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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 534 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza del 13/12/2014 comunicata il 15/12/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. ) Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (cod. fis. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Renato Sgroi
Santagati e Domenico Previste giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Messina Via La Farina n. 17
APPELLANTI
nato a [...] il [...] (cod. fis. CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Messina Via Ghibellina n.48, presso lo studio dell'Avv.
Antonino Costa che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATO
(cod. fis. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Anna Crea con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 1382/2018 del Tribunale di Messina del 23/06/2018 nel procedimento R.G. 280/2005.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 10/01/2005 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Messina, e la CP_1 Controparte_2
per chiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente
[...]
stradale avvenuto in data 20/06/1997; gli attori esponevano che nella notte della suddetta data, alle ore 00.15 circa, in Messina, alla guida della propria Parte_1 autovettura, si trovava all'incrocio tra la Via San Filippo Bianchi e la Via Università, con direzione di marcia monte - mare (da Via S. Filippo Bianchi verso Via Cesare
Battisti), allorquando veniva violentemente investito dall'autovettura Lancia Delta targata ME605622, condotta da che procedendo a velocità elevatissima CP_1
impattava violentemente con la Citroen AX, su cui si trovava lo il quale, Pt_1
catapultato fuori dalla stessa, rimaneva schiacciato dalla propria auto, che improvvisamente ricadeva su di lui. L'attore era trasportato d'urgenza all'Ospedale
Piemonte ove gli venivano riscontrate ferite lacero contuse in tutto il corpo, trauma cranico, emorragie, e fratture, tra cui quella della mandibola;
la gravità dei traumi subiti imponevano ai sanitari di trasferirlo d'urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico universitario di Messina ove lo ME veniva ricoverato nel Reparto di
Neurochirurgia.
All'evento seguiva un notevole e perdurante periodo di cure e di riabilitazioni, ed in citazione venivano meglio specificate le lesioni gravissime e cioè: “stato di coma in soggetto con ferita lacero-contusa alla regione occipitale, piramidale nasale ed arata sopraccigliare sx;
otorragia bilaterale;
frattura affossata temporale a dx estesa alla
pag. 2/10 rocca; falda emorragica attigua;
escoriazioni multiple;
fratture e contusioni diffuse in tutto il corpo”.
Veniva avviato procedimento penale ed il Tribunale di Messina, con sentenza n.
2145/01 ha dichiarato il responsabile dei reati ascrittigli, condannandolo altresì, CP_1
in solido con la di assicurazioni, al risarcimento dei danni, la cui Controparte_2
liquidazione riservava al competente giudice civile, nella misura del 75% del danno globale, riconoscendo il concorso di colpa di nella misura del 25%, a Parte_1 seguito del comportamento tenuto da quest'ultimo nell'impegnare l'incrocio al momento del sinistro;
successivamente la Corte d'Appello di Messina con sentenza n
1169/03 e quindi la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con sentenza definitiva
1438/2004 del 28/10/2004 hanno confermato la suddetta pronuncia.
In ragione delle conseguenze subite dallo la madre di questi, , Pt_1 Parte_2
subiva insieme al figlio uno stravolgimento della propria esistenza, dovendosi dedicare in toto alla cura del figlio, rimasto gravemente leso e bisognoso di incessante assistenza;
per tale motivo l'attrice esponeva di avere patito una vera e propria malattia psichiatrica con grave danno biologico permanente sub specie di danno morale riflesso, danno biologico-psichiatrico riflesso, danno esistenziale ed alla vita familiare.
In conclusione e la madre , chiedevano il risarcimento di Parte_1 Parte_2
tutti i danni subiti e la condanna, in solido tra loro, di quale proprietario e CP_1 conducente dell'autovettura e della questa anche Controparte_2 ultra massimale per mala gestio, stante l'esclusiva responsabilità del e l'accertata CP_1
copertura assicurativa del suo veicolo al momento del sinistro.
Nell'instaurato giudizio R.G. 280/2005 si costituiva il quale chiedeva CP_1
dichiararsi che il sinistro era avvenuto per fatto e colpa dello e/o, in via Pt_1
subordinata, ritenere lo stesso corresponsabile del sinistro de quo in altra percentuale;
chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevato dalla società
[...]
quale impresa che assicurava il veicolo coinvolto nel sinistro per Parte_3
cui è causa.
Si costituiva anche la società la quale contestava le domande Controparte_2
attoree sia in punto di an debeatur, che di quantum, chiedendone il rigetto;
faceva comunque presente che l'eventuale risarcimento del danno avrebbe dovuto essere pag. 3/10 contenuto nei limiti del massimale previsto dalla polizza rc-auto 875-01-318956, previa deduzione degli importi già corrisposti a titolo di provvisionale in sede penale, pari ad
Euro 25.000,00 in favore di ed Euro 10.000,00 in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
Veniva espletata prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulle persone degli attori, affidata al consulente Dott. che depositava il proprio elaborato Persona_1
peritale.
La causa era posta in decisione e con sentenza del 23/06/2018 il Tribunale ha così statuito: “Condanna la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore e in solido, al pagamento, in favore degli CP_1 attori, delle seguenti somme: a) € 44.577,00 in favore di b) € Parte_1
3.117,40 in favore di , il tutto oltre accessori come in motivazione, ed al Parte_2 netto dell'acconto già ricevuto in corso di causa, come pure in motivazione specificato;
Condanna la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore e in solido, alla rifusione delle spese CP_1
processuali, liquidate in favore di: e , in complessivi Parte_1 Parte_2
€ 10.000,00 di cui € 1.202,00 per esborsi, oltre iva e cpa, spese generali, come per legge e pone a carico dei medesimi convenuti, in solido fra loro, le spese per la CTU, già liquidate in corso di causa a favore del dott. ”. Persona_1
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'an della domanda con riferimento alla dinamica del sinistro ma ha ritenuto di riconoscere una concorsualità in misura pari al
25% a carico di , per come statuito in sede penale, ed ha liquidato il Parte_1
risarcimento sulla base delle valutazioni rese dal CTU per una invalidità permanente riconosciuta in misura pari al 14%. .
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2
impugnazione; nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti e CP_1
la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza del 07/12/2022 la Corte ha disposto nuova CTU nominando congiuntamente i consulenti Dott. e Dott.ssa con il Persona_2 Persona_3 seguente incarico: “a) accertare il danno biologico, quale danno all'integrità psico- fisica in sé considerata, riportato da in conseguenza dell'incidente per Parte_1
pag. 4/10 cui è causa, indicando la percentuale di invalidità permanente e la durata dell'invalidità temporanea, totale o parziale;
b) valutare le menomazioni preesistenti riportate dallo prima dell'incidente per cui è causa e procedere quindi alla Pt_1 stima dell'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
c) tenere conto dei rilievi formulati dalle parti, con particolare riferimento alla necessità di procedere ad accertamenti strumentali, alla riconducibilità all'incidente oggetto di causa della psoriasi da cui è affetto lo e del lamentato danno Pt_1 all'apparato dentale dello stesso;
d) accertare il danno biologico, quale danno all'integrità psico-fisica in sé considerata, riportato da , riconducibile Parte_2 all'incidente oggetto di causa;
e) la congruità dell'ammontare delle spese mediche sostenute sia dallo che dalla e l'ammontare delle e presumibili spese da Pt_1 Pt_2 affrontare”.
I nominati consulenti depositavano il proprio elaborato peritale e quindi la causa era posta in decisione con ordinanza del 13/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la decisione del Tribunale per avere il decidente condiviso e fatte proprie le conclusioni della CTU assunta nel giudizio di primo grado;
sul punto gli appellanti contestano la consulenza ritenuta errata ed insufficiente innanzi tutto nella valutazione del grado di invalidità riconosciuto in misura pari al solo 14% e, nel caso dello per avere poi il Giudice sviluppato il conteggio di quanto spettante a Pt_1
titolo di risarcimento applicando le tabelle del Tribunale di Milano nel range ricompreso fra lo
0% ed il 14% per cento, non tenendo conto che l'odierno appellante partiva già da una precedente invalidità del 50% patita a causa di un altro sinistro, e quindi in tal caso la valutazione andava fatta considerando il range fra il 51% ed il 64%, con un sensibile aumento dell'importo finale.
pag. 5/10 Gli appellanti hanno anche contestato la totale assenza di accertamenti strumentali e l'evidente erroneità del mancato riconoscimento dei danni organici accertati, con particolare riferimento anche alla sopraggiunta psoriasi ed alla frattura degli elementi dentari per lo
ME.
Analoga contestazione viene mossa con riferimento alle valutazioni rese per il danno lamentato da , stante il mancato riconoscimento dei danni patiti e della Parte_2
dipendenza dei disturbi lamentati dagli eventi per cui è causa.
Sul punto la Corte ha ritenuto di disporre nuova consulenza, affidata ai medici Dott. Per_2
e Dott.ssa formulando specifici quesiti, con il testo sopra riportato in
[...] Persona_3
premessa, aventi ad oggetto sostanzialmente tutte le doglianze lamentate dagli appellanti.
I nominati consulenti hanno depositato il proprio elaborato peritale;
esaminata la CTU, questa
Corte, nonostante le contestazioni formulate dagli appellanti anche in comparsa conclusionale, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, ed il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni dei consulenti siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
I consulenti evidenziano innanzi tutto che;
“L'esame obiettivo attuale ha messo in evidenza un soggetto di anni 47 in apparenti buone condizioni generali, lucido, collaborante con regolare flusso ideico che dagli incidenti subiti ha riportato parziali disturbi della memoria e labilità emotiva che non hanno impedito allo stesso di instaurare delle valide relazioni emotivo affettive sfociate nel matrimonio e ad avere dei figli. Lo stesso, inoltre, contrariamente a quanto supposto in precedenti relazioni di consulenza che lo ritenevano invalido al 100% per totale incapacità lavorativa, da alcuni anni lavora, senza riferite significative limitazioni, come archivista presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Piemonte”; i consulenti valutano per lo un danno biologico residuato pari al 15% con invalidità temporanea di 60 giorni al Pt_1
100%, 60 giorni al 75% e 120 giorni al 50%.
La valutazione resa dai consulenti, leggermente superiore a quella del CTU del giudizio di primo grado, è quindi chiara nel ritenere che le patologie pregresse non hanno impedito allo di condurre una vita normale e pertanto lo stato di validità anteriore al sinistro deve Pt_1 essere considerato pari al cento per cento di guisa che la valutazione del danno va effettuata pag. 6/10 rimanendo nel range inziale a partire dalla zero, così come fatto dal Giudice di prime cure, e non già a partire dal 50% come chiesto dall'appellante.
I consulenti, inoltre, nel rispondere ai quesiti specifici della Corte, come pure ai rilievi mossi dal consulente di parte, hanno affermato con riferimento alla patologia della psoriasi, la cui sopravvenienza è ricollegata dall'appellante al sinistro, che “nella patogenesi della dermopatia psoriasica intervengono fattori autoimmunitari, genetici e ambientali, pertanto non è possibile riconoscere un nesso causale con il sinistro stradale subito dallo el 1997, epoca in cui Pt_1
lo stesso già soffriva le conseguenze del precedente grave traumatismo subito pochi anni orsono, cui eventualmente è da correlare la riferibilità causale”; la suddetta patologia, pertanto, non può essere riconosciuta come danno da risarcire in quanto non riconducibile al sinistro per cui è causa.
Per quanto riguarda la frattura di cinque elementi dentari, i consulenti evidenziano come per tale fattispecie “non è documentato alcun piano terapeutico o documentazione fiscale attestante cure specifiche, né alla data odierna si ritiene invalidante l'esito della sutura del bordo sinistro della lingua o della sub lussazione mandibolare avvenuta oltre ventisette anni addietro”, e pertanto anche sul punto la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Analoghe considerazioni vanno fatte per l'appellante alla quale i consulenti Parte_2
riconoscono un danno biologico in misura pari a 2% con invalidità temporanea di 20 giorni al
50% e 20 giorni al 25%, e quindi sostanzialmente uguale, se non addirittura leggermente inferiore a quanto risultato in primo grado laddove il CTU aveva riconosciuto pur sempre un danno biologico del 2% ma una invalidità temporanea di 30 giorni al 100% ed 8 giorni al 30%.; sul punto i consulenti affermano infatti che: “Alla luce di quanto sopra si può concludere asserendo che la signora , a seguito dei fatti di causa, riuscendo ad attivale le fisiologiche Pt_2
risposte di adattamento che le hanno consentito di accudire il figlio ed a far fronte alle necessità dello stesso, non avendo riportato limitazioni funzionali e delle proprie capacità e potenzialità, non può essere considerata affetta da un “”Disturbo ansioso depressivo reattivo””, patologia che avrebbe inevitabilmente determinato delle limitazioni funzionali e che
l'ansia riferita sia, come riportato nella relazione di CTU che si conferma ed a cui integralmente ci si riporta, da inscriversi in Disturbo dell'adattamento cronico lieve”.
pag. 7/10 Per la valutazione del risarcimento spettante possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età del danneggiato al momento Pt_1
del sinistro (venti anni) ne consegue un importo di Euro 57,111,00 per danno biologico e quindi danno non patrimoniale risarcibile con incremento per sofferenza soggettiva, oltre Euro
18.975,00 per invalidità temporanea e quindi un totale di Euro 76.086,00; detto importo va calcolato in misura parti al 75%, stante il riconosciuto concorso di colpa dello in Pt_1
misura pari al 25%, circostanza non formante oggetto di impugnazione, residuando quindi un importo di Euro 57.064,50.
Con riferimento a , in ragione della sua al momento del sinistro (quarantacinque Parte_2
anni) ne consegue un importo di Euro 2.887,00 per danno biologico e quindi danno non patrimoniale risarcibile con incremento per sofferenza soggettiva, oltre Euro 1.725,00 per invalidità temporanea e quindi un totale di Euro 4,612,00; detto importo va calcolato in misura pari al 75%, stante il riconosciuto concorso di colpa dello in misura pari al 25%, Pt_1
residuando quindi un importo di Euro 3.459,00.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti contestano il mancato riconoscimento della personalizzazione nel calcolo del risarcimento e chiedono il conseguente adeguamento dell'importo spettante;
sul punto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
ascoltata nel giudizio di primo grado, ribadiscono la condizione di disagio sociale dello Pt_1
e le sue persistenti difficoltà nella vita quotidiana, con lo sconvolgimento esistenziale cui è andato incontro inevitabilmente insieme alla madre.
pag. 8/10 Sul punto soccorre l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il
Giudice può riconoscere un incremento nel risarcimento a titolo di personalizzazione del danno quando si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e tali da rendere il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; osserva la Corte che le allegazioni degli appellanti, la ricostruzione dell'evento con i gravi danni fisici patiti, la lunga fase di cure e riabilitazione, l'evidente sofferenza fisica e morale patita soprattutto dallo in giovane età (venti anni) con la compromissione di quella che doveva essere la sua Pt_1 spensierata e lieta gioventù, portano a ritenere che possa essere riconosciuta una personalizzazione in misura pari a circa il venti per cento dell'importo risarcitorio del danno permanente, con esclusione della invalidità temporanea, pari quindi ad ulteriori Euro 8,566,66 per ed Euro 433,05 per . Parte_1 Parte_2
In conclusione va riconosciuto in favore di un importo pari a complessivi Euro Parte_1
65.631,16 ed in favore di un importo pari a complessivi Euro 3.892,05; da detti Parte_2 importi vanno poi detratti gli acconti già versati a titolo di provvisionale, da imputare non prima di aver reso previamente omogenei i valori e imputando gli acconti prima al capitale e poi, eventualmente, agli interessi.
Le superiori somme determinate alla data odierna sono da intendersi attualizzate e già rivalutate, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1382/2018 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Messina del 23/06/2018 nel procedimento R.G. 280/2005, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna in solido e la in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 Controparte_2
al pagamento a titolo di risarcimento in favore di dell'importo di Euro Parte_1
65.631,16 ed in favore di dell'importo di Euro 3.892,05, somme della quali Parte_2
detrarre l'acconto già ricevuto in corso di causa, con interessi e rivalutazione come in premessa;
2) Condanna in solido e la in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. al rimborso in favore di parte appellante di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi Euro 1.202,00 per spese ed Euro 9.500,00 per compensi e per il secondo grado in Euro 810,00 per spese ed Euro
9.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..; pone le spese delle CTU di entrambi i gradi del giudizio a a carico in solido di e della CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_2
Messina, camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
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