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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34209/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
EL (C.F: ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PICCOLI FELICE con studio in VIALE ITALIA, 87 24011 ALME' presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: chiede il divorzio e la conferma dell'ordinanza presidenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 27/4/2006, iscritto nei registri del medesimo comune, anno 2006, n. 749, P. I, dal quale sono nati in data 17/3/2004, Persona_1 in data 2/6/2006 e in data 22/11/2012 (minorenne); Persona_2 Persona_3
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data Parte_2 ha chiesto la pronuncia di divorzio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 27/2/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: “mia IA ha contatti con il padre dice che abita ad Abbiategrasso con la sua nuova compagna, io non ho contatti, non lo sento da tre anni. sta con me, il padre non Per_3 lo vede, da quando è andato via l'ha vista per un anno più o meno diciamo una o due volte al mese, poi non l'ha più vista, cercata o chiamata. Io avevo detto a lui che quando non ero in casa poteva anche vedere la bambina a casa ma lui non è mai voluto venire. Lo scorso anno abbiamo fatto una festa del mio paese e siccome mia IA suona in una band musicale lui si è avvicinato e l'ha salutata e basta. La grande vive con me, il ragazzo lavora e vive con un suo amico. Io lavoro in una ditta come impiegata, non ho idea di cosa faccia mio marito, quando eravamo insieme faceva il panettiere, poi lo hanno licenziato e poi p entrato nella impresa di pulizie dove lavoravo io, poi ha fatto il portiere.
Io non saprei come contattare mio marito, solo la IA grande ha contatti per messaggio e ogni tanto si vedono. Per autorizzazioni e cose varie firmo solo io, per ora non mi hanno fatto problemi”;
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 12/3/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del
Tribunale di N. 3906/2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto alla IA minore dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore si sia reso irreperibile;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della IA alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale assenza paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
che nella irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la IA tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri ( la ragazzina ha ormai tredici anni)
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: lavora come operaia per 13.274 euro annui;
il padre: di lui nulla si conosce se non il fatto che non contribuisce in alcun modo e che deve presumersi abbia piena capacità di lavoro
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento della minore da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 300,00 al mese come richiesto, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e letti ed applicati gli artt.
[...] Controparte_1
316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Milano in data 27/4/2006
(iscritto nei registri del medesimo comune, anno 2006, n. 749, P. I) da Parte_2
e
[...] Controparte_1
Affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, Persona_3 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Assegna la casa famigliare di VIA BAGAROTTI MAFFEO 44 20152 MILANO ITALIA alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ IA ferma la tutela dell'interesse della IA e previa interlocuzione con la stessa;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 nel mantenimento della IA minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/3/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
EL (C.F: ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PICCOLI FELICE con studio in VIALE ITALIA, 87 24011 ALME' presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: chiede il divorzio e la conferma dell'ordinanza presidenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 27/4/2006, iscritto nei registri del medesimo comune, anno 2006, n. 749, P. I, dal quale sono nati in data 17/3/2004, Persona_1 in data 2/6/2006 e in data 22/11/2012 (minorenne); Persona_2 Persona_3
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data Parte_2 ha chiesto la pronuncia di divorzio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 27/2/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: “mia IA ha contatti con il padre dice che abita ad Abbiategrasso con la sua nuova compagna, io non ho contatti, non lo sento da tre anni. sta con me, il padre non Per_3 lo vede, da quando è andato via l'ha vista per un anno più o meno diciamo una o due volte al mese, poi non l'ha più vista, cercata o chiamata. Io avevo detto a lui che quando non ero in casa poteva anche vedere la bambina a casa ma lui non è mai voluto venire. Lo scorso anno abbiamo fatto una festa del mio paese e siccome mia IA suona in una band musicale lui si è avvicinato e l'ha salutata e basta. La grande vive con me, il ragazzo lavora e vive con un suo amico. Io lavoro in una ditta come impiegata, non ho idea di cosa faccia mio marito, quando eravamo insieme faceva il panettiere, poi lo hanno licenziato e poi p entrato nella impresa di pulizie dove lavoravo io, poi ha fatto il portiere.
Io non saprei come contattare mio marito, solo la IA grande ha contatti per messaggio e ogni tanto si vedono. Per autorizzazioni e cose varie firmo solo io, per ora non mi hanno fatto problemi”;
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 12/3/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del
Tribunale di N. 3906/2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto alla IA minore dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore si sia reso irreperibile;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della IA alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale assenza paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
che nella irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la IA tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri ( la ragazzina ha ormai tredici anni)
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: lavora come operaia per 13.274 euro annui;
il padre: di lui nulla si conosce se non il fatto che non contribuisce in alcun modo e che deve presumersi abbia piena capacità di lavoro
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento della minore da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 300,00 al mese come richiesto, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 , posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e letti ed applicati gli artt.
[...] Controparte_1
316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Milano in data 27/4/2006
(iscritto nei registri del medesimo comune, anno 2006, n. 749, P. I) da Parte_2
e
[...] Controparte_1
Affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, Persona_3 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Assegna la casa famigliare di VIA BAGAROTTI MAFFEO 44 20152 MILANO ITALIA alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ IA ferma la tutela dell'interesse della IA e previa interlocuzione con la stessa;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 nel mantenimento della IA minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/3/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato