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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19810/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19810/2024
Oggi 17 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT dr.ssa Marina
Spoletini, compare per l'avv. LO VECCHIO DEBORA DILETTA. Controparte_1
Per e nessuno compare. Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice verificata la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiara la contumacia di e . Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice invita L'avv. Lo Vecchio a precisare le conclusioni.
L'avv. Lo Vecchio precisa le conclusioni come da memoria integrativa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19810/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Debora Lo Controparte_1 C.F._1
Vecchio, per procura alle liti depositata telematicamente in data 18.6.2024 ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) CONVENUTI CONTUMACI C.F._3
Udienza di discussione in data 17.02.2024
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Accertata la regolare disdetta al contratto di locazione intercorso tra le parti da parte dell'esponente e l'intervenuta scadenza dello stesso al 31.12.2023, dichiararlo cessato e per l'effetto ordinare ai sig.ri e il rilascio Controparte_2 Controparte_3 dell'unità immobiliare dagli stessi occupata, sita in Torino, Via Lanzo n. 16 bis, composta da ingresso, due camere, tinello e cucinino, un ripostiglio, un bagno, due balconi, una cantina al piano sotterraneo (estremi catastali: foglio 1059, particella 474, subalterno 29, zona 2, categoria A/3, classe 5, r.c. € 964,48), libero di persone e vuoto di cose, nella piena disponibilità dell'istante.
pagina 2 di 5 Con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge ed esposti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione chiedeva al Controparte_1
Tribunale di convalidare lo sfratto intimato a e Controparte_2 [...]
. CP_3
Esponeva di aver concesso in locazione, con contratto di locazione abitativa agevolata ex art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 sottoscritto in data 15.12.2014 e registrato in data 19.12.2014, a e a cui era subentrato Controparte_2 CP_4
in data 31.12.2019, l'immobile sito in Torino, Via Lanzo n. 16 bis, Controparte_3
composto da ingresso, due camere, tinello e cucinino, un ripostiglio, un bagno, due balconi, una cantina al piano sotterraneo (estremi catastali: foglio 1059, particella 474, subalterno 29, zona 2, categoria A/3, classe 5, r.c. € 964,48). La durata della locazione veniva pattuita in cinque anni, dal 1.01.2015 al 31.12.2019, con possibilità di successiva proroga biennale. Riportava infine di aver dato formale disdetta del contratto con raccomandata del 10.05.2023 per la scadenza del 31.12.2023 e che, nonostante la disdetta, i conduttori non avevano provveduto a rilasciare l'immobile.
Chiedeva quindi al Tribunale la convalida dello sfratto per finita locazione.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata ai convenuti, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Il ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione (i) del contratto di locazione registrato (doc. 1) – nonché del subentro da parte di in data 31.12.2019 (doc. 2) – da cui si evince, in base Controparte_3
all'art. 1 del contratto stesso, la pattuizione secondo cui “Alla scadenza del periodo di
pagina 3 di 5 proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza” e (ii) della raccomandata del 10.05.2023 indirizzata ad entrambi i conduttori e, ricevuta da in data 16.05.2023 (doc. 3), con cui Controparte_2
comunicava formale disdetta del contratto di locazione con scadenza al 31.12.2023.
Ne consegue che, a fronte della disdetta comunicata con raccomandata del 10.05.2023 da parte di con il rispetto del termine dei sei mesi prima della scadenza, Controparte_1
il contratto di locazione ha cessato di produrre i propri effetti alla data del 31.12.2023.
3. All'accoglimento della domanda di accertamento di cessazione del contratto per finita locazione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56
l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e della data di scadenza del contratto, nonché dell'irreperibilità dei convenuti, si stima equo fissare la data del 3.03.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e così per € 1.301,00 e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo ammontante a € 173,48, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato tra le parti in data
15.12.2014 e registrato in data 19.12.2014, relativo all'immobile a uso abitativo sito in
Torino, Via Lanzo n. 16 bis, composto da ingresso, due camere, tinello e cucinino, un ripostiglio, un bagno, due balconi, una cantina al piano sotterraneo (estremi catastali: foglio 1059, particella 474, subalterno 29, zona 2, categoria A/3, classe 5, r.c. € 964,48), alla data del 31.12.2023;
pagina 4 di 5 Condanna e a rilasciare l'immobile, libero Controparte_2 Controparte_3
da persone e cose, nella disponibilità di parte ricorrente;
Fissa per l'esecuzione la data del 3.03.2025;
Condanna e , in solido, a rimborsare ad Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 1.301,00 per compensi, € 173,48 Controparte_1
per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19810/2024
Oggi 17 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT dr.ssa Marina
Spoletini, compare per l'avv. LO VECCHIO DEBORA DILETTA. Controparte_1
Per e nessuno compare. Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice verificata la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiara la contumacia di e . Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice invita L'avv. Lo Vecchio a precisare le conclusioni.
L'avv. Lo Vecchio precisa le conclusioni come da memoria integrativa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19810/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Debora Lo Controparte_1 C.F._1
Vecchio, per procura alle liti depositata telematicamente in data 18.6.2024 ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) CONVENUTI CONTUMACI C.F._3
Udienza di discussione in data 17.02.2024
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Accertata la regolare disdetta al contratto di locazione intercorso tra le parti da parte dell'esponente e l'intervenuta scadenza dello stesso al 31.12.2023, dichiararlo cessato e per l'effetto ordinare ai sig.ri e il rilascio Controparte_2 Controparte_3 dell'unità immobiliare dagli stessi occupata, sita in Torino, Via Lanzo n. 16 bis, composta da ingresso, due camere, tinello e cucinino, un ripostiglio, un bagno, due balconi, una cantina al piano sotterraneo (estremi catastali: foglio 1059, particella 474, subalterno 29, zona 2, categoria A/3, classe 5, r.c. € 964,48), libero di persone e vuoto di cose, nella piena disponibilità dell'istante.
pagina 2 di 5 Con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge ed esposti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione chiedeva al Controparte_1
Tribunale di convalidare lo sfratto intimato a e Controparte_2 [...]
. CP_3
Esponeva di aver concesso in locazione, con contratto di locazione abitativa agevolata ex art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 sottoscritto in data 15.12.2014 e registrato in data 19.12.2014, a e a cui era subentrato Controparte_2 CP_4
in data 31.12.2019, l'immobile sito in Torino, Via Lanzo n. 16 bis, Controparte_3
composto da ingresso, due camere, tinello e cucinino, un ripostiglio, un bagno, due balconi, una cantina al piano sotterraneo (estremi catastali: foglio 1059, particella 474, subalterno 29, zona 2, categoria A/3, classe 5, r.c. € 964,48). La durata della locazione veniva pattuita in cinque anni, dal 1.01.2015 al 31.12.2019, con possibilità di successiva proroga biennale. Riportava infine di aver dato formale disdetta del contratto con raccomandata del 10.05.2023 per la scadenza del 31.12.2023 e che, nonostante la disdetta, i conduttori non avevano provveduto a rilasciare l'immobile.
Chiedeva quindi al Tribunale la convalida dello sfratto per finita locazione.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata ai convenuti, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Il ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione (i) del contratto di locazione registrato (doc. 1) – nonché del subentro da parte di in data 31.12.2019 (doc. 2) – da cui si evince, in base Controparte_3
all'art. 1 del contratto stesso, la pattuizione secondo cui “Alla scadenza del periodo di
pagina 3 di 5 proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza” e (ii) della raccomandata del 10.05.2023 indirizzata ad entrambi i conduttori e, ricevuta da in data 16.05.2023 (doc. 3), con cui Controparte_2
comunicava formale disdetta del contratto di locazione con scadenza al 31.12.2023.
Ne consegue che, a fronte della disdetta comunicata con raccomandata del 10.05.2023 da parte di con il rispetto del termine dei sei mesi prima della scadenza, Controparte_1
il contratto di locazione ha cessato di produrre i propri effetti alla data del 31.12.2023.
3. All'accoglimento della domanda di accertamento di cessazione del contratto per finita locazione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56
l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e della data di scadenza del contratto, nonché dell'irreperibilità dei convenuti, si stima equo fissare la data del 3.03.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e così per € 1.301,00 e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo ammontante a € 173,48, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato tra le parti in data
15.12.2014 e registrato in data 19.12.2014, relativo all'immobile a uso abitativo sito in
Torino, Via Lanzo n. 16 bis, composto da ingresso, due camere, tinello e cucinino, un ripostiglio, un bagno, due balconi, una cantina al piano sotterraneo (estremi catastali: foglio 1059, particella 474, subalterno 29, zona 2, categoria A/3, classe 5, r.c. € 964,48), alla data del 31.12.2023;
pagina 4 di 5 Condanna e a rilasciare l'immobile, libero Controparte_2 Controparte_3
da persone e cose, nella disponibilità di parte ricorrente;
Fissa per l'esecuzione la data del 3.03.2025;
Condanna e , in solido, a rimborsare ad Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 1.301,00 per compensi, € 173,48 Controparte_1
per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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