Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 5 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4074/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Briuglia, giusta procura in Parte_1
atti;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, giusta procura generale in atti
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.10.2020, premettendo di essere Parte_1
titolare di pensione categoria VOCOM n. 36025436, esponeva: di aver ricevuto una comunicazione con la quale l' la informava che, nel periodo dall'1 Giugno 2010 al 31 CP_1
Dicembre 2015, erano stati erogati € 8,420,74 in più a titolo di quote d'integrazione al minimo non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
avverso la ricevuta comunicazione, tramite il patronato, proponeva
CP_ ricorso al Comitato Provinciale dell' senza ricevere alcun riscontro.
Eccepiva l'irripetibilità delle somme richieste dall' resistente in forza dell'art. 52 CP_1
Legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 38 della Cost.
Eccepiva, altresì, la decadenza dal diritto di recupero della somma erogata a norma dell'art. 13 della Legge 30 dicembre 1991.
Rilevava che non poteva esserle addebitata alcuna responsabilità per l'eventuale indebita erogazione della suddetta somma, percepita in buona fede e che, comunque, sussistevano
1
Deduceva l'illegittimità del recupero dell'indebito per carenza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, che venisse accertata e dichiarata la nullità del provvedimento e, per l'effetto, che venisse ordinata la restituzione delle somme, eventualmente già trattenute, illegittimamente a causa del mancato parere
CP_ CP_ dell' nel termine di legge, con condanna dell' al pagamento delle somme dovute, oltre gli interessi legali. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con CP_1
memoria del 3.5.2021, eccependo, preliminarmente la nullità del ricorso per carenza di prova e di allegazione in ordine all'inesistenza dell'indebito o all'imputabilità ad un errore commesso da esso stesso . CP_1
Affermava la legittimità del proprio operato in quanto, all'esito di una verifica reddituale, veniva rideterminato il trattamento minimo posto che i redditi posseduti dalla ricorrente e dal coniuge superavano il limite previsto dalla legge.
Negava che fosse intervenuta alcuna decadenza ai sensi dell'art. 13 della Legge 30 dicembre 1991, avendo provveduto ad inoltrare la comunicazione dell'indebito entro il termine annuale.
Deduceva che in capo ai pensionati, pur se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, sussiste l'inderogabile obbligo di comunicare i propri redditi all'Ente previdenziale.
Negava il verificarsi di un errore di calcolo imputabile ad esso . CP_1
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che il ricorso venisse dichiarato nullo per difetto di prova, e in ogni caso, chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3.- L'udienza del 5.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza formulata dalla parte ricorrente.
L'eccezione appare fondata e va, pertanto, accolta.
La L. n. 412 del 1991, all'art. 13, comma 2, dispone che l' "procede annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
2 La Corte di Cassazione al riguardo ha affermato che "l'obbligo dell di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art.
13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che la ricorrente e il marito, con dichiarazione congiunta, abbiano presentato il modello 730 annualmente e che il dato reddituale dichiarato negli stessi modelli, coincida con quelli contenuti nel prospetto di riliquidazione
CP_ della pensione allegato in atti dall'
Va escluso, pertanto, che l' resistente non fosse a conoscenza dei redditi prodotti dal CP_1 marito della ricorrente, i quali avrebbero inciso sull'erogazione delle quote di integrazione al minimo sulla pensione di quest'ultima.
Va rilevato, altresì, che dagli atti di causa risulta che nessuna lettera di sollecito da parte
CP_ dell' in ordine alla comunicazione di redditi rilevanti ai fini del calcolo delle prestazioni erogate sia stata inoltrata e che pertanto nessuna omissione può addebitarsi alla ricorrente.
Tutto ciò assume rilievo proprio al fine di verificare la decadenza cui sarebbe incorso l' , il quale, posta la conoscibilità di eventuali irregolarità a seguito di Controparte_2
regolare presentazione dei modelli 730, avrebbe potuto immediatamente effettuare le verifiche e procedere al recupero dell'indebito entro l'anno successivo.
La Corte di legittimità, in merito all'art. 13 comma 1 della L. n. 412 del 1991, ha più volte affermato che “la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
3 Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.
n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione dei comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' "(...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1
eventualmente pagato in eccedenza".
Il termine "recupero" non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all ma va inteso nel CP_1
senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1
dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato.(entro l'anno successivo a quello in cui
è pervenuta la dichiarazione reddituale deve formalizzare la richiesta di recupero portandola a conoscenza del pensionato).In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020.
Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' CP_1
finendo per affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento
(l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
La L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro CP_1
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1
dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di
4 recupero portandolo a conoscenza del pensionato". (Corte di Cassazione Sez. lav. Sent. n.
13918 del 20 maggio 2021).
CP_ Pertanto, non risulta rilevante, come preteso dall' che la verifica sia scaturita da un controllo online (servizio che permette ai pensionati di richiedere il ricalcolo del proprio trattamento) e non c.d. bacht (processo automatizzato di ricalcolo delle pensioni che l' CP_1
effettua periodicamente per un gruppo di pensionati, in genere dopo l'aggiornamento dei dati o la ricezione di nuova documentazione) posto che l' , pur disponendo dei dati CP_1
reddituali utili alla rideterminazione della pensione erogata alla ricorrente, regolarmente trasmessi anno per anno, non ha effettuato l'attività di verifica annuale. CP_ Orbene, atteso che l' ha intrapreso l'azione di recupero solo a novembre 2019, per il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 dicembre 2015, va ritenuto che la sua pretesa sia estinta per intervenuta decadenza.
CP_ La decadenza investe l'intera pretesa dell' posto che per gli anni dal 2016 al 2019, come dal prospetto allegato dallo stesso istituto resistente, non è stato erogato nulla in eccedenza.
5. In ogni caso, nel merito, dalla documentazione in atti risulta che con nota datata
9.11.2019 è stato comunicato alla ricorrente che “nel periodo che va dall'1.6.2010 al
31.12.2015 sono stati pagati € 8.420,74 in più sulla sua pensione cat. VOCOM n.
36025436. Sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Va osservato, altresì, che con altra comunicazione avente medesima data, l' ha CP_1
riliquidato la pensione spettante alla ricorrente con prospetto allegato in atti.
Parte ricorrente contesta la legittimità della ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree giova premettere un richiamo alla normativa di riferimento.
In tema di ripetizione d'indebito previdenziale, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
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2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha disposto:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n. 1446/2008).
In particolare, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi
natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627
del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
(Cass. civ., sez. lav. 23.2.2022, n.5984).
6 Avuto riguardo al caso di specie, le doglianze della ricorrente risultano meritevoli di accoglimento.
Va rilevato, innanzitutto, che l' non ha mai sospeso l'erogazione del trattamento CP_1
pensionistico in forza delle pretese omissioni informative di natura reddituale da parte della ricorrente.
Si osserva, altresì, che, per quanto concerne la conoscibilità da parte dell' dei dati CP_1 reddituali della beneficiaria della prestazione pensionistica, che l'acquisizione d'ufficio, da parte dell' , dei dati reddituali in possesso delle altre Amministrazioni pubbliche ha CP_1 trovato effettiva attuazione a partire dal primo gennaio 2010.
L'art. 15, comma 1, D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, ha previsto infatti che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti CP_1 di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola
tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia…”.
Tale statuizione è stata poi rafforzata dall'art. 13, D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha istituito presso l' il "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” (comma 1)
e ha previsto che "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla
sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa…” (comma 6, lett. c).
Si ribadisce che dagli atti di causa risulta che la ricorrente, con dichiarazione congiunta con il marito, ha regolarmente inoltrato i modelli 730 per gli anni di cui si discute.
Non si ravvisano pertanto omissioni da parte della ricorrente riconducibili ad una condotta dolosa.
7 Non avendo l' dimostrato la sussistenza del dolo della ricorrente nella percezione CP_1
delle somme asseritamente indebite, non può legittimamente ripetere le somme erogate e percepite in buona fede dalla stessa.
In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dunque dichiarata l'illegittimità della ripetizione della somma di euro 8.420,74, a danno della ricorrente con conseguente condanna dell' alla restituzione di detta somma alla CP_1
ricorrente (ove già integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. CP_1
147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in ragione della semplicità e serialità delle questioni affrontate. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Maria Briuglia, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito relativa alla pensione VOCOM n. 36025436 per le annualità dall'1.6.2010 al
31.12.2015 pari ad € 8.420,74 e, per l'effetto, condanna l' a restituire alla CP_1
ricorrente le somme eventualmente trattenute e/o compensate a tali titoli;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, avv. Maria Briuglia.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora la Face
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