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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 30/10/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3669/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
assistito e difeso dagli Avv.ti MAURI MARIA e NAPPO MARIA, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano, alla via Lavinaio, attrice
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. VIOLANTE
CARMINE, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Mario De
Sena 155, convenuta nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, assistita e difesa ope legis dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Diaz 11, terza chiamata avente ad OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
La presente lite verte in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per somme versate a fronte di intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73
– avente ad oggetto un credito erariale portato da cartella esattoriale – annullata con sentenza del giudice tributario passata in giudicato.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va anzitutto osservato come risulti assolutamente provato, e comunque incontestato, che la società attrice, nelle more del procedimento di opposizione ad intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, sez. XII, r.g. 10545/2014, definito con sentenza di annullamento n. 11464/12/15, pubblicata il 11.5.2015, al fine di porsi al riparo dagli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione forzata, versava all'agente della riscossione, in modalità rateale, l'importo complessivo pari ad € 30.294,27 e, all'indomani del venir meno dell'atto impositivo con pag. 2/7 provvedimento giurisdizionale, richiedeva in autotutela il rimborso della detta somma, cui seguivano il provvedimento di sgravio da parte dell'ADE per l'intero importo portato dal titolo impugnato, oltre alla formale acquiescenza dell'ufficio alla sentenza stessa, ma non anche l'effettiva restituzione dell'importo indebitamente versato all'erario in forza del titolo caducato.
Né risulta che alcuna delle convenute abbia specificamente contestato in questa sede il diritto azionato dall'attrice, limitandosi, ciascuna, ad eccepire sostanzialmente il difetto di legittimazione passiva (rectìus, la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso).
Ciò premesso, in via del tutto preliminare, nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico in materia, esulando dal thema decidendi ogni questione relativa all'an ed al quantum della pretesa, va disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione avendo la Cassazione reiteratamente stabilito (Cass. SS.UU. nn. 18120/2005; 25977/16; 25931/11): “Per il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate, il contribuente dispone dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., devoluta alla cognizione del giudice ordinario...spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione e il quantum della restituzione…attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dal
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2 di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi”.
In sintesi, le controversie relative all'esistenza dell'obbligazione tributaria e alla quantificazione del dovuto competono alla giurisdizione tributaria,
pag. 3/7 mentre, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia comunque riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate, il contribuente dispone dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, va ora osservato che il pagamento effettuato in forza di un titolo successivamente annullato costituisce senz'altro un indebito oggettivo, ciò che, a rigor di legge, legittima l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens, che nel caso in esame è rappresentato dall'agente della riscossione, nei cui confronti è stato effettuato il versamento (cfr. ricevute allegate alla produzione attorea). Ed invero, ai sensi dell'art. 2033
c.c., come noto, l'obbligazione di restituzione del pagamento non dovuto sorge in capo a “chi lo ha ricevuto”.
Fermo restando quanto precede, per quanto attiene alla questione dei rapporti tra ente impositore ed ente riscossore, va pure evidenziato il consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia della Cassazione n. 16412 del 25/07/2007 e richiamato recentemente nella sentenza n. 2480 del 04/02/2020, secondo cui “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se
pag. 4/7 non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Sentenza n. 8370 del 24/04/2015; Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017; Sentenza n. 8295 del 04/05/2018).
Venendo, poi, propriamente alla questione del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, la Corte di Cassazione, con pronuncia condivisa da questo Giudice, ha affermato che: “Nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento” (cfr.
Cass., n. 23701/2004; Cass., n. 11746/2004).
Dai richiamati principi parrebbe, dunque, conseguire che l'azione di restituzione di somme indebitamente versate all'erario debba essere proposta esclusivamente nei confronti del soggetto titolare del credito.
Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste prova che “il concessionario, dopo aver effettuato l'incasso, non ha più la disponibilità delle somme per averle trasmesse all'ente impositore”, circostanza per la quale il suddetto indirizzo ermeneutico esclude il coinvolgimento in lite dell'agente della riscossione
(cfr., Cass. civile, III, 28 novembre 2007, n. 24735).
pag. 5/7 Ne deriva che, in definitiva, se è vero che l'ente riscossore ha semplicemente provveduto ad incassare per conto dell'impositore la somma per cui è causa, essendo esso un mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c., non è altrettanto certo (non avendo l'
[...]
assolto al relativo onere probatorio sulla stessa Controparte_1
incombente) che l'ente impositore abbia incamerato la somma di denaro.
Pertanto, la domanda restitutoria non può che essere accolta nei confronti di entrambi gli enti comparenti.
Si osserva, infine, che ai sensi dell'art. 68, comma 2, D.Lgs 546/1992, “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. Ciò posto, vi è prova agli atti che l'ufficio impositore abbia formalmente prestato acquiescenza alla sentenza de qua in data 4.11.2015 (cfr. provvedimento di sgravio del 11.10.2016) sicché, nel caso di specie, gli interessi al tasso legale devono farsi decorrere da tale ultima data.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
30.294,27, oltre interessi legali dal 4.11.2015 al soddisfo;
b) Condanna e Controparte_1
in solido, al pagamento, in favore Controparte_2
pag. 6/7 dell'attore, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.906, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, in data 31/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 30/10/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3669/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
assistito e difeso dagli Avv.ti MAURI MARIA e NAPPO MARIA, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano, alla via Lavinaio, attrice
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. VIOLANTE
CARMINE, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Mario De
Sena 155, convenuta nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, assistita e difesa ope legis dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Diaz 11, terza chiamata avente ad OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
La presente lite verte in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per somme versate a fronte di intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73
– avente ad oggetto un credito erariale portato da cartella esattoriale – annullata con sentenza del giudice tributario passata in giudicato.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va anzitutto osservato come risulti assolutamente provato, e comunque incontestato, che la società attrice, nelle more del procedimento di opposizione ad intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, sez. XII, r.g. 10545/2014, definito con sentenza di annullamento n. 11464/12/15, pubblicata il 11.5.2015, al fine di porsi al riparo dagli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione forzata, versava all'agente della riscossione, in modalità rateale, l'importo complessivo pari ad € 30.294,27 e, all'indomani del venir meno dell'atto impositivo con pag. 2/7 provvedimento giurisdizionale, richiedeva in autotutela il rimborso della detta somma, cui seguivano il provvedimento di sgravio da parte dell'ADE per l'intero importo portato dal titolo impugnato, oltre alla formale acquiescenza dell'ufficio alla sentenza stessa, ma non anche l'effettiva restituzione dell'importo indebitamente versato all'erario in forza del titolo caducato.
Né risulta che alcuna delle convenute abbia specificamente contestato in questa sede il diritto azionato dall'attrice, limitandosi, ciascuna, ad eccepire sostanzialmente il difetto di legittimazione passiva (rectìus, la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso).
Ciò premesso, in via del tutto preliminare, nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico in materia, esulando dal thema decidendi ogni questione relativa all'an ed al quantum della pretesa, va disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione avendo la Cassazione reiteratamente stabilito (Cass. SS.UU. nn. 18120/2005; 25977/16; 25931/11): “Per il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate, il contribuente dispone dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., devoluta alla cognizione del giudice ordinario...spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione e il quantum della restituzione…attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dal
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2 di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi”.
In sintesi, le controversie relative all'esistenza dell'obbligazione tributaria e alla quantificazione del dovuto competono alla giurisdizione tributaria,
pag. 3/7 mentre, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia comunque riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate, il contribuente dispone dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, va ora osservato che il pagamento effettuato in forza di un titolo successivamente annullato costituisce senz'altro un indebito oggettivo, ciò che, a rigor di legge, legittima l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens, che nel caso in esame è rappresentato dall'agente della riscossione, nei cui confronti è stato effettuato il versamento (cfr. ricevute allegate alla produzione attorea). Ed invero, ai sensi dell'art. 2033
c.c., come noto, l'obbligazione di restituzione del pagamento non dovuto sorge in capo a “chi lo ha ricevuto”.
Fermo restando quanto precede, per quanto attiene alla questione dei rapporti tra ente impositore ed ente riscossore, va pure evidenziato il consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia della Cassazione n. 16412 del 25/07/2007 e richiamato recentemente nella sentenza n. 2480 del 04/02/2020, secondo cui “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se
pag. 4/7 non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Sentenza n. 8370 del 24/04/2015; Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017; Sentenza n. 8295 del 04/05/2018).
Venendo, poi, propriamente alla questione del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, la Corte di Cassazione, con pronuncia condivisa da questo Giudice, ha affermato che: “Nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento” (cfr.
Cass., n. 23701/2004; Cass., n. 11746/2004).
Dai richiamati principi parrebbe, dunque, conseguire che l'azione di restituzione di somme indebitamente versate all'erario debba essere proposta esclusivamente nei confronti del soggetto titolare del credito.
Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste prova che “il concessionario, dopo aver effettuato l'incasso, non ha più la disponibilità delle somme per averle trasmesse all'ente impositore”, circostanza per la quale il suddetto indirizzo ermeneutico esclude il coinvolgimento in lite dell'agente della riscossione
(cfr., Cass. civile, III, 28 novembre 2007, n. 24735).
pag. 5/7 Ne deriva che, in definitiva, se è vero che l'ente riscossore ha semplicemente provveduto ad incassare per conto dell'impositore la somma per cui è causa, essendo esso un mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c., non è altrettanto certo (non avendo l'
[...]
assolto al relativo onere probatorio sulla stessa Controparte_1
incombente) che l'ente impositore abbia incamerato la somma di denaro.
Pertanto, la domanda restitutoria non può che essere accolta nei confronti di entrambi gli enti comparenti.
Si osserva, infine, che ai sensi dell'art. 68, comma 2, D.Lgs 546/1992, “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. Ciò posto, vi è prova agli atti che l'ufficio impositore abbia formalmente prestato acquiescenza alla sentenza de qua in data 4.11.2015 (cfr. provvedimento di sgravio del 11.10.2016) sicché, nel caso di specie, gli interessi al tasso legale devono farsi decorrere da tale ultima data.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €
30.294,27, oltre interessi legali dal 4.11.2015 al soddisfo;
b) Condanna e Controparte_1
in solido, al pagamento, in favore Controparte_2
pag. 6/7 dell'attore, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.906, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, in data 31/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7