Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9322 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ENZIO GUERRINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato FRANCESCA ROBERTA PASSALACQUA in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 25/03/2025):
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1
madre;
- assegnare a la casa coniugale ubicata a SE TI, via Lino Chini CP_1
n. 66;
- salvi migliori accordi, e tenendo sempre in considerazione gli impegni e i desideri della figlia, il padre potrà frequentare un pomeriggio infrasettimanale dopo la CP_2
scuola, con possibilità di cena e pernottamento, e sabati alternati per pranzo;
il padre potrà andare a prendere a scuola previo accordo con lei;
CP_2
durante le vacanze estive, e il padre potranno progettare di trascorrere insieme CP_2
almeno un giorno intero, prevedendo, nel caso lo desiderasse, anche la presenza CP_2
materna;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , con Parte_1 CP_1 effetto a decorrere da aprile 2025 compreso, l'importo mensile di € 550,00 soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- porre le spese straordinarie necessarie per la figlia, con effetto a decorrere da aprile
2025 compreso, per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da CP_1
;
[...]
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 350,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento del coniuge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- le parti rinunciano alle rispettive domande di addebito della separazione;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , la quale si è costituita in giudizio nulla CP_1
opponendo alla domanda di separazione.
2 Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e di essere separati in casa già da almeno quattro anni al momento dell'udienza presidenziale, durante i quali essi non si sono riconciliati;
inoltre, le parti hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore , nata il CP_2
26/03/2008, la quale continuerà a vivere con la madre, ma manterrà un rapporto anche con il padre, come auspicato in sede di c.t.u.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
FIRENZE (FI), il 21/10/1969, e , n. a FIRENZE (FI), il 21/06/1963 CP_1
(matrimonio contratto a SE TI (FI) in data 08/12/2007, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE TI (FI) al n. 71, parte II, serie A, anno 2007);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
3 Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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