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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1478/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5749/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TASI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TASI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 5749/2025, notificato in data 08/10/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500036541000, notificata in data 12/09/2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento di somme derivanti da diversi avvisi di accertamento e da una cartella di pagamento.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di
Palagonia e della cartella di pagamento n. 29320250016026365000.
Ha eccepito, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese impositive, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale per i tributi locali. Ha lamentato, infine, la carenza di motivazione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, stante la mancata allegazione degli atti prodromici richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi degli avvisi di accertamento, atti promananti dall'ente impositore.
Nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 29320250016026365000, producendo la relativa documentazione, e ha dedotto l'inammissibilità delle doglianze relative a vizi propri degli atti presupposti, in quanto non tempestivamente impugnati.
Ha infine contestato il presunto difetto di motivazione, asserendo la non obbligatorietà dell'allegazione degli atti presupposti, qualora questi siano già noti o conoscibili al contribuente.
Il Comune di Palagonia, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con memoria illustrativa depositata in data 07/01/2026, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, evidenziando la mancata prova, da parte del Comune di Palagonia, della notifica degli avvisi di accertamento.
Ha inoltre dichiarato di rinunciare formalmente alle contestazioni mosse avverso la cartella di pagamento n. 29320250016026365000, stante la pendenza di altro giudizio sulla medesima (RGN 3453/2025), al fine di evitare un contrasto tra giudicati.
La causa è stata quindi posta in decisione alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, la Corte prende atto della dichiarazione di parte ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa del 07/01/2026, di rinunciare alle contestazioni relative alla cartella di pagamento n.
29320250016026365000. Tale dichiarazione, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio su tale specifico punto, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo della domanda.
Passando al merito delle residue doglianze, relative ai crediti derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palagonia, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, ossia gli avvisi di accertamento per IMU,
TASI e TARI relativi agli anni dal 2015 al 2020.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, poiché impedisce al contribuente un efficace esercizio del diritto di difesa.
L'onere di provare la regolare notificazione degli atti impositivi grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare di aver esercitato il proprio potere entro i termini di decadenza previsti.
Nel caso di specie, il Comune di Palagonia, ente creditore e titolare della pretesa impositiva, è rimasto contumace e non ha fornito alcuna prova della rituale notificazione degli avvisi di accertamento posti a fondamento della comunicazione di fermo impugnata.
La difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è concentrata unicamente sulla cartella di pagamento, senza offrire prove relative agli avvisi di accertamento emessi dal Comune, rispetto ai quali, peraltro, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La mancata prova della notificazione degli avvisi di accertamento determina l'inefficacia di tali atti nei confronti del contribuente e, di conseguenza, l'illegittimità della pretesa creditoria da essi scaturente. L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" determina una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi. Ne deriva che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nella parte in cui si fonda su tali atti, è illegittima e deve essere annullata.
Resta assorbita, stante la fondatezza del motivo che precede, la disamina della pure sollevata eccezione di prescrizione. Ad ogni modo, si rileva che la mancata notifica degli atti di accertamento ha impedito l'interruzione del relativo termine prescrizionale. Per le sanzioni e gli interessi, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni. Pertanto, anche sotto tale profilo, gran parte della pretesa creditoria risulterebbe estinta.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deve essere annullata limitatamente alle somme derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palagonia.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Per la parte di domanda oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sussistono giusti motivi, legati alla pendenza di altro giudizio, per compensare integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Per la parte residua del giudizio, il Comune di Palagonia, rimasto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore1, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese creditorie derivanti dalla cartella di pagamento n. 29320250016026365000, compensa le spese di giudizio per tale parte tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500036541000, limitatamente alle somme relative agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palagonia. Condanna il Comune di Palagonia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Nominativo_1 Difensore_1.
Così deciso in Catania, il 17/02/2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5749/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TASI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 TASI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036541000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 500/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 5749/2025, notificato in data 08/10/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500036541000, notificata in data 12/09/2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento di somme derivanti da diversi avvisi di accertamento e da una cartella di pagamento.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di
Palagonia e della cartella di pagamento n. 29320250016026365000.
Ha eccepito, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese impositive, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale per i tributi locali. Ha lamentato, infine, la carenza di motivazione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, stante la mancata allegazione degli atti prodromici richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi degli avvisi di accertamento, atti promananti dall'ente impositore.
Nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 29320250016026365000, producendo la relativa documentazione, e ha dedotto l'inammissibilità delle doglianze relative a vizi propri degli atti presupposti, in quanto non tempestivamente impugnati.
Ha infine contestato il presunto difetto di motivazione, asserendo la non obbligatorietà dell'allegazione degli atti presupposti, qualora questi siano già noti o conoscibili al contribuente.
Il Comune di Palagonia, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con memoria illustrativa depositata in data 07/01/2026, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, evidenziando la mancata prova, da parte del Comune di Palagonia, della notifica degli avvisi di accertamento.
Ha inoltre dichiarato di rinunciare formalmente alle contestazioni mosse avverso la cartella di pagamento n. 29320250016026365000, stante la pendenza di altro giudizio sulla medesima (RGN 3453/2025), al fine di evitare un contrasto tra giudicati.
La causa è stata quindi posta in decisione alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, la Corte prende atto della dichiarazione di parte ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa del 07/01/2026, di rinunciare alle contestazioni relative alla cartella di pagamento n.
29320250016026365000. Tale dichiarazione, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio su tale specifico punto, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo della domanda.
Passando al merito delle residue doglianze, relative ai crediti derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palagonia, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, ossia gli avvisi di accertamento per IMU,
TASI e TARI relativi agli anni dal 2015 al 2020.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, poiché impedisce al contribuente un efficace esercizio del diritto di difesa.
L'onere di provare la regolare notificazione degli atti impositivi grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare di aver esercitato il proprio potere entro i termini di decadenza previsti.
Nel caso di specie, il Comune di Palagonia, ente creditore e titolare della pretesa impositiva, è rimasto contumace e non ha fornito alcuna prova della rituale notificazione degli avvisi di accertamento posti a fondamento della comunicazione di fermo impugnata.
La difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è concentrata unicamente sulla cartella di pagamento, senza offrire prove relative agli avvisi di accertamento emessi dal Comune, rispetto ai quali, peraltro, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La mancata prova della notificazione degli avvisi di accertamento determina l'inefficacia di tali atti nei confronti del contribuente e, di conseguenza, l'illegittimità della pretesa creditoria da essi scaturente. L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" determina una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi. Ne deriva che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nella parte in cui si fonda su tali atti, è illegittima e deve essere annullata.
Resta assorbita, stante la fondatezza del motivo che precede, la disamina della pure sollevata eccezione di prescrizione. Ad ogni modo, si rileva che la mancata notifica degli atti di accertamento ha impedito l'interruzione del relativo termine prescrizionale. Per le sanzioni e gli interessi, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni. Pertanto, anche sotto tale profilo, gran parte della pretesa creditoria risulterebbe estinta.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo deve essere annullata limitatamente alle somme derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palagonia.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Per la parte di domanda oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sussistono giusti motivi, legati alla pendenza di altro giudizio, per compensare integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Per la parte residua del giudizio, il Comune di Palagonia, rimasto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore1, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese creditorie derivanti dalla cartella di pagamento n. 29320250016026365000, compensa le spese di giudizio per tale parte tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29380202500036541000, limitatamente alle somme relative agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palagonia. Condanna il Comune di Palagonia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Nominativo_1 Difensore_1.
Così deciso in Catania, il 17/02/2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello