Art. 6.
L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, e' fatto da una commissione tratta dal comitato provinciale di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , costituita dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, con funzione di presidente, dal direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del comitato provinciale.
La commissione sente nella fase di accertamento il lavoratore interessato o il sindacato da lui delegato ad assisterlo, che ne faccia richiesta.
La commissione esaurisce l'accertamento dei fatti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda ed entro tale termine notifica una relazione dei fatti accertati al richiedente, assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.
Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati sono in ogni caso rimessi al comitato di cui al precedente articolo 5 per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiedente abbia presentato contestazioni o controdeduzioni il comitato procede, ove necessario, all'integrazione dell'istruttoria.
L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, e' fatto da una commissione tratta dal comitato provinciale di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , costituita dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, con funzione di presidente, dal direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del comitato provinciale.
La commissione sente nella fase di accertamento il lavoratore interessato o il sindacato da lui delegato ad assisterlo, che ne faccia richiesta.
La commissione esaurisce l'accertamento dei fatti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda ed entro tale termine notifica una relazione dei fatti accertati al richiedente, assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.
Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati sono in ogni caso rimessi al comitato di cui al precedente articolo 5 per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiedente abbia presentato contestazioni o controdeduzioni il comitato procede, ove necessario, all'integrazione dell'istruttoria.