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto dei Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 , e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 , e succassive modificazioni.