Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00175/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del decreto emesso dalla Prefettura di Ferrara in data 26.05.2021 e notificato il 17.11.2021, che ha rigettato al ricorrente l'istanza di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n.34, presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente Sig. -OMISSIS-(domanda di emersione di rapporto di lavoro domestico;
- nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Paolo Amovilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il diniego del Prefetto di Ferrara dell’istanza di emersione presentata dal proprio datore di lavoro l’8 giugno 2020, motivato dalla mancanza in capo al datore istante di reddito sufficiente.
A sostegno del gravame ha dedotto unico motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria lamentando la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione del reddito maturato nel 2019, annualità in cui sarebbe comprovata la titolarità di un reddito sufficiente sommando il reddito del figlio.
Si è costituita la Prefettura di Ferrara eccependo l’infondatezza della pretesa azionata dovendosi a suo dire tener conto del reddito maturato nell’anno 2020.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 con ordinanza n. -OMISSIS-/2022 la domanda incidentale cautelare è stata respinta “atteso che in relazione all’anno antecedente il provvedimento impugnato non risulta raggiunta la soglia di reddito richiesta (27.000 euro) per il datore di lavoro pur sommando il reddito del figlio”.
Con ordinanza n.-OMISSIS-/2022 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare apprezzando la gravità del pregiudizio vantato dal ricorrente e “rilevato, altresì, che le questioni sollevate appaiono meritevoli di approfondimento nella pertinente sede del merito”.
In prossimità della trattazione nel merito le parti non hanno depositato memorie né documentazione.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Prefetto di Ferrara ha respinto l’istanza presentata in favore del ricorrente volta al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per emersione ai sensi dell’art. 103 c. 1, del D.L. 34/2020.
Lamenta come visto parte ricorrente la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione del reddito maturato dal proprio datore di lavoro nell’annualità 2019.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.- Ai sensi dell’art. 9 comma 2 ultima parte del D.M. maggio 2020 “Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.”
La norma è chiara nel prevedere che anche i familiari non conviventi possono concorrere al raggiungimento della soglia di reddito se parenti entro il secondo grado, soglia che secondo il citato art. 9 comma 2 è di 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito e di 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti (T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. I, 16 febbraio 2023, n. 82)
4.- Nel caso di specie è documentato che il reddito personale del datore di lavoro per l’anno 2020 è inferiore alla soglia minima mentre per il 2019 è superiore alla soglia dei 27.000 euro per i nuclei composti da più persone sommando il reddito del figlio come consentito dalla suindicata normativa.
In sede di domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 il datore di lavoro può attestare il requisito di capacità economica facendo riferimento “all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda” non potendo obiettivamente dichiarare una situazione reddituale futura e incerta per di più derivante dall'attività di impresa (T.A.R. Marche sez. I, 5 luglio 2022, n. 407).
Nella fattispecie la domanda di emersione è stata presentata l’8 giugno 2020 si che a quella data l’ultima dichiarazione reddituale disponibile risulta quella dell’anno precedente (2019) in cui è pacifico il raggiungimento della soglia di 27.000 euro stabilità per i nuclei non monoreddito.
5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.