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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 198 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Roma- Parte_1 P.IVA_1 gnoli
- attrice -
, rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Laura Ricci
- convenuto -
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Danila Fava
- convenuta -
) Controparte_2 C.F._3
- convenuto contumace - e
) Controparte_3 C.F._4
- convenuto contumace - Oggetto: revocatoria ordinaria Conclusioni: le procuratrici delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e, premesso: P_
- di essere creditrice di in forza del decreto ingiuntivo Parte_2 immediatamente esecutivo n. 1306/2017 emesso il 22.6.2017 dal Tribunale di An- cona per l'importo di € 11.799,82 in ragione dei rapporti commerciali con il me- desimo intercorsi;
- che, non avendo sortito alcun effetto la notifica del decreto ingiuntivo av- venuta il 18.7.2017, in data 5.6.2018, era stato notificato atto di precetto per complessivi € 13.722,51, procedendosi in seguito con il pignoramento;
- che, nelle more dell'avviato procedimento di recupero forzoso, il CP_4 aveva ottenuto il divorzio dalla coniuge, con sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Macerata n. 319/2020, passata in giudicato il 23.4.2020, in ragione della quale il aveva assunto l'obbligazione di trasferire ai figli, Parte_2 CP
e nella misura di un mezzo ciascuno, i diritti di nuda proprietà Controparte_3
Pag. 1 a 7 sugli immobili siti a Macerata, contrada Pace n. 36, catastalmente identificati al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 47, part. 288, sub. n. 5 (appartamen- to) e sub. 3 (locale magazzino-deposito), con contestuale costituzione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore di la quale, si era Controparte_1 obbligata ad accettare e ricevere il diritto di usufrutto degli immobili sopra de- scritti nonché a rinunciare alla richiesta di mantenimento e/o alimenti per sé;
- che, in data 17.6.2020, il aveva formalizzato il trasferimento Parte_2 immobiliare e la costituzione del diritto di usufrutto con atto pubblico rogitato dal Notaio rep. n. 29589, racc. n. 17427, e trascritto a Mace- Persona_1 rata il 2.7.2020, al n. 4962 Reg. Part., al n. 6821 Reg. Gen., e al n. 4961 Reg. Part., al n. 6820 Reg. Gen.;
- che, in conseguenza di detto trasferimento, il non era più pro- Parte_2 prietario di beni immobili;
- che l'atto posto in essere era preordinato a sottrarre la garanzia ai credito- ri;
- che la ex coniuge e i figli erano consapevoli della esposizione debitoria del avendo questi sempre mantenuto la residenza insieme alla propria fa- Parte_2 miglia;
- che in relazione al suddetto trasferimento ricorrevano, dunque, i presup- posti per l'esercizio della revocatoria ex art. 2901 c.c.; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribu- nale adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la cessione gratuita in esecuzione di obbligo assunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata posta in essere dai sigg.ri , , Parte_2 Controparte_1 CP
e con l'esclusivo fine di sottrarre i beni alle ragioni credi-
[...] Controparte_3 torie dell'odierna parte attrice, la , e, per l'effetto, dichiarare inefficace, con Parte_1 ogni conseguenza di legge, nei confronti della odierna attrice, la ., ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico redatto in data 17.06.2020, rogato dal Notaio
[...]
rep. N. 29589 racc. n. 17427, registrato a Macerata il 02/07/2020 Persona_2 al n. 4696, serie 1T, e trascritto a Macerata, il 02.07.2020, al n. 6820 Reg. Gen., al n. 4961 Reg. Part. e al n. 6821 Reg. Gen. al n. 4962 Reg. Part., con il quale il IG.
ha trasferito ai figli, e , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 nella misura di un mezzo ciascuno, i diritti di nuda proprietà del bene immobile sito in Macerata, Contrada Pace n.36, e segnatamente: appartamento di civile abitazione posto al piano primo, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Macera- ta al foglio n. 47, part. 288, sub n. 5; e locale magazzino-deposito posto al piano ter- ra e primo sotto strada, uso magazzino pertinenziale, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Macerata al foglio n. 47, part. 288, sub. 3, oltre in quota proporzionale al diritto sulle parti sussistenti sull'intero complesso immobiliare, con contestuale costituzione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore della IG.ra . Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese». e si sono costituiti in giudizio con- Parte_2 Controparte_1 trastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto, mentre e CP [...]
pur ritualmente citati, non si sono costituiti rimanendo contumaci. P_
Istruita in via documentale, la causa è stata trattenuta in decisione il 9 set- tembre 2024 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 2 a 7 ***** È fondata e quindi meritevole di accoglimento la domanda di revocatoria ordinaria proposta dall'attrice. È opportuno premettere che la revocatoria (o actio pauliana), disciplinata nel codice civile dagli artt. 2901 e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di di- sposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti: uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudi- zio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, e sussistente sia nel caso in cui l'atto abbia determi- nato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (vedi su tale punto Cass. 29 marzo 1999 n. 2971); e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto ar- recava alle ragioni del creditore e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, il con- silium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore potesse arreca- re alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. 20 febbraio 1989 n. 987), o, nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credi- to, ad integrare l'elemento soggettivo (partecipatio fraudis) sarà necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credi- to, di cui il terzo sia stato consapevole, ciò nonostante approfittando dell'atto (cfr. Cass. 2 settembre 2013 n. 20118 e Cass. 26 agosto 2020 n. 17807; Cass. 9 maggio 2008 n. 11577), pur in mancanza della specifica intenzione di danneggiare i futuri creditori del suo dante causa (ciò che renderebbe pressoché diabolica la relativa prova posta a carico del creditore). Naturalmente, occorre che l'attore dimostri di essere titolare di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, che costituisce, però, un sem- plice requisito di legittimazione ad causam. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha sottolineato che l'accertamento dell'interesse, cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione “creditore”, non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto, ma solo l'esistenza di una pre- tesa tale da legittimare detto accertamento (Cass. 18 febbraio 1998 n. 1712). Nel caso in esame, parte attrice risulta creditrice di in Parte_2 forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e sull'esistenza del credito dallo stesso risultante non vi è alcuna contestazione da parte del convenuto. Quanto, poi, al requisito del cosiddetto eventus damni, giova premettere in linea di principio che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità, «In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimo- nio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza
Pag. 3 a 7 quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddi- sfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. 18 marzo 2005 n. 5872, cfr. anche Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813 e Cass. 29 marzo 2007 n. 7767). Nel caso di specie, mentre per un verso non può dubitarsi che l'alienazione della nuda proprietà e la costituzione del diritto di usufrutto abbiano senz'altro reso più incerta e difficile la soddisfazione del credito, per altro verso il convenuto non ha dato prova di disporre di altri beni di consistenza tale da costituire idonea garanzia per le ragioni creditorie. Ed infatti, sebbene il convenuto abbia provato di essere proprietario di ulte- riori cespiti immobiliari e, segnatamente, di un appartamento sito a Macerata, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 47, part. 288, sub. 7, e di terreni siti nello stesso Comune e distinti al catasto terreni al Foglio 47, Part. 486 e 489, tuttavia l'appartamento – il cui valore, dedotto dall'attrice e non contestato dal convenuto, è di circa 60.000,00 – è gravato da un'ipoteca iscritta per € 28.000,00, mentre i terreni, sul cui valore peraltro nulla viene provato da parte convenuta (dalla visura risulta una rendita dominicale di € 21,75 per la part. 486 e di € 0,28 per la 489), come parimenti non contestato, non sono altro che la corte esclusiva dell'edificio. Sussiste, inoltre, il requisito della scientia damni del debitore, conoscenza desumibile dalla circostanza che l'atto dispositivo è stato posto in essere successi- vamente al sorgere del credito. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso in esame, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e tale elemento soggettivo è inte- grato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità nel de- bitore di tale pregiudizio, a prescindere da una sua eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Quanto, poi, alla necessità del requisito del consilium fraudis, è necessario in primo luogo stabilire se l'atto di cui si chiede la revoca sia a titolo oneroso o gra- tuito, atteso che, nella seconda ipotesi, non sarebbe necessaria la ricorrenza di detto requisito in capo al terzo. In tale prospettiva, vengono in rilievo i principi affermati dalla giurispru- denza di legittimità. In particolare, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, «Gli ac- cordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali con- cernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di si- stemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio- compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita ma- trimoniale (ex plurimis, Cass. 14/03/2006, n. 5473; 23/03/2005, n. 5741; 11/11/1992, n. 12110» (Cass. n. 27409/2019; cfr. anche Cass. n. 10443/2019,
Pag. 4 a 7 Cass. n. 36562/2023) e, «Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in fa- vore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consen- suale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la di- sparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valuta- zione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In appli- cazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come one- roso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale al- la moglie, senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimen- to e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniu- gi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare)» (Cass. n. 17908/2019). Nel caso di specie, nella sentenza di divorzio che ha preso atto degli accordi economici degli ex coniugi, è dato leggere che, «Al fine di definire gli interessi fa- miliari insorti tra le parti in ordine alle questioni inerenti [a]l mantenimento e/o dallo stesso dipendenti e/o connesse, i signori e Parte_2 CP_5
dandosi reciprocamente atto che l'accordo patrimoniale raggiunto e di seguito
[...] esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, intendono regolamentare come segue le questioni economiche: il signor , a titolo di adempimento dell'obbligo al mante- Parte_2 nimento dei figli e , anche con riferimento alle Controparte_2 Controparte_3 pregresse pendenze precettate da , si impegna e si obbliga a cedere Controparte_1
e trasferire a e – i quali accettano come da di- Controparte_2 Controparte_3 chiarazioni allegate in atti – nella misura di un mezzo ciascuno i diritti di nuda pro- prietà sui seguenti immobili, tutti i siti in Macerata, contrada Pace n. 36, e segnata- mente: appartamento di civile abitazione posto al piano 1, e locale magazzino- deposito posto al PT e S1, identificati al NCEU del detto comune al foglio 47 parti- cella 288 rispettivamente sub 5 e sub 3, oltre in quota proporzionale al diritto sulle parti sussistenti sull'intero complesso immobiliare, con contestuale costituzione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore di che, con Controparte_1 la sottoscrizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio si im- pegna ed obbliga ad accettare e ricevere, il diritto di usufrutto degli immobili sopra descritti nonché a rinunciare, per effetto di tale disposizione, alla richiesta di mante- nimento e/o alimenti per sé. […] La signora a condizione del Controparte_1 puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di trasferimento di cui al precedente punto, si dichiara integralmente soddisfatta in relazione agli alimenti e/o manteni- mento per se stessa nonché in relazione alla pretesa ereditaria di cui al notificato at- to di precetto e conseguentemente si impegna ed obbliga a cancellare l'ipoteca giudi- ziale iscritta il 8.3.2019, RG 2895, RP 365, sul locale magazzino censito al foglio 47 particella 288 sub 3, contestualmente al rogito notarile». Ciò posto, sebbene non vi sia prova che la avesse diritto al man- CP_1 tenimento (rectius, assegno divorzile) e/o agli alimenti, tuttavia, per un verso, è provato in via documentale che la stessa avesse un diritto di credito nei confronti del in virtù del decreto del Tribunale di Macerata del 6.2.2012 di omo- Parte_2
Pag. 5 a 7 loga degli accordi di separazione, in forza del quale aveva intimato precetto già nel 2018 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta CP_6
[...
, e, per altro e connesso verso, di contro non viene nemmeno allegato che detta posizione creditoria non fosse effettivamente sussistente e che fosse meramente simulata. Sulla scorta di tali rilievi, non può mettersi in dubbio che l'atto posto in es- sere in adempimento degli accordi intervenuti tra gli ex coniugi avesse una conno- tazione nel complesso onerosa. La natura onerosa dell'atto in questione comporta, pertanto, la necessità di verificare, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione revocatoria, la sussistenza in capo al terzo acquirente del requisito soggettivo della consapevolezza dell'evento dannoso. Tale consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore e del terzo deve essere intesa come generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposi- zione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori, con la precisazione che a tale generica cono- scenza del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie va equiparata la sua age- vole conoscibilità, non occorrendo peraltro che essa sia riferita allo specifico cre- dito per la cui tutela è esperita l'azione revocatoria (così, Cass. n. 7262/2000). Con specifico riferimento alla posizione del terzo, peraltro, è stato eviden- ziato come sia a carico del creditore che agisca in revocatoria la prova della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, cioè della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. n. 9367/2006; Cass. n. 13330/2004). Per altro verso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche costantemen- te affermato che «La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presun- zioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di ta- le principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vin- colo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la “scientia damni” del terzo acquirente)» (Cass. n. 1286/2019; cfr. an- che Cass. n. 10928/2020, Cass. n. 20813/2004, Cass. n. 2748/2005, Cass. n. 13404/2008; Cass. n. 25016/2008, Cass. n. 5359/2009). Nel caso in esame, oltre al rapporto di (ex) coniugio e di filiazione, a pre- scindere dalla questione relativa alla circostanza che il avesse mantenu- Parte_2 to la residenza anagrafica presso la ex casa familiare, vale a dire il sub. 5 (collocato al primo piano dell'edificio di Contrada Pace 36), è in ogni caso pacifico che lo stesso, dopo la morte del padre avvenuta il 12 marzo 2017 e, dunque, prima del compimento dell'atto di alienazione, era tornato a vivere nello stesso stabile, vale a dire nell'appartamento al secondo piano, distinto come sub.
7. Dunque, quandanche non propriamente conviventi in senso stretto, in ogni caso, oltre al rapporto parentale, comunque vi era anche una strettissima vicinan-
Pag. 6 a 7 za spaziale tra tutti i soggetti coinvolti nell'atto in questione. Al tal ultimo proposito si deve rilevare che la circostanza, dedotta dalla
[...]
che la figlia fosse andata a vivere a Torino dal 2014 è rimasta una Pt_3 Per_3 mera allegazione. Peraltro, nemmeno viene allegato e tantomeno provato che il Parte_2 non avesse rapporti di frequentazione con i figli, i quali all'epoca dell'atto aveva- no 26 e 23 anni, di talché, anche in ragione della loro età, appare implausibile che non conoscessero le vicende economiche del padre, vieppiù considerando che gli stessi, come risultante dalle sopra riportate condizioni, erano stati direttamente coinvolti negli accordi di divorzio intercorsi tra i loro genitori. Per quanto poi concerne in particolare la si deve rilevare che la CP_1 stessa, a fronte del mancato versamento dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli, in data 8.3.2019 aveva iscritto ipoteca sull'immobile censito al foglio 47, part. 288, sub. 3, vale a dire la cantina, onde appare a dir poco plausibile che non fosse a conoscenza che sul sub. 7 in precedenza fosse già stata iscritta un'ipoteca da parte di un altro creditore del marito. Per le ragioni sopra esposte, la domanda di revocatoria proposta dall'attrice deve trovare accoglimento. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo (tenuto conto di Cass. 9 mag- gio 2014 n. 10089), devono essere poste a carico delle parti convenute in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 198/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di l'atto pubblico redatto in data 17.06.2020, ro- Parte_1 gato dal Notaio rep. n. 29589 racc. n. 17427, regi- Persona_1 strato a Macerata il 02/07/2020 al n. 4696, serie 1T, e trascritto a Mace- rata, il 02.07.2020, al n. 6820 Reg. Gen., al n. 4961 Reg. Part. e al n. 6821 Reg. Gen. al n. 4962 Reg. Part., con il quale Parte_2 ha trasferito a e nella misura di Controparte_2 Controparte_3 un mezzo ciascuno, i diritti di nuda proprietà dei beni immobili cata- stalmente identificati nel N.C.E.U. del Comune di Macerata al foglio n. 47, part. 288, sub. 5 e 3, oltre in quota proporzionale al diritto sulle parti sussistenti sull'intero complesso immobiliare, con contestuale costitu- zione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore di
[...]
CP_1
2) condanna le parti convenute in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre al 15% per rim- borso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 22 marzo 2015 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 198 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Roma- Parte_1 P.IVA_1 gnoli
- attrice -
, rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Laura Ricci
- convenuto -
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Danila Fava
- convenuta -
) Controparte_2 C.F._3
- convenuto contumace - e
) Controparte_3 C.F._4
- convenuto contumace - Oggetto: revocatoria ordinaria Conclusioni: le procuratrici delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e, premesso: P_
- di essere creditrice di in forza del decreto ingiuntivo Parte_2 immediatamente esecutivo n. 1306/2017 emesso il 22.6.2017 dal Tribunale di An- cona per l'importo di € 11.799,82 in ragione dei rapporti commerciali con il me- desimo intercorsi;
- che, non avendo sortito alcun effetto la notifica del decreto ingiuntivo av- venuta il 18.7.2017, in data 5.6.2018, era stato notificato atto di precetto per complessivi € 13.722,51, procedendosi in seguito con il pignoramento;
- che, nelle more dell'avviato procedimento di recupero forzoso, il CP_4 aveva ottenuto il divorzio dalla coniuge, con sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Macerata n. 319/2020, passata in giudicato il 23.4.2020, in ragione della quale il aveva assunto l'obbligazione di trasferire ai figli, Parte_2 CP
e nella misura di un mezzo ciascuno, i diritti di nuda proprietà Controparte_3
Pag. 1 a 7 sugli immobili siti a Macerata, contrada Pace n. 36, catastalmente identificati al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 47, part. 288, sub. n. 5 (appartamen- to) e sub. 3 (locale magazzino-deposito), con contestuale costituzione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore di la quale, si era Controparte_1 obbligata ad accettare e ricevere il diritto di usufrutto degli immobili sopra de- scritti nonché a rinunciare alla richiesta di mantenimento e/o alimenti per sé;
- che, in data 17.6.2020, il aveva formalizzato il trasferimento Parte_2 immobiliare e la costituzione del diritto di usufrutto con atto pubblico rogitato dal Notaio rep. n. 29589, racc. n. 17427, e trascritto a Mace- Persona_1 rata il 2.7.2020, al n. 4962 Reg. Part., al n. 6821 Reg. Gen., e al n. 4961 Reg. Part., al n. 6820 Reg. Gen.;
- che, in conseguenza di detto trasferimento, il non era più pro- Parte_2 prietario di beni immobili;
- che l'atto posto in essere era preordinato a sottrarre la garanzia ai credito- ri;
- che la ex coniuge e i figli erano consapevoli della esposizione debitoria del avendo questi sempre mantenuto la residenza insieme alla propria fa- Parte_2 miglia;
- che in relazione al suddetto trasferimento ricorrevano, dunque, i presup- posti per l'esercizio della revocatoria ex art. 2901 c.c.; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribu- nale adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la cessione gratuita in esecuzione di obbligo assunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata posta in essere dai sigg.ri , , Parte_2 Controparte_1 CP
e con l'esclusivo fine di sottrarre i beni alle ragioni credi-
[...] Controparte_3 torie dell'odierna parte attrice, la , e, per l'effetto, dichiarare inefficace, con Parte_1 ogni conseguenza di legge, nei confronti della odierna attrice, la ., ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico redatto in data 17.06.2020, rogato dal Notaio
[...]
rep. N. 29589 racc. n. 17427, registrato a Macerata il 02/07/2020 Persona_2 al n. 4696, serie 1T, e trascritto a Macerata, il 02.07.2020, al n. 6820 Reg. Gen., al n. 4961 Reg. Part. e al n. 6821 Reg. Gen. al n. 4962 Reg. Part., con il quale il IG.
ha trasferito ai figli, e , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 nella misura di un mezzo ciascuno, i diritti di nuda proprietà del bene immobile sito in Macerata, Contrada Pace n.36, e segnatamente: appartamento di civile abitazione posto al piano primo, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Macera- ta al foglio n. 47, part. 288, sub n. 5; e locale magazzino-deposito posto al piano ter- ra e primo sotto strada, uso magazzino pertinenziale, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Macerata al foglio n. 47, part. 288, sub. 3, oltre in quota proporzionale al diritto sulle parti sussistenti sull'intero complesso immobiliare, con contestuale costituzione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore della IG.ra . Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese». e si sono costituiti in giudizio con- Parte_2 Controparte_1 trastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto, mentre e CP [...]
pur ritualmente citati, non si sono costituiti rimanendo contumaci. P_
Istruita in via documentale, la causa è stata trattenuta in decisione il 9 set- tembre 2024 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 2 a 7 ***** È fondata e quindi meritevole di accoglimento la domanda di revocatoria ordinaria proposta dall'attrice. È opportuno premettere che la revocatoria (o actio pauliana), disciplinata nel codice civile dagli artt. 2901 e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di di- sposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti: uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudi- zio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, e sussistente sia nel caso in cui l'atto abbia determi- nato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (vedi su tale punto Cass. 29 marzo 1999 n. 2971); e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto ar- recava alle ragioni del creditore e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, il con- silium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore potesse arreca- re alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. 20 febbraio 1989 n. 987), o, nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credi- to, ad integrare l'elemento soggettivo (partecipatio fraudis) sarà necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credi- to, di cui il terzo sia stato consapevole, ciò nonostante approfittando dell'atto (cfr. Cass. 2 settembre 2013 n. 20118 e Cass. 26 agosto 2020 n. 17807; Cass. 9 maggio 2008 n. 11577), pur in mancanza della specifica intenzione di danneggiare i futuri creditori del suo dante causa (ciò che renderebbe pressoché diabolica la relativa prova posta a carico del creditore). Naturalmente, occorre che l'attore dimostri di essere titolare di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, che costituisce, però, un sem- plice requisito di legittimazione ad causam. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha sottolineato che l'accertamento dell'interesse, cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione “creditore”, non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto, ma solo l'esistenza di una pre- tesa tale da legittimare detto accertamento (Cass. 18 febbraio 1998 n. 1712). Nel caso in esame, parte attrice risulta creditrice di in Parte_2 forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e sull'esistenza del credito dallo stesso risultante non vi è alcuna contestazione da parte del convenuto. Quanto, poi, al requisito del cosiddetto eventus damni, giova premettere in linea di principio che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità, «In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimo- nio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza
Pag. 3 a 7 quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddi- sfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. 18 marzo 2005 n. 5872, cfr. anche Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813 e Cass. 29 marzo 2007 n. 7767). Nel caso di specie, mentre per un verso non può dubitarsi che l'alienazione della nuda proprietà e la costituzione del diritto di usufrutto abbiano senz'altro reso più incerta e difficile la soddisfazione del credito, per altro verso il convenuto non ha dato prova di disporre di altri beni di consistenza tale da costituire idonea garanzia per le ragioni creditorie. Ed infatti, sebbene il convenuto abbia provato di essere proprietario di ulte- riori cespiti immobiliari e, segnatamente, di un appartamento sito a Macerata, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 47, part. 288, sub. 7, e di terreni siti nello stesso Comune e distinti al catasto terreni al Foglio 47, Part. 486 e 489, tuttavia l'appartamento – il cui valore, dedotto dall'attrice e non contestato dal convenuto, è di circa 60.000,00 – è gravato da un'ipoteca iscritta per € 28.000,00, mentre i terreni, sul cui valore peraltro nulla viene provato da parte convenuta (dalla visura risulta una rendita dominicale di € 21,75 per la part. 486 e di € 0,28 per la 489), come parimenti non contestato, non sono altro che la corte esclusiva dell'edificio. Sussiste, inoltre, il requisito della scientia damni del debitore, conoscenza desumibile dalla circostanza che l'atto dispositivo è stato posto in essere successi- vamente al sorgere del credito. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso in esame, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e tale elemento soggettivo è inte- grato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità nel de- bitore di tale pregiudizio, a prescindere da una sua eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Quanto, poi, alla necessità del requisito del consilium fraudis, è necessario in primo luogo stabilire se l'atto di cui si chiede la revoca sia a titolo oneroso o gra- tuito, atteso che, nella seconda ipotesi, non sarebbe necessaria la ricorrenza di detto requisito in capo al terzo. In tale prospettiva, vengono in rilievo i principi affermati dalla giurispru- denza di legittimità. In particolare, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, «Gli ac- cordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali con- cernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di si- stemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio- compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita ma- trimoniale (ex plurimis, Cass. 14/03/2006, n. 5473; 23/03/2005, n. 5741; 11/11/1992, n. 12110» (Cass. n. 27409/2019; cfr. anche Cass. n. 10443/2019,
Pag. 4 a 7 Cass. n. 36562/2023) e, «Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in fa- vore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consen- suale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la di- sparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valuta- zione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In appli- cazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come one- roso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale al- la moglie, senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimen- to e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniu- gi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare)» (Cass. n. 17908/2019). Nel caso di specie, nella sentenza di divorzio che ha preso atto degli accordi economici degli ex coniugi, è dato leggere che, «Al fine di definire gli interessi fa- miliari insorti tra le parti in ordine alle questioni inerenti [a]l mantenimento e/o dallo stesso dipendenti e/o connesse, i signori e Parte_2 CP_5
dandosi reciprocamente atto che l'accordo patrimoniale raggiunto e di seguito
[...] esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, intendono regolamentare come segue le questioni economiche: il signor , a titolo di adempimento dell'obbligo al mante- Parte_2 nimento dei figli e , anche con riferimento alle Controparte_2 Controparte_3 pregresse pendenze precettate da , si impegna e si obbliga a cedere Controparte_1
e trasferire a e – i quali accettano come da di- Controparte_2 Controparte_3 chiarazioni allegate in atti – nella misura di un mezzo ciascuno i diritti di nuda pro- prietà sui seguenti immobili, tutti i siti in Macerata, contrada Pace n. 36, e segnata- mente: appartamento di civile abitazione posto al piano 1, e locale magazzino- deposito posto al PT e S1, identificati al NCEU del detto comune al foglio 47 parti- cella 288 rispettivamente sub 5 e sub 3, oltre in quota proporzionale al diritto sulle parti sussistenti sull'intero complesso immobiliare, con contestuale costituzione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore di che, con Controparte_1 la sottoscrizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio si im- pegna ed obbliga ad accettare e ricevere, il diritto di usufrutto degli immobili sopra descritti nonché a rinunciare, per effetto di tale disposizione, alla richiesta di mante- nimento e/o alimenti per sé. […] La signora a condizione del Controparte_1 puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di trasferimento di cui al precedente punto, si dichiara integralmente soddisfatta in relazione agli alimenti e/o manteni- mento per se stessa nonché in relazione alla pretesa ereditaria di cui al notificato at- to di precetto e conseguentemente si impegna ed obbliga a cancellare l'ipoteca giudi- ziale iscritta il 8.3.2019, RG 2895, RP 365, sul locale magazzino censito al foglio 47 particella 288 sub 3, contestualmente al rogito notarile». Ciò posto, sebbene non vi sia prova che la avesse diritto al man- CP_1 tenimento (rectius, assegno divorzile) e/o agli alimenti, tuttavia, per un verso, è provato in via documentale che la stessa avesse un diritto di credito nei confronti del in virtù del decreto del Tribunale di Macerata del 6.2.2012 di omo- Parte_2
Pag. 5 a 7 loga degli accordi di separazione, in forza del quale aveva intimato precetto già nel 2018 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta CP_6
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, e, per altro e connesso verso, di contro non viene nemmeno allegato che detta posizione creditoria non fosse effettivamente sussistente e che fosse meramente simulata. Sulla scorta di tali rilievi, non può mettersi in dubbio che l'atto posto in es- sere in adempimento degli accordi intervenuti tra gli ex coniugi avesse una conno- tazione nel complesso onerosa. La natura onerosa dell'atto in questione comporta, pertanto, la necessità di verificare, ai fini dell'accoglimento della spiegata azione revocatoria, la sussistenza in capo al terzo acquirente del requisito soggettivo della consapevolezza dell'evento dannoso. Tale consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore e del terzo deve essere intesa come generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposi- zione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori, con la precisazione che a tale generica cono- scenza del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie va equiparata la sua age- vole conoscibilità, non occorrendo peraltro che essa sia riferita allo specifico cre- dito per la cui tutela è esperita l'azione revocatoria (così, Cass. n. 7262/2000). Con specifico riferimento alla posizione del terzo, peraltro, è stato eviden- ziato come sia a carico del creditore che agisca in revocatoria la prova della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, cioè della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. n. 9367/2006; Cass. n. 13330/2004). Per altro verso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche costantemen- te affermato che «La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presun- zioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di ta- le principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vin- colo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la “scientia damni” del terzo acquirente)» (Cass. n. 1286/2019; cfr. an- che Cass. n. 10928/2020, Cass. n. 20813/2004, Cass. n. 2748/2005, Cass. n. 13404/2008; Cass. n. 25016/2008, Cass. n. 5359/2009). Nel caso in esame, oltre al rapporto di (ex) coniugio e di filiazione, a pre- scindere dalla questione relativa alla circostanza che il avesse mantenu- Parte_2 to la residenza anagrafica presso la ex casa familiare, vale a dire il sub. 5 (collocato al primo piano dell'edificio di Contrada Pace 36), è in ogni caso pacifico che lo stesso, dopo la morte del padre avvenuta il 12 marzo 2017 e, dunque, prima del compimento dell'atto di alienazione, era tornato a vivere nello stesso stabile, vale a dire nell'appartamento al secondo piano, distinto come sub.
7. Dunque, quandanche non propriamente conviventi in senso stretto, in ogni caso, oltre al rapporto parentale, comunque vi era anche una strettissima vicinan-
Pag. 6 a 7 za spaziale tra tutti i soggetti coinvolti nell'atto in questione. Al tal ultimo proposito si deve rilevare che la circostanza, dedotta dalla
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che la figlia fosse andata a vivere a Torino dal 2014 è rimasta una Pt_3 Per_3 mera allegazione. Peraltro, nemmeno viene allegato e tantomeno provato che il Parte_2 non avesse rapporti di frequentazione con i figli, i quali all'epoca dell'atto aveva- no 26 e 23 anni, di talché, anche in ragione della loro età, appare implausibile che non conoscessero le vicende economiche del padre, vieppiù considerando che gli stessi, come risultante dalle sopra riportate condizioni, erano stati direttamente coinvolti negli accordi di divorzio intercorsi tra i loro genitori. Per quanto poi concerne in particolare la si deve rilevare che la CP_1 stessa, a fronte del mancato versamento dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli, in data 8.3.2019 aveva iscritto ipoteca sull'immobile censito al foglio 47, part. 288, sub. 3, vale a dire la cantina, onde appare a dir poco plausibile che non fosse a conoscenza che sul sub. 7 in precedenza fosse già stata iscritta un'ipoteca da parte di un altro creditore del marito. Per le ragioni sopra esposte, la domanda di revocatoria proposta dall'attrice deve trovare accoglimento. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo (tenuto conto di Cass. 9 mag- gio 2014 n. 10089), devono essere poste a carico delle parti convenute in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 198/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di l'atto pubblico redatto in data 17.06.2020, ro- Parte_1 gato dal Notaio rep. n. 29589 racc. n. 17427, regi- Persona_1 strato a Macerata il 02/07/2020 al n. 4696, serie 1T, e trascritto a Mace- rata, il 02.07.2020, al n. 6820 Reg. Gen., al n. 4961 Reg. Part. e al n. 6821 Reg. Gen. al n. 4962 Reg. Part., con il quale Parte_2 ha trasferito a e nella misura di Controparte_2 Controparte_3 un mezzo ciascuno, i diritti di nuda proprietà dei beni immobili cata- stalmente identificati nel N.C.E.U. del Comune di Macerata al foglio n. 47, part. 288, sub. 5 e 3, oltre in quota proporzionale al diritto sulle parti sussistenti sull'intero complesso immobiliare, con contestuale costitu- zione di diritto di usufrutto sui medesimi immobili in favore di
[...]
CP_1
2) condanna le parti convenute in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre al 15% per rim- borso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 22 marzo 2015 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
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