Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2025, proposto da
IL LA, LU PA, IA PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Latessa, Cristina Manocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Diamante Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento ovvero per la declaratoria di illegittimità
del silenzio - rigetto serbato dal Comune di Vasto in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata dagli odierni ricorrenti, a mezzo p.e.c., in data 14/07/2025 registrata dall'Ente al prot. n. 52267 del 14/07/2025.
Nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad ottenere copia degli atti richiesti con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 il dott. NI DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 26/11/2025 con cui i procuratori di parte ricorrente rappresentano il venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del contenzioso;
ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO AS, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
NI DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DI | AO AS |
IL SEGRETARIO